COMMENTI LE NOVITà DEL C.D. “DECRETO BOLLETTE” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE |
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 29.5.2023,
n. 124 della Legge n. 56/2023 è stato convertito il DL n. 56/2023, c.d.
“Decreto Bollette”, contenente una serie di novità di natura fiscale, tra le
quali si segnalano le seguenti.
ESTENSIONE CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI AL 2 TRIMESTRE 2023
Tipologia impresa |
Credito d’imposta spettante |
Energivora |
Il
credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta
nella misura del 20% delle
spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata. L’agevolazione
spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica,
calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023, al
netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019, anche tenuto
conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che
hanno prodotto e autoconsumato energia nel secondo trimestre
2023, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati
ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica. Per tali
imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale
dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023,
del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN). |
Non energivora |
A favore
delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore
a 4,5 kW, il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre
2023 è pari al 10% delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata. Per tali
soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente
energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo
trimestre 2023 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento
del costo per kWh superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019. |
Gasivora |
Il
credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta
nella misura del 20% delle spese sostenute per
l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici. Il
beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di
riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia
subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio del primo trimestre 2019. |
Non gasivora |
Il
credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2023 spetta
nella misura del 20% delle spese sostenute per l’acquisto del gas
naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici. Per tali
soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento
del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023
dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati
dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento
superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre
2019. |
Soggetti |
Credito
d’imposta |
||||
3 trimestre 2022 |
ott. / nov. 2022 |
dicembre 2022 |
1 trimestre 2023 |
2 trimestre 2023 |
|
Imprese
energivore |
25% |
40% |
40% |
45% |
20% |
Imprese
non energivore |
15% |
30% |
30% |
35% |
10% |
Imprese
gasivore |
25% |
40% |
40% |
45% |
20% |
Imprese
non gasivore |
20% |
RICHIESTA DATI CREDITO D’IMPOSTA AL FORNITORE DI GAS / ENERGIA
L’impresa non
gasivora / non energivora che si è rifornita / si rifornisce di gas
naturale / energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal
medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere
al proprio fornitore:
·
il calcolo dell’incremento di
costo della componente energetica;
·
l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo
trimestre 2023.
|
Il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del
periodo per il quale spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una
specifica comunicazione contenente i predetti dati. |
UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023
I crediti d’imposta sopra esposti:
·
sono utilizzabili esclusivamente
in compensazione tramite il mod. F24, entro il 31.12.2023, riportando i seguenti codici tributo.
Tipologia impresa |
Energivora |
Non energivora |
Gasivora |
Non gasivora |
Codice
tributo mod. F24 |
7015 |
7016 |
7017 |
7018 |
·
non sono soggetti ai limiti di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in
compensazione dei crediti e di € 250.000 annui previsto per i crediti da
indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
·
non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini
della determinazione della quota deducibile delle “altre spese”;
·
sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento
del costo sostenuto.
CEDIBILITÀ CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023
Le imprese beneficiarie possono cedere entro il
31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di
credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti
per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023.
|
Va richiesto
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante
la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto
di cessione. |
Il credito d’imposta è usufruito
dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal
cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.
DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI ACCERTAMENTO
È
confermata l’estensione dell’ambito applicativo della definizione agevolata
prevista per gli accertamenti con adesione nonché per l’acquiescenza degli
avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e degli atti di recupero.
Per tali definizioni quanto dovuto va versato (unica
soluzione / max 20 rate trimestrali di pari importo) entro 20 giorni dalla
sottoscrizione in caso di accertamento con adesione ed entro 60 giorni dalla
notifica dell’atto in caso di avviso di accertamento / rettifica / liquidazione
e atto di recupero.
In particolare sono confermati:
·
l’applicazione
della definizione agevolata in acquiescenza, con il versamento della sanzione
ridotta a 1/18 dell’irrogato e degli interessi, anche agli avvisi di accertamento
/ rettifica / liquidazione / atti di recupero non impugnati ed ancora
impugnabili all’1.1.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione
nel periodo 2.1 - 15.2.2023 (la
definizione doveva essere effettuata entro il 30.4.2023);
·
il riconoscimento al
contribuente, per gli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione definiti,
nel periodo 2.1 - 15.2.2023, in acquiescenza “ordinaria” ex
art. 15, D.Lgs. n. 218/97 per i quali al 31.3.2023 era in corso il pagamento
rateale, della possibilità di richiedere con un’apposita domanda, entro la
prima scadenza successiva, la rideterminazione degli importi ancora
dovuti a titolo di sanzione, applicando la riduzione a 1/18
dell’irrogato. Va considerato che:
− le rate ancora dovute devono essere versate secondo le scadenze del piano rateale originario;
− le maggiori sanzioni versate non sono rideterminabili / rimborsabili;
·
la norma di interpretazione
autentica in base alla quale, con riferimento ai PVC consegnati entro il
31.3.2023, la definizione è consentita anche all’accertamento con
adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati dall’1.4.2023 sulla
base delle risultanze di tali PVC.
Accertamenti con adesione |
Definizione, con sanzione ridotta a 1/18 del minimo,
degli accertamenti relativi a: ·
PVC
consegnati entro il 31.3.2023 (anche con riferimento all’accertamento con
adesione di avvisi di accertamento notificati dall’1.4.2023 sulla base delle
risultanze di tali PVC); ·
avvisi di
accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora
impugnabili all’1.1.2023 ovvero notificati dal 2.1.2023 al 31.3.2023; ·
inviti al contradditorio “obbligatori” ex art. 5-ter, D.Lgs. n.
218/97 notificati entro il 31.3.2023, nonché inviti al contradditorio ex
artt. 5, comma 1 e 11, comma 1, D.Lgs. n. 218/97 (“non obbligatori”). Il
versamento di quanto dovuto va effettuato (unica soluzione / prima rata di
massimo 20) entro 20 giorni dalla sottoscrizione. |
Avvisi di accertamento /
rettifica / liquidazione / atti di recupero |
Definizione
in acquiescenza con pagamento della sanzione ridotta a 1/18
dell’irrogato e degli interessi applicati, di: ·
avvisi / atti: −
non
impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023; ovvero −
notificati
dal 2.1.2023 al 31.3.2023. Il versamento di quanto
dovuto va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; ·
avvisi / atti non
impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023, divenuti definitivi per
mancata impugnazione nel periodo 2.1 - 15.2.2023 (la definizione doveva essere effettuata entro il 30.4.2023. Per gli
avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione definiti, nel
periodo 2.1 - 15.2.2023, in acquiescenza “ordinaria” ex
art. 15, D.Lgs. n. 218/97 (con la riduzione della sanzione a 1/3) per i quali
al 31.3.2023 era in corso il pagamento rateale, possibilità di
richiedere con un’apposita domanda, entro la prima scadenza successiva, la rideterminazione
degli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, applicando la
riduzione a 1/18 dell’irrogato. |
ESTENSIONE
DEFINIZIONI AGEVOLATE ENTI TERRITORIALI
In sede di
conversione è stata prevista la possibilità, da parte degli Enti territoriali (Comuni, ecc.) che
non si avvalgono dell’Agenzia delle Entrate - riscossione per la riscossione
coattiva delle relative entrate ma provvedono direttamente ovvero tramite
concessionari privati, di stabilire con un apposito Provvedimento, entro
il 28.7.2023, l’applicazione delle disposizioni:
·
relative all’annullamento
automatico (“stralcio”) dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023,
fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti da carichi relativi al periodo 2000 -
2015.
L’Ente può inoltre disporre anche la non applicazione della predetta
definizione agevolata;
·
in materia di “rottamazione-quater”
relativamente ai carichi del periodo 1.1.2000 - 30.6.2022.
Nel caso in cui l’Ente preveda la possibilità di
utilizzare la “rottamazione-quater” anche per i carichi riferiti alle entrate
“di propria competenza”, lo stesso deve altresì stabilire:
·
il numero di
rate per il versamento di quanto dovuto e la relativa scadenza;
·
le modalità di
adesione da parte del soggetto interessato;
·
il termine di
presentazione della domanda;
·
il termine entro
il quale l’Ente territoriale / concessionario della riscossione trasmette al
debitore la comunicazione contenente l’indicazione dell’importo dovuto e delle
singole rate con la relativa scadenza.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI
È confermato che la
regolarizzazione, tramite il versamento integrale della sola imposta,
dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni
istituti definitori è consentita a condizione che per gli importi scaduti
all’1.1.2023 non sia già intervenuta “alla medesