COMMENTI LE NOVITà DEL C.D. “DECRETO SALVA CONTI” |
Con il DL n. 39/2024, c.d.
“Decreto Salva Conti”, il Legislatore ha previsto “Misure urgenti in materia
di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34” finalizzate a limitare ulteriormente la cessione /
sconto in fattura del Superbonus ed introdotto “altre misure urgenti in
materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative
all’amministrazione finanziaria”, di seguito esaminate.
RISTRETTA L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA AL BLOCCO
DELL’OPZIONE
L’art. 2, DL n. 11/2023, c.d. “Decreto
blocca crediti”, ha bloccato a decorrere dal 17.2.2023 la possibilità di
esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito
di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 per gli interventi di recupero edilizio e
risparmio energetico sia con detrazione del 110% che in misura ordinaria.
Il
citato Decreto ha tuttavia previsto una serie di deroghe:
·
per
gli interventi per i quali, a seconda dei casi, era già stata presentata la
CILA / richiesto il titolo edilizio abilitativo / approvata l’esecuzione con la
delibera assembleare condominiale, i lavori erano già iniziati ovvero era già
stato stipulato un accordo vincolante tra le parti;
·
per
gli interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche di
cui all’art. 119-ter, DL n. 34/2020 (con detrazione del 75%);
·
per
gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi
dall’1.4.2009 di cui al comma 8-ter, primo periodo, del citato art. 119 o
danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle Marche
per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Successivamente:
·
il
DL n. 212/2023, c.d. “Decreto salva Superbonus” è intervenuto modificando
l’ambito di applicazione dell’esonero dal blocco dell’esercizio
dell’opzione per gli interventi riguardanti gli immobili danneggiati da
eventi sismici e per quelli di superamento / eliminazione delle barriere
architettoniche;
·
con
il Provvedimento 21.2.2024 è stato differito (dal 16.3) al 4.4.2024
il termine entro il quale va inviata all’Agenzia delle Entrate la “Comunicazione
dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di
ricarica”.
|
Ora il DL n. 39/2024 in
esame è nuovamente intervenuto modificando, tra l’altro, le disposizioni
contenute nel citato DL n. 11/2023 con riferimento alle deroghe al blocco
dell’esercizio dell’opzione, al fine di limitare ulteriormente l’ambito di
applicazione. Come desumibile dalla Relazione
illustrativa del citato DL n. 39/2024 “l’obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per
la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in
materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento si è reso
necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che
hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando
alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già
intervenuta per gli anni 2021 e 2022”. |
IACP / coop edilizie / Enti terzo settore - interventi su
immobili danneggiati
Con la soppressione del
primo periodo del comma 3-bis e del comma 3-quater dell’art. 2, DL
n. 11/2023 vengono esclusi dalla deroga al blocco dell’opzione:
·
i
soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) del comma 9 dell’art. 119, DL n.
34/2020 già costituiti al 17.2.2023;
·
gli
interventi su immobili danneggiati da eventi sismici / metereologici.
In altre parole, a seguito delle nuove
disposizioni, non possono più esercitare l’opzione per la cessione del
credito / sconto in fattura anche:
·
i
soggetti di cui al citato comma 3-bis, ossia:
−
Istituti
autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonchè gli enti aventi le stesse finalità sociali dei
predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione UE in materia di “in house providing” per interventi
realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
−
cooperative di abitazione a proprietà
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci;
−
ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n.
460/97 nonché OdV / APS iscritte nei relativi registri;
·
i
soggetti di cui al citato comma 3-quater, ossia coloro che effettuano interventi
su immobili danneggiati dagli eventi sismici dell’1.4.2009 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza ovvero su immobili danneggiati dagli eventi
metereologici verificatesi nelle Marche dal 15.9.2022 con
dichiarazione dello stato di emergenza (Deliberazioni 16.9.2022 e 19.10.2022).
Pertanto,
anche per i predetti soggetti / interventi sussiste il divieto di opzione
per lo sconto in fattura / cessione del credito.
É
previsto un regime transitorio in base al quale la deroga al
blocco di cui al citato comma 3-bis nella previgente formulazione
(in vigore fino al 29.3.2024), continua a trovare applicazione con
riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro
il 29.3.2024:
·
risulti
presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi
dell’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020 se gli interventi sono agevolati ai
sensi del citato art. 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
·
risulti
adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei
lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020, se gli interventi
sono agevolati ai sensi del citato art. 119 e sono effettuati dai condomini;
·
risulti
presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli
interventi sono agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020 e comportano la
demolizione / ricostruzione degli edifici;
·
risulti
presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli
interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n.
34/2020;
·
siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in
cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo
vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei
lavori e versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi
da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020 e per gli stessi non
è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Analogamente, la deroga al blocco
dell’opzione di cui al citato comma 3-quater nella previgente
formulazione (in vigore fino al 29.3.2024) continua
a trovare applicazione con
riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al
previgente comma 3-quater, diversi da quelli di cui al nuovo comma
3-ter.1 di seguito illustrato, per i quali entro il 29.3.2024 risulti
presentata la CILA o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Immobili danneggiati da eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria
Con
l’introduzione del nuovo comma 3-ter.1 all’art. 2 in esame, è previsto che il
blocco all’esercizio delle opzioni non è applicabile agli interventi
di cui all’art. 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, DL n. 34/2020
effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016.
|
La deroga trova
applicazione fino al raggiungimento del limite di spesa stanziato pari a € 400 milioni per il 2024, di cui € 70 milioni per
gli eventi sismici verificatesi il 6.4.2009. |
Interventi superamento / eliminazione barriere
architettoniche
Come sopra rammentato, il
comma 1-bis del citato art. 2, modificato dal DL n. 212/2023, dispone che il blocco
dell’opzione non trova applicazione per gli interventi di superamento /
eliminazione delle barriere architettoniche.
È ora disposto che la previsione di cui
al citato comma 1-bis, secondo periodo, in base alla quale la possibilità di
optare per lo sconto in fattura / cessione del credito è applicabile anche alle
spese sostenute dall’1.1.2024 da parte di:
·
condomini, per interventi sulle parti
comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
·
persone
fisiche, per interventi
su unifamiliari / unità abitative in edifici plurifamiliari, a condizione
che:
− il
contribuente sia proprietario /
titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile;
− l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale;
−
il
contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a €
15.000.
Tale requisito reddituale non è richiesto
se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile ai sensi dell’art. 3,
Legge n. 104/92;
è limitata alle spese sostenute entro
il 30.3.2024.
|
La deroga al blocco, al
ricorrere delle predette condizioni previste dal comma 1-bis, continua a
trovare applicazione alle spese sostenute anche successivamente al
30.3.2024 per gli interventi per i quali entro il 29.3.2024: ·
risulti
già presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessario; ·
siano
già iniziati i lavori, oppure, in caso in cui i lavori non siano ancora
iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la
fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori e versato un acconto sul
prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo
abilitativo. |
Assenza di spese sostenute per lavori già eseguiti
È infine
disposto che le deroghe al blocco dell’opzione previste dall’art. 2,
commi 2 e 3, DL n. 11/2023 non trovano applicazione nel caso in cui al
30.3.2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata
da fattura, per lavori già effettuati.
Tale disposizione non si applica:
·
agli
interventi effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’art. 2, comma 2,
lett. c), secondo periodo, DL n. 11/2023;
·
agli
interventi di riduzione del rischio / miglioramento sismico di cui all’art.
16-bis, commi 1, lett. d) e 3, TUIR e all’art. 16, comma 1-septies, DL n.
63/2013.
ESCLUSIONE “REMISSIONE IN BONIS” PER COMUNICAZIONI
OPZIONE
Non è (più)
possibile regolarizzare tramite la c.d.
“remissione in bonis” l’omessa Comunicazione
dello sconto in fattura / cessione del credito,
anche con riferimento alla cessione delle rate residue non ancora fruite.
TRASMISSIONE NUOVI DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI
è richiesto l’invio di ulteriori
informazioni finalizzate al monitoraggio della spesa riferita alla
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico / miglioramento
del rischio sismico agevolabili ai sensi dell’art. 119, DL n.
34/2020 ai soggetti che:
·
entro
il 31.12.2023 hanno
presentato la CILA di cui al comma 13-ter dell’art. 119, DL n.
34/2020 ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto
per la demolizione / ricostruzione degli edifici e non hanno concluso i
lavori;
·
dall’1.1.2024
hanno presentato la
CILA di cui al comma 13-ter dell’art. 119, DL n. 34/2020 ovvero l’istanza
per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione /
ricostruzione degli edifici.
In
particolare, i predetti soggetti, devono comunicare:
·
all’ENEA alla
conclusione dei lavori, per gli interventi di risparmio / riqualificazione
energetica;
·
al
“Portale nazionale delle classificazioni sismiche”, per gli
interventi di miglioramento del rischio sismico, già in fase di
asseverazione di cui al DM n. 58/2017;
anche
le seguenti informazioni:
·
dati
catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
·
ammontare
delle spese sostenute nel 2024 fino al
30.3.2024;
·
ammontare
delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal
31.3.2024 fino al 31.12.2025;
·
percentuale
di detrazione spettante
per le predette spese.
Sanzioni / decadenza
agevolazione
In caso di omessa trasmissione dei
predetti dati:
·
ai soggetti che al 30.3.2024 hanno già
presentato la CILA / istanza per l’acquisizione del titolo
abilitativo per la demolizione / ricostruzione degli edifici, è applicabile
la sanzione di € 10.000;
·
ai
soggetti che hanno presentato la CILA / istanza per l’acquisizione del
titolo abilitativo per
la demolizione / ricostruzione degli edifici a decorrere
dal 30.3.2024, in luogo dell’applicazione della predetta sanzione è
prevista:
−
la decadenza dall’agevolazione;
−
l’inapplicabilità della c.d. “remissione
in bonis”.
SOSPENSIONE / BLOCCO COMPENSAZIONE CREDITI D’IMPOSTA
Presenza di ruoli scaduti
superiori a € 10.000
Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis
all’art. 121, DL n. 34/2020 è previsto che in presenza di:
·
iscrizioni
a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori;
·
iscrizioni
a ruolo / carichi affidati all’Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia
delle Entrate, compresi quelli per atti di recupero di cui all’art. 1,
commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e
dell’art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti / inesistenti);
per importi complessivamente
superiori a € 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla
scadenza del termine di pagamento e non siano in essere provvedimenti di
sospensione / intervenuta decadenza dalla rateazione, è sospeso
l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta di cui al
citato art. 121 presenti nella “Piattaforma cessione crediti”
dell’Agenzia delle Entrate, fino a concorrenza degli importi dei predetti
ruoli / carichi.
Così, ad esempio, un’impresa che dispone per il 2024 di una
rata di credito d’imposta Superbonus pari a € 15.000 ma presenta debiti
erariali (non sospesi) scaduti e non pagati da almeno 30 giorni presso l’Agente
della riscossione per € 12.000, può compensare solo € 3.000.
Restano fermi:
·
i
termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma
3 del citato art. 121, in base al quale la quota di credito d’imposta non
utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e
non può essere richiesta a rimborso. Di conseguenza, se il debitore non
“sblocca la compensazione” (pagando il debito scaduto) entro il 31.12, la quota
del credito d’imposta non utilizzata è persa;
·
l’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 37, comma 49-quinquies, DL n. 223/2006
in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o
accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi
complessivamente superiori a € 100.000.
|
La decorrenza e le modalità attuative del
citato nuovo comma 3-bis è demandata ad uno specifico Provvedimento del MEF. |
Presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000
In base al comma
49-quinquies dell’art. 37, DL n. 223/), a decorrere dall’1.7.2024, in
presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi
complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in
essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la compensazione nel
mod. F24.
Il
Decreto in esame ha riscritto il citato comma 49-quinquies prevedendo che lo
stesso:
·
si
applica in presenza di iscrizioni ruolo per imposte erariali e relativi
accessori nonché iscrizioni a ruolo / carichi affidati all’Agente della
riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate compresi
quelli per atti di recupero ex art. 1, commi da 421 a 423, Legge n.
311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e art. 38-bis, DPR n. 600/73
(crediti non spettanti / inesistenti), per i quali i termini di pagamento siano
scaduti / non siano in essere provvedimenti di sospensione;
·
non opera per i contributi previdenziali ed assistenziali
e per i premi assicurativi contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
·
non opera con
riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia
intervenuta decadenza.
Al fine di coordinare l’operatività del
citato art. 49-quinquies con quanto previsto dall’art. 31, comma 1, DL n.
78/2010 (divieto di compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti erariali
iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a € 1.500) è ammesso il
pagamento (anche parziale) delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte.
Qualora non siano applicabili le
predette disposizioni, resta ferma l’applicazione del citato art. 31 in merito
alla preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti su ruoli
definitivi.
CESSIONE CREDITI “ACE INNOVATIVA”
Limitatamente al 2021 è
stata riconosciuta la c.d. “ACE innovativa” fruibile quale
deduzione dal reddito ovvero
sotto
forma di credito d’imposta, con la possibilità di cessione (a terzi) e
facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
Ora
è disposto il divieto di cessioni successive alla prima di tale credito
d’imposta.
Il cessionario risponde per l’eventuale
utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare / in misura maggiore rispetto
al credito ricevuto. In merito è ora stabilito che in caso di concorso nella
violazione, oltre all’applicazione della sanzione a ciascuna parte, ai fini
del recupero del credito e dei relativi interessi sussiste la responsabilità
in solido del cessionario. Inoltre, i crediti ceduti al 30.3.2024 possono
essere oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione.
Controllo preventivo cessione crediti
L’Agenzia delle Entrate,
entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di avvenuta cessione,
può sospendere (per un periodo non superiore a 30 giorni) gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio.
NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA INVESTIMENTI “INDUSTRIA
4.0”
Al fine di usufruire
del credito d’imposta per gli investimenti:
·
in beni
strumentali “Industria 4.0” ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter,
Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
·
in
attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e
ideazione estetica ex art. 1, commi da 200 a 202, Legge n. 160/2019
(Finanziaria 2020), comprese le attività di innovazione tecnologica finalizzate
al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione
ecologica di cui ai commi 203, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1;
è ora richiesta la presentazione,
in via telematica, di una comunicazione preventiva (ex ante) nella quale
indicare:
·
l’ammontare complessivo degli investimenti che si
intendono effettuare a decorrere dal 30.3.2024;
·
la
presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione.
La comunicazione va “aggiornata”
all’atto del completamento degli investimenti (ex post).
|
La comunicazione di completamento degli investimenti
è richiesta anche per quelli realizzati nel periodo 1.1 - 29.3.2024. |
Infine, per gli investimenti
“Industria 4.0” effettuati nel 2023 è ora previsto che la
compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti è subordinata
all’invio di un’apposita comunicazione.
NUOVO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
In attuazione della
Riforma fiscale, con il D.Lgs. n. 219/2023 è stato modificato lo Statuto del
contribuente (Legge n. 212/2000) nel quale è stata, tra l’altro, introdotta una
nuova previsione in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili
dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti
da un contraddittorio informato ed effettivo.
Il diritto al contraddittorio non
sussiste per gli atti, sostanzialmente automatizzati, di pronta
liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati dal MEF e
per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
Per consentire il contraddittorio
l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema d’atto,
assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per le eventuali
controdeduzioni o per accedere / estrarre copia degli atti del fascicolo.
Ora il Decreto in esame stabilisce che
la nuova previsione non si applica:
·
agli
atti emessi entro il 29.4.2024;
·
agli
atti preceduti da un invito ex D.Lgs. n. 218/97 emesso entro il
29.4.2024.
per i quali continua a trovare
applicazione la disciplina previgente.
È infine disposto che se l’Ufficio,
entro il 29.3.2024, ha
comunicato al contribuente lo schema d’atto, per gli atti emessi con
riferimento alla medesima pretesa trova applicazione il differimento dei
termini di decadenza di 120 giorni.
PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE – VIOLAZIONI 2022
Il Decreto in esame ha prorogato
dal 31.3 (2.4.2024) al 31.5.2024 il termine del c.d. “ravvedimento
speciale” connesso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative
al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 entro il quale:
·
rimuovere l’irregolarità
/ omissione;
·
versare (unica soluzione / prima rata) la
sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti. In caso
di versamento rateale resta confermato il termine dell’1.7 (il 30.6 cade di
domenica), 30.9 e 20.12.2024 per il pagamento delle rate successive alla prima.
Adempimento |
Termine
originario |
Proroga DL n. 39/2024 |
|
Rimozione
irregolarità |
2.4.2024 |
31.5.2024 |
|
Versamento |
unica
soluzione |
2.4.2024 |
31.5.2024 |
4 rate di pari importo (sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo) |
1 rata → 2.4.2024 |
31.5.2024 |
|
2 rata → 1.7.2024 |
1.7.2024 |
||
3 rata → 30.9.2024 |
30.9.2024 |
||
4 rata → 20.12.2024 |
20.12.2024 |
PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE – VIOLAZIONI FINO AL 2021
Relativamente alle violazioni
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate riferite
al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti, a
favore dei soggetti che entro il 30.9.2023 non hanno perfezionato la
regolarizzazione, è riconosciuta la possibilità di provvedervi entro il
31.5.2024.
Entro tale data è
necessario:
·
rimuovere l’irregolarità
/ omissione;
·
versare la sanzione ridotta a 1/18 del minimo,
l’imposta e gli interessi dovuti. In particolare è possibile alternativamente:
−
effettuare il versamento in unica soluzione
entro il 31.5.2024;
−
versare l’importo corrispondente a 5 rate
entro il 31.5.2024. Le 3 rate residue devono essere corrisposte
entro l’1.7, 30.9 e 20.12.2024.
Adempimento |
Termine |
|||
Rimozione
irregolarità |
|
31.5.2024 |
||
Versamento |
unica
soluzione |
31.5.2024 |
||
8 rate di pari importo (sulle rate
successive alla quinta sono dovuti gli interessi del 2%
annuo) |
dalla rata 1 alla 5 |
→ |
31.5.2024 |
|
6 rata |
→ |
1.7.2024 |
||
7 rata |
→ |
30.9.2024 |
||
8 rata |
→ |
20.12.2024 |
In caso di mancato pagamento
(anche parziale) di una rata, diversa dalla quinta, entro il termine della
successiva si determina la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo
dell’importo residuo con applicazione, su tale importo, della sanzione del 30%
nonché degli interessi di mora nella misura del 4% a decorrere dall’1.6.2024 (la
cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del
terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione).