COMMENTI "LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO FISCALE” |
è stato pubblicato sulla G.U. 17.6.2025, n. 138 il DL n.
84/2025, c.d. “Decreto fiscale”, contenente una serie di “Disposizioni
urgenti in materia fiscale”, di seguito esaminate.
Plus / minusvalenze da cessione di partecipazioni in
associazioni / sTP
Con l’introduzione del nuovo comma 3-ter all’art. 54, TUIR,
è stabilito che costituiscono redditi diversi le plus / minusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni /
società esercenti attività di lavoro autonomo nonché in STP.
Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in
esame, con la predetta novità “si intende stabilire che le ... plusvalenze e
minusvalenze non concorrono alla formazione dei redditi di lavoro autonomo
ma costituiscono redditi diversi”.
Di fatto, con la nuova disposizione, viene in parte
superato il principio di onnicomprensività introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 in
base al quale “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è
costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque
titolo percepiti … in relazione all’attività artistica o professionale e
l’ammontare delle spese sostenute”.
Contestualmente:
· “per esigenze di coordinamento normativo” è
stata soppressa la lett. g-ter) dell’art. 17, comma 1, TUIR che prevede(va) la
tassazione separata delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in associazioni / società esercenti attività di lavoro autonomo
se percepite, anche in più rate, nello stesso periodo d’imposta;
· sono state integrate le lett. c) e c-bis) dell’art.
67, comma 1, TUIR ricomprendendo nell’ambito dei redditi diversi anche le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni,
qualificate e non qualificate, in associazioni ex art. 5, TUIR (associazioni
professionali).
In particolare, nella citata Relazione è evidenziato che “per
effetto delle nuove norme le predette plusvalenze sono ... soggette
all’imposta sostitutiva del 26 per cento, in analogia a quanto già previsto
per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni
in società di persone e di capitali esercenti attività produttive di reddito
d’impresa”.
Con tale disposizione il Legislatore ha inteso superare la
mancata previsione, per i lavoratori autonomi anche in forma associata (studi
associati / associazioni professionali), “del principio di attrazione al
reddito di lavoro autonomo dei redditi da qualunque forma provenienti”,
sancito dall’art. 6, comma 3, TUIR per le snc e sas e dall’art. 81, comma 1,
TUIR per le società di capitali / enti commerciali soggetti ad IRES.
|
Le novità in esame sono applicabili
in sede di determinazione del reddito prodotto dal periodo d’imposta in
corso al 31.12.2024 (2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare). |
|
Tracciabilità spese di trasferta - lavoro autonomo
Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 54,
comma 2, TUIR, le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi,
ncc), sostenute nell’esecuzione dell’incarico e riaddebitate
analiticamente al committente non concorrono alla formazione del reddito
di lavoro autonomo a condizione che il relativo pagamento sia effettuato
mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di pagamento
tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito / prepagate,
assegni).
Ora, con l’introduzione del nuovo comma 2-bis al citato
art. 54, è previsto che, in deroga a quanto stabilito dal comma 2, le predette
spese concorrono alla formazione del reddito se sostenute in Italia con
pagamento non tracciato.
Di fatto, ai fini della deducibilità l’obbligo di
tracciabilità viene limitato alle spese sostenute in Italia e pertanto non
interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle predette
trasferte, che possono essere anche pagate in contanti senza comprometterne la
deducibilità.
Analogamente il nuovo comma 5-bis dell’art. 54-ter prevede
che, nei casi disciplinati dai commi 2 e 5, la tracciabilità è richiesta
esclusivamente ai fini della deducibilità delle spese sostenute in
Italia per l’esecuzione dell’incarico:
· non rimborsate da parte del committente per insolvenza / infruttuosità della procedura
esecutiva / prescrizione del credito (comma 2);
ovvero
· di importo,
comprensivo del compenso ad esse relativo, non superiore a € 2.500, non
rimborsate dal committente entro un anno dalla fattura (per le quali la deducibilità
è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il
predetto periodo annuale).
|
La novità in esame è applicabile relativamente
alle spese sostenute dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (data
di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia dal 2025 per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. |
L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle
spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento
ad associazioni professionali / studi associati e STP).
Spese trasferta
incarichi ad altri lavoratori autonomi / dipendenti
A seguito dell’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art.
54-septies l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità interessa ora
anche alle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi / ncc), sostenute
in Italia (direttamente dal lavoratore autonomo nell’esercizio dell’attività),
comprese quelle:
·
sostenute
direttamente in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
·
rimborsate
analiticamente ai dipendenti per le
trasferte o ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione dell’incarico.
|
La novità in esame è applicabile: ·
relativamente alle spese sostenute direttamente dal
lavoratore autonomo, anche in qualità di committente di incarichi conferiti
ad altri lavoratori autonomi, dalle spese sostenute dal 18.6.2025; · relativamente alle spese rimborsate
analiticamente ai dipendenti / altri lavoratori autonomi a partire dal
periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i soggetti
con esercizio coincidente con l’anno solare). |
L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle
spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento
ad associazioni professionali / studi associati e STP).
Spese di rappresentanza / per omaggi - lavoro
autonomo
Con l’integrazione del comma 2 dell’art. 54-septies
l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità viene esteso anche alle spese
di rappresentanza (comprese quelle per l’acquisto / importazione di oggetti
d’arte, antiquariato e collezione / beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito), nel rispetto del limite dell’1% dei compensi percepiti.
Come evidenziato nella citata Relazione la novità in esame
è giustificata dalla necessità di “rendere coerente il regime fiscale delle
spese sostenute da [lavoratori autonomi] con quello stabilito in materia
di reddito d’impresa dall’articolo 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR”.
|
La novità in esame è applicabile
alle spese di rappresentanza sostenute dal 18.6.2025 e
pertanto per le spese sostenute: · fino al 17.6.2025, la deducibilità è riconosciuta
anche se pagate in contanti; · dal 18.6.2025, la deducibilità è subordinata al
pagamento delle stesse tramite mezzi tracciabili. |
L’obbligo di tracciabilità opera per la deducibilità delle
spese sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP (per quest’ultima, solo con riferimento
ad associazioni professionali / studi associati e STP).
Interessi /
proventi finanziari - lavoro autonomo
Per effetto dell’introduzione del nuovo comma 3-bis
all’art. 54, TUIR, gli interessi / altri proventi finanziari percepiti
nell’ambito del reddito di lavoro autonomo (è il caso, ad esempio, degli
interessi attivi sui c/c) costituiscono redditi di capitale e non
concorrono, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
A seguito di tale previsione, gli interessi “sfuggono”
all’applicazione del predetto principio di onnicomprensività.
|
Tale novità in esame è applicabile in sede di determinazione
del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (2024
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). |
Conferimento studio professionale e cessione partecipazione ricevuta
Con l’introduzione del nuovo comma 4-bis all’art. 177-bis,
TUIR è stabilito che le operazioni straordinarie in regime di neutralità
fiscale aventi ad oggetto un complesso unitario di attività e passività
organizzato per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo e la successiva
cessione delle partecipazioni ricevute per effetto di dette operazioni non
rilevano ai fini della norma di contrasto dell’abuso del diritto di cui
all’art. 10-bis, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Di conseguenza il conferimento dello studio professionale e
la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituisce
un’operazione abusiva.
|
Tale novità in esame è applicabile in sede di determinazione
del reddito prodotto dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (2024
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). |
Tracciabilità spese di trasferta dipendenti - IMPRESE
Tassazione lavoratori
dipendenti
Dal 2025, per effetto di quanto stabilito dall’art. 51,
comma 5, TUIR i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto
mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92
(taxi, ncc), sostenute in occasione di trasferte / missioni dei dipendenti non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se il relativo pagamento
sia effettuato mediante bonifico bancario / postale ovvero altri
sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito
/ prepagate, assegni).
