COMMENTI IL NUOVO CALENDARIO DEL CONCORDATO
PREVENTIVO BIENNALE |
Nell’ambito delle disposizioni attuative
della Legge n. 111/2023, “Delega al Governo per la riforma fiscale”, con
il D.Lgs. contenente disposizioni “in materia di procedimento accertativo”
è prevista l’introduzione, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo
biennale (CPB).
Nel corso dell’esame da parte delle Commissioni
parlamentari sono state evidenziate una serie di osservazioni, recepite nel
testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024.
Per l’applicazione del CPB l’Agenzia delle Entrate
formula una proposta per la definizione biennale del reddito
d’impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta. Per i contribuenti
forfetari, in via sperimentale, la proposta è limitata ad una annualità.
Fase 1 - procedure informatiche di ausilio
Entro l’1.4 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei
contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione
dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il 2024, i programmi informatici sono
resi disponibili entro il 15.6.
Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta
Utilizzando i predetti programmi informatici il
contribuente invia i dati all’Agenzia per la definizione della
proposta di concordato.
Fase 3 - formulazione della proposta
La proposta di concordato è elaborata e
comunicata dall’Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi
informatici.
La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati
dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla
base di una metodologia (approvata dal MEF) che valorizza le
informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, limitando
l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
Fase 4 - adesione / diniego alla proposta
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato
entro il 30.6 (termine per il versamento delle imposte sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione il termine
di adesione è differito al 15.10 (termine di presentazione
del mod. REDDITI 2024).
Il (nuovo) calendario del concordato preventivo per il
2024 è quindi così individuato.
Fase 1 |
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Fase 2 |
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Fase 3 |
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Fase 4 |
L’Agenzia mette a disposizione il
software per la comunicazione dei dati |
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Il contribuente invia all’Agenzia i dati necessari per l’elaborazione
della proposta |
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L’Agenzia elabora e comunica la proposta di concordato al
contribuente |
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Il contribuente accetta o rifiuta la proposta di concordato |
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Entro il 15.6.2024 |
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Entro il 15.10.2024 |
L’indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non
corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della
proposta di concordato, produce la cessazione del concordato.
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Per il primo anno di applicazione
del concordato preventivo, per i soggetti esercenti attività per le quali
sono stati approvati gli ISA, con ricavi / compensi non superiori a
€ 5.164.569 (compresi i soggetti forfetari), è previsto il differimento
dal 30.6 al 31.7 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, senza alcuna maggiorazione. |
SOGGETTI ISA
Possono accedere al CPB per il biennio 2024 – 2025 i soggetti ai quali sono
applicabili gli ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente
a quello cui si riferisce la proposta (2023) non hanno debiti tributari
ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo
complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni)
entro il termine di accettazione della proposta. Rispetto al testo approvato in
via preliminare, nel testo definitivo è stata soppressa la limitazione
dell’accesso al concordato ai soli soggetti con un punteggio di affidabilità
fiscale almeno pari a 8.
Effetti
dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta il
contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella
dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto
dello stesso.
L’accettazione
della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati di
società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato continuano
a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari (in particolare i
soggetti interessati sono tenuti agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi).
Reddito
di lavoro autonomo oggetto di concordato
Il reddito di lavoro autonomo proposto al
soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui
all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:
·
plusvalenze /
minusvalenze;
·
redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone /
associazioni professionali.
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Il reddito minimo concordato non può
essere inferiore a € 2.000. In caso di associazioni professionali il
limite è ripartito tra gli associati in base alle relative quote di
partecipazione. |
Reddito
d’impresa oggetto di concordato
Il reddito d’impresa proposto
al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda
della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza
considerare:
·
plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze
/ sopravvenienze passive;
·
redditi /
quote di redditi relativi a partecipazioni
in società di persone / associazioni professionali ovvero in società /
enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR.
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Il reddito assoggettato a imposizione non
può essere inferiore a € 2.000. In caso di snc / sas / srl
trasparenti il limite è ripartito tra i soci in base alle relative
quote di partecipazione. |
Valore
della produzione netta oggetto di concordato
Il valore
della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base
alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 senza considerare le
plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze /
sopravvenienze passive. Il
valore della produzione netta minimo concordato non può essere inferiore a €
2.000.
Effetti
del concordato ai fini IVA
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA
(la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).
Rilevanza
delle basi imponibili concordate
Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui
redditi / IRAP / contributi
previdenziali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi / valori
della produzione netta effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato.
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai soggetti
che aderiscono alla proposta dell’Agenzia sono riconosciuti i benefici
premiali ISA (in particolare, esonero visto di conformità per compensazione
crediti tributari).
SOGGETTI FORFETARI
Nel testo definitivo è previsto che, per i soggetti forfetari
l’adesione al concordato preventivo, in via sperimentale, per il 2024 è
limitata ad una sola annualità. Le modalità di accesso al concordato ricalcano
quelle applicabili ai soggetti ISA.
Non possono accedere al concordato i soggetti che:
· hanno iniziato l’attività nel
periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
· non possiedono il requisito previsto per
i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto
quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).
Effetti
dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta di concordato
il soggetto deve dichiarare gli importi concordati nella
dichiarazione dei redditi relativa al 2024 (mod. REDDITI 2025).
Nel 2024 i soggetti in esame sono tenuti al rispetto degli
ordinari obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime
forfetario.
Reddito
oggetto di concordato
Il reddito d’impresa / lavoro autonomo
oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di
elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la
dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su
cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato al netto dei contributi previdenziali
dovuti per legge.
I maggiori / minori redditi determinati rispetto a
quelli oggetto del concordato non rilevano ai fini della determinazione
delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori.