COMMENTI LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA
2024 |
È stata approvata definitivamente la
Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, contenente una serie di novità di natura fiscale,
in vigore dall’1.1.2024, tra le quali si segnalano le seguenti.
FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA
È confermata la proroga al 31.12.2024 del termine di
cui all’art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 per la presentazione della domanda per
usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile
dal Fondo garanzia “prima casa” di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n.
147/2013 per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto
dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie /
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di
proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno
compiuto 36 anni di età.
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L’accesso al
predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000. |
In sede di approvazione è stata prevista per il 2024, al
fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie
numerose, l’inclusione tra le categorie aventi priorità per l’accesso al
predetto fondo dei seguenti nuclei familiari:
· nuclei familiari che includono 3
figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 40.000;
· nuclei familiari che includono 4
figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 45.000;
· nuclei familiari che includono 5
o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 50.000.
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Non sono state
prorogate le
agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli under 36
con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l’esonero dall’imposta di
registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d’imposta per
gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del
4%). A decorrere dall’1.1.2024 ai soggetti in esame
saranno applicabili le consuete / ordinarie agevolazioni previste in
caso di acquisto della “prima casa”. |
WELFARE AZIENDALE
È confermato che per il
2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR in base al
quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni
ceduti / servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a €
258.23 nel periodo d’imposta, non concorrono a formare il reddito, entro
il limite complessivo di € 1.000:
·
il valore dei
beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
·
le somme erogate
/ rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas
naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi
sul mutuo relativo alla prima casa.
Il predetto limite
è aumentato a € 2.000 (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per
i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio
riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni
previste dall’art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a
carico).
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Per l’operatività
dell’aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente
dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale
dei figli. |
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ
È confermata per il
2024 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva
applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria
2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato
di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di
produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento
alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino
al 24.4.2017).
Tale previsione riguarda i titolari di reddito
di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno
precedente quello di percezione, a € 80.000.
CANONE RAI USO PRIVATO 2024
È confermata per il
2024 la riduzione da € 90 a € 70 del canone RAI per uso privato.
ABOLIZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 5% PER ALCUNI BENI
Intervenendo sulla Tabella A, Parte
II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all’aliquota
IVA ridotta del 5%, è confermata la soppressione del:
·
n.
1-quinquies) relativo a “prodotti
assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile coppette
mestruali”.
|
I citati prodotti sono ora inseriti
nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 con il nuovo n. 114-bis) e sono
pertanto soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%; |
· n. 1-sexies)
relativo a:
− “latte
in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima
infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
−
preparazioni alimentari di farine, semole,
semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o
dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
−
pannolini per bambini;
−
seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli”.
|
Con riferimento ai
predetti prodotti: ·
è disposta la
riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 a seguito
della quale risultano soggetti all’aliquota IVA ridotta del 10%: − latte
in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella
prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; − estratti
di malto; − preparazioni
per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di
farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di
cacao in misura inferiore al 50 % in peso (v.d. ex 19.02); ·
nella Tabella
A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserito il nuovo n. 114-ter) ai sensi del
quale i pannolini per bambini sono soggetti all’aliquota IVA ridotta
del 10%; ·
nulla è
disposto per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli,
per i quali trova pertanto applicazione l’aliquota IVA ordinaria del 22%. |
ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% PELLET
In
sede di approvazione, è stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la
riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA applicabile al pellet di cui al n.
98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 prevista dall’art. 1, comma 73, Legge
n. 197/2022, Finanziaria 2023.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È confermata la
riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:
·
terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di
proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
·
partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto),
anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione.
I terreni / partecipazioni devono
essere posseduti alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte
di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti
non commerciali.
È fissato al 30.6.2024 il termine
entro il quale provvedere:
· alla redazione ed all’asseverazione della perizia
di stima;
·
al versamento dell’imposta sostitutiva pari al
16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari
importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono
dovuti gli interessi del 3% annuo.
LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26%
è confermata la modifica dell’art. 4, DL
n. 50/2017 che disciplina le c.d. “locazioni brevi” (durata
non superiore a 30 giorni) assoggettate a cedolare secca, per le
quali è disposto l’aumento dell’aliquota dal 21% al 26% per l’immobile
successivo al primo.
In particolare, in base alla nuova formulazione del
comma 2 del citato art. 4 è previsto che “ai redditi derivanti dai
contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 26 per cento in
caso di opzione per l’imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca”.
L’aliquota di cui al primo periodo è ridotta
al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione
breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente
in sede di dichiarazione dei redditi”.
Rispetto alla precedente formulazione,
risulta pertanto ora chiaro che, in presenza di più immobili locati, la maggior
aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi
al secondo / terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime
in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).
|
Merita
evidenziare che la norma in commento: · interviene esclusivamente
sulle locazioni brevi; pertanto per le “altre” locazioni,
in caso di opzione per la cedolare secca, continua a trovare applicazione
l’aliquota del 21% per tutti gli immobili locati; ·
dispone
l’aumento dell’aliquota al 26% soltanto in caso di locazione di almeno 2
appartamenti; pertanto in caso di locazione breve di un solo
appartamento, rimane applicabile l’aliquota del 21%; ·
in presenza di più
immobili concessi in locazione breve con applicazione della cedolare
secca, consente al contribuente di scegliere liberamente a quale
immobile applicare l’aliquota del 21% e tale scelta va effettuata nel
mod. REDDITI |
Ritenuta operata dagli intermediari
La ritenuta operata dagli
intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono portali telematici, in
caso di incasso / intervento nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi
ai suddetti contratti, rimane invariata nella misura del 21%.
é altresì confermata la modifica del
comma 5 del citato art. 4, a seguito della quale è disposto che la predetta ritenuta
si considera a titolo di acconto.
CESSIONE IMMOBILI dopo
LAVORI CON DETRAZIONE 110%
Sono confermate le
modifiche all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, ai sensi del quale, in caso di
cessione di immobili da parte di un “privato”, costituiscono redditi diversi “le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli
acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior
parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono
state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché,
in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso
di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni
decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.
In base alla citata lett. b), pertanto,
la persona fisica “privato” che cede un immobile:
·
può conseguire
una plusvalenza tassabile qualora:
− la
cessione sia posta in essere nel quinquennio rispetto all’acquisto /
costruzione / donazione dell’immobile ceduto;
− la
cessione abbia ad oggetto terreni edificabili;
·
non consegue una plusvalenza tassabile qualora:
− la
cessione sia posta in essere dopo 5 anni dall’acquisto / costruzione /
donazione;
− l’immobile
ceduto sia stato acquisito per successione oppure adibito ad abitazione
principale del cedente / suoi familiari per la maggior parte del periodo
compreso tra l’acquisto / costruzione e la cessione.
Novità
Finanziaria 2024
Alla citata lett. b) è
stata inserita un’integrazione ai sensi della quale la disposizione sopra
riportata trova applicazione “al di fuori delle ipotesi” di
cui alla nuova lett. b-bis), con la quale è disposto che costituiscono
redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni
immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto
abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del ... [DL n. 34/2020] ... che si siano conclusi da non più di dieci
anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per
successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale
del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni
antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e
la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte
di tale periodo”.
è pertanto confermata l’individuazione di
una nuova “categoria” di immobili passibili di generare
plusvalori fiscalmente rilevanti, ossia gli immobili oggetto di
interventi agevolati con la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n.
34/2020, terminati da non più di 10 anni all’atto della cessione. Sono
espressamente esclusi gli immobili:
·
acquisiti per
successione;
·
adibiti ad
abitazione principale del cedente /
suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni ovvero per la maggior parte del
periodo (inferiore a 10 anni) antecedente la cessione.
“Costi
inerenti” per determinare la plusvalenza
Quanto sopra trova
giustificazione nella diversa modalità di determinazione della relativa plusvalenza,
in applicazione di quanto stabilito dal successivo art. 68, comma 1, TUIR,
ai sensi del quale “le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il
costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
inerente al bene medesimo ...”.
Con l’aggiunta
al citato comma 1 del riferimento alla nuova lett. b-bis), tale modalità di determinazione
della plusvalenza conseguita trova ora applicazione anche alla nuova
fattispecie. Tuttavia, il Legislatore ha introdotto una specifica
disposizione in base alla quale “ai
fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui
gli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 ... si siano conclusi
da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto
delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito
dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni
di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) ... Nel caso in
cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto
della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene
conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito
dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le
opzioni di cui al periodo precedente.
Per i medesimi immobili
di cui alla lettera b-bis) ... acquisiti o costruiti, alla data della
cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il
costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è
rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati”.
Con riferimento agli immobili che sono
stati oggetto degli interventi di cui al citato art. 119 (detrazione 110%), è
pertanto disposto che tra i “costi inerenti al bene” ceduto:
·
non vanno
incluse le spese sostenute per i predetti interventi se:
− i
lavori sono stati conclusi da meno di 5 anni;
− il
contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed abbia optato per
lo sconto in fattura / cessione del credito di cui all’art. 121, DL n.
34/2020.
Conseguentemente, nel caso in cui il
contribuente abbia scelto di beneficiare direttamente in dichiarazione
dei redditi della detrazione del 110% è possibile sostenere che non trova
applicazione la nuova disposizione in esame e quindi tra i costi
inerenti possono essere incluse anche le spese per i lavori eseguiti;
· è possibile considerare il 50% delle spese
sostenute per i predetti interventi se i lavori sono stati conclusi da
più di 5 anni ed il contribuente ha fruito della detrazione del 110% ed
abbia optato per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui
all’art. 121, DL n. 34/2020.
Con riferimento agli immobili oggetto di
interventi di cui all’art. 119 con detrazione del 110% conclusi da non più di
10 anni, è inoltre disposto che, se tra la data di cessione e quella di acquisto
/ costruzione, sono trascorsi più di 5 anni, il prezzo di
acquisto / costo di costruzione, determinato come sopra, è rivalutato in
base alla variazione ISTAT.
|
Considerato che il citato art. 119 è
entrato in vigore nel 2020, tutte le cessioni poste in essere fino al 2025
rientreranno nella prima casistica (plusvalenza determinata escludendo dai
“costi inerenti al bene” le spese per gli interventi con detrazione del 110%
e opzione per sconto in fattura / cessione del credito). |
é infine confermato che la plusvalenza
determinata applicando le nuove modalità sopra riportate può essere
assoggettata all’imposta sostitutiva pari al 26%.
|
Le novità sopra evidenziate sono
applicabili a decorrere dalle cessioni poste in essere dall’1.1.2024 |
ESENZIONE IMU IMMOBILI DI ENTI
NON COMMERCIALI
L’art. 1, comma 759, lett.
g), Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, dispone che sono esenti imu gli immobili posseduti e
utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i),
D.Lgs. n. 504/92 (che a sua volta richiama l’art. 73, comma 1, lett. c, TUIR) destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività
previste nella citata lett. i), ossia attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative
e sportive, nonchè attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.
Ora in sede di approvazione, al fine di
individuare l’ambito di applicazione dell’esenzione, è stato disposto che la
citata lett. g) si interpreta nel senso che:
·
gli immobili
si intendono posseduti anche nel caso
in cui sono concessi in comodato a uno dei predetti Enti di cui all’art.
73, comma 1, lett. c), TUIR funzionalmente o strutturalmente collegato al
concedente. Ciò a condizione che il comodatario svolga nell’immobile
esclusivamente le attività previste dal citato art. 7, comma 1, lett. i) con
modalità non commerciali;
· gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di
cui al citato art. 7, comma 1, lett. i) anche in assenza di esercizio
attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione
definitiva della strumentalità.
DELIBERE IMU 2023 PUBBLICATE ENTRO IL 15.1.2024
In sede di approvazione è
stato previsto che, in deroga all’ordinario termine di approvazione e
pubblicazione delle delibere / regolamenti IMU di cui all’art. 13, comma
15-ter, DL n. 201/2011, soltanto per il 2023, i predetti atti si
considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023
anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati
sul portale stesso entro il 15.1.2024.
Qualora dall’IMU calcolata
sulla base dei nuovi atti pubblicati entro il 15.1.2024 e quella versata entro
il 18.12.2023 in base alle delibere / regolamenti allora vigenti risulti:
· una differenza a debito, l’importo dovuto va
versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024;
·
una differenza
a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
CESSIONI DI BENI A “TURISTI” EXTRAUE SENZA IVA
La disciplina IVA relativa
alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE “privati”
contenuta nell’art. 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono
acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di
chiedere il rimborso dell’IVA assolta, a condizione che i beni acquistati
siano destinati all’uso personale / familiare.
Nella formulazione vigente, il
citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con
riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA
compresa).
|
Ora è
confermata la riduzione a € 70 del predetto limite. |
In sede di approvazione è stato previsto
che le disposizioni in esame sono applicabili alle cessioni poste in essere
dall’1.2.2024.
ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO
È confermata l’introduzione
della c.d. “rottamazione del magazzino” a favore degli esercenti attività
d’impresa che ai fini della redazione del bilancio non adottano i Principi
contabili internazionali.
Possono essere oggetto di “adeguamento”
le esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime
e sussidiarie, semilavorati (ex art. 92, TUIR) relative al periodo
d’imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze
iniziali all’1.1.2023).
La rottamazione del magazzino può essere
effettuata tramite le seguenti modalità:
1. eliminazione delle esistenze iniziali. La
sopravvalutazione del magazzino è correlata, solitamente, a comportamenti volti
a far emergere un utile fittizio ovvero ad occultare vendite non
contabilizzate.
In tal caso si procede all’eliminazione
di quantità e valori superiori a quelli effettivi. La regolarizzazione
prevede il versamento:
−
dell’IVA determinata in base all’aliquota
media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto da un
coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con un
apposito Decreto;
−
dell’imposta sostitutiva ai fini delle
imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, in misura pari al 18%,
applicata alla differenza tra l’ammontare calcolato ai fini IVA e il valore
delle esistenze iniziali eliminato;
2. iscrizione di esistenze iniziali in precedenza
omesse. L’adeguamento delle
esistenze iniziali comporta l’aumento delle quantità di beni presenti a
fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022.
In tal caso ai fini della
regolarizzazione è richiesto il versamento dell’imposta sostitutiva del 18%
sul valore iscritto. Non è dovuto alcun importo ai fini IVA.
Quanto dovuto a titolo di IVA e imposta
sostitutiva va versato in 2 rate di pari importo entro i seguenti
termini.
1
rata |
Entro
il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d’imposta 2023 |
2
rata |
Entro
il termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto delle
imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024 |
Va evidenziato che l’imposta
sostitutiva dovuta è indeducibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
L’adeguamento del magazzino, come
espressamente stabilito dal comma 6 dell’art. 20 in esame, “non rileva ai
fini sanzionatori di alcun genere”. I “nuovi” valori:
·
sono riconosciuti,
a decorrere dal 2023, ai fini sia civilistici che fiscali;
·
non possono
essere tenuti in considerazione
dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo a
periodi d’imposta precedenti il 2023.
L’adeguamento non ha rilevanza sui PVC consegnati e
sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della
Finanziaria 2024 (1.1.2024).
INTERVENTI CON 110% E DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO
DEI BENI
A seguito di interventi
che implicano variazioni nella consistenza dell’unità immobiliare oggetto dei
lavori, è richiesta la presentazione della “Dichiarazione di variazione
dello stato dei beni” di cui all’art. 1, commi 1 e 2, DM n.
701/94, la cui finalità è quella di consentire l’aggiornamento dei dati
catastali con la situazione di fatto.
Con particolare riferimento agli immobili
oggetto di interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020, è confermato che l’Agenzia
delle Entrate verificherà, “sulla base di specifiche liste selettive
elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi
delle banche dati”, l’assolvimento dell’adempimento in esame,
anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente
in atti nel catasto dei fabbricati.
Nei casi in cui la Dichiarazione di
variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l’Agenzia invierà al
contribuente un’apposita comunicazione.
RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO /
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
È confermato l’aumento dall’8%
all’11% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all’atto
dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante
intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio / risparmio energetico. Detto aumento opera a decorrere dall’1.3.2024.
RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE
Con la modifica dell’art.
25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è confermata la soppressione dell’esenzione
dall’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni
percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente
alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e
con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro
controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione
in regime di reciproca esclusiva.
Pertanto, anche per
tali provvigioni, dall’1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo
d’acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se
l’intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in
via continuativa di dipendenti o terzi).
IVIE E IVAFE
·
È confermato
l’aumento dallo 0,76% all’1,06% dell’aliquota relativa all’IVIE;
·
è confermata la
fissazione nella misura del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti
finanziari dell’aliquota relativa all’IVAFE qualora gli stessi siano
detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato individuati
dal DM 4.5.99.
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
È confermato che tra i
redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR, in aggiunta ai
redditi derivanti dalla concessione in usufrutto su immobili, sono ricompresi
anche quelli derivanti dalla costituzione degli “altri diritti
reali di godimento”.
CESSIONE METALLI PREZIOSI
È confermato, con la
modifica dell’art. 68, comma 7, lett. d), TUIR che la plusvalenza derivante
dalla cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del
prezzo d’acquisto, è pari al 100% (in luogo del previgente 25%) del
corrispettivo della cessione.
VEICOLI DA S. MARINO E CITTÀ DEL VATICANO
È confermata l’estensione
ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e
dalla Città del Vaticano della disposizione di cui all’art. 1, commi 9 e 9-bis,
DL n. 262/2001 applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali,
ai fini della relativa immatricolazione o successiva voltura
l’acquirente italiano è tenuto ad allegare alla relativa richiesta una copia
del mod. F24 Elide riferito al versamento dell’IVA in occasione della prima
cessione interna.
