COMMENTI LE
NOVITà
DEL C.D. “DECRETO CARO PETROLIO TER” DOPO LA CONVERSIONE |
Sulla G.U. 27.6.2026, n. 147 è stata
pubblicata la Legge n. 113/2026 di conversione del DL n. 63/2026, c.d. “Decreto
Caro Petrolio ter”. In sede di conversione:
·
sono state trasfuse le disposizioni contenute nel DL n.
89/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio quater”;
·
oltre alla conferma delle disposizioni contenute
nel Decreto originario, sono state apportate ulteriori novità, di seguito
esaminate.
CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
A favore delle imprese aventi sede
legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto di
merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t
esercitata da:
·
persone
fisiche / giuridiche iscritte nell’Albo nazionale degli Autotrasportatori di
cose per c/terzi;
·
persone
fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di
cose in c/proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
·
imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei
requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di
trasportatore di merci su strada;
l’art. 3, DL n.
33/2026, c.d. “Decreto Caro
Petrolio” riconosce (nel limite massimo di € 300 milioni) un contributo,
sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggior spesa sostenuta
per l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto
al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno rilevato dal Ministero
dell’Ambiente.
Come disposto dall’art. 2, comma 1,
lett. a), DL n. 89/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio quater” l’agevolazione è
stata estesa anche agli acquisti del mese di giugno 2026.
In sede di conversione a seguito
dell’abrogazione del DL n. 89/2026, la predetta modifica è stata trasfusa
nel comma 1 dell’art. 1-ter del Decreto in esame.
Il credito d’imposta in esame:
·
è utilizzabile in
compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026, tramite i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
Non operano i seguenti limiti:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in
compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti
da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.
·
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non rileva ai
fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
·
è sottoposto al rispetto della normativa UE in
materia di aiuti di Stato;
·
è cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Le modalità attuative per la concessione
del contributo sono demandate al Ministero dei Trasporti.
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE
Al fine di mitigare gli effetti
derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio /
benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, l’art. 8-ter, DL n.
38/2026, c.d. “Decreto Fiscale”, riconosce alle imprese agricole:
·
a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio /
benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività;
In sede di conversione del citato DL n.
38/2026 è stato previsto che il contributo è riconosciuto a parziale
compensazione anche dei maggiori oneri sostenuti per il riscaldamento
delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole;
·
un contributo
straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20% della
spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato a marzo 2026,
comprovato dalle relative fatture, al netto IVA (nel limite massimo di € 90
milioni).
Come disposto dall’art. 2, comma 2, DL
n. 89/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio quater” l’agevolazione è stata
estesa anche agli acquisti dei mesi di aprile e maggio 2026.
In sede di conversione a seguito
dell’abrogazione del DL n. 89/2026, la predetta modifica è stata trasfusa
nel comma 2 dell’art. 1-ter del Decreto in esame.
Il credito d’imposta in esame:
·
è utilizzabile in
compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026, tramite i servizi
telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline). A tal fine:
- non operano i seguenti limiti:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in
compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti
da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che
vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare
superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
·
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non rileva ai
fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti
negativi;
·
è sottoposto al rispetto della normativa UE in
materia di aiuti di Stato;
·
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti
al superamento del costo sostenuto.
Le modalità attuative per la concessione
del contributo sono demandate al Ministero dell’Agricoltura.
CARO FERTILIZZANTI AGRICOLI
Con l’intento di
mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale
del prezzo dei fertilizzanti agricoli l’art. 2, comma 3, DL n. 89/2026, c.d.
“Decreto Caro Petrolio quater” riconosce (nel limite massimo di € 40 milioni)
un credito d’imposta fino al 30% degli acquisti di fertilizzanti nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2026, comprovato dalle relative fatture (al netto
IVA).
Il credito d’imposta in esame:
·
è utilizzabile in
compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026, tramite i servizi
telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline). A tal fine:
- non operano i seguenti limiti:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in
compensazione dei crediti;
- € 250.000 annui previsto per i crediti
da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che
vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare
superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
·
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi
passivi / componenti negativi;
·
è sottoposto al
rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
·
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti
al superamento del costo sostenuto.
Le modalità attuative per la concessione
del contributo sono demandate al Ministero dell’Agricoltura.
In sede di conversione a seguito
dell’abrogazione del DL n. 89/2026, le citate disposizioni sono state
trasfuse nei commi da 3 a 6 dell’art. 1-ter del Decreto in esame.
DOMANDA “CARO PETROLIO” AUTOTRASPORTATORI
In base all’art. 6, D.Lgs. n. 26/2007 ed
al DPR n. 277/2000, a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto
merci, sia in c/proprio che per c/terzi, è riconosciuto uno specifico
beneficio, c.d. “caro petrolio”, connesso con il consumo di carburante per
veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. Il credito in
esame può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 (codice
tributo “6740”) oppure richiesto a rimborso.
Con la modifica dell’art. 24-ter, comma
5, D.Lgs. n. 504/95 ad opera dell’art. 2, comma 7, DL n. 89/2026, c.d. “Decreto
Caro Petrolio quater” è previsto:
·
che il credito è
riconosciuto in compensazione entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in
cui lo stesso è sorto per effetto del Provvedimento di accoglimento / decorso
del termine di 30 giorni (in luogo di 60 giorni) dal ricevimento della domanda;
·
l’obbligo di presentazione esclusivamente in
forma telematica della domanda (a decorrere dall’1.10.2026) per il
riconoscimento del credito in esame mediante compensazione.
In sede di conversione a seguito
dell’abrogazione del DL n. 89/2026, la citata disposizione è stata trasfusa
nel comma 7 dell’art. 1-ter del Decreto in esame.
PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA / FORFETARI
L’art. 6, DL n. 89/2026, c.d. “Decreto
Caro Petrolio quater” ha “concesso” la proroga del termine di versamento
delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2026.
La proroga è fissata al 20.7.2026, con
la possibilità di versamento entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione,
che quest’anno è fissata allo 0,80%. Di fatto, la “consueta”
maggiorazione, stabilita negli anni passati nella misura dello 0,40%, è stata
raddoppiata!
Lo slittamento dei termini di versamento
in esame:
·
è riconosciuto
(soltanto) ai soggetti “interessati”
dall’applicazione degli ISA. La proroga riguarda anche:
- i contribuenti forfetari / minimi;
- i soggetti nei cui confronti sussiste
una causa di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a
società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.
|
|
Per i soci di srl “non
trasparenti” (soggetti ISA), tenendo conto di quanto precisato
dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga,
analogamente al passato, spetta esclusivamente per il versamento dei
contributi previdenziali. |
Con riferimento ai soggetti che
usufruiscono della proroga i versamenti possono essere effettuati:
- entro il 20.7.2026, senza alcuna maggiorazione;
- dal 21.7 al 20.8.2026 (considerata l’operatività anche della
c.d. “Proroga di Ferragosto”), con la maggiorazione dello 0,80%;
· non è applicabile da parte di:
- persone fisiche “private”, per le quali
il versamento va effettuato:
- entro il 30.6.2026, senza alcuna
maggiorazione;
- dall’1.7 al 30.7.2026, con la
maggiorazione dello 0,40%;
- soggetti “non interessati”
dagli ISA (ad esempio, imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).
Per le società di capitali con
esercizio coincidente con l’anno solare, la proroga dei versamenti al 20.7.2026
(20.8 + 0,80%):
·
opera in caso di approvazione
del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda convocazione);
·
può essere
usufruita anche in caso di utilizzo del maggior termine di 180 giorni,
previsto dal Codice Civile, per l’approvazione del bilancio, a condizione
che la stessa avvenga nel corso del mese di maggio.
In caso di approvazione del bilancio nel mese di
giugno (caso più frequente) la proroga non opera considerato che la scadenza
(ordinaria) è fissata al 30.7 / 31.8.2026 (il 30.8 cade di domenica) + maggiorazione
0,40%.
Possono usufruire della proroga:
·
il saldo IRPEF
/ IRES / IRAP / IVA 2025 e l’acconto 2026 IRPEF / IRES / IRAP;
· i versamenti dovuti a titolo di:
|
·
addizionali IRPEF ·
contributi previdenziali
(IVS, Gestione separata INPS) ·
cedolare secca ·
acconto del 20%
per i redditi a tassazione separata ·
IVIE / IVAFE ·
Flat Tax incrementale 2025
soggetti ISA che hanno aderito al CPB ·
imposta sostitutiva affrancamento
riserve in sospensione d’imposta ex art. 14,
D.Lgs. n. 192/2024 e, in particolare: - seconda
rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2023 - 2024 - prima
rata affrancamento riserve presenti nel bilancio 2024 - 2025 ·
IVA maggiori ricavi / compensi
2025 per migliorare punteggio affidabilità ISA ·
diritto CCIAA 2026 |
|
|
Merita
evidenziare, infine, che non usufruisce della proroga e pertanto resta
stabilito al 30.6.2026, in quanto scadenza “fissa” e non collegata ai
termini di versamento delle imposte sui redditi, il versamento della seconda
rata (40%) dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione
dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale con effetto
dall’1.1.2025 prevista dalla Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025). |
In sede di conversione le disposizioni
contenute nell’art. 6, DL n. 89/2026, a seguito dell’abrogazione dello stesso,
sono state trasfuse nell’art. 1-sexies, commi 1 e 2 del Decreto in esame.
“ROTTAMAZIONE-QUINQUIES” ENTI LOCALI
Nell’ambito del DL n. 38/2026, c.d.
“Decreto Fiscale”, il Legislatore con l’art. 10-quinquies ha esteso la “rottamazione-quinquies”
di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026)
ai tributi locali (IMU, Tari).
In particolare è stata riconosciuta la definizione
agevolata dei debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti
da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati
nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2023 agli Agenti della riscossione da parte
di Regioni / Enti locali (Province / Comuni, ecc.) che, nell’esercizio
della propria autonoma potestà impositiva, prevedano la relativa applicazione
alle proprie entrate.
In sede di conversione del Decreto in
esame con la modifica del citato art. 10-quinquies è stato rivisto il
calendario collegato alla “rottamazione-quinquies”.
In particolare:
·
gli Enti locali
devono adottare e pubblicare sul proprio sito Internet, entro il
31.7.2026 (in luogo del 30.6), i Provvedimenti per l’applicazione della
“rottamazione-quinquies” alle proprie entrate;
·
ai fini della
definizione agevolata il soggetto interessato deve:
- manifestare all’Agente della riscossione
la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione
da presentare dal 16.10 al 15.12.2026 (in luogo dal 16.9 al 31.10), con le
modalità che saranno rese note entro il 15.10;
- versare le somme dovute:
- in unica soluzione entro il 31.3.2027
(in luogo del 31.1.2027);
- in un massimo di 54 rate bimestrali di
pari importo (con un minimo di € 100), di cui le prime 5 scadenti il 31.3,
31.5, 31.7, 30.9, 30.11 del 2027 e dalla sesta alla cinquantaquattresima il
31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2028.
Dall’1.4.2027 sulle rate sono dovuti gli
interessi nella misura del 3% annuo.
L’Agente della riscossione:
·
dal 15.10.2026
rende disponibili sul proprio sito
Internet i dati necessari per individuare i carichi definibili;
·
entro il 28.2.2027 comunica al debitore
quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché la data
della relativa scadenza.
Limitatamente ai debiti definibili per i
quali è stata presentata la predetta dichiarazione, sono sospesi i termini
di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica
rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a
precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione
di adesione (al 31.1.2027 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate).
ESTENSIONE CREDITO D’IMPOSTA “CARO PETROLIO”
In sede di conversione il credito
d’imposta previsto dall’art. 3, comma 1, DL n. 33/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio” a favore delle
imprese di autotrasporto, commisurato alla maggior spesa sostenuta per
l’acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile maggio e giugno 2026 (sopra
esaminato), è stato esteso alle imprese:
·
esercenti l’attività
di trasporto di persone svolta da:
- Enti pubblici o imprese pubbliche locali
esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. n. 422/97;
- imprese esercenti autoservizi
interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. n. 285/2005;
- imprese esercenti autoservizi di
competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/97;
- imprese esercenti autoservizi regolari
in ambito comunitario di cui al Regolamento UE n. 1073/29;
· esercenti l’attività di trasporto di cui alla Legge n. 218/2003 in materia di noleggio di autobus con conducente utilizzando veicoli Euro V e VI.