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Circolare dello studio - dicembre 2023
Circolare dello studio
08:23 05-12-2023



COMMENTI

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nell’ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, “Delega al Governo per la riforma fiscale”, con il D.Lgs. contenente disposizioni “in materia di procedimento accertativo” è prevista l’introduzione, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo biennale (CPB).

Per l’applicazione del CPB l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d’impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta.

Fase 1 - procedure informatiche di ausilio

Entro il 15.3 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione, i programmi informatici sono resi disponibili entro il 30.4.

Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta

Entro il 20.6 (decimo giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP) vanno inviati i dati all’Agenzia per la definizione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione l’invio dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato va effettuato entro il 21.7.

Fase 3 - formulazione della proposta

La proposta di concordato è elaborata e comunicata dall’Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici entro il 25.6 (quinto giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione la proposta di concordato è comunicata entro il 26.7.

La proposta è elaborata sulla base di una metodologia (approvata dal MEF) che valorizza le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Fase 4 - adesione / diniego alla proposta

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento del saldo delle poste sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 31.7.

Il calendario del concordato preventivo biennale per il 2024 è quindi così individuato.

Fase 1

 

Fase 2

 

Fase 3

 

Fase 4

Entro il

30.4.2024

 

Entro il

21.7.2024

 

Entro il

 26.7.2024

 

Entro il

 31.7.2024

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L’Agenzia mette a disposizione il sw per la comunicazione

dei dati

 

Invio dati all’Agenzia da parte del contribuente

 

L’Agenzia invia la proposta di concordato

 

Il contribuente

 accetta o rifiuta

la proposta di concordato

L’indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, impedisce l’accesso al concordato.

Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569, è previsto il differimento dal 30.6 al 31.7 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, senza alcuna maggiorazione.

SOGGETTI ISA

Possono accedere al CPB i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta:

·     ottengono un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8. è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA;

·     non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta.

Sono ammessi al concordato i soggetti che hanno debiti pari o superiori a € 5.000 purché oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione.

Effetti dell’accettazione della proposta

In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.

L’accettazione della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:

·     agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi;

·     alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA.

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:

·     plusvalenze / minusvalenze;

·          redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali.

Il reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.

In caso di società semplici / soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.

Reddito d’impresa oggetto di concordato

Il reddito d’impresa proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:

·     plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive;

·     redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR, ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR.

Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000.

In caso di snc / sas / associazioni professionali, nonché di società di capitali trasparenti, il limite di € 2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di concordato

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive.

Il valore della produzione netta minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.

Effetti del concordato ai fini IVA

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali ISA (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 50.000 / € 20.000, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).

SOGGETTI FORFETARI

I soggetti forfetari accedono al CPB in base alle seguenti modalità, che ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

Cause di esclusione

Non possono accedere al CPB i soggetti che:

·     hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;

·     non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

Effetti dell’accettazione della proposta

In caso di accettazione della proposta di concordato il soggetto deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i soggetti sono tenuti agli obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

Reddito oggetto di concordato

Il reddito d’impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

I maggiori / minori redditi determinati rispetto a quelli oggetto del concordato non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori.