COMMENTI
L’INDENNITÀ “CORONAVIRUS” PER:
- SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
- SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI AGO
|
I soggetti interessati alle
indennità pari a € 600 previste dal c.d. “Decreto Cura Italia” ed in particolare:
- i lavoratori autonomi / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
- i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
devono presentare un’apposita domanda all’INPS, utilizzando i relativi servizi telematici.
|
Le indennità in esame spettano, a tutti soggetti in possesso dei requisiti previsti, a prescindere dal fatto che l’esercizio dell’attività sia stato o meno sospeso per effetto del DPCM 22.3.2020. |
INDENNITà LAVORATORI AUTONOMI / CO.CO.CO.
L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei seguenti soggetti:
- lavoratori autonomi (“professionisti”) titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020.
|
L’INPS ha confermato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo. |
Tali soggetti
non devono essere:
− titolari di trattamento pensionistico diretto;
− iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Dall’agevolazione in esame sono
esclusi i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC), per i quali è previsto l’accesso allo specifico “Fondo per il reddito di ultima istanza”;
- soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” al 23.2.2020 iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
|
Come specificato dall’INPS il beneficio spetta ai soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS; trattasi pertanto di coloro che versano i contributi con l’aliquota del 34,23%. |
INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCIANTI / COLTIVATORI DIRETTI / IAP
L’indennità prevista a favore dei
soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) spetta a condizione che il soggetto interessato
non risulti:
- titolare di un trattamento pensionistico diretto;
- iscritto, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.
I beneficiari dell’indennità in esame sono
artigiani,
commercianti,
coltivatori diretti,
coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni previdenziali dell’INPS.
Come confermato dall’Istituto
l’indennità spetta anche:
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla Gestione autonoma agricola;
- ai coadiuvanti / coadiutori di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, compresi i collaboratori di imprese familiari;
- ai soggetti obbligatoriamente iscritti alla Gestione IVS commercianti oltre che all’Enasarco e quindi agli agenti / rappresentati di commercio.
Si evidenzia che, l’indennità spetta
anche ai soci di società di persone / capitali iscritti alle Gestioni dell’INPS (ad esempio, IVS). L’indennità è riconosciuta ai singoli soci e non è attribuibile alla società.
CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITÀ E CUMULABILITÀ
Le predette indennità:
- sono pari a € 600;
- sono riconosciute per il mese di marzo;
- non concorrono alla formazione del reddito (non sono tassate);
- non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.
|
Merita evidenziare che, come precisato dall’INPS, nel periodo di fruizione dei benefici:
- non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa;
- non spetta l’assegno per il nucleo familiare.
|
Cumulabilità
Le indennità previste dal c.d. “Decreto Cura Italia”
non sono tra loro cumulabili. Le stesse, come precisato dall’INPS, sono
incompatibili /
compatibili con le seguenti prestazioni.
Tipologia prestazione
|
Compatibilità indennità DL n. 18/2020
|
- pensioni dirette a carico, anche pro-quota:
− dell’Ago nonché delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa
− degli Enti di previdenza ex D.Lgs. n. 509/94 (ad esempio, CNPADC, CIPAG, Inarcassa, Enasarco, ENPAM, ENPAV, Cassa forense)
- indennità ex art. 1, comma 179, Legge n. 232/2016 (c.d. APE sociale)
- assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222/84
|
NO
|
- erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage, tirocini professionali
- premi / sussidi per fini di studio o addestramento professionale
- premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica / prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, DL n. 50/2017, nei limiti di compensi non superiori a € 5.000 annui
|
SI
|
Va inoltre considerato che l
’indennità a favore dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA e co.co.co. è
compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione
DIS-COLL.
MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE INDENNITÀ
Come sopra accennato il soggetto interessato deve presentare un’apposita domanda all’INPS. A tal fine:
- non è utilizzata la modalità del “click-day”;
- la richiesta va presentata in via telematica tramite i canali presenti sul sito Internet dell’INPS a decorrere dall’1.4.2020. Nella domanda vanno indicate, in caso di scelta dell’accredito dell’indennità sul c/c, le relative coordinate bancarie.
Sul punto l’INPS ha comunicato l’attivazione di una “semplificazione” per l’accesso ai propri servizi telematici al fine di compilare / inviare le predette domande, evidenziando che:
“stante il carattere emergenziale delle prestazioni ... i potenziali fruitori possono accedere al servizio ... con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario”. |
In particolare, il soggetto interessato, al fine di inviare la domanda relativa all’indennità collegata all’emergenza “coronavirus”, deve essere in possesso di una delle seguenti tipologie di credenziali:
- PIN, ordinario o dispositivo, rilasciato dall’Istituto;
- SPID di livello 2 / superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
MODALITÀ DI COMPILAZIONE / INVIO SEMPLIFICATA
Qualora il soggetto interessato
non disponga di una delle predette credenziali, al fine di richiedere l’indennità spettante può alternativamente:
- accedere ai servizi online disponibili sul sito Internet dell’INPS, utilizzando la sola prima parte del PIN (prime 8 cifre), ricevuto tramite SMS / email, successivamente alla richiesta inoltrata attraverso il portale dell’Istituto o il Contact Center (numero verde 803 164 gratuito da rete fissa, oppure 06164164 a pagamento da rete mobile);
- contattare il servizio di Contact Center integrato ai predetti recapiti telefonici, comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN.
|
Il rilascio del nuovo servizio, come evidenziato dall’INPS, “verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione”. |
Si rammenta infine che l’INPS ha annunciato l’attivazione (a breve) di una nuova procedura per l’emissione del PIN mediante riconoscimento a distanza che consentirà al soggetto interessato di ottenere un nuovo PIN con funzioni dispositive, attraverso un unico processo da remoto, senza dover attendere il ricevimento (tramite posta) degli ulteriori 8 caratteri.