COMMENTI LE
NOVITà
DEL C.D. “DECRETO OMNIBUS” |
È stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs.
n. 148/2026 c.d. “Decreto Omnibus”, emanato in attuazione della Riforma
fiscale, contenente una serie di novità, in vigore dal 12.8.2026, tra le quali
si segnalano le seguenti.
FAMILIARI A CARICO
Con la modifica del comma
4-ter dell’art. 12, TUIR è ora disposto che, nei casi in cui altre disposizioni
normative richiamano i soggetti di cui al citato art. 12 (ad esempio,
per le detrazioni / deduzioni spettanti per gli oneri sostenuti a favore dei
familiari ovvero per gli incentivi previsti per il welfare aziendale):
·
senza richiedere la condizione di “fiscalmente
a carico”, negli “altri familiari” rientrano
le altre persone (rispetto a coniuge / figli) elencate nell’art. 433, C.c.
(coniuge separato, nipoti, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e
sorelle), a prescindere dalla convivenza con il contribuente e dalla percezione
di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria;
·
“fiscalmente a
carico” (ossia, con reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 /
4.000), negli “altri familiari” rientrano le
altre persone (rispetto a coniuge / figli) elencate nell’art. 433, C.c. che,
oltre a rispettare i predetti limiti reddituali, convivono con il
contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Novità in materia di fringe benefit VEICOLI AZIENDALI
Come noto, l’art. 51,
comma 4, lett. a), TUIR disciplina il c.d. “fringe benefit” derivante dagli
autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti,
prevedendo la determinazione forfetaria dello stesso, con
applicazione di una determinata percentuale all’importo corrispondente alla
percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato in base al costo
chilometrico (Tabelle ACI), al netto dell’eventuale somma trattenuta al
dipendente.
Nel corso del tempo la
predetta percentuale ha subito molteplici modifiche (nel 2025, ad opera della
Finanziaria 2025 e del DL n. 19/2025, c.d. “Decreto bollette”). Ora con l’art.
2, D.Lgs. n. 148/2026, c.d. “Decreto Omnibus”, il citato art. 51, TUIR è stato
nuovamente modificato, al fine di “semplificare la disciplina riguardante il
trattamento fiscale dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti ...
salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile e dell’incremento
dell’efficienza energetica”.
In particolare si
evidenzia l’introduzione di nuove disposizioni per i veicoli immatricolati
da più di 5 anni e per la determinazione del fringe benefit in presenza
di optional / accessori / allestimenti non contemplati dalle Tabelle ACI.
Nuove modalità di determinazione del fringe benefit
Al fine di quantificare
l’importo tassabile in caso di assegnazione in uso promiscuo ai dipendenti
degli autoveicoli indicati nell’art. 54, comma 1, lett. a), c) e m),
D.Lgs. n. 285/92 (codice della strada), nonchè di motocicli e ciclomotori,
è stato modificato il comma 4 dell’art. 51, TUIR.
Come evidenziato nella Relazione
Illustrativa del Decreto in esame, la nuova formulazione del citato comma 4
comporta che l’importo determinato forfetariamente in base alle tabelle ACI:
·
è da considerare al netto delle somme
eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione non
solo del veicolo ma anche di eventuali
accessori / allestimenti;
·
va incrementato del 50% dopo il
31.12 del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione
(dall’1.1 dell’anno successivo);
·
va incrementato del 5% in
presenza di accessori / allestimenti non valorizzati dalle Tabelle ACI
e non direttamente acquistati dal dipendente.
|
|
Come specificato nella citata
Relazione, per la determinazione forfetaria del fringe benefit, la nuova
disciplina non fa più riferimento al requisito della nuova
immatricolazione come condizione da verificare al momento
dell’assegnazione dei veicoli, bensì esclusivamente all’anzianità del
veicolo assegnato. Pertanto, con la nuova disposizione, il criterio
convenzionale di tassazione è applicabile nei termini già previsti per il
2025 a condizione che il veicolo non superi i 5 anni di vetustà.
Così anche in caso di veicolo riassegnato a un diverso dipendente. |
Resta ferma l’applicazione delle diverse
percentuali forfetarie (10% - 20% - 50%) in base alla tipologia di trazione del
veicolo (esclusivamente elettrica - ibrida plug in - diversa).
In merito alla decorrenza
delle nuove disposizioni in esame e all’applicabilità della disciplina
previgente:
·
il comma 3
modifica la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1, comma 48-bis, Legge
n. 207/2024 (Finanziaria 2025), introdotto ad opera dell’art. 6, comma 2-bis,
DL n. 19/2025, al fine di escludere l’applicazione del criterio del valore
normale.
In particolare, l’applicazione del regime fiscale
vigente al 31.12.2024 (percentuali differenziate in base al livello di
emissioni di CO2 del mezzo) è estesa ai veicoli ordinati entro il 31.12.2024
e concessi in uso entro il 31.12.2025 (anzichè 30.6.2025).
Pertanto quanto disposto dal comma 4 del citato art.
51 nella formulazione vigente fino al 31.12.2024 è applicabile ai
veicoli:
-
concessi
in uso promiscuo dall’1.7.2020 al 31.12.2024;
-
ordinati
dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025.
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Anche
per tali fattispecie, dall’1.1 del sesto anno successivo a quello
di prima immatricolazione va applicata la predetta maggiorazione del
50% prevista, a regime, dal nuovo art. 51. |
Tale disposizione è applicabile anche
ai veicoli riassegnati ad altri dipendenti;
·
il comma 4
dispone che quanto ora previsto con riferimento agli accessori /
allestimenti è applicabile dall’1.1.2026 anche per i veicoli
di cui al sopra citato comma 48-bis, fatti salvi i comportamenti assunti dal
datore di lavoro fino al 31.12.2025;
·
il comma 5
dispone infine che le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal
2026, anche con riferimento ai veicoli concessi ai dipendenti nel
corso del 2025 non rientranti nel predetto comma 48-bis (veicoli
concessi in uso promiscuo dall’1.7.2020 al 31.12.2024 ovvero ordinati dai
datori di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025).
cessione / utilizzo in compensazione crediti
d’imposta Lavoratori autonomi
Con l’introduzione dei
nuovi commi 3-quater e 3-quinquies nell’art. 54, TUIR il Legislatore è
intervenuto sul trattamento fiscale dei differenziali positivi derivanti dalla
cessione / compensazione dei crediti d’imposta da parte dei lavoratori
autonomi.
Nella determinazione del reddito di lavoro
autonomo trova applicazione il c.d. principio di onnicomprensività in
base al quale il reddito di lavoro autonomo è determinato come differenza tra
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo, percepiti nel periodo
di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare
delle spese sostenute nel periodo stesso.
|
|
In
caso di compensazione, i differenziali in esame sono determinati con
riferimento alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente
corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta. |
Il nuovo comma 3-quinquies definisce le modalità di
tassazione dei differenziali positivi derivanti dalla cessione / compensazione
dei predetti crediti d’imposta. In particolare i differenziali positivi sono
soggetti all’imposta sostitutiva del 26% da versare nei termini previsti
per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Il predetto trattamento
fiscale non è applicabile ai crediti d’imposta che costituiscono il corrispettivo
di una prestazione artistica / professionale il quale concorre alla
formazione del reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle
somme compensate nel periodo d’imposta.
Le novità in esame sono
applicabili ai crediti d’imposta acquistati dal 12.8.2026.
|
|
È
possibile applicare le nuove disposizioni ai crediti d’imposta acquistati
già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024. A tal fine,
nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, è
necessario inviare una dichiarazione integrativa. |
REDDITO IMPRESE AGRICOLE
Con
l’intento di “allineare” la definizione e individuazione delle attività
agricole connesse produttive di reddito agrario di cui all’art. 32, comma
2, lett. c), TUIR alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024,
riguardanti le c.d. “colture fuori suolo” per le quali si utilizzano
immobili, è stata implementata la citata lett. c) con il richiamo (anche)
della lett. b-bis) riservata alle predette colture con utilizzo di immobili di
categoria catastale C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10.
Ha natura di mero
coordinamento normativo anche la modifica dell’art. 55, comma 1, TUIR in base
alla quale rientrano nell’ambito del reddito d’impresa, in caso di superamento
dei limiti di cui al predetto art. 32, anche le attività di cui alle lett. b-bis)
e b-ter).
Al fine di “allineare”
il testo normativo alle disposizioni vigenti è stato modificato inoltre il
comma 4 dell’art. 56-bis, TUIR, riservato alla determinazione forfetaria del
reddito d’impresa derivante dalle attività agricole e attività connesse che
non rispettano limiti e condizioni per rientrare nel reddito agrario. In
particolare la nuova formulazione del citato comma 4 dispone ora che l’art.
56-bis è applicabile a imprenditori individuali e società semplici oltre
che ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093,
Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
LIMITAZIONE riporto perdite E TRASFERIMENTO CONTROLLO
SOCIETÀ
In base all’art. 84,
comma 3, TUIR non è consentito il riporto delle perdite
fiscali pregresse in caso di trasferimento (o acquisizione da terzi)
della maggioranza dei diritti di voto del soggetto che riporta le perdite,
unitamente alla modifica dell’attività esercitata.
