COMMENTI LE NOVITà DEL “DECRETO MILLEGROROGHE” DOPO LA CONVERSIONE |
È stata pubblicata sulla
G.U. la Legge n. 18/2024 di conversione del DL n. 215/2023, c.d. “Decreto
Milleproroghe”. In sede di conversione, oltre alle conferme delle disposizioni
contenute nel Decreto originario, sono state introdotte una serie di novità, di
seguito esaminate.
DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS
In base all’art. 10-bis,
DL n. 119/2018 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera
Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento
alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale divieto, a seguito delle
ripetute proroghe susseguitesi nel corso degli anni, è risultato applicabile
per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Ora, con la modifica del citato art.
10-bis, è confermata l’estensione del divieto di fatturazione elettronica
al 2024.
In merito si rammenta che con l’art.
9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha esteso il divieto di
fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni
sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che “le disposizioni di cui all’articolo 10-bis
… si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal
Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”. In
altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a
tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Per effetto della
proroga in esame pertanto, anche nel 2024 le fatture relative a
cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere
emesse in modalità elettronica tramite SdI.
TERMINI NOTIFICA ATTI RECUPERO
AIUTI DI STATO / “DE MINIMIS”
è
confermata la proroga di
1 anno dei termini per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di
Stato / “de minimis” in scadenza nel periodo 31.12.2023 - 30.6.2024:
·
non subordinati all’emanazione di
Provvedimenti di concessione;
ovvero
·
subordinati all’emanazione di
Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione comunque
denominati;
il cui importo è determinabile
soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da
parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno
provveduto all’obbligo di registrazione nel RNA.
CUMULO DETRAZIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI REGIONALI
In sede di conversione è stata estesa
anche al 2025 e 2026 (oltre che al 2023 e 2024) la possibilità, prevista
dall’art. 7, comma 1, DL n. 34/2023, di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali
per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali e delle
Province di Trento e Bolzano, a condizione che sia consentito dalla
relativa normativa. Più specificatamente il cumulo interessa i contributi
istituiti al 31.3.2023 ed erogati nel periodo 2023 - 2026.
|
Tale possibilità di cumulo è concessa
a condizione che l’agevolazione fiscale (detrazione + contributo) non
superi il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo. |
DIFFERIMENTO
NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI
In
sede di conversione, con la modifica dell’art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021
(Finanziaria 2022), è stata prorogata dall’1.7.2024 all’1.1.2025
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, DL n.
146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia:
·
la soppressione del regime di
esclusione dall’IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi
effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati,
con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;
· l’estensione del regime IVA
forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014
(Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di
promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non
superiori a € 65.000.
RIAPERTURA
RAVVEDIMENTO SPECIALE
In sede di conversione il
“ravvedimento speciale” previsto dall’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n.
197/2022 (Finanziaria 2023) è stato esteso alle violazioni, riferite a tributi
amministrati dall’Agenzia delle Entrate, riguardanti le dichiarazioni
validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022
(2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
In particolare è possibile
regolarizzare:
·
le violazioni “sostanziali”
dichiarative (ossia, infedele dichiarazione);
·
le violazioni
prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non
“assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa
fatturazione).
In base alla norma di interpretazione
autentica di cui all’art. 21, DL n. 34/2023 la regolarizzazione:
·
non può essere
effettuata per:
−
le violazioni “rilevabili”
ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (relative alle
fattispecie rientranti nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni),
ossia per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato
ricevuto, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis
e 54-bis;
−
gli omessi versamenti delle imposte;
−
le violazioni formali;
·
può essere
effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento
ordinario ex art. 13, D.Lgs. n.
472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2022, a condizione che la
relativa dichiarazione sia stata validamente presentata;
·
è esclusa
per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4, DL n.
167/90 (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
·
è consentita
per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all’IVIE /
IVAFE non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, “nonostante la
violazione dei predetti obblighi di monitoraggio” (ossia, anche se la
relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).
Ai fini della regolarizzazione è
necessario:
· rimuovere l’irregolarità / omissione;
· versare la
sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi
dovuti, alternativamente:
−
in unica soluzione entro il 2.4.2024 (il
31.3 cade di domenica e l’1.4 è festivo);
−
in 4 rate di pari importo entro il 2.4,
1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024.
Sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
Rimozione
irregolarità |
2.4.2024 |
|||
Versamento |
unica
soluzione |
2.4.2024 |
||
4
rate di pari importo (sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo) |
1
rata |
→ |
2.4.2024 |
|
2
rata |
→ |
1.7.2024 |
||
3
rata |
→ |
30.9.2024 |
||
4
rata |
→ |
20.12.2024 |
La regolarizzazione si perfeziona con la
rimozione dell’irregolarità ed il versamento di quanto dovuto (unica soluzione
/ prima rata) entro il 2.4.2024.
Si rammenta che la
regolarizzazione è consentita soltanto se la violazione non è ancora stata
contestata alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di
liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle
sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 (la notifica
di un PVC non preclude l’accesso al ravvedimento speciale).
ASSEMBLEE “A DISTANZA” SOCIETÀ DI CAPITALI
In sede di conversione sono state
prorogate fino alle assemblee tenute entro il 30.4.2024 le disposizioni
di cui all’art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.
In particolare, anche in deroga alle
diverse disposizioni statutarie:
· il voto può essere espresso per via elettronica / per
corrispondenza;
·
l’assemblea
può svolgersi, anche esclusivamente,
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538,
comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si
trovino nel medesimo luogo;
·
le srl possono consentire che l’espressione
del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso
espresso per iscritto.
|
Nell’ambito del Ddl c.d.
“Competitività capitali”, approvato in via definitiva dal Senato il
27.2.2024, in corso di pubblicazione sulla G.U., è previsto l’ulteriore
differimento al 31.12.2024 delle citate disposizioni. |
AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA
CASA” UNDER 36
Le agevolazioni per
l’acquisto della “prima casa” riconosciute a favore dei “giovani” under 36 con
un ISEE non superiore a € 40.000, di cui all’art. 64, commi da 6 a 8, DL n.
73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, potevano essere applicate agli atti
stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 (termine così prorogato
dall’art. 1, comma 74, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023).
In sede di
conversione è stato previsto che i predetti benefici spettano anche in caso di sottoscrizione
e registrazione, entro il 31.12.2023, del contratto
preliminare, a condizione che l’atto definitivo (anche in caso di
trasferimento della proprietà da coop edilizie ai soci) sia stipulato entro
il 31.12.2024.
Si rammenta che le agevolazioni
consistono nell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro / imposte
ipotecaria e catastale per gli:
·
atti
traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria
catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa
parte I, DPR n. 131/86;
· atti traslativi o
costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA
(aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque
corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito
d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
· in diminuzione dalle imposte
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli
atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
· in
diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare
successivamente all’acquisto;
· in
compensazione nel mod. F24.
|
Per gli atti definitivi stipulati
nel periodo 1.1.2024 - 29.2.2024 agli acquirenti è riconosciuto un credito
d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quanto
dovuto, utilizzabile nel 2025 con le predette modalità.. |
PROROGA RATE
“ROTTAMAZIONE-QUATER”
L’adesione alla c.d.
“rottamazione-quater” prevista dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n.
197/2022 (Finanziaria 2023) determina(va) l’estinzione dei debiti senza
sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo
di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della
riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022. A tal fine risulta(va)
necessario:
·
presentare
all’Agenzia delle Entrate-riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di
adesione;
·
effettuare il
pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
−
affidate all’Agente della riscossione a titolo
di capitale;
−
maturate a favore dell’Agente della riscossione
a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di
pagamento.
Il termine di
pagamento in unica soluzione / prima rata, originariamente fissato al
31.7.2023, è stato prorogato al 31.10.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto
Omnibus” e al 18.12.2023 ad opera del DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato
alla Finanziaria 2024”. Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30.11.2023) al
18.12.2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza
delle restanti rate fissata al 28.2, 31.5, 31.7 e
30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024.
In sede di conversione del DL n.
215/2023 è stato introdotto il nuovo art. 3-bis che ha disposto la rimessione
in termini per i soggetti che non hanno effettuato, entro il 18.12.2023, il
versamento della prima / seconda rata, nonché la proroga della
rata scaduta il 28.2.2024, prevedendo che “il mancato, insufficiente, o
tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate ... da
corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024,
non determina l’inefficacia della definizione ... se il debitore effettua
l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024”.
Per espressa previsione è
ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività
del versamento. Di fatto sarà possibile effettuare il versamento entro il
20.3.2024.
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Termine originario |
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Proroga DL n. 51/2023 |
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Proroga DL n. 145/2023 |
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Proroga DL n. 215/2023 |
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Versamento unica soluz. / prima rata (10%) |
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entro 31.7.2023 |
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entro 31.10.2023 |
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entro
18.12.2023 |
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entro
15.3.2024 (tolleranza tardività 5 gg) |
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Versamento seconda rata (10%) |
|
entro 30.11.2023 |
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Versamento rate successive (pari importo |
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entro
28.2.2024 |
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entro 31.5, 31.7 e 30.11, 28.2 di ogni anno |
Merita evidenziare che non
è stato prorogato il termine di presentazione della domanda di adesione alla
rottamazione-quater e pertanto la proroga dei termini di versamento interessa
esclusivamente i soggetti che hanno presentato la predetta domanda entro il
30.6.2023.
