COMMENTI IL BONUS AGGIORNAMENTO RT ALLA
LOTTERIA ISTANTANEA |
Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta
al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento
commerciale è stata introdotta la c.d. “lotteria degli scontrini”.
Con il c.d. “Decreto PNRR 2” il
Legislatore ha previsto che possono partecipare all’estrazione le persone
fisiche maggiorenni che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi, per
un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, prevedendo
anche una “lotteria istantanea”, con verifica immediata della vincita.
Con il Provvedimento 18.1.2023 l’Agenzia delle
Entrate, al fine di attuare la “lotteria istantanea”, ha previsto che, per
poter partecipare alla lotteria istantanea, nella fase di registrazione
dei corrispettivi della singola operazione, il RT / Server RT deve produrre
e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (QRcode) i
cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche. Il sistema
lotteria istantanea prevede un servizio di “rilascio codici”, richiamabile dal
dispositivo RT / Server RT che deve essere evoluto per il recupero, la
memorizzazione e la gestione delle relative informazioni di sicurezza.
In merito le nuove Specifiche
tecniche precisano che “tutti i
documenti commerciali di importo pari o superiore ad 1 euro e pagati
interamente in modalità elettronica devono riportare un codice
bidimensionale comprensivo di tutte le informazioni necessarie alla
partecipazione [alla lotteria]”.
La produzione ed esposizione del codice
bidimensionale non è possibile per i documenti commerciali sui quali l’acquirente
richiede l’indicazione del proprio codice fiscale.
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La lotteria
istantanea non sostituisce la “lotteria differita” con estrazioni periodiche
(settimanali / mensili / annuale) ma si aggiunge alla stessa. è pertanto ancora possibile che sul
documento commerciale debba essere indicato, se richiesto
dall’acquirente, il codice lotteria comunicato dall’acquirente al
momento dell’acquisto per la partecipazione alla “lotteria differita”. |
Entro il 2.10.2023 i RT devono essere aggiornati e configurati al fine di consentire ai
consumatori la partecipazione alla “lotteria istantanea”.
Per l’adeguamento, l’art. 8, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto
Aiuti-quater”, riconosce ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati
obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei
corrispettivi giornalieri un credito d’imposta pari al 100% della
spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Nel recente Provvedimento
26.6.2023 l’Agenzia delle Entrate rammenta innanzitutto che il credito in esame
è utilizzabile:
·
esclusivamente in
compensazione mediante il mod. F24
tramite i servizi telematici messi a disposizione (Entratel / Fisconline);
·
a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva
al mese in cui è stata annotata la fattura relativa all’adeguamento degli
strumenti ed è stato pagato il relativo
corrispettivo con modalità tracciabile, ossia:
− assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali;
− mezzi di pagamento elettronici ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio, addebito diretto, bonifico bancario / postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.
Considerata l’analogia del bonus in esame con quello
previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 si ritiene possibile fare riferimento
ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.2.2020, n.
3/E e pertanto:
·
la spesa,
rilevante per la determinazione del credito d’imposta, è comprensiva
dell’IVA indetraibile (ciò
interessa, ad esempio, un contribuente forfetario);
·
assumendo
rilevanza il pagamento della spesa, in caso di pagamento rateale la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto;
·
il momento a
decorrere dal quale un soggetto forfetario può utilizzare in compensazione il
credito decorre dal mese successivo a quello
di adattamento e di pagamento della fattura.
La stessa Agenzia nel citato Provvedimento 26.6.2023
precisa che il credito d’imposta:
·
non è
soggetto ai limiti:
− di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
− di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
·
va indicato nel
mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e nelle
dichiarazioni degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo
(lo stesso quindi, in generale, andrà riportato nel quadro RU del mod. REDDITI
2024);
·
non è fruibile e il relativo mod. F24 è scartato nel caso in cui, all’atto
dell’invio del mod. F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond
residuo dello stanziamento (€ 80 milioni) risulti incapiente
rispetto all’importo del credito stesso.
Al fine dell’utilizzo in compensazione
del credito d’imposta, nel mod. F24 va riportato il seguente codice tributo,
istituito dalla stessa Agenzia con la recente Risoluzione 26.6.2023, n. 35/E:
7032 |
Credito d’imposta adeguamento strumenti utilizzati
per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri |
Nel campo “anno di riferimento”
va indicato l’anno di sostenimento della spesa (così per l’utilizzo del credito
riferito alle spese in esame va riportato “2023”).
MONITORAGGIO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Come sopra
accennato, l’utilizzo del credito è soggetto al monitoraggio da parte
dell’Agenzia delle Entrate al fine di rispettare il fondo a disposizione (€ 80
milioni).
In particolare la stessa Agenzia comunica mensilmente
al MEF l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite il
mod. F24 segnalando quando le fruizioni operate facciano ritenere prossimo il
raggiungimento del predetto limite di spesa.