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Circolare dello Studio - Agosto 2026
Circolare dello studio
08:37 05-08-2026




COMMENTI

BENEFICI PREMIALI E CPB:

LA “FEDELTÀ DICHIARATIVA” DEL CONTRIBUENTE

Come noto, al risultato di affidabilità ISA sono collegate due importanti / rilevanti “conseguenze” per il contribuente:

·    la prima, è rappresentata dal riconoscimento dei benefici premiali;

·    la seconda, è rappresentata dalla formulazione della proposta di CPB.

REGIME PREMIALE ISA

Con il Provvedimento 22.4.2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato per il 2025 le condizioni di accesso ai benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017, sulla base del punteggio 2025 ovvero come media 2024-2025.

A seconda del livello di affidabilità ottenuto dal contribuente, sono riconosciuti i seguenti benefici premiali

Livello affidabilità

 

Benefici premiali

2025

media
2024 - 2025

 

9

9

·     esonero apposizione del visto di conformità per la compensazione per un importo non superiore a:

-    € 70.000 annui per il credito IVA

-    € 50.000 annui per i crediti IRPEF / IRES / IRAP

·     esonero apposizione del visto di conformità ovvero prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 70.000 annui

·     esclusione applicazione della disciplina delle società non operative

·     esclusione determinazione sintetica del reddito, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato

8,5

9

·     esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici

8

8,5

·     esonero apposizione del visto di conformità per la compensazione per un importo non superiore a:

-    € 50.000 annui per il credito IVA

-    € 20.000 annui per i crediti IRPEF / IRES / IRAP

·     esonero apposizione del visto di conformità ovvero prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui

9

9

·    anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento

non previsto

 

Simbolo_NB

Per la definizione dell’attività di controllo basata sull’analisi del rischio evasione fiscale, di cui al comma 14 del citato art. 9-bis, l’Agenzia tiene conto di un livello di affidabilità minore o pari a 6.

Ulteriori componenti positivi per “migliorare” l’affidabilità

II contribuente può indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per “migliorare” il livello di affidabilità e accedere quindi al regime premiale, con effetti anche ai fini IRAP / IVA. L’indicazione di ulteriori ricavi / compensi non comporta l’applicazione di sanzioni / interessi.

ELABORAZIONE PROPOSTA DI CPB

I contribuenti che applicano gli ISA 2026 relativi al 2025 possono elaborare la proposta di CPB 2026-2027. La proposta può essere elaborata e accettata anche dai soggetti che hanno aderito al CPB per il 2024-2025.

Simbolo_NB

Per l’elaborazione della proposta di CPB 2026-2027, il contribuente, oltre ai dati indicati nel mod. ISA / CPB, deve disporre delle variabili precalcolate (c.d. “ulteriori dati”), fornite dall’Agenzia delle Entrate, analogamente all’applicazione degli ISA.

Impatto del punteggio ISA sulla proposta

Il punteggio ISA relativo al 2025 rileva ai fini dell’elaborazione della proposta di CPB 2026-2027, ma gradua anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva, c.d. “Flat Tax incrementale” (dal 10% al 15%), applicata sul maggior reddito concordato.

Non solo, ai sensi dell’art. 9, commi 3-bis e 3-quater, D.Lgs. n. 13/2024, la proposta di reddito / VAP concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel 2025 (rettificato dalle componenti straordinarie), incrementato in misura percentuale in base al punteggio ISA (ad esempio, 10% per punteggio ISA pari a 10, 15% per punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10, e così via).

L’indicazione nel mod. ISA 2026, relativo al 2025, di ulteriori componenti positivi, oltre ad aumentare il punteggio ISA e consentire l’accesso ai relativi benefici premiali, può generare un effetto positivo sulla quantificazione della proposta di reddito / VAP concordato per il 2026-2027 a seguito dell’operatività delle predette soglie massime (fermo restando il “costo” collegato all’adeguamento ai fini IVA).

Sul punto merita evidenziare che nella Circolare 6.7.2026, n. 4/E, dedicata alle novità degli ISA 2026, con riferimento ai contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e che intendono rinnovare l’adesione per il 2026-2027, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025”. Ciò sulla base del fatto che per tali soggetti il reddito / VAP 2025 “restano quelli determinati in sede di adesione al CPB”.

 “FEDELTÀ DICHIARATIVA” DEL CONTRIBUENTE

Il comma 1 dell’art. 9-bis, DL n. 50/2017 individua come finalità degli ISA il favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Gli Indici esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale e consentono l’accesso al regime premiale sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. 

Da ciò emerge il ruolo primario degli ISA di promuovere la compliance (emersione spontanea delle basi imponibili) attraverso una prevenzione ex ante anziché una repressione ex post dell’evasione fiscale, premiando i contribuenti virtuosi

Nella citata Circolare n. 4/E, l’Agenzia delle Entrate ha riservato una specifica attenzione all’“importanza della fedeltà dichiarativa ai fini della corretta valutazione operata tramite l’applicazione degli ISA”, sottolinenando che, la coerenza / correttezza / completezza dei dati “dichiarati” dal contribuente “rappresentano un presupposto essenziale per il corretto funzionamento” degli ISA.

Presupposto della “fedele dichiarazione” negli ISA

Gli ISA sono elaborati in base alle relazioni tra variabili economiche e strutturali dichiarate nel relativo modello. Di conseguenza, l’Agenzia nella citata Circolare n. 4/E precisa che la coerenza / correttezza / completezza dei dati inviati sono presupposti essenziali per il corretto funzionamento dello strumento e per l’attribuzione del punteggio

L’ottenimento dei benefici premiali è necessariamente subordinato a dati corretti, veritieri e completi. Se la premialità deriva da dati non veritieri, incompleti o inesatti, il godimento del beneficio non può ritenersi legittimo

Con l’ordinanza 5.11.2024, n. 28457 la Corte di Cassazione ha confermato che i benefici premiali presuppongono la “fedele esposizione dei dati”, escludendoli in presenza di dati non veritieri.

Il riconoscimento dei benefici non è quindi legato a un mero adeguamento formale, bensì alla sostanziale attendibilità delle informazioni dichiarate; i benefici vengono meno se l’Ufficio accerta la non veridicità dei dati forniti. 

Rilevanza della “fedeltà dichiarativa” ai fini del CPB

Le medesime finalità di adempimento fiscale sono poste alla base del CPB. La proposta di concordato viene elaborata dall’Agenzia nel rispetto della capacità contributiva del contribuente, incrociando i dati in proprio possesso, quelli da fonti esterne, le risultanze degli ISA e i dati forniti dallo stesso contribuente (sulla base di tali dati viene effettuata la valutazione che porta all’individuazione del reddito / VAP oggetto del CPB).

Simbolo_NB

Nella citata Circolare n. 4/E l’Agenzia precisa che, per formulare una proposta corretta e coerente, è necessario che i dati forniti dai contribuenti siano fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà economica rappresentata.

L’importanza della “fedeltà dichiarativa” si evince dalle cause di decadenza dal concordato di cui all’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024 per entrambi i periodi d’imposta, previste qualora vengano accertate: 

·    l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza / indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati (nei periodi oggetto di concordato o in quello precedente); 

·    violazioni per infedele / fraudolenta dichiarazione o comunicazioni inesatte / incomplete dei dati ISA, tali da determinare un minor reddito / VAP concordato superiore al 30%

·    l’indicazione nel mod. redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati per la definizione della proposta di concordato

Fonte: SEAC SPA