COMMENTI AMMINISTRATORI DI SOCIETà: PEC PERSONALE ENTRO IL 30.6.2025 |
Con l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Finanziaria
2025, il Legislatore ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di
disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da
comunicare al Registro Imprese.
Recentemente il MiMiT con
la Nota 12.3.2025, n. 43836, dopo aver riepilogato il quadro normativo di
riferimento, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione
della nuova disposizione. Sul punto merita rammentare innanzitutto che:
·
ai
sensi dell’art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 “le imprese costituite in
forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma
societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio
digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L’iscrizione del
domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”;
· a seguito della predetta modifica, il
citato art. 5 dispone che “l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ... è esteso alle imprese individuali
che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo
delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese
costituite in forma societaria”.
soggetti obbligati
Al fine di individuare i soggetti
interessati dal nuovo adempimento vanno individuate le società che
rientrano nel relativo ambito di applicazione, nonchè i soggetti
(amministratori) di cui si deve comunicare l’indirizzo PEC.
Imprese – società
Considerato il richiamo generico operato
dal citato art. 16 alle “imprese costituite in forma societaria” il
Ministero precisa che:
· sono ricomprese tutte le forme
societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono
un’attività imprenditoriale.
Rientrano tra i soggetti inclusi anche
le reti d’imprese quando queste ultime creano un fondo patrimoniale comune,
svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi e pertanto possono iscriversi
nella Sezione ordinaria del Registro Imprese, acquisendo soggettività
giuridica;
· sono escluse:
− le forme societarie alle quali non
è consentito l’esercizio di un’attività commerciale, quali le società
semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti l’attività
agricola, e le società di mutuo soccorso;
− i consorzi, anche con attività
esterna, nonché le società consortili;
− gli enti giuridici non costituiti in
forma societaria;
− gli enti giuridici che non svolgono
un’attività imprenditoriale.
Amministratori
Per quanto riguarda
l’individuazione degli amministratori, nella Nota in esame è precisato che il
termine “amministratore” va riferito ai soggetti cui formalmente compete il
potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di
dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione
dell’impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i
liquidatori della società.
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Considerato che l’obbligo riguarda
le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo, in presenza di
una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC
per ciascun amministratore. |
indirizzo PEC
La norma in esame non
fornisce specifiche indicazioni e non prevede limitazioni in merito
all’indirizzo PEC dell’amministratore da comunicare al Registro Imprese e la
stessa potrebbe pertanto portare a ritenere che l’amministratore possa
scegliere di comunicare il medesimo indirizzo PEC dell’impresa. Secondo il
Ministero tale scelta non risulta aderente alla ratio della norma, finalizzata
all’istituzione di un recapito dell’amministratore, affinché lo stesso risulti
direttamente contattabile attraverso un canale diretto e formale.
Inoltre, considerato che,
in base alla Direttiva MISE 22.5.2015, l’indirizzo di posta elettronica
dell’impresa, comunicato per l’iscrizione nel Registro Imprese, deve
essere “nella titolarità esclusiva della medesima”, ne
consegue che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi
indirizzi PEC.
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Nella Nota in esame il Ministero
aggiunge inoltre che, nel caso in cui sia stato comunicato lo stesso
indirizzo PEC per impresa e amministratore, i soggetti interessati dovranno
“regolarizzare” la situazione entro il 30.6.2025. |
Amministratore con più incarichi
Il soggetto che ricopre
l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare
un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle
diverse società di cui è amministratore.
decorrenza dell’obbligo
In merito alla decorrenza
del nuovo obbligo, il Ministero precisa che lo stesso scatta / trova
applicazione:
· sia per le imprese costituite a
decorrere dall’1.1.2025 ovvero che presentano domanda di iscrizione al
Registro Imprese da tale data.
Per tali soggetti l’obbligo di
comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va assolto contestualmente
al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
· sia per le imprese già costituite
all’1.1.2025.
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A tal fine, in mancanza di un termine
normativamente fissato, il Ministero ritiene opportuno provvedere alla
comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori entro il 30.6.2025.
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In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo
dell’incarico nonchè della nomina del liquidatore, la
comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente
all’iscrizione della nomina / rinnovo.
imposta di bollo e diritti di segreteria (esenzione)
La Nota in esame specifica
che l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria
prevista dall’art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 per l’iscrizione / successive
variazioni della PEC dell’impresa nel Registro Imprese è da ritenersi
applicabile anche con riferimento all’iscrizione / variazione della PEC
dell’amministratore nel Registro Imprese introdotta dal citato comma 860.
Resta fermo che, nei casi in cui l’indirizzo PEC è
comunicato congiuntamente con la domanda di iscrizione / deposito di un atto
(ad esempio, nomina / rinnovo dell’amministratore) sono dovuti ordinariamente i
diritti di segreteria.
omessa comunicazione pec dell’amministratore
L’omessa comunicazione dell’indirizzo
PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della
domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro
Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore).
Al ricorrere di tale
fattispecie, il Ministero specifica che la CCIAA richiederà il dato mancante,
che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il
rigetto della domanda.
Regime sanzionatorio
La normativa di
riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di
mancata osservanza dell’obbligo in esame e per la stessa non risulta
applicabile (per analogia) quanto disposto dall’art. 16, DL n. 185/2008.
Secondo il Ministero, alla mancata
comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta invece applicabile
l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da € 103 a €
1.032 a “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni
rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei
termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese”, ferma restando la riduzione
della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro
30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.