COMMENTI LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI” |
Nell’ambito del DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, in vigore dal 23.3.2021, sono previste una serie di specifiche disposizioni di seguito sintetizzate.
Una delle misure maggiormente attese riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»”.
Tale agevolazione spetta a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice Ateco).
Soggetti beneficiari
Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:
NB | Sono ammessi al contributo anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio; |
Tenendo conto di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.6.2020, n. 15/E con riferimento al contributo di cui al DL n. 34/2020, posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.
Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:
Condizioni richieste
Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:
Verifica riduzione fatturato / corrispettivi
Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.
Fatturato medio mensile 2019 | Fatturato medio mensile 2020 | Riduzione fatturato medio 2020 | 30% fatturato medio mensile 2019 | Spettanza contributo |
€ 100.000 | € 70.000 | € 30.000 | € 30.000 | SI |
€ 100.000 | € 75.000 | € 25.000 | € 30.000 | NO |
A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi).
In particolare, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 15/E, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.
NB | Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi. |
In merito alle seguenti particolari fattispecie, per individuare la riduzione del fatturato / corrispettivi dovrà essere confermato se possano essere tenuti in considerazione i chiarimenti forniti dall’Agenzia nella Circolare 21.7.2020, n. 22/E.
Distributori di carburanti | Mentre per la verifica del limite dei ricavi vanno considerati i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore, ai fini dell’individuazione della riduzione di fatturato è necessario considerare le somme che lo costituiscono e, in particolare, le operazioni che hanno concorso alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020. |
Imprenditori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 | Vanno considerate le operazioni per le quali l’acquirente / committente ha emesso l’autofattura. Qualora l’imprenditore agricolo eserciti l’attività esclusivamente nei confronti di consumatori finali, è necessario fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia di volume d’affari, pari a € 7.000, per l’applicazione del regime di esonero. |
Autotrasportatori | Rilevano solo le operazioni effettuate nel 2019 / 2020. Non assumono rilevanza le particolari modalità di annotazione / fatturazione consentite a tali soggetti ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, ossia: annotazione delle fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione;emissione di un’unica fattura riepilogativa trimestrale per ciascun committente. |
Operazioni fuori campo IVA | Qualora il soggetto abbia scelto (facoltà) di emettere la fattura pur non essendo obbligato, è necessario considerare il relativo ricavo / compenso. Non devono quindi essere considerate le fatture emesse senza IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 per rimborsi spese anticipate / caparre. |
Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato DL n. 34/2020 e pertanto:
Ammontare del contributo
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020.
La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.
Ricavi / compensi 2019 | Percentuale applicabile |
non superiori a € 100.000 | 60% |
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000 | 50% |
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 | 40% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 | 30% |
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000 | 20% |
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020”, per un importo:
Esempio 1 | La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione: Ricavi 2019 € 161.000 Fatturato 2019 € 165.400 → media mensile 165.400 / 12 = € 13.783 Fatturato 2020 € 114.500 → media mensile 114.500 / 12 = € 9.542 |
Media mensile 2019 - media mensile 2020 = 13.783 - 9.542 = 4.241 % riduzione media mensile 2019 - 2020 = 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77% Contributo spettante = 4.241 x 50% = € 2.120,50 |
Attivazione partita IVA dall’1.1.2019 e determinazione del contributo
Differenza media mensile fatturato / corrispettivi 2020 e media mensile fatturato / corrispettivi 2019 | Determinazione contributo |
negativa (media mensile 2020 inferiore alla media mensile 2019) | differenza media mensile 2020 / 2019 x 60% - 50% - 40 % - 30% - 20% (il contributo comunque non è inferiore a € 1.000 / € 2.000) |
positiva o pari a zero | contributo minimo (€ 1.000 / € 2.000) |
NB | Al fine di determinare la media mensile, il fatturato / corrispettivi 2019 e 2020 va diviso per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva. In caso di attivazione della partita IVA entro il 31.12.2018 il fatturato / corrispettivi va diviso per “12”. Per i soggetti in esame (attivazione partita IVA nel periodo 1.1.2019 - 31.12.2020) rilevano i mesi successivi a quello di attivazione (così, in caso di attivazione il 25.3.2019, il fatturato / corrispettivi realizzato a partire dal mese di aprile 2019 va diviso per “9”). |
Esempio 2 | La ditta individuale Mario Bianchi ha aperto la partita IVA nel mese di aprile 2019 e presenta la seguente situazione: Ricavi 2019 € 30.000 Fatturato 2019 (dal mese di maggio) € 28.000 → media mensile 28.000 / 8 = € 3.500 Fatturato 2020 € 16.200 → media mensile 16.200 / 12 = € 1.350 |
Media mensile 2020 - media mensile 2019 = 1.350 - 3.500 = - 2.150 % riduzione media mensile 2020 - 2019 = 2.150 / 3.500 x 100 = 61,43% Contributo spettante (2.150 x 60%) = € 1.290 |
Modalità di riconoscimento del contributo
La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda dal 30.3 al 28.5.2021.