Ora, con una norma di
interpretazione autentica, è chiarito che il trasferimento della maggioranza
dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le
perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui “oggetto
dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo,
ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), e secondo comma, del codice
civile, del soggetto che riporta le perdite”.
In altre parole, la
limitazione al riporto delle perdite scatta anche in caso di trasferimento
“indiretto” del controllo della società.
Nella citata Relazione
è precisato che:
·
nella Risposta 20.1.2022, n. 39, l’Agenzia delle Entrate
aveva già esteso quanto previsto nel citato comma 3 al caso in cui vi fosse una
sostanziale identità tra controllante e controllata (ossia, quando la
controllata portatrice delle posizioni fiscali rappresentava l’unico / il più
significativo asset del patrimonio della controllante ceduta);
·
il richiamo
all’art. 2359, comma 1, n. 1), e comma 2, C.c., conferma l’esclusiva rilevanza
del controllo “di diritto”, calcolato in base alla maggioranza dei
diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della controllata, tenendo
conto anche delle partecipazioni detenute indirettamente.
conferimenti di partecipazioni minusvalenti
Il Decreto in esame
interviene sulla disciplina dei c.d. conferimenti di partecipazioni
minusvalenti sostituendo il comma 1-bis dell’art. 175, TUIR e il comma 2,
secondo periodo dell’art. 177, TUIR.
La norma prevede che le
regole ordinarie sul “valore di realizzo” si applicano “anche nel caso in
cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del
medesimo periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore
anche al valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, ...
il valore di realizzo è dato dal minor importo tra il costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale”.
Le nuove disposizioni
confermano che il criterio del c.d. “realizzo controllato” è applicabile anche
nei casi in cui il valore di realizzo determinato:
·
ai sensi del comma 1 del citato art. 175 (valore attribuito
alle partecipazioni ricevute nelle scritture contabili del conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle
partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario);
·
ai sensi del comma 2
del citato art. 177 (valore corrispondente alla quota delle voci di patrimonio
netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento);
sia inferiore al
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita.
Tuttavia, se il valore
di realizzo risulta inferiore anche al valore normale (valore di
mercato), il valore di realizzo è fissato al minor importo tra il costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore
normale.
|
Fattispecie |
Determinazione valore
di realizzo |
Trattamento fiscale |
|
Valore di realizzo inferiore al costo
fiscale, ma pari o superiore al valore normale |
Si assume il valore di realizzo contabile
(regola ordinaria del realizzo controllato) |
La minusvalenza è effettiva e deducibile. |
|
Valore di realizzo inferiore sia al costo
fiscale sia al valore normale |
Si assume il minor importo tra costo
fiscalmente riconosciuto e valore normale |
Si sterilizzano le minusvalenze fittizie |
|
Valore di realizzo superiore al costo
fiscale |
Si assume il valore di realizzo contabile
(regola ordinaria del realizzo controllato) |
La plusvalenza emersa è imponibile e tassata. |
Le nuove disposizioni si applicano ai conferimenti di
partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31.12.2025 (dal 2026, per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare).
La norma produce
effetti anche per i periodi d’imposta precedenti, a partire dal
31.12.2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024), a condizione che
le relative dichiarazioni dei redditi siano state predisposte in conformità ai
nuovi criteri.
TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL’IVA A
CREDITO
Il Legislatore è
intervenuto modificando l’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, prevedendo l’allungamento
del termine temporale entro il quale è possibile esercitare il diritto della
detrazione dell’IVA a credito.
In base alla nuova
disposizione, l’IVA a credito può essere detratta, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto
alla detrazione è sorto (anziché con la dichiarazione relativa all’anno in
cui il diritto alla detrazione è sorto). Così, ad esempio, per un acquisto
effettuato ad agosto 2026 (con fattura ricevuta nello stesso anno), il diritto
alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA
relativa al 2028 da presentare nel 2029 (anzichè entro la dichiarazione IVA
relativa al 2026 da presentare nel 2027), fermo restando il rispetto delle “condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto” alla detrazione.
In ossequio alla
normativa comunitaria, è riconosciuto che il diritto alla detrazione:
·
sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la
sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali);
·
può essere
esercitato (soltanto) quando si
verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura e
annotazione della stessa nel registro degli acquisti);
·
può essere esercitato nella dichiarazione IVA dell’anno in cui è
sorto (anno di effettuazione dell’acquisto) anche nel caso in cui la
relativa fattura è ricevuta (e annotata nel registro degli acquisti) nell’anno
successivo ma prima della presentazione della dichiarazione IVA di tale
anno.
