COMMENTI CORRISPETTIVI TELEMATICI: CHI DEVE PARTIRE DALL’1.7.2019 |
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96 |
|
a) |
cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |
b) |
cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione |
c) |
cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72 |
d) |
cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell’ammontare dei corrispettivi |
e) |
cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d’antiquariato |
f) |
prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari |
g) |
cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie |
h) |
operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate |
i) |
somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza |
l) |
prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi |
m) |
prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare |
n) |
cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.) |
o) |
prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all’art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto |
p) |
prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l’attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap |
q) |
prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole |
r) |
prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni |
s) |
prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini |
t) |
prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti |
u) |
prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti |
v) |
prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori |
z) |
prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori |
aa) |
prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti |
bb) |
cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali |
cc) |
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere |
dd) |
cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate |
ee) |
somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime |
ff) |
prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente |
gg) |
prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto |
hh) |
cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall’art. 9-bis, Legge n. 66/92 |
ii) |
prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie |
ll) |
prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli |
mm) |
prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici |
nn) |
prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici |
oo) |
cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni |
pp) |
cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72 |
qq) |
cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni |
rr) |
abrogato |
ss) |
prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall’Ente poste |
tt) |
attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84 |
tt-bis) |
prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito |
a) |
Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76) |
b) |
settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78) |
c) |
enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79) |
d) |
esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80) |
e) |
somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80) |
f) |
somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80) |
g) |
società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (ex DM 22.12.80) |
h) |
enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85) |
i) |
utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90) |
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 13.2.2015 |
|
|
Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 27.10.2015 |
|
Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale. |
Operazioni effettuate a bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale. Tali operazioni, per espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 in esame, devono continuare ad essere certificate / documentate da scontrino / ricevuta fiscale. |
Sono considerate “marginali” le operazioni i cui ricavi / compensi sono non superiori all’1% del volume d’affari 2018. |
Esempio 1
|
Un’impresa che produce beni nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo pari a € 1.000.000. La stessa dispone di uno “spaccio” per la vendita al dettaglio dei propri prodotti dal quale ha conseguito ricavi pari a € 9.000. Dall’1.7.2019 l’impresa non è tenuta, pur avendo un volume d’affari 2018 superiore a € 400.000, all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, in quanto la vendita al dettaglio risulta “marginale” rispetto alle cessioni fatturate. |
Per le operazioni (sopra elencate), per le quali non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati all’Agenzia, continua ad essere necessaria l’annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi. |
Anche in tal caso l’esonero è previsto soltanto fino al 31.12.2019 e per le operazioni ricadenti nello stesso è necessario continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale. | ||||
Esempio 2
|
Un distributore di carburante nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo pari a € 4.000.000 e dalla cessione di “altri” beni e dalle prestazioni di servizi, quali il lavaggio auto, ha conseguito ricavi per € 38.000. Tale soggetto non è tenuto all’invio telematico dei corrispettivi delle “altre” operazioni (diverse dalla cessione di benzina / gasolio) all’Agenzia delle Entrate dall’1.7.2019, pur avendo un volume d’affari 2018 superiore a € 400.000, in quanto dalle operazioni diverse dalla cessione di benzina / gasolio ha conseguito ricavi inferiori all’1% del volume d’affari. | |||
Nel caso di specie i corrispettivi per il servizio mensa e trasporto sono risultati pari a circa lo 0,02% e 0,01% delle operazioni attive imponibili, nonché a circa lo 0,008% e 0,004% del volume d’affari IVA complessivo che, cumulativamente è superiore a € 400.000. |
Le fatture di importo inferiore a € 300 possono essere annotate cumulativamente mediante il documento riepilogativo di cui all’art. 6, DPR n. 695/96. |