Modalità di fruizione del contributo
Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:
Caratteristiche del contributo
Il nuovo contributo a fondo perduto:
Va evidenziato che per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell’art. 1 del Decreto in esame per la nuova misura agevolativa rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione 19.3.2020 1863 final della Commissione UE contenente il “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1.
Qualora l’impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione.
A tal fine l’impresa deve presentare un’apposita autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.
NB | Con la modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni. |
Regime sanzionatorio
Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:
REGISTRI IVA / DICHIARAZIONE ANNUALE PRECOMPILATA
è differita la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate:
é previsto uno specifico stanziamento di € 700 milioni destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato all’erogazione di contributi a favore degli esercenti attività di vendita di beni / servizi al pubblico, tra cui impianti di risalita, maestri / scuole di sci, nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate al Ministero del Turismo.
NB | Il contributo in esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP. |
La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, ha istituito con l’art. 1, commi 20, 21 e 22 un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali. Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
con un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019.
Ora, il Decreto in esame, ha:
Il Decreto in esame proroga dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da:
cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossioneavvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazioneatti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910atti esecutivi emessi dagli Enti locali |
Si rammenta che risultano, di conseguenza, sospesi:
Con particolare riguardo alla sospensione dei versamenti, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020.
I versamenti sospesi, dovendo essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.
Il termine finale di sospensione, originariamente fissato al 31.5, è stato più volte oggetto di proroga, con conseguente slittamento anche del termine di effettuazione dei versamenti sospesi.
Da ultimo l’art. 1, DL n. 7/2021, trasfuso in sede di conversione nell’art. 22-bis, DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha fissato detto termine al 28.2.2021, con la conseguenza che la sospensione opera(va) per i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 28.2.2021, che dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 31.3.2021.
Ora, come accennato, il DL n. 41/2021 proroga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.5.2021.
NB | Per i soggetti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni della c.d. “zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò), il termine iniziale di sospensione è individuato al 21.2. Quest’ultima opera quindi per i versamenti relativi a cartelle di pagamento, accertamento esecutivi, e altri atti sopra elencati scadenti nel periodo 21.2.2020 - 30.4.2021. |
Versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc. | Sospensione versamento |
DL n. 183/2020 | DL n. 41/2021 |
in scadenza nel periodo 8.3.2020 (*) - 28.2.2021 | in scadenza nel periodo 8.3.2020 (*) - 30.4.2021 |
Ripresa versamento | Ripresa versamento |
31.3.2021 | 31.5.2021 |
(*) 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nella “zona rossa” di prima istituzione
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione in alternativa al pagamento in unica soluzione è comunque possibile richiedere la rateizzazione.
NB | La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021. Le stesse dovranno essere versate entro il 31.5.2021. |
Va evidenziato che nel periodo di sospensione e, pertanto, ora fino al 30.4.2021, non opera la previsione in base alla quale le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo pari almeno a € 5.000.
Proroga termini decadenza / prescrizione notifica cartelle
Tenuto conto dell’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle / avvisi di accertamento, ecc. è stata altresì disposta la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza / prescrizione per la notifica di:
Proroga versamenti “rottamazione” / “saldo e stralcio”
Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio” sono stati differiti all’1.6.2020 i termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.
Il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all’1.3.2021.
Ora il Decreto in esame dispone che è considerato tempestivo:
NB | Come confermato dall’Agenzia delle Entrate - riscossione sul relativo sito Internet, ai nuovi termini è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento rispettivamente entro il 9.8.2021 (il 31.7 cade di sabato e l’8.8 cade di domenica) ed entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica). |
Rottamazione | N° rata e scadenza originaria | Scadenza prorogata | |
somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter”. | 3° → 4° → | 31.07.2020 30.11.2020 | 31.07.2021 |
5° → 6° → | 31.07.2021 30.11.2021 | 30.11.2021 | |
somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. | 3° → 4° → 5° → 6° → | 1.06.2020 (*) 1.06.2020 31.07.2020 30.11.2020 | 31.07.2021 |
7° → 8° → 9° → 10° → | 1.03.2021 31.05.2021 31.07.2021 30.11.2021 | 30.11.2021 | |
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019. | 2° → 3° → 4° → 5° → | 1.06.2020 (*) 1.06.2020 31.07.2020 30.11.2020 | 31.07.2021 |
6° → 7° → 8° → 9° → | 1.03.2021 31.05.2021 31.07.2021 30.11.2021 | 30.11.2021 |
(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020
l
Saldo e stralcio | N° rata e scadenza originaria | Scadenza prorogata | |
Somme dovutedai soggetti che hanno aderito al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti risultati da carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. | 2° → | 1.06.2020 (*) | 31.07.2021 |
3° → | 31.07.2020 | ||
4° → | 31.03.2021 | 30.11.2021 | |
5° → | 31.07.2021 |
(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all’1.6.2020 dal DL n. 18/2020
Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.
NB | I soggetti decaduti dalla “rottamazione” / “saldo e stralcio” a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 non possono beneficiare dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73. |
É previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni c.d. “rottamazione e c.d. “saldo e stralcio”.
Tale previsione interessa i soggetti che nel 2019 (ovvero nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un reddito imponibile fino a € 30.000.
La cancellazione automatica non opera per i debiti relativi ai carichi riguardanti:
In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID -19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020, è riconosciuta la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità:
La definizione può essere effettuata dai soggetti:
NB | Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA ai fini del predetto requisito vanno considerati i ricavi / compensi relativi al 2020 / 2019 risultanti dai rispettivi mod. REDDITI 2021 / 2020. |
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed invia agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, la proposta di definizione riportante l’importo “ridotto” di quanto dovuto.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
NB | In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle scadenze previste, delle somme dovute, non si determina il perfezionamento della definizione con la conseguenza che “si applicano le ordinarie modalità in materia di sanzioni e riscossione”. |
Il Decreto in esame interviene anche in materia di decadenza dei termini di cui all’art. 25, DPR n. 602/73, prevedendo la proroga di 1 anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2019. Di conseguenza è prorogato:
È disposta la ripresa dell’attività di controllo della “coerenza” dei versamenti IVA con i dati riportati nelle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche sospesa dal c.d. “Decreto Rilancio”. L’attività riprenderà dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.
È prorogata dal 31.12.2020 al 30.4.2021 la disposizione in base al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non è applicabile la compensazione tra crediti d’imposta e debiti iscritti a ruolo.
L’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al debitore del superamento della soglia “rilevante” dell’esposizione debitoria nei confronti della stessa per IVA non versata risultante dalle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni periodiche e della segnalazione all’OCRI qualora lo stesso non ponga in essere gli specifici comportamenti decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche relative al primo trimestre 2023.
La conservazione digitale delle fatture elettroniche riferite al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (ossia, 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è considerata tempestiva se effettuata, “al più tardi”, entro il 10.6.2021.
Oltre a prevedere “nuovamente” l’erogazione “una tantum” di un’indennità pari a € 2.400 a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità (€ 1.000) di cui al c.d. “Decreto Ristori” al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400. L’indennità:
Lavoratori settore turismo / stabilimenti termali
Relativamente al settore turismo / stabilimenti termali è prevista la spettanza di un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:
che:
La predetta indennità di € 2.400 è riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato che, cumulativamente, sono:
Stagionali / intermittenti / occasionali / venditori “porta a porta”
Relativamente ai settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali, è prevista la spettanza di un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore di:
Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23.3.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
NB | I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano: titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto senza diritto all’indennità di disponibilità;titolari di pensione. |
Lavoratori settore spettacolo
Relativamente al settore dello spettacolo è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 2.400 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
ovvero
È previsto il riconoscimento di un’indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività. L’indennità:
Ai fini dell’erogazione dell’indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati.
È soppresso il contributo a fondo perduto a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Il contributo a fondo perduto introdotto dalla Finanziaria 2021 previsto per le attività nei centri storici turistici dei Comuni con santuari religiosi è limitato ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
È incrementato di € 10 milioni il fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44, DL n. 18/2020 al fine del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell’indennità a favore dei professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).
È incrementato di € 100 milioni il fondo straordinario di cui al c.d. “Decreto Ristori a favore degli Enti del Terzo settore per far fronte alla crisi economica determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.
È differito dal 31.3 al 31.5.2021 il termine a disposizione di ONLUS / ODV / APS per provvedere all’adeguamento del proprio statuto al fine dell’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore).
È prevista l’estensione anche al periodo retributivo del mese di gennaio 2021 dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei premi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro a favore dei soggetti operanti nell’ambito delle filiere agricole / pesca / acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra) che svolgono le attività desumibili dalla seguente Tabella.
Codice attività | Descrizione |
01.xx.xx | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi |
02.xx.xx | Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
03.xx.xx | Pesca e acquacoltura |
11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
11.05.00 | Produzione di birra |
46.21.22 | Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina |
46.22.00 | Commercio all’ingrosso di fiori e piante |
47.76.10 | Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
81.30.00 | Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole |
82.99.30 | Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche |
NB | Il beneficio in esame è attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione UE 19.3.2020 1863 final. |
È prevista l’istituzione per il 2021 di un apposito fondo da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo è effettuato sulla base della proposta formulata dalle stesse Regioni / Province autonome in sede di autocoordinamento.
Con riferimento agli aiuti concessi da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA è disposto:
Inoltre, gli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese e di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese possono essere concessi entro il 31.12.2021.
Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza CODIV-19, a favore:
è riconosciuto l’esonero, per il periodo dall’1.1 al 30.6.2021, dal pagamento:
é inoltre estesa fino al 31.12.2021 la possibilità di presentare, in via telematica, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico / ampliamento delle superfici già concesse al competente Ufficio, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.
È prevista l’abrogazione dell’art. 1, commi da 381 a 384, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, riguardante il riconoscimento per il 2021 del contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili adibito ad uso abitativo, ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone del contratto di locazione.
Resta comunque in vigore l’analoga disposizione contenuta nell’art. 9-quater, DL n. 137/2020 che, a differenza della disposizione abrogata, fa riferimento ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.