COMMENTI I “BONUS CARBURANTE”
PER IL SETTORE AUTOTRASPORTO PREVISTI DAL C.D. “DECRETO LAVORO” |
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dagli aumenti eccezionali dei carburanti, nell’ambito del DL n. 144/2022, c.d.
“Decreto Aiuti-ter” e della Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, il Legislatore
ha stanziato specifici fondi per il 2022 / 2023 a favore delle imprese di
autotrasporto merci / esercenti l’attività di trasporto di persone su strada,
il cui utilizzo è stato definito con l’art. 34, DL n. 48/2023, c.d.
“Decreto Lavoro”, che è intervenuto sulle seguenti disposizioni:
· art. 14, DL n. 144/2022 definendo
il credito d’imposta a favore delle imprese di trasporto beni in c/proprio e
(in via residuale) in c/terzi, nonché delle imprese di trasporto di
persone su strada;
·
art. 7, DL n. 176/2022 prevedendone la soppressione, in quanto
trasfuso nel citato art. 14;
·
art. 1, commi 503 e 504, Finanziaria 2023 definendo il credito
d’imposta a favore delle imprese di trasporto beni in c/terzi.
“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO BENI - 1 TRIMESTRE
2022
È stata autorizzata la spesa di
€ 85 milioni per il 2022 da utilizzare a favore del settore dell’autotrasporto
di merci, a seguito della quale è prevista l’erogazione di un contributo:
· sotto forma di credito d’imposta,
a favore delle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia
esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 t munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto
di cose in c/proprio e iscritte nell’apposito elenco di cui all’art.
24-ter, comma 2, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 504/95;
·
pari alla misura
massima del 28% della spesa sostenuta nel 1 trimestre 2022, e comunque
nel limite massimo di quanto finanziato (€ 85 milioni), per l’acquisto di gasolio
impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore, utilizzati per
l’esercizio delle predette attività.
Le risorse che residuano, a seguito delle
domande presentate, possono essere utilizzate per il riconoscimento di un
contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12%
della spesa sostenuta nel 2 trimestre 2022 dalle imprese aventi sede
legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto
merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t
iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi di cui
all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs. n. 504/95.
Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d’imposta
Il “bonus
carburante” in esame:
·
è utilizzabile
in compensazione nel mod. F24, entro il 31.12.2023, tramite i servizi
telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel /
Fisconline). Non operano i seguenti limiti:
− € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
− € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
·
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi
/ componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
·
è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di
Stato;
·
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento
del costo sostenuto.
L’emanazione delle modalità attuative per la
richiesta / erogazione delle risorse disponibili è demandata al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO BENI - 2 TRIMESTRE 2022
Al fine di mitigare gli effetti
economici del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 /
superiore, è stata autorizzata la spesa
di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo
alle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia,
esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 t e iscritte nell’Albo degli autotrasportatori
di cose per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1,
D.Lgs. n. 504/95.
In particolare è prevista l’erogazione di un
contributo:
·
sotto forma di credito
d’imposta, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di
trasporto di merci;
·
pari alla misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2
trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria
Euro 5 / superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività.
L’emanazione delle modalità attuative per la
richiesta / erogazione delle risorse disponibili è demandata al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d’imposta
Il credito
d’imposta in esame:
·
è utilizzabile in
compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a
disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Non operano
i seguenti limiti:
− € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
− € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
·
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non rileva ai
fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi
ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
·
è sottoposto al
rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
·
è cumulabile con
altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo
sostenuto.
“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO DI PERSONE - 2 SEMESTRE 2022
sono
stati destinati € 15 milioni per il 2022 da utilizzare a favore del settore:
·
dei servizi
di trasporto di persone su strada resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di
autorizzazioni del MIT o di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97;
·
dei servizi
di trasporto di persone su strada resi ai sensi della Legge n. 218/2003
(noleggio di autobus con conducente).
è
pertanto prevista l’erogazione di un contributo:
·
sotto forma di credito
d’imposta, a favore delle imprese che effettuano i predetti servizi di trasporto
di persone su strada;
·
pari alla misura
massima del 12% della spesa sostenuta nel 2 semestre 2022, e
comunque nel limite massimo di quanto finanziato (€ 15 milioni), per l’acquisto
di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore,
utilizzati per l’esercizio delle predette attività.
Modalità di utilizzo / caratteristiche del credito d’imposta
Le caratteristiche del bonus spettante alle imprese di trasporto di
persone sono le medesime di quelle previste per le imprese di trasporto beni
relativamente al “bonus carburante” del primo trimestre 2022 sopra esaminate.
In particolare, lo stesso va utilizzato in compensazione nel mod. F24
entro il 31.12.2023 e non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Imprese
beneficiarie bonus acquisto gasolio |
Periodo
di riferimento |
Credito d’imposta
spettante |
Imprese esercenti attività di trasporto
beni c/proprio (art. 24-ter,
comma 2, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 504/95) |
1 trimestre 2022 |
max 28% |
Imprese esercenti attività di trasporto
beni c/terzi (art. 24-ter,
comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs. n. 504/95) |
2 trimestre 2022 |
max 12% (*) |
2 trimestre 2022 |
max 12% |
|
·
Imprese esercenti attività trasporto
di persone su strada ex D.Lgs. n. 285/2005 / autorizzazioni Ministero
Infrastrutture e Trasporti o di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97 ·
Imprese esercenti attività trasporto
di persone su strada ex Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con
conducente) |
2 semestre 2022 |
max 12% |
(*) Il bonus spetta in presenza
di un residuo del fondo (€ 85 milioni) stanziato per le imprese di trasporto
beni in c/proprio.