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Circolare dello studio - novembre 2023
Circolare dello studio
08:11 06-11-2023


COMMENTI

LA SUPER DEDUZIONE 2024 PER I NUOVI DIPENDENTI

L’art. 6, Legge n. 111/2023, contenente la “Delega al Governo per la riforma fiscale”, prevede alla lett. a) del comma 1, la riduzione dell’IRES (c.d. “mini IRES”) in caso di impiego del reddito prodotto in:

·         investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati”;

·         nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

In alternativa, per le imprese che non beneficiano di tale riduzione, alla lett. b) del citato comma 1 è prevista la possibilità di fruire di incentivi per gli investimenti “qualificati”, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche mediante la maggiorazione della deducibilità dei relativi costi.

Recentemente, l’art. 4 del D.Lgs. approvato in via preliminare in data 16.10.2023, a parziale attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 6, e, in particolare, in attesa “dell’attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a)”, riconosce per il 2024 una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a favore dei soggetti IRPEF / IRES titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo.

SOGGETTI INTERESSATI

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo che hanno esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In particolare, possono beneficiare della maggiorazione i seguenti soggetti:

·         spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione, Enti pubblici e privati, trust aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

·         stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate in Italia;

·         enti non commerciali e altri soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, in relazione al reddito di impresa conseguito;

·         imprese individuali, imprese familiari e aziende coniugali;

·         società di persone (snc, sas) e soggetti equiparati (associazioni professionali);

·         lavoratori autonomi.

Per espressa previsione il beneficio non è riconosciuto alle società / enti:

·         in liquidazione ordinaria;

·         assoggettati a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (ad esempio, concordato preventivo, concordato minore, accordi o piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione da cui deriva l’estinzione dell’impresa).

L’agevolazione, come precisato nella Relazione tecnica, non è riconosciuta ai soggetti forfetari.

MAGGIORAZIONE DEDUZIONE COSTO DEL PERSONALE

Limitatamente al 2024, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale. Di fatto, relativamente a tale costo la deduzione passa dal 100% al 120%.

Incremento occupazionale

Ai fini in esame l’incremento occupazionale:

·         sussiste se il numero di dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (in generale, al 31.12.2024) è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (in generale, 2023);

·         va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Costo incremento occupazionale

In presenza di un incremento occupazionale, il costo rilevante sul quale applicare la maggiorazione è individuato nel minor importo tra:

·         il costo effettivo riferito ai nuovi assunti;

·         l’incremento complessivo del costo del personale risultante alla voce B.9) di Conto economico rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023).

Merita evidenziare che:

·         i costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente ossia in base al principio di competenza ovvero al principio “misto” cassa / competenza per i lavoratori autonomi (ossia cassa con riferimento ai costi “ordinari” e competenza con riferimento al TFR);

·         non sussiste alcun costo relativo all’incremento occupazionale nel caso in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti pari o inferiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2023.

Presenza di nuovi assunti rientranti in categorie meritevoli di maggior tutela

Il costo relativo al nuovo assunto è moltiplicato per uno specifico coefficiente di maggiorazione, definito con un apposito Decreto, se il dipendente appartiene ad una categoria di lavoratori meritevoli di maggior tutela individuati nell’Allegato 1 del D.Lgs. in esame (sotto riportato). Il costo così maggiorato rileva anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale.

LAVORATORI MERITEVOLI DI MAGGIOR TUTELA

·         lavoratori molto svantaggiati ex art. 2, n. 99), Regolamento UE n. 651/2014;

·         persone con disabilità ex art. 1, Legge n. 68/99, persone svantaggiate ex art. 1, Legge n. 381/91, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute / internate in istituti penitenziari, condannati, internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ex art. 21, Legge n. 354/75;

·         donne con almeno 2 figli di età inferiore a 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali UE;

·         giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile ex art. 27, comma 1, DL n. 48/2023;

·         lavoratori con sede di lavoro in una Regione con PIL 2018 pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

·         soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e che non presentano i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

ABROGAZIONE ACE

Merita evidenziare che l’art. 5 del Decreto in esame prevede l’abrogazione dell’ACE a decorrere dal 2024, fatto salvo il riporto / utilizzo delle eccedenze pregresse.