Soggetti
alluvionati
A favore dei soggetti che all’1.5.2023
avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, il DL n. 61/2023, c.d. “Decreto Alluvioni”, ha differito di 3 mesi i termini connessi con la
“rottamazione-quater” (di conseguenza, la domanda doveva essere presentata
entro il 30.9.2023, l’Agente della riscossione doveva comunicare al debitore
l’accoglimento / diniego della stessa entro il 31.12.2023, ecc.).
Ora, in sede di conversione del DL n.
215/2023, la proroga in esame è stata estesa alle rate in scadenza il
31.1 e 28.2.2024 e pertanto il relativo versamento entro il 15.3.2024 non
determina la decadenza dalla definizione. Anche in tal caso è ammessa la
“tolleranza” di 5 giorni (il versamento è considerato tempestivo se effettuato
entro il 20.3.2024).
CRISI D’IMPRESA
In sede di conversione,
con la modifica dell’art. 38, comma 3, DL n. 13/2023, è stato prorogato
dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine entro il quale l’imprenditore,
al fine di accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa,
al momento di presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, può
depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f)
e g), del citato art. 17 (certificato unico dei debiti tributari, situazione
debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-riscossione e
certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi rilasciato da INPS
e INAIL) una dichiarazione sostitutiva (autodichiarazione) ex art. 46,
DPR n. 445/2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10
giorni prima della presentazione dell’istanza, le predette certificazioni.
ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI 2024 e 2025
In
sede di conversione, per
effetto dell’integrazione dell’art. 1, comma
44, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) è stato previsto che per il 2024
e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e
IAP iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati
congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti
percentuali.
Redditi
dominicali e agrari |
%
di concorrenza al reddito complessivo |
Fino
a € 10.000 |
--- |
Oltre
€ 10.000 fino a € 15.000 |
50% |
Oltre
€ 15.000 |
100% |
|
Ai fini dell’applicazione delle percentuali di concorrenza al reddito
complessivo è necessario considerare i redditi dominicale ed agrario
rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70%. Così, in
presenza di un reddito dominicale pari a € 4.000 ed un reddito agrario pari a
€ 7.000, va considerato l’ammontare di € 19.100 [€ 4.000 + (4.000 x 80%) +
7.000 + (7.000 x 70%)]. Pertanto fino a
€ 10.000 opera l’esenzione, per € 5.000 il reddito concorre per il 50%, i
restanti € 4.100 concorrono interamente al reddito complessivo. |
Soggetti esclusi
Per espressa previsione sono escluse
dall’agevolazione in esame le società di persone, srl e società cooperative
aventi la qualifica di società agricole, che hanno esercitato l’opzione di cui
all’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006 per la determinazione del reddito su
base catastale.
ESENZIONE RITENUTE ATLETI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In sede di conversione è
stato stabilito che le somme corrisposte agli atleti partecipanti a
manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo 29.2 - 31.12.2024,
inquadrate come “premi” ai sensi dell’art. 30, comma 2, DPR n. 600/73, non
sono soggette alla ritenuta del 20% se l’ammontare complessivo
non è superiore a € 300.
Per espressa previsione, qualora
l’importo complessivo sia superiore a tale limite, le somme sono interamente
soggette a ritenuta.
ZFU SISMA CENTRO ITALIA
In sede di conversione è
stato previsto anche per il 2024 il riconoscimento delle esenzioni di
cui all’art. 46, comma 2, DL n. 50/2017 a favore delle imprese che hanno sede
principale / unità locale all’interno della c.d. “ZFU Centro Italia”
(costituita dai Comuni colpiti dagli eventi sismici delle Regioni Lazio,
Umbria, Marche e Abruzzo dal 24.8.2016 di cui agli allegati 1 e 2, DL n.
189/2016) e che hanno subìto, a causa del sisma, la riduzione del fatturato
almeno pari al 25% nel periodo compreso dall’1.9 al 31.12.2016, rispetto al
corrispondente periodo del 2015.
In particolare anche per il 2024 sono
riconosciute le seguenti agevolazioni:
·
esenzione
dalle imposte sui redditi per il
reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa nella Zona franca fino a
concorrenza di € 100.000;
·
esenzione
dall’IRAP del valore della produzione
netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona
franca nel limite di € 300.000;
·
esenzione
dall’IMU per gli immobili siti nella
ZFU;
·
esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori
di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Si rammenta che sono
ricompresi nella ZFU anche i Comuni di cui all’allegato 2-bis del citato DL n.
189/2016; in tal caso le agevolazioni spettano alle imprese che hanno sede
principale / unità locale in detti Comuni e che hanno subito nel periodo 1.2 –
31.5.2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto a quello del
corrispondente periodo del 2016.
|
Le predette agevolazioni
sono concesse ai sensi del Regolamento UE sugli aiuti “de minimis”,
applicabile in funzione del settore di attività prevalente del beneficiario. |