COMMENTI LE
NOVITà
DEL C.D. “DECRETO FISCALE” DOPO
LA CONVERSIONE |
Sulla G.U.
22.5.2026, n. 117 è stata pubblicata la Legge n. 88/2026 di conversione del DL
n. 8/2026, c.d. “Decreto Fiscale”.
In sede di conversione:
· sono state trasfuse le disposizioni contenute nel DL
n. 42/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio bis”;
· oltre alla conferma delle disposizioni contenute nel
Decreto originario, sono state apportate ulteriori novità, di seguito
esaminate.
BASE IMPONIBILE PERMUTE / DAZIONI DI PAGAMENTO
La Finanziaria 2026 ha
modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), DPR n. 633/72 prevedendo che, a
decorrere dall’1.1.2026, la base imponibile delle operazioni permutative e
dazioni di pagamento è individuata “dal valore dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo
di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.
In sede di conversione del
Decreto in esame è stata riscritta la predetta disposizione. In particolare ora
in base alla nuova lett. d) del citato comma 2 la base imponibile delle
operazioni permutative e dazioni di pagamento è individuata “dal valore
monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come
determinato dal contratto”.
In ogni caso, tale valore non
può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle
cessioni effettuate / prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel
momento in cui si effettuano dette operazioni.
La nuova disposizione è
applicabile alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati
/ rinnovati a decorrere dall’1.1.2026. Sono fatti salvi i comportamenti
adottati in conformità all’art. 1, comma 138, n. 199/2025 (Finanziaria 2026),
dall’1.1 al 23.5.2026 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima
dell’1.1.2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla
disciplina vigente alla data del 31.12.2025 fino al 23.5.2026. Non si fa luogo,
in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a variazioni rispetto all’imposta
precedentemente liquidata.
BLOCCO PAGAMENTI PARCELLE PROFESSIONISTI
Nell’ambito della
Finanziaria 2026 il Legislatore ha introdotto rilevanti novità, applicabili dal
15.6.2026, in materia di “blocco” dei pagamenti dei compensi (parcelle)
professionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con l’intento di
accelerare la riscossione dei crediti erariali / previdenziali.
In particolare,
quest’ultime devono verificare la regolarità fiscale / contributiva del
professionista, prima di pagare il compenso spettante a quest’ultimo, anche se
di importo inferiore a € 5.000, per l’attività professionale svolta, anche a
favore di persone ammesse al patrocinio gratuito.
Come disposto dal comma
1-ter dell’art. 48-bis, DPR n. 600/73:
· la verifica in esame riguarda le cartelle di pagamento
indipendentemente dall’ammontare del debito;
· in caso di inadempienza del professionista, la
Pubblica Amministrazione procede al pagamento direttamente all’Agente della
Riscossione fino a concorrenza del debito (solo l’eventuale eccedenza
rispetto al debito è corrisposta al beneficiario).
In sede di conversione del
Decreto in esame è stato modificato il citato comma 1-ter prevedendo che il
“blocco” del pagamento del compenso professionale opera (soltanto) in
presenza di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a €
5.000.
CONTRIBUTO IMPORTAZIONI INFERIORI A € 150
La Finanziaria 2026 ha
introdotto, nel rispetto dalla normativa UE in materia doganale e fiscale, un contributo
(pari a € 2) alla copertura delle spese amministrative correlate agli
adempimenti doganali relativi alle importazioni di modico valore (non superiore
a € 150).
Ora, è confermato che il
contributo in esame non è applicabile alle spedizioni di beni importati
fino al 30.6.2026.
RITENUTA D’ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI
Con la modifica del comma
5 dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73 la Finanziaria 2026 ha previsto, a
decorrere dall’1.3.2026, a seguito della soppressione dello specifico
esonero, l’assoggettamento alla ritenuta a titolo d’acconto del 23% delle
provvigioni percepite:
· dalle agenzie di viaggio e turismo;
· dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi
e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le
prestazioni ad esse rese direttamente.
La ritenuta è commisurata
al 50% dell’ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il
percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell’esercizio
dell’attività si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti / terzi.
In sede di conversione del
Decreto in esame:
· è stata confermata la proroga all’1.5.2026
dell’operatività della nuova disposizione;
· è stato “ripristinato” l’esonero a favore delle
agenzie di viaggio e turismo limitatamente ai compensi comunque denominati
percepiti per la vendita / emissione / prenotazione o l’intermediazione dei
documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.
IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Nell’ambito della
Finanziaria 2026 il Legislatore ha riproposto a favore delle imprese, in luogo
del credito d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, l’iper ammortamento
per gli investimenti in:
· beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema
aziendale / rete di fornitura;
· beni materiali finalizzati all’autoproduzione di
energia destinata all’autoconsumo.
La maggiorazione del costo
di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:
· effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028;
· in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia).
Ora, è confermata la soppressione
del vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti
in uno Stato UE / SEE.
Impianti fotovoltaici
autoproduzione / autoconsumo energia da fonte solare
La novità in esame non
interessa gli impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione /
autoconsumo di energia da fonte solare per i quali la “produzione in uno Stato
UE” è collegata al richiamo ai moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1,
lett. b) e c), DL n. 181/2023 contenuto nella lett. b) del comma 429 del citato
art. 1.
NOVITà CPB
Rilevanza iper
ammortamento
Ai sensi dell’art. 16,
comma 1, lett. a), b) e b-bis), D.Lgs. n. 13/2024, il reddito d’impresa
rilevante per la determinazione della proposta di concordato è individuato
con riferimento alle regole ordinarie, senza considerare:
· plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive e
perdite su crediti;
· utili / perdite
derivanti da partecipazioni in società di persone / associazioni
professionali di cui all’art. 5, TUIR o in società di capitali
trasparenti di cui all’artt. 115 e 116, TUIR, o utili distribuiti, in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società di capitali;
· maggiorazione costo del lavoro di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (c.d. “maxi
deduzione assunzioni”).
Con
l’integrazione del citato art. 16 ad opera dell’art. 7, comma 3-bis, DL n.
38/2026 è prevista la rilevanza anche della maggiorazione delle quote di
ammortamento / canoni di leasing spettanti ai sensi dell’art. 1, commi
427-436, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), c.d. “iper ammortamento”.
Inoltre, il saldo netto
tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le
sopravvenienze passive, le perdite su crediti, la “maxi deduzione assunzioni”
ed ora anche dell’“iper ammortamento”, nonché gli utili / perdite
derivanti dalle predette partecipazioni, determina una corrispondente
variazione del reddito concordato.
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Reddito
concordato |
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+ / - |
saldo
netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su
crediti, utili / perdite da partecipazione in società di persone o capitali /
maxi deduzione assunzioni / iper ammortamento |
|
- |
perdite
fiscali pregresse |
|
= |
reddito
d’impresa da dichiarare |
Introduzione ulteriori
soglie per la proposta di CPB
L’art. 9, D.Lgs. n. 13/2024, prevede
delle soglie massime per la proposta di concordato ai fini delle imposte sui
redditi / IRAP. Tali soglie sono calcolate in percentuale rispetto al reddito
del periodo precedente (2025) al biennio cui si riferisce la proposta in misura
inversamente proporzionale al punteggio ISA di tale periodo.
In particolare, i commi 3-bis e 3-quater
del citato art. 9 dispongono che la proposta di reddito / VAP concordato non
può eccedere il reddito dichiarato nel 2025 (rettificato ai sensi
degli artt. 15 e 16), nella seguente misura.
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Soglia
massima incremento |
Punteggio
ISA 2025 (mod. ISA 2026) |
|
10% |
pari
a 10 |
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15% |
pari
o superiore a 9 ma inferiore a 10 |
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25% |
pari
o superiore a 8 ma inferiore a 9 |
Con la modifica del citato art. 9, ora
il comma 1 dell’art. 7-bis, DL n. 38/2026 introduce 2 ulteriori soglie per
i contribuenti con un ridotto livello di affidabilità.
|
Soglia
massima incremento |
Punteggio
ISA 2025 (mod. ISA 2026) |
|
30% |
pari
o superiore a 6 ma inferiore a 8 |
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35% |
pari
o superiore a 1 ma inferiore a 6 |
|
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Le soglie non operano / non trovano applicazione se la
proposta di concordato elaborata è inferiore “ai valori di riferimento
settoriali”. È pertanto possibile che, in alcuni casi, la soglia
massima di incremento non venga applicata ancorchè il punteggio ISA sia
superiore a 1. |
Software “Il tuo ISA
2026 CPB”
Sul punto merita
evidenziare che l’Agenzia delle Entrate in data 20.5.2026 ha rilasciato la ver.
1.0.1 del software “Il tuo ISA 2026 CPB” aggiornato con le novità sopra
accennate.
Calendario adesione CPB
2026-2027
Il comma 3 dell’art.
7-bis, DL n. 38/2026 differisce anche il termine per l’adesione alla
proposta di concordato per il biennio 2026-2027, allineandolo alla scadenza
per la presentazione del mod. REDDITI 2026. Nello specifico, l’adesione al CPB
2026-2027 va effettuata:
· entro il 2.11.2026 (il 31.10 cade di sabato), in luogo della precedente scadenza
del 30.9;
ovvero
· entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo
d’imposta non coincidente con l’anno solare (in luogo del precedente termine
del nono mese successivo).
Si rammenta che, l’adesione al CPB 2026-2027 può avvenire:
· congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del mod.
REDDITI 2026;
ovvero
· in forma autonoma. In tal caso, il mod. CPB va inviato con il Frontespizio del mod.
REDDITI 2026 indicando il codice “1” nella casella “Comunicazione CPB”
(tale modalità, a seguito del nuovo termine per l’adesione al concordato,
risulta “poco interessante”).
Entro la predetta data, il contribuente può revocare
l’adesione non solo in forma autonoma ma (ora) anche congiuntamente al mod.
REDDITI 2026.
“NUOVO” CREDITO D’IMPOSTA “TRANSIZIONE 5.0” 2026
L’art. 8, DL n. 38/2026
prevedeva a favore delle imprese (c.d. “esodate”) che:
·
hanno
presentato la comunicazione preventiva per accedere all’agevolazione
“Transizione 5.0”;
·
hanno ricevuto
dal GSE la conferma che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di
ammissibilità previsti dal DM 24.7.2024;
· non hanno
potuto accedere al credito d’imposta a causa dell’esaurimento delle risorse;
un “nuovo”
contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% dell’ammontare
richiesto nella predetta comunicazione, aumentato delle spese sostenute
per gli obblighi di certificazione.
Con la modifica del comma
1 del citato art. 8, ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1, DL n.
42/2026 c.d. “Decreto Caro Petrolio bis”, a seguito della disponibilità di
nuove risorse finanziarie (da € 537 milioni a € 1.302,3 milioni), il credito d’imposta
in esame è stato aumentato all’89,77% dell’ammontare richiesto nelle
predette comunicazioni con riferimento agli investimenti agevolati di cui
alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017, e alle spese di formazione del personale
(è stato soppresso il precedente riferimento alle spese sostenute per
gli obblighi di certificazione).
In sede di conversione, a
seguito dell’abrogazione del citato DL n. 42/2026, le predette modifiche sono
state trasfuse nel comma 1 dell’art. 8 del Decreto in esame.
È confermato che entro
il 30.4.2026, il GSE comunica alle imprese il credito effettivamente
utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta in esame:
· è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel
mod. F24 (codice tributo “7079”) tramite i servizi telematici dell’Agenzia
(Entratel / Fisconline). Ai fini della compensazione:
- non è applicabile il limite pari a:
-
€
2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
-
€
250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod.
REDDITI;
- non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che
vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare
superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
· non è tassato
ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli
interessi passivi / componenti negativi.
Contributo
autoproduzione energia elettrica fonti rinnovabili
Con l’aggiunta del comma
3-bis all’art. 8, DL n. 38/2026, ad opera dell’art. 1, comma 1, lett.
a), n. 3, DL n. 42/2026, c.d. “Decreto Caro Petrolio bis” alle imprese in esame
è concesso un contributo, in proporzione alle spese sostenute risultanti dalle
predette comunicazioni:
· per investimenti in impianti finalizzati
all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata
all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia
prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo
all’ambiente;
· per le certificazioni relative alla
documentazione contabile e per quelle, rilasciate da soggetti obbligati,
necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della
conformità al principio DNSH, risultanti dalle predette comunicazioni.
Il contributo in esame:
· è erogato dal MiMiT sulla base delle
informazioni fornite dal GSE in merito alle spese sostenute, secondo le
modalità individuate da un Decreto di prossima emanazione;
· è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in
materia di Aiuti di Stato.
In sede di conversione:
· a seguito dell’abrogazione del citato DL n. 42/2026,
il comma 3-bis è stato trasfuso direttamente nell’art. 8 del Decreto in esame;
· è stato previsto che il credito d’imposta:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di
deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
CONTRIBUTO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE
L’art. 8-ter, DL n.
38/2026, c.d. “Decreto Fiscale” introdotto dal DL n. 42/2026, riconosce alle imprese
agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito
d’imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio /
benzina effettuato a marzo 2026, comprovato mediante le relative fatture
d’acquisto, al netto IVA (l’agevolazione è concessa nel limite complessivo di €
30 milioni).
Il credito d’imposta in
esame:
· è utilizzabile, esclusivamente in compensazione nel
mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline), entro
il 31.12.2026. A tal fine:
- non operano i seguenti limiti:
-
€
2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge
n. 388/2000;
-
€
250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod.
REDDITI;
- non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che
vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare
superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;
· non è tassato
ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli
interessi passivi / componenti negativi;
· è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia
di aiuti di Stato;
· è cumulabile con
altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo
sostenuto.
Le modalità attuative per
la concessione del contributo in sono demandate al Ministero dell’Agricoltura.
In sede di conversione:
· a seguito dell’abrogazione del citato DL n. 42/2026,
l’art. 8-ter è stato trasfuso direttamente nel Decreto in esame;
· è stato previsto che il contributo è riconosciuto a
parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, compreso il
riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole.
RITENUTE PREMI ATLETI DILETTANTI
Per i premi erogati agli atleti partecipanti a
manifestazioni sportive dilettantistiche dal 28.3 al 31.12.2026 è
confermata la fissazione di una soglia di esenzione della ritenuta alla
fonte di cui all’art. 30, DPR n. 600/73 pari a € 300 complessivi. In
caso di superamento della soglia le somme sono assoggettate interamente a
ritenuta.
DETASSAZIONE PROVENTI ASSOCIAZIONI / SOCIETà
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Come previsto dal comma 2
dell’art. 25, Legge n. 133/93 per le associazioni sportive dilettantistiche,
comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive
nazionali purché riconosciute da Enti di promozione sportiva, che hanno optato
per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91, non concorrono a
formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non
superiore a 2 per anno e per un importo non superiore a € 51.645,69:
· i proventi derivanti dallo svolgimento di attività
commerciali connesse agli scopi istituzionali;
· i proventi realizzati per il tramite della raccolta
pubblica di fondi effettuata in conformità all’art. 108, comma 2-bis, lett. a),
TUIR, in materia di formazione del reddito complessivo.
In base all’art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002,
l’agevolazione in esame è applicabile anche alle società sportive
dilettantistiche.
In sede di conversione del Decreto in esame, con la
modifica del citato comma 2, è stato “aggiornato” l’ambito soggettivo della
detassazione dei predetti proventi prevedendo la relativa applicazione alle
associazioni / società sportive dilettantistiche di cui all’art. 6, comma 1,
lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 36/2021, c.d. “Riforma dello Sport”, ossia:
· associazioni sportive prive di personalità giuridica;
· associazioni sportiva con personalità giuridica di
diritto privato;
· società di capitali / cooperative, senza scopo di
lucro.
ROTTAMAZIONE-QUINQUIES E “TOLLERANZA” VERSAMENTI
In sede di conversione è stato modificato l’art. 1,
comma 95, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), prevedendo che, in caso di tardivo
versamento delle somme dovute, lo stesso è comunque considerato valido
se effettuato entro 5 giorni dalla scadenza (“tolleranza”).
La tolleranza opera (soltanto) in caso di tardivo versamento:
· dell’unica rata, da versare entro il 31.7.2026 (è
pertanto possibile effettuare il versamento entro il 5.8.2026);
· dell’ultima rata.
Va
considerato che per le ulteriori rate del piano di rateazione la definizione
non produce effetto in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non
consecutive.
ROTTAMAZIONE-QUINQUIES ENTI LOCALI
In sede di conversione, la “rottamazione-quinquies”
di cui all’art. 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) è
stata estesa ai tributi locali (IMU, Tari).
In
particolare è riconosciuta la definizione agevolata dei debiti,
tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna
della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati nel periodo 1.1.2000
- 31.12.2023 agli Agenti della riscossione da parte di Regioni / Enti
locali (Province / Comuni, ecc.) che, nell’esercizio della propria autonoma
potestà impositiva, prevedano la relativa applicazione alle proprie entrate.
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|
Gli
Enti locali devono adottare e pubblicare sul proprio sito Internet, entro
il 30.6.2026, i Provvedimenti per l’applicazione della
“rottamazione-quinquies” alle proprie entrate. |
Ai fini della definizione agevolata il soggetto interessato deve:
· manifestare all’Agente della riscossione la volontà di
avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da
presentare dal 16.9 al 31.10.2026, con le modalità che saranno rese note
entro il 15.9;
· versare le
somme dovute:
- in
unica soluzione entro il 31.1.2027;
- in un massimo di 54 rate bimestrali di
pari importo (con un minimo di € 100), scadenti il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7,
30.9, 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027.
Dall’1.2.2027 sulle rate sono dovuti gli interessi
nella misura del 3% annuo.
RIPRISTINO REGIME DI
TASSAZIONE DIVIDENDI / PLUSVALENZE
SOCIETà DI PERSONE /
CAPITALI
Con la modifica degli artt. 58, 59, 87 e 89, TUIR e l’abrogazione dei
commi da 51 a 55 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, è confermato
il ripristino:
· del regime di tassazione dei dividendi;
· del regime di tassazione delle partecipazioni (PEX);
applicabile fino al 2025 dalle società di persone /
capitali.
In sintesi, sono soppresse le condizioni / requisiti introdotti dalla
Finanziaria 2026 (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore non
inferiore a € 500.000), per l’applicazione:
· dell’esenzione (41,86% / 95%) della tassazione dei
dividendi percepiti da società di persone / capitali;
· dell’esenzione (41,86% / 95%) della tassazione delle
plusvalenze realizzate su partecipazioni da società di persone / capitali.
Sono state ripristinate inoltre le condizioni /
requisiti di cui all’art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73 relativi
all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili
corrisposti a società non residenti a decorrere dall’1.1.2026.
IMPOSTA DI BOLLO C/C SOGGETTI DIVERSI DALLA PERSONE
FISICHE
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è confermato l’aumento da € 100 a € 118 dell’imposta di bollo sui c/c emessi dal 28.3.2026 (per le persone fisiche l’imposta rimane fissata a € 34,20).
Fonte: SEAC SPA