logo
Circolare dello studio - agosto 2023
Circolare dello studio
08:19 04-08-2023


COMMENTI

I “BONUS CARBURANTE” PER IL SETTORE AUTOTRASPORTO PREVISTI DAL C.D. “DECRETO LAVORO”

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei carburanti, nell’ambito del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” e della Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, il Legislatore ha stanziato specifici fondi per il 2022 / 2023 a favore delle imprese di autotrasporto merci / esercenti l’attività di trasporto di persone su strada, il cui utilizzo è stato definito con l’art. 34, DL n. 48/2023, c.d. “Decreto Lavoro”, che è intervenuto sulle seguenti disposizioni:

·    art. 14, DL n. 144/2022 definendo il credito d’imposta a favore delle imprese di trasporto beni in c/proprio e (in via residuale) in c/terzi, nonché delle imprese di trasporto di persone su strada;

·    art. 7, DL n. 176/2022 prevedendone la soppressione, in quanto trasfuso nel citato art. 14;

·    art. 1, commi 503 e 504, Finanziaria 2023 definendo il credito d’imposta a favore delle imprese di trasporto beni in c/terzi.

“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO BENI - 1 TRIMESTRE 2022

È stata autorizzata la spesa di € 85 milioni per il 2022 da utilizzare a favore del settore dell’autotrasporto di merci, a seguito della quale è prevista l’erogazione di un contributo:

·    sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell’apposito elenco di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 504/95;

·    pari alla misura massima del 28% della spesa sostenuta nel 1 trimestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 85 milioni), per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Le risorse che residuano, a seguito delle domande presentate, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 trimestre 2022 dalle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs. n. 504/95.

Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d’imposta

Il “bonus carburante” in esame:

·    è utilizzabile in compensazione nel mod. F24, entro il 31.12.2023, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Non operano i seguenti limiti:

      € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;

      € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;

·    non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

·    non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

·    è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;

·    è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

L’emanazione delle modalità attuative per la richiesta / erogazione delle risorse disponibili è demandata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO BENI - 2 TRIMESTRE 2022

Al fine di mitigare gli effetti economici del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 / superiore, è stata autorizzata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia, esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t e iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs. n. 504/95.

In particolare è prevista l’erogazione di un contributo:

·    sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di trasporto di merci;

·    pari alla misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

L’emanazione delle modalità attuative per la richiesta / erogazione delle risorse disponibili è demandata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame:

·    è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Non operano i seguenti limiti:

      € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;

      € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;

·    non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

·    non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

·    è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;

·    è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO DI PERSONE - 2 SEMESTRE 2022

sono stati destinati € 15 milioni per il 2022 da utilizzare a favore del settore:

·    dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di autorizzazioni del MIT o di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97;

·    dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente).

è pertanto prevista l’erogazione di un contributo:

·    sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di trasporto di persone su strada;

·    pari alla misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 semestre 2022, e comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 15 milioni), per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.

Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d’imposta

Le caratteristiche del bonus spettante alle imprese di trasporto di persone sono le medesime di quelle previste per le imprese di trasporto beni relativamente al “bonus carburante” del primo trimestre 2022 sopra esaminate.

In particolare, lo stesso va utilizzato in compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2023 e non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

 

Imprese beneficiarie bonus acquisto gasolio

Periodo di riferimento

Credito d’imposta spettante

Imprese esercenti attività di trasporto beni c/proprio

(art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 504/95)

1 trimestre 2022

max 28%

Imprese esercenti attività di trasporto beni c/terzi

(art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs. n. 504/95)

2 trimestre 2022

max 12% (*)

2 trimestre 2022

max 12%

·     Imprese esercenti attività trasporto di persone su strada ex D.Lgs. n. 285/2005 / autorizzazioni Ministero Infrastrutture e Trasporti o di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97

·     Imprese esercenti attività trasporto di persone su strada ex Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente)

2 semestre 2022

max 12%

(*) Il bonus spetta in presenza di un residuo del fondo (€ 85 milioni) stanziato per le imprese di trasporto beni in c/proprio.