COMMENTI LA SUPER DEDUZIONE 2024 PER
I NUOVI DIPENDENTI |
L’art. 6, Legge n. 111/2023, contenente
la “Delega al Governo per la riforma fiscale”, prevede alla lett. a) del comma
1, la riduzione dell’IRES (c.d. “mini IRES”) in caso di impiego del
reddito prodotto in:
·
investimenti,
con particolare riferimento a quelli “qualificati”;
·
nuove
assunzioni ovvero in
schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
In alternativa, per le imprese che non beneficiano di
tale riduzione, alla lett. b) del citato comma 1 è prevista la possibilità di
fruire di incentivi per gli investimenti “qualificati”, anche attraverso il
potenziamento dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione
di nuove assunzioni, anche mediante la maggiorazione della deducibilità dei
relativi costi.
Recentemente, l’art. 4 del D.Lgs.
approvato in via preliminare in data 16.10.2023, a parziale attuazione delle
disposizioni di cui al citato art. 6, e, in particolare, in attesa “dell’attuazione
dell’articolo 6, comma 1, lettera a)”, riconosce per il 2024 una
maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
a favore dei soggetti IRPEF / IRES titolari di reddito d’impresa / lavoro
autonomo.
SOGGETTI INTERESSATI
L’agevolazione spetta ai
titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo che hanno esercitato
l’attività “per almeno” 365 giorni nel periodo d’imposta in
corso al 31.12.2023 (2023 per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare).
In particolare, possono beneficiare
della maggiorazione i seguenti soggetti:
·
spa,
sapa, srl, società cooperative
e di mutua assicurazione, Enti pubblici e privati, trust aventi per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
·
stabili
organizzazioni di soggetti non residenti localizzate in Italia;
·
enti
non commerciali e altri
soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, in relazione al reddito
di impresa conseguito;
·
imprese
individuali, imprese familiari e aziende coniugali;
·
società
di persone (snc, sas) e soggetti equiparati (associazioni
professionali);
·
lavoratori
autonomi.
|
Per espressa previsione il beneficio non
è riconosciuto alle società / enti: ·
in
liquidazione ordinaria; ·
assoggettati
a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori relativi
alla crisi d’impresa (ad esempio, concordato preventivo, concordato minore,
accordi o piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione da cui deriva
l’estinzione dell’impresa). L’agevolazione, come precisato
nella Relazione tecnica, non è riconosciuta ai soggetti forfetari. |
MAGGIORAZIONE DEDUZIONE COSTO
DEL PERSONALE
Limitatamente al 2024, il costo
del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del
reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento
occupazionale. Di fatto, relativamente a tale costo la deduzione passa dal
100% al 120%.
Incremento
occupazionale
Ai fini in esame
l’incremento occupazionale:
·
sussiste
se il numero di dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (in generale, al
31.12.2024) è superiore al numero di dipendenti a tempo
indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (in
generale, 2023);
·
va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
società controllate / collegate o facenti capo, anche per interposta persona,
allo stesso soggetto.
Costo incremento occupazionale
In presenza di un
incremento occupazionale, il costo rilevante sul quale applicare la
maggiorazione è individuato nel minor importo tra:
·
il costo
effettivo riferito ai nuovi assunti;
·
l’incremento
complessivo del costo del personale risultante alla voce B.9) di Conto
economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023 (in
generale, 2023).
Merita evidenziare che:
·
i
costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in
base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del
contribuente ossia in base al principio di competenza ovvero al
principio “misto” cassa / competenza per i lavoratori autonomi (ossia
cassa con riferimento ai costi “ordinari” e competenza con riferimento al TFR);
·
non
sussiste alcun costo relativo all’incremento occupazionale nel caso in cui il
numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti pari o
inferiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati
nel 2023.
Presenza di nuovi
assunti rientranti in categorie meritevoli di maggior tutela
Il costo relativo al nuovo assunto è moltiplicato
per uno specifico coefficiente di maggiorazione, definito con un apposito
Decreto, se il dipendente appartiene ad una categoria di lavoratori
meritevoli di maggior tutela individuati nell’Allegato 1 del D.Lgs. in
esame (sotto riportato). Il costo così maggiorato rileva anche ai fini della
determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale.
LAVORATORI
MERITEVOLI DI MAGGIOR TUTELA |
·
lavoratori
molto svantaggiati ex art. 2, n. 99), Regolamento UE n. 651/2014; ·
persone con
disabilità ex art. 1, Legge n. 68/99, persone svantaggiate ex art. 1, Legge
n. 381/91, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in
trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute /
internate in istituti penitenziari, condannati, internati ammessi alle misure
alternative alla detenzione e al lavoro esterno ex art. 21, Legge n. 354/75; ·
donne con
almeno 2 figli di età inferiore a 18 anni o prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti
nell’ambito dei fondi strutturali UE; ·
giovani ammessi
agli incentivi all’occupazione giovanile ex art. 27, comma 1, DL n. 48/2023; ·
lavoratori con
sede di lavoro in una Regione con PIL 2018 pro capite inferiore al 75% della
media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione
inferiore alla media nazionale; ·
soggetti già
beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e che non
presentano i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. |
ABROGAZIONE ACE
Merita evidenziare che
l’art. 5 del Decreto in esame prevede l’abrogazione dell’ACE a decorrere dal
2024, fatto salvo il riporto / utilizzo delle eccedenze pregresse.