Con l’integrazione del citato comma 5, l’obbligo di
tracciabilità viene ora limitato alle spese sostenute in Italia e
pertanto non interessa le spese sostenute all’estero in occasione delle
predette trasferte, che potranno essere pagate anche in contanti senza
comprometterne la non concorrenza alla formazione del reddito.
|
La novità in esame è applicabile dalle spese sostenute a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 18.6.2025 (2025 per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). |
Deducibilità imprese
L’art. 95, comma 3-bis, TUIR subordina (dal 2025) la
deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di vitto e alloggio, viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge
n. 21/92 (taxi, ncc) e dei rimborsi analitici relativi alle medesime
spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a
lavoratori autonomi, a condizione che il relativo pagamento sia effettuato
mediante bonifico bancario / postale ovvero altri sistemi di
pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito / di credito /
prepagate, assegni).
Ora, il Decreto in esame:
· limita tale
previsione alle spese sostenute in Italia e pertanto non interessa le
spese sostenute all’estero in occasione delle trasferte, che potranno
essere pagate anche in contanti senza comprometterne la deducibilità;
·
elimina il riferimento ai lavoratori autonomi, ora trasfuso nell’art. 109,
TUIR. Tale intervento, come precisato nella citata Relazione, ha una
finalità di coordinamento. Infatti, “considerato che l’articolo 95 del TUIR,
riguardante spese per prestazioni di lavoro, reca, in linea generale, la
disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, si è ritenuto
opportuno espungere dal citato comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità
delle spese sostenute per le prestazioni di servizio commissionate a lavoratori
autonomi. La medesima disciplina .... è stata trasferita nell’ambito
dell’articolo 109 ... riguardante le norme generali sui componenti del reddito
d’impresa”.
Nel citato art. 109, TUIR sono stati introdotti i nuovi
commi 5-bis e 5-ter, prevedendo rispettivamente l’obbligo di tracciabilità:
·
delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia
e dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese. Come evidenziato nella
citata Relazione il nuovo comma 5-bis è finalizzato a “chiarire, evitando
possibili dubbi interpretativi, che la condizione di tracciabilità delle spese
... rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse
risultino sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico
(fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio di inerenza)”.
Peraltro tali previsioni “si applicano anche in relazione alle spese
in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché ai
relativi rimborsi analitici”;
· delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto
spese sostenute in Italia per le prestazioni di servizi commissionate a
lavoratori autonomi e dei relativi rimborsi analitici relativi alle
medesime spese.
|
Tali novità: · relativamente alla soppressione dell’obbligo di
tracciabilità per le spese sostenute all’estero, operano dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare); · relativamente alla deducibilità delle spese di cui
ai predetti commi 5-bis e 5-ter, sono applicabili dalle spese
sostenute a decorrere dal 18.6.2025; · operano ai fini della deducibilità delle spese sia
ai fini IRPEF / IRES che IRAP. |
MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI
Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova
forza lavoro, l’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 emanato in attuazione della Riforma
fiscale, limitatamente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare), a favore dei soggetti IRPEF / IRES titolari di reddito d’impresa /
lavoro autonomo ha previsto il riconoscimento di una maggiorazione (c.d.
“maxi deduzione”) del costo deducibile in presenza di nuove
assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato (la Finanziaria 2025 ha prorogato
l’agevolazione ai 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al
31.12.2024, ossia al 2025, 2026 e 2027 per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare).
L’agevolazione, che consiste nella maggiorazione del 20%
- 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, spetta a
condizione che al 31.12.2024:
· il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti
superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel
2023 (incremento occupazionale);
· il numero di dipendenti, anche a tempo determinato,
risulti superiore al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel
2023 (incremento occupazionale complessivo).
Come disposto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 216/2023 “l’incremento
occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi
in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.
Ora, l’art. 3, comma 1, DL n. 84/2025 elimina dal
citato comma 2 il riferimento alle società collegate. In merito, nella
Relazione illustrativa al Decreto in esame è evidenziato che considerata
l’equiparazione delle società collegate, disposta dal DM 24.6.2024, a quelle sottoposte
a controllo congiunto, anche queste ultime sono escluse dal “perimetro del
gruppo”.
|
La novità in esame è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i soggetti con
esercizio coincidente con l’anno solare). |
DECORRENZA DISPOSIZIONI FISCALI TERZO SETTORE
Facendo seguito alla comfort letter (lettera di
rassicurazione) 7.3.2025 adottata dalla DG Competition dell’UE in base alla
quale le misure relative alla tassazione dei redditi applicabili agli Enti del
Terzo settore non sembrano essere selettive e pertanto non
sembrerebbero costituire aiuto di Stato:
· l’art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto in esame elimina
dall’art. 101, comma 10, D.Lgs. n. 117/2017 i riferimenti agli artt. 79,
comma 2-bis, 80 e 86, rimuovendo la clausola sospensiva con
riferimento alle predette disposizioni;
· l’art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto in esame
dispone che il regime fiscale degli ETS, di cui al Titolo X del D.Lgs.
n. 117/2017, è applicabile dall’1.1.2026.
L’intervento normativo è collegato al fatto, come
desumibile dalla citata Relazione, che la comfort letter “non
corrisponde a una formale decisione di autorizzazione in quanto ...
le conclusioni ivi riportate non costituiscono la posizione definitiva della
Commissione europea, ma una preliminare valutazione effettuata dai ...
Servizi della Direzione generale Concorrenza sulla base degli elementi forniti
dalle autorità italiane e, pertanto, non realizza stricto sensu la condizione
prevista [dai predetti artt. 101, comma 10 e 104, comma 2]”.
REVERSE CHARGE TRASPORTO MERCI / SERVIZI DI LOGISTICA
In base all’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies), DPr n.
633/72, come modificato dall’art. 1, comma 57, Legge n. 207/2024 (Finanziaria
2025), sono soggette a reverse charge le prestazioni di servizi
effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati / rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente
utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con
l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso
riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che
svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e
prestazione di servizi di logistica.
Ora, a seguito della soppressione del riferimento
alle caratteristiche dei contratti e, in particolare, dell’inciso “caratterizzati
da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso
riconducibili in qualunque forma”, il reverse charge è applicabile
alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto,
subappalto, affidamento a soggetti consorziati / rapporti negoziali comunque
denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività
di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
è confermato che l’efficacia della predetta disposizione
è subordinata all’autorizzazione UE.
Opzione versamento IVA da parte del committente
Come disposto dal comma 59 del citato art. 1, per le
prestazioni di servizi di cui alla predetta lett. a-quinquies), rese nei
confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di
merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente
possono optare per il versamento dell’IVA da parte di quest’ultimo in
nome e per conto del prestatore (solidalmente responsabile dell’imposta
dovuta).
In pratica il Legislatore riconosce la possibilità di
applicare una sorta di split-payment anche tra imprese. In tal caso:
· la fattura è
emessa dal prestatore;
· l’imposta è
versata dal committente, senza possibilità di compensazione, entro il
16 del mese successivo alla data di emissione della fattura
da parte del prestatore.
L’opzione ha durata triennale ed è comunicata
dal committente all’Agenzia delle Entrate.
Ora, con la modifica apportata dal Decreto in esame al
citato comma 59, la predetta opzione può essere esercitata nei rapporti tra
l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori (ferma restando la
responsabilità solidale di questi ultimi per l’IVA dovuta).
SPLIT PAYMENT E SOCIETÀ QUOTATE FTSE MIB
è disposta la non applicazione dello split payment di
cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72 alle operazioni effettuate nei confronti
di società quotate nell’Indice FTSE MIB per le quali è emessa fattura
dall’1.7 al 31.12.2025. L’applicazione dell’IVA con le ordinarie modalità è
collegata al fatto che il Consiglio UE ha limitato l’operatività dello split
payment fino al 30.6.2025.
“TOLLERANZA” PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2024
Sono considerati tempestivi i mod. REDDITI / IRAP
2024 relativi al 2023, se presentati entro l’8.11.2024 (per i quali il
termine di presentazione scadeva il 31.10.2024).
|
Le dichiarazioni presentate dopo il 31.10.2024, ancorché considerate
tempestive, non rilevano ai fini dell’adesione al CPB entro il
12.12.2024 e, di conseguenza, anche ai fini della possibilità di accedere
alla sanatoria 2018-2022. |
IMPRESE SOCIALI
Al fine di recepire le conclusioni contenute nella predetta
comfort letter 7.3.2025, l’applicazione delle disposizioni previste nell’art.
18, D.Lgs. n. 112/2017 relativo alle misure fiscali e di sostegno economico a
favore delle imprese sociali subordinate all’autorizzazione UE è ora limitata
ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 18. Conseguentemente, l’applicazione della
disciplina di cui al predetto art. 18, non essendo più subordinata
all’autorizzazione UE, decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2025 (2026, per le imprese sociali con esercizio coincidente
con l’anno solare).
Proroga versamenti
L’art. 13 del Decreto in esame “concede” la proroga del
termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI / IRAP /
IVA 2025 a favore dei “soggetti che esercitano attività economiche per le
quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro
dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta
regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.”
Come anticipato dal MEF con il
Comunicato stampa 12.6.2025 n. 131 “per il 2025, vengono differiti i termini
di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025
(anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione
dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari”.
Lo slittamento dei termini quindi:
· è riconosciuto (soltanto) ai soggetti “interessati” dall’applicazione degli ISA.
Tra i beneficiari sono compresi anche i contribuenti forfetari / minimi.
La proroga riguarda anche:
−
i soggetti
nei cui confronti sussiste una causa di esclusione dagli ISA;
−
i soggetti
che partecipano a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA.
Per tali soggetti pertanto i versamenti
possono essere effettuati:
−
entro
il 21.7.2025, senza
alcuna maggiorazione;
−
dal
22.7 al 20.8.2025, con
la maggiorazione dello 0,40%;
· non interessa le persone fisiche “private” per le quali il versamento va effettuato:
−
entro
il 30.6.2025, senza
alcuna maggiorazione;
−
dall’1.7
al 30.7.2025, con la
maggiorazione dello 0,40%;
· non può essere applicato dai soggetti “non interessati” dagli ISA (ad esempio,
imprese con ricavi superiori a € 5.164.569).
Per le società di capitali con esercizio coincidente con
l’anno solare la proroga dei versamenti al 21.7.2025 risulta applicabile in
caso di approvazione del bilancio nel mese di aprile / maggio (seconda
convocazione). La stessa può essere usufruita dalle società che utilizzano il
maggior termine di 180 giorni previsti dal Codice Civile, che approvano il
bilancio nel mese di maggio; diversamente non sono interessate dalla proroga
poiché la scadenza (ordinaria) è fissata al 30.7 / 1.9.2025 + 0,40%.
In merito alle somme oggetto di
proroga, oltre al versamento del saldo IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2024 e
dell’acconto 2025 IRPEF / IRES / IRAP, sono compresi anche i versamenti
dovuti a titolo di:
·
addizionali IRPEF;
·
contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
·
cedolare secca;
·
acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
·
IVIE / IVAFE;
·
Flat Tax incrementale 2024 soggetti ISA / forfetari che hanno aderito al
concordato;
·
affrancamento riserve in sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024;
· diritto CCIAA 2025.
|
Per i soci di srl “non
trasparenti” (soggetti ISA), tenendo conto di quanto
precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E,
la proroga, analogamente al passato, spetta esclusivamente per il versamento
dei contributi previdenziali. |