Così, ad esempio, se la fattura relativa a
un’operazione effettuata nel 2026 è ricevuta l’anno successivo (2027), prima
del termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, è possibile
fruire della detrazione con il mod. IVA 2027 relativo al 2026, previa
registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA
degli acquisti relativa a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per
le quali il diritto alla detrazione è sorto nell’anno precedente (2026).
Termine per la registrazione delle fatture d’acquisto
Come noto e sopra accennato, per poter detrarre
l’IVA a credito è richiesta / necessaria la preventiva annotazione della
relativa fattura nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25, DPR n.
633/72. Al fine di allineare il termine di tale adempimento al nuovo termine
entro il quale è possibile detrarre l’imposta, il Legislatore ha modificato
anche il citato art. 25.
In merito va
evidenziato che il nuovo testo normativo, oltre ad allineare il termine di tale
adempimento al nuovo termine entro il quale esercitare la detrazione, elimina
il “riferimento al medesimo anno” al fine di consentire quanto sopra
illustrato, ossia la possibilità di detrarre l’IVA nell’anno di acquisto
(anno in cui è sorto il diritto alla detrazione) anche nel caso in cui
la relativa fattura è ricevuta ed annotata l’anno successivo, entro
la dichiarazione IVA dell’anno dell’acquisto.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Come sopra evidenziato, il D.Lgs. n. 148/2026 è
in vigore dal 12.8.2026 e per le disposizioni in esame non è stata
prevista una diversa / particolare decorrenza. Si ritiene pertanto che le
stesse sono applicabili alle operazioni / acquisti effettuati a decorrere dalla
predetta data. È possibile che le nuove disposizioni risultino applicabili
anche agli acquisti effettuati prima del 12.8.2026 per i quali il termine
previgente di esercizio del diritto alla detrazione (entro il mod. IVA 2027
relativo al 2026) non è ancora scaduto.
decorrenza interessi maggior imposta successione
Con la modifica
dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 346/90 è rivista la data di decorrenza
degli interessi sulla maggior imposta di successione dovuta. In particolare
gli interessi non decorrono più dalla data di notifica della liquidazione
dell’imposta principale effettuata dall’Ufficio bensì dal giorno successivo
alla scadenza del termine entro cui il contribuente è tenuto a versare
l’imposta autoliquidata (ossia, 90 giorni dal termine di presentazione
della dichiarazione di successione).
regime forfetario e riduzione termini di accertamento
Con la modifica
dell’art. 1, comma 74, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) è stata soppressa
la possibilità di beneficiare della riduzione di 1 anno dei termini di
decadenza dell’accertamento di cui all’art. 43, comma 1, n. 600/73 (notifica
entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentazione
la dichiarazione) da parte dei contribuenti forfetari il cui fatturato annuo
è costituito esclusivamente da fatture elettroniche.
accertamento componenti pluriennalI
Con la modifica
dell’art. 43, DPR n. 600/73, è previsto che il termine quinquennale di
decadenza per l’accertamento, con riguardo ai componenti negativi del
reddito d’impresa a efficacia pluriennale (fatta eccezione per quelli
relativi ad operazioni inesistenti), decorre a partire dalla dichiarazione
relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di tali
componenti negativi è stata dedotta.
Come desumibile dalla
citata Relazione con la novità in esame, “vengono contemperate le esigenze
di certezza del diritto con la tutela dell’interesse erariale, che non
consente di far decorrere i termini di decadenza in un momento antecedente a
quello nel quale diviene percepibile per l’Erario l’esistenza del componente
negativo”.
A seguito
dell’accertamento della non deducibilità di una quota del componente negativo, per
il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente
e per quelli successivi, torna applicabile il termine ordinario
previsto dal comma 1 del citato art. 43, in base al quale gli avvisi di
accertamento devono essere notificati entro il 31.12 del quinto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nella citata Relazione
è evidenziato che tale intervento, con riguardo ai costi deducibili in 5 o
più anni “evita l’estinzione del potere impositivo anche in caso
di accertamento tempestivamente effettuato”, evitando il rischio
che, in assenza di tale previsione “si rischierebbe di non poter accertare
le componenti del quinto e del sesto anno, benché l’azione di
controllo sia stata tempestivamente intrapresa”.
Quote di
ammortamento e spese relative a più esercizi
Per le quote di
ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché per le spese
relative a più esercizi, il termine quinquennale di decadenza per
l’accertamento di cui al citato comma 1 si applica per le violazioni
riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
Sul punto la citata
Relazione evidenzia che “in base al nuovo comma 1-ter, ... le cennate
disposizioni si applicano limitatamente alle irregolarità che possono esser
riscontrate già al momento dell’acquisto del bene. In tal guisa, viene salvaguardata
la possibilità di contestare violazioni che sono ontologicamente connesse a
fatti sopravvenuti rispetto al sostenimento della spesa. A titolo
esplicativo, si può pensare alla deduzione di un ammortamento in misura
superiore rispetto al limite legale, ovvero alla non inerenza del costo per
mutamento della destinazione d’uso del bene”.
Decorrenza nuove
disposizioni
Le nuove regole si
applicano ai beni / servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso
al 31.12.2027 (dal 2027, per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare).
società di capitali a ristretta base SOCIALE
È stato codificato il
consolidato principio derivante dalla giurisprudenza prevedendo che in caso di
accertamento del reddito di una società di capitali a ristretta base sociale si
presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti
ai soci a condizione che sia accertata, sulla base di elementi certi e
precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza:
·
di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non
dichiarati;
·
di
componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che
sono indeducibili perché inesistenti.
Gli utili dei quali si
presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci in base alla ordinaria
disciplina dei redditi di capitale (artt. 47, 58 e 89, TUIR).
accertamento per antieconomicità
Il semplice
scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato di un bene
/ servizio non è sufficiente, da solo, a giustificare una rettifica
fiscale. La difformità rispetto ai valori di mercato può costituire un indice
sintomatico dell’esistenza di un maggior componente positivo / carenza di
inerenza di un componente negativo soltanto se accompagnata da ulteriori
elementi indiziari che, valutati anche unitamente alla difformità in esame,
siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la predetta
difformità risulti manifesta e rilevante.
RIVALUTAZIONE partecipazioni black list
L’art. 27 del Decreto
in esame interviene sulla disciplina della rivalutazione delle
partecipazioni detenute non in regime di impresa da parte di persone
fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonchè di enti non
commerciali di cui all’art. 5, Legge n. 448/2001, prevedendo:
·
l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva al 36% (in luogo del
21%)
per i titoli, quote / diritti non negoziati in mercati regolamentati emessi da
imprese residenti in Stati a regime fiscale privilegiato (c.d. Stati black
list), individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis, TUIR;
·
il divieto di
rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per le predette partecipazioni
black list.
novità IN MATERIA DI CPB
Requisiti per accedere al CPB
Possono accedere al CPB
i titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo “che applicano gli
indici sintetici di affidabilità”. Il successivo comma 2 richiede, quale
ulteriore requisito, l’assenza di debiti tributari / contributivi di importo
complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).
Il Decreto in esame
introduce il nuovo comma 2-bis dell’art. 10, D.Lgs. n. 13/2024 con il
quale viene specificato che l’adesione al concordato in assenza dei predetti
requisiti è priva di effetti.
Modifica alle cause di esclusione dal CPB
Modifiche alla
compagine sociale
Come previsto dall’art.
11, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al CPB
le società di persone / associazioni professionali che, nel primo anno
cui si riferisce la proposta di concordato, sono interessate da modifiche della
compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati. È
prevista una deroga in caso di subentro di 2 o più eredi a seguito del decesso
del socio / associato.
Il Decreto in esame,
modificando la citata lett. b-quater), introduce un’ulteriore deroga in
base alla quale l’ingresso di nuovi soci / associati non costituisce causa di
esclusione se questi ultimi, nell’anno precedente:
·
hanno percepito
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente;
ovvero
· hanno
conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi
complessivamente non superiori a € 35.000.
|
|
La
nuova disposizione è applicabile soltanto in caso di rinnovo del CPB. |
Attività con ISA differenti
L’art. 11, comma 1,
lett. b-quinquies), D.Lgs. n. 13/2024 dispone che non può accedere al CPB
il contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta precedente al biennio
concordato, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e
contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale / STP /
società tra avvocati. Tale causa di esclusione non opera se
l’associazione / società partecipata aderisce al CPB per i medesimi periodi
d’imposta cui aderisce il socio / associato. Specularmente la lett. b-sexies)
del citato comma 1 prevede che non può accedere al CPB l’associazione
professionale / STP / STA (che intende aderire al CPB), nel caso in cui non
aderiscono al concordato, nei medesimi periodi d’imposta, tutti gli associati
che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.
Il Decreto in esame
modifica le citate lett. b-quinquies) e b-sexies) prevedendo che le predette esclusioni
sono applicabili:
·
al lavoratore autonomo che esercita un’attività riconducibile
al medesimo ISA applicato dalla società
/ associazione (lett. b-quinquies);
· alla società / associazione che esercita attività economiche riconducibili
al medesimo ISA applicato dal lavoratore autonomo (lett.
b-sexies).
In altre parole, le due cause di esclusione
vengono circoscritte alle ipotesi di attività esercitate dai soggetti
individuali e collettivi che ricadono nel medesimo ISA. L’obbligo di adesione
congiunta al CPB (socio e società) scatta solo se entrambi esercitano attività
economiche riconducibili al medesimo ISA.
|
|
La
nuova disposizione è applicabile a prescindere dal rinnovo del CPB. |
Inefficacia dell’adesione
Il
Decreto in esame introduce il nuovo comma 1-bis al citato art. 11 in base al
quale l’adesione al CPB è priva di effetti qualora sussista una causa di
esclusione prevista dal comma 1 del citato art. 11.
Potenziamento
benefici premiali
Per i periodi d’imposta
oggetto di CPB, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia sono
riconosciuti i benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis, comma 11, DL n.
50/2017 (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di
conformità, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).
Il Decreto in esame
introduce il nuovo comma 1-bis all’art. 14, D.Lgs. n. 13/2024 prevedendo il
potenziamento dei seguenti benefici premiali ISA:
·
compensazione crediti (esonero visto di conformità):
-
IVA:
la soglia passa da € 70.000 a € 100.000 annui;
-
imposte
dirette / IRAP: la soglia passa da € 50.000 a € 70.000 annui;
·
rimborsi IVA: l’esonero dal visto / prestazione
garanzia passa da € 70.000 a € 100.000 annui;
·
termini di
decadenza per l’accertamento:
l’anticipazione dei termini viene fissata a 2 anni.
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|
La
nuova disposizione è applicabile soltanto in caso di rinnovo del CPB. |
|
Benefici premiali
soggetti CPB |
Benefici premiali
soggetti CPB |
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·
esonero visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non
superiore a € 70.000 annui (IVA) e per un importo non superiore a € 50.000
annui (imposte dirette / IRAP); ·
esonero visto
di conformità / prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un
importo non superiore a € 70.000 annui; ·
anticipazione
di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex artt.
43, comma 1, DPR n. 600/73 e 57, comma 1, DPR n. 633/72; ·
esclusione
disciplina società non operative; ·
esclusione
accertamenti analitico - presuntivi; ·
esclusione
accertamento sintetico. |
·
esonero visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non
superiore a € 100.000 annui (IVA) e per un importo non superiore a € 70.000
annui (imposte dirette / IRAP); ·
esonero visto
di conformità / prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un
importo non superiore a € 100.000 annui; ·
anticipazione
di 2 anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex artt.
43, comma 1, DPR n. 600/73 e 57, comma 1, DPR n. 633/72. ·
esclusione
disciplina società non operative; ·
esclusione
accertamenti analitico - presuntivi; ·
esclusione
accertamento sintetico. |
Pagamenti rateali senza interessi
Il Decreto in esame introduce il nuovo comma
1-ter al citato art. 14 in base al quale non sono dovuti gli interessi per
i pagamenti rateali delle imposte derivanti dalle dichiarazioni.
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La
disposizione in esame è applicabile in caso di rinnovo del CPB
limitatamente al biennio 2026-2027. Di fatto, tale novità sarà
applicabile con riferimento al 2026 (saldo 2026 e acconto 2027) e al 2027
(saldo 2027 e acconto 2028). |
Modifica /
integrazione mod. redditi
Il Decreto in esame
introduce il nuovo comma 3-bis all’art. 19, D.Lgs. n. 13/2024, disciplinando
gli effetti delle dichiarazioni integrative relative all’anno che precede il
biennio concordato. In particolare, qualora il contribuente modifichi /
integri la dichiarazione per correggere errori / omissioni relativi ai
ricavi, compensi o altri dati:
·
indicati nel mod. REDDITI;
ovvero
·
comunicati ai fini della definizione della proposta di
concordato;
il reddito / VAP concordati sono rideterminati
sulla base dei dati modificati o integrati.
|
|
La novità in esame: ·
opera a prescindere dal rinnovo del CPB; ·
è applicabile a
decorrere dal mod. REDDITI 2026 relativo al 2025 i cui dati sono posti
alla base della proposta per il CPB 2026-2027. |
Modifica
determinazione acconto
L’art. 20, D.Lgs. n.
13/2024 prevede che, per il primo anno di adesione al CPB:
·
se l’acconto IRPEF / IRES è determinato sulla base
dell’imposta relativa all’anno precedente (metodo storico), è dovuta una
maggiorazione pari al 10% della differenza (se positiva) tra il reddito
concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo rettificato;
·
se l’acconto IRAP
è determinato sulla base dell’imposta relativa all’anno precedente (metodo
storico), è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza
(positiva) tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato
per il 2025 rettificato;
·
se l’acconto è
determinato sulla base dell’imposta relativa all’anno in corso (metodo
previsionale), la seconda rata dell’acconto IRAP è calcolata quale differenza
tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito / VAP concordato e
quanto versato con la prima rata calcolata in base alle regole ordinarie.
ll Decreto in esame introduce il nuovo comma 3-bis all’art.
20, D.Lgs. n. 13/2024, che prevede una rilevante semplificazione per il calcolo
degli acconti in caso di rinnovo del concordato, peraltro già anticipata
dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 3.6.2026 n. 2, in base alla quale le predette
maggiorazioni dell’acconto non si applicano.
Pertanto l’acconto è
calcolato secondo le disposizioni ordinarie, anche per il primo anno del
biennio rinnovato. Di fatto, le maggiorazioni sono applicabili soltanto in caso
di “prima adesione” al concordato nella prima annualità.
Modifica alle
cause di cessazione del CPB
Modifiche alla
compagine sociale
Come previsto dall’art.
21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024, il CPB cessa di avere
efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale la società di persone /
associazione professionale è interessata da modifiche della compagine
sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, salvo il subentro
di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.
ll Decreto in esame
integrando la citata lett. b-ter), introduce un’ulteriore deroga in base
alla quale il CPB non cessa in caso di ingresso di soci / associati che
nell’anno precedente:
·
hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente;
ovvero
· hanno
conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi
complessivamente non superiori a € 35.000.
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La nuova disposizione è
applicabile soltanto in caso di rinnovo del CPB. |
Attività con ISA differenti
Come previsto dall’art.
21, comma 1, lett. b-quinquies), D.Lgs. n. 13/2024 il CPB cessa di avere
efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente dichiara
individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione
professionale / STP / STA cui partecipa, non determina il reddito
sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi
d’imposta cui aderisce l’associato / socio.
Specularmente la lett.
b-sexies) del citato comma 1 prevede che il CPB cessa di avere efficacia
qualora l’associazione professionale / STP / STA e uno
degli associati / soci, che dichiara individualmente redditi di lavoro
autonomo, non determina il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di
concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione /
società partecipata.
Il Decreto in esame
modifica le citate lett. b-quinquies) e b-sexies) prevedendo che le predette
ipotesi di cessazione si verificano soltanto qualora:
· il
lavoratore autonomo esercita un’attività riconducibile al medesimo ISA
applicato dalla società / associazione (lett. b-quinquies);
· la società / associazione esercita attività economiche
riconducibili al medesimo ISA applicato dal lavoratore autonomo
(lett. b-sexies).
In altre parole le due cause di cessazione
vengono circoscritte alle ipotesi di attività esercitate dai soggetti
individuali e collettivi che ricadono nel medesimo ISA.
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La nuova disposizione è
applicabile a prescindere dal rinnovo del CPB. |
Modifica alle
cause di decadenza
Il Decreto in esame
riformula alcune disposizioni dell’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024 in materia di
decadenza. In particolare:
·
il riferimento
alle altre violazioni di non lieve entità (reati tributari nei periodi
concordati, irregolarità dei dati ISA, ecc.) presente nella lett. a) è stato
spostato nella riformulata lett. c) in base alla quale ora si determina la
decadenza se sono commesse le predette violazioni;
·
nella lett. b),
completamente riformulata, è eliminato il riferimento alla modifica o
integrazione delle dichiarazioni redditi / IRAP dell’anno precedente al
concordato poiché ora è possibile effettuare l’integrazione di tali
dichiarazioni ottenendo una conseguente proposta modificata. Resta ferma la
decadenza qualora, a seguito di accertamento nel periodo che precede il
concordato, risultano errori nei dati comunicati ai fini della proposta che
determinano uno scostamento del reddito / VAP calcolato con i dati corretti in
misura superiore al 30% rispetto ai valori concordati;
·
è stata soppressa
la lett. d) che prevedeva la decadenza in caso di esclusione ex art. 11, D.Lgs.
n. 13/2024 (omessa presentazione dichiarazione redditi nei periodi precedenti
al concordato, condanna per reati tributari e societari, ecc.) o in mancanza
dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 (assenza di debiti
tributari / contributivi).
SANATORIA 2020-2023 E RINNOVO CPB 2026-2027
Il Decreto in esame riconosce
ai soggetti che hanno applicato gli ISA, soltanto in caso di rinnovo del
concordato, l’accoppiata CPB 2026-2027 e sanatoria annualità 2020-2023. Non
possono invece accedere alla sanatoria i soggetti che aderiscono al CPB
2026-2027 non avendo aderito in precedenza al CPB 2024-2025.
La sanatoria delle
predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile
e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA di
ciascun anno con regole analoghe a quelle delle precedenti sanatorie (2018-2022
e 2019-2023). È altresì previsto l’allungamento dei termini di decadenza
dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la
sanatoria).
Possono accedere alla sanatoria 2020-2023 anche i soggetti
con ricavi / compensi fino a € 5.164.569 che per una delle predette annualità:
·
sono stati interessati da una causa di esclusione ISA
collegata all’emergenza COVID-19 (che ha riguardato il 2020, 2021 e
2022), identificata:
-
dai
codici “15”, “16” e “17” con riferimento al
mod. REDDITI 2021 e 2022;
-
dal
codice “15” con riferimento al mod. REDDITI 2023;
·
hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non
normale svolgimento dell’attività, identificata dal codice “4” con riferimento
al mod. REDDITI 2021 - 2024;
·
esercitano 2 o più attività d’impresa non rientranti nel
medesimo ISA, soggetti c.d. “multiattività”, per i quali opera la
causa di esclusione ISA identificata dal codice “7”, con
riferimento al mod. REDDITI 2021 - 2024.
Si rammenta che la sanatoria in esame:
·
può essere effettuata anche solo per alcune annualità a
scelta del contribuente (la stessa non deve quindi riguardare tutte le
annualità dal 2020 al 2023);
· richiede il versamento di un’imposta
sostitutiva IRPEF / IRES (minimo € 1.000) e IRAP (non è previsto un versamento minimo)
da effettuare in un’unica soluzione dall’1.1 al 15.3.2027,
ovvero ratealmente, in un massimo di 10 rate mensili di pari
importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal
16.3.2027.
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È
possibile che chi rinnova il CPB 2026-2027 abbia già aderito alla precedente
sanatoria per gli anni 2018-2022 e pertanto tale soggetto potrebbe essere
interessato soltanto alla sanatoria per il 2023. Perfezionando la sanatoria
per tale anno, che costituiva l’anno i cui dati sono stati utilizzati per la
formulazione della proposta CPB 2024-2025, dovrebbe automaticamente essere
impedito all’Amministrazione finanziaria di effettuare contestazioni che si
ripercuotono sulla validità del concordato, ottenendo così una copertura
definitiva anche per il 2024 e 2025. |
utilizzo dati fatture elettroniche
ln base all’art. 1,
comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015 i file delle fatture elettroniche sono
memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione al fine di essere utilizzati:
· dalla G.d.F.
nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
· dall’Agenzia delle Entrate
/ G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
· dall’Agenzia delle Dogane
per le attività di vigilanza e di controllo di cui all’art. 18, D.Lgs. n.
504/95;
·
dall’Agenzia delle Entrate anche per mettere a disposizione
dell’Agente della riscossione i dati relativi ai corrispettivi delle fatture
emesse da debitori iscritti a ruolo / loro coobbligati ad uno stesso acquirente
/ committente, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure
esecutive presso terzi, con l’intento di contrastare la c.d. “evasione da
riscossione”.
Ora, con la modifica
della lett. b-bis) del citato comma 5-bis, l’utilizzo dei dati in esame da
parte dell’Agenzia delle Entrate è stato esteso all’attività di analisi dei
rischi e di controllo a fini fiscali / doganali nelle materie / attività di
competenza.
DISALLINEAMENTO CORRISPETTIVI E POS
Con la Legge n.
207/2024 (Finanziaria 2025), al fine di rendere maggiormente integrati il
processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei
corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, con l’intento di far emergere
l’eventuale incoerenza tra incassi e documenti commerciali emessi, ha previsto
l’obbligo di collegamento (o meglio abbinamento “logico”) RT-POS. In base
all’art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono applicabili le
seguenti specifiche sanzioni:
·
€ 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per
trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e
trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di
applicazione del cumulo giuridico;
·
da € 1.000 a €
4.000 in caso di mancato collegamento
del RT agli strumenti di pagamento elettronico.
Ora, con la modifica
del citato comma 2-quinquies, il Legislatore introduce una soglia di non
punibilità prevedendo la non applicazione delle sanzioni in presenza di una
discrepanza non superiore al 5% tra il numero delle operazioni regolate
con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini dell’invio dei
corrispettivi giornalieri e il numero dei pagamenti elettronici accettati.
La soglia di discrepanza del 5% trova applicazione anche al fine dell’operatività della sanzione accessoria della sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’attività da 3 giorni a 1 mese.