COMPENSAZIONE MOD. F24 Crediti previdenziali/INAIL
È confermato, per effetto
dell’integrazione dell’art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, che dall’1.7.2024
anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti
previdenziali sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi
telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è consentito a
decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione da cui emerge il credito.
Inoltre, con l’introduzione all’art. 17,
D.Lgs. n. 241/97:
·
del nuovo
comma 1-bis, è stabilito che la compensazione dei crediti INPS di
qualsiasi importo va effettuata a decorrere dai seguenti momenti,
differenziati a seconda del soggetto.
SOGGETTO |
DECORRENZA
UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI
INPS |
Datore di
lavoro non agricolo |
· Dal 15° giorno
successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno
successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero ·
dalla data di
notifica delle note di rettifica passive. |
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola |
Dalla data di
scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da
cui il credito emerge. |
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti /
Gestione separata INPS |
Dal 10° giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. |
La compensazione è esclusa per le
aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla
Gestione separata;
·
del nuovo comma
1-ter, è stabilito che la compensazione dei crediti INAIL, di
qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che i crediti certi,
liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell’Istituto.
Iscrizione
a ruolo superiore a € 100.000
Con
l’introduzione del nuovo comma 49-quinquies all’art. 37, DL n. 223/2006, dall’1.7.2024
è confermata l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei
crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati
all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a €
100.000 per i quali:
·
i termini di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
ovvero
·
non siano in
essere provvedimenti di sospensione.
|
L’impossibilità
di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni
contestate. |
CESSAZIONE PARTITA IVA
Con
l’introduzione del nuovo comma 15-bis.3 all’art. 35, DPR n. 633/72 è
confermata l’estensione dell’operatività del comma 15-bis.2 anche in caso di notifica
da parte dell’Ufficio di un Provvedimento che accerta la sussistenza dei
presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di
attività, di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1 (in mancanza di effettivo esercizio
dell’attività e inadempimento degli adempimenti fiscali, al sussistere di
specifici profili di rischio) nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi
precedenti hanno comunicato la cessazione dell’attività.
Anche in tal caso, pertanto, la
partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto,
come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di
società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti
successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio
di polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per la durata di 3 anni
dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.
|
Resta ferma
l’applicazione della sanzione pari a € 3.000 ex art. 11, comma 7-quater,
D.Lgs. n. 471/97. |
ASSICURAZIONE RISCHI
CATASTROFALI
È confermato l’obbligo per
le imprese, con sede legale in Italia / sede legale all’estero con
stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese,
di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a
copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo,
voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari,
attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed
eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni /
esondazioni.
|
Del mancato rispetto del
predetto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi,
sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse
pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi
calamitosi e catastrofali”. |
ISCRO A REGIME DAL 2024
È confermato il riconoscimento
a regime dal 2024 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e
operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS
esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR. In particolare
i predetti soggetti devono rispettare una serie di requisiti, tra i quali:
·
non essere
titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso
altre forme previdenziali obbligatorie;
·
non essere
beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023.
|
I predetti
requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità; |
·
aver prodotto un
reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda,
inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2
anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
·
aver dichiarato,
nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non
superiore a € 12.000;
·
essere in regola
con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
·
essere titolari
di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della
domanda.
Per usufruire
dell’indennità in esame il lavoratore deve presentare all’INPS, in via
telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un’apposita domanda.
L’indennità in esame
è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo
dichiarati nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della
domanda.
La stessa è erogata
per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può
superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.
Per far fronte agli oneri derivanti dal
riconoscimento a regime dell’indennità in esame è previsto un aumento dal 2024
dello 0,35% dell’aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla
Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l’aliquota sarà
pertanto pari al 26,07%).
RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER
È confermato, al fine di
assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi
delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per
il 2024 a favore della c.d. “Sabatini-ter”.
ESTENSIONE BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO BENI C/TERZI ALLE SPESE LUGLIO 2022
In sede di approvazione è
stata prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022
del contributo di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), terzo periodo, DL n.
144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” (nel limite massimo di € 20 milioni),
riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12%
della spesa sostenuta a favore delle imprese:
·
esercenti
l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 t;
·
iscritte
nell’Albo autotrasportatori di beni per c/terzi.
Considerata l’espressa non applicazione del comma
1-bis del citato art. 14 merita evidenziare, in particolare, che il bonus
in esame:
·
è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non è
cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi.