COMMENTI BENEFICI
PREMIALI E CPB: LA “FEDELTÀ
DICHIARATIVA” DEL CONTRIBUENTE |
Come noto, al risultato di affidabilità
ISA sono collegate due importanti / rilevanti “conseguenze” per il
contribuente:
·
la prima, è rappresentata dal riconoscimento dei
benefici premiali;
·
la seconda,
è rappresentata dalla formulazione della proposta di CPB.
REGIME PREMIALE ISA
Con il Provvedimento 22.4.2026, l’Agenzia delle
Entrate ha confermato per il 2025 le condizioni di accesso ai benefici
premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017, sulla base del
punteggio 2025 ovvero come media 2024-2025.
A seconda del livello di affidabilità ottenuto dal
contribuente, sono riconosciuti i seguenti benefici premiali
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Livello affidabilità |
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Benefici premiali |
|
|
2025 |
media |
|
|
|
9 |
9 |
→ |
·
esonero apposizione
del visto di conformità per la compensazione per un importo non superiore a: -
€
70.000 annui per il credito IVA -
€
50.000 annui per i crediti IRPEF / IRES / IRAP · esonero
apposizione del visto di conformità ovvero prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per
un importo non superiore a € 70.000 annui · esclusione
applicazione della disciplina delle società non operative ·
esclusione determinazione sintetica
del reddito, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di 2/3 il reddito dichiarato |
|
8,5 |
9 |
→ |
·
esclusione
accertamenti basati su presunzioni semplici |
|
8 |
8,5 |
→ |
·
esonero apposizione
del visto di conformità per la compensazione per un importo non
superiore a: -
€ 50.000 annui per il credito IVA -
€ 20.000 annui per i crediti IRPEF / IRES / IRAP ·
esonero apposizione
del visto di conformità ovvero prestazione della garanzia per il rimborso del
credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui |
|
9 |
9 |
→ |
· anticipazione di almeno 1 anno del termine di
decadenza per l’attività di accertamento |
|
non previsto |
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Per
la definizione dell’attività di controllo basata sull’analisi del
rischio evasione fiscale, di cui al comma 14 del citato art. 9-bis, l’Agenzia
tiene conto di un livello di affidabilità minore o pari a 6. |
Ulteriori componenti positivi per “migliorare”
l’affidabilità
II
contribuente può indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi,
non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte sui
redditi, per “migliorare” il livello di affidabilità e accedere quindi
al regime premiale, con effetti anche ai fini IRAP / IVA. L’indicazione di
ulteriori ricavi / compensi non comporta l’applicazione di sanzioni / interessi.
ELABORAZIONE PROPOSTA DI CPB
I
contribuenti che applicano gli ISA 2026 relativi al 2025 possono elaborare
la proposta di CPB 2026-2027. La proposta può essere elaborata e accettata
anche dai soggetti che hanno aderito al CPB per il 2024-2025.
|
|
Per l’elaborazione della proposta di
CPB 2026-2027, il contribuente, oltre ai dati indicati nel mod. ISA / CPB,
deve disporre delle variabili precalcolate (c.d. “ulteriori dati”), fornite
dall’Agenzia delle Entrate, analogamente all’applicazione degli ISA. |
Impatto del punteggio ISA sulla proposta
Il
punteggio ISA relativo al 2025 rileva ai fini dell’elaborazione della proposta
di CPB 2026-2027, ma gradua anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva, c.d.
“Flat Tax incrementale” (dal 10% al 15%), applicata sul maggior reddito
concordato.
Non
solo, ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-quater, D.Lgs. n. 13/2024, la
proposta di reddito / VAP concordato non può eccedere il reddito
dichiarato nel 2025 (rettificato dalle componenti straordinarie), incrementato
in misura percentuale in base al punteggio ISA (ad esempio, 10% per punteggio
ISA pari a 10, 15% per punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10, e
così via).
L’indicazione
nel mod. ISA 2026, relativo al 2025, di ulteriori componenti positivi,
oltre ad aumentare il punteggio ISA e consentire l’accesso ai relativi
benefici premiali, può generare un effetto positivo sulla quantificazione
della proposta di reddito / VAP concordato per il 2026-2027 a seguito
dell’operatività delle predette soglie massime (fermo restando il “costo”
collegato all’adeguamento ai fini IVA).
Sul
punto merita evidenziare che nella Circolare 6.7.2026, n. 4/E, dedicata alle
novità degli ISA 2026, con riferimento ai contribuenti che hanno aderito al
CPB 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il 2026-2027,
l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “non è possibile dichiarare
ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di
affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025”. Ciò sulla base del
fatto che per tali soggetti il reddito / VAP 2025 “restano quelli
determinati in sede di adesione al CPB”.
“FEDELTÀ DICHIARATIVA” DEL CONTRIBUENTE
Il
comma 1 dell’art. 9-bis, DL n. 50/2017
individua come finalità degli ISA il favorire l’emersione spontanea delle basi
imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la
collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Gli Indici
esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale e
consentono l’accesso al regime premiale sulla base dei dati dichiarati
dal contribuente.
Da
ciò emerge il ruolo primario degli ISA di promuovere la compliance (emersione
spontanea delle basi imponibili) attraverso una prevenzione ex ante anziché
una repressione ex post dell’evasione fiscale, premiando i contribuenti
virtuosi.
Nella
citata Circolare n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate ha riservato una specifica
attenzione all’“importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della
corretta valutazione operata tramite l’applicazione degli ISA”, sottolinenando
che, la coerenza / correttezza / completezza dei dati “dichiarati” dal
contribuente “rappresentano un presupposto essenziale per il corretto
funzionamento” degli ISA.
Presupposto della
“fedele dichiarazione” negli ISA
Gli
ISA sono elaborati in base alle relazioni tra variabili economiche e
strutturali dichiarate nel relativo modello. Di conseguenza, l’Agenzia nella
citata Circolare n. 4/E precisa che la coerenza / correttezza / completezza
dei dati inviati sono presupposti essenziali per il corretto funzionamento
dello strumento e per l’attribuzione del punteggio.
L’ottenimento
dei benefici premiali è
necessariamente subordinato a dati corretti, veritieri e completi. Se la
premialità deriva da dati non veritieri, incompleti o inesatti, il godimento
del beneficio non può ritenersi legittimo.
Con
l’ordinanza 5.11.2024, n. 28457 la Corte di Cassazione ha confermato che i
benefici premiali presuppongono la “fedele esposizione dei dati”,
escludendoli in presenza di dati non veritieri.
Il
riconoscimento dei benefici non è quindi legato a un mero adeguamento formale,
bensì alla sostanziale attendibilità delle informazioni dichiarate; i
benefici vengono meno se l’Ufficio accerta la non veridicità dei dati
forniti.
Rilevanza della
“fedeltà dichiarativa” ai fini del CPB
Le
medesime finalità di adempimento fiscale sono poste alla base del CPB. La
proposta di concordato viene elaborata dall’Agenzia nel rispetto della
capacità contributiva del contribuente, incrociando i dati in proprio
possesso, quelli da fonti esterne, le risultanze degli ISA e i dati forniti
dallo stesso contribuente (sulla base di tali dati viene effettuata la
valutazione che porta all’individuazione del reddito / VAP oggetto del CPB).
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Nella
citata Circolare n. 4/E l’Agenzia precisa che, per formulare una proposta
corretta e coerente, è necessario che i dati forniti dai contribuenti
siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà economica
rappresentata. |
L’importanza
della “fedeltà dichiarativa” si evince dalle cause di decadenza dal concordato
di cui all’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024 per entrambi i periodi d’imposta,
previste qualora vengano accertate:
· l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza / indeducibilità di passività
dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati (nei
periodi oggetto di concordato o in quello precedente);
· violazioni per infedele / fraudolenta dichiarazione o comunicazioni inesatte /
incomplete dei dati ISA, tali da determinare un minor reddito / VAP concordato superiore al 30%;
· l’indicazione nel mod. redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati per la definizione della proposta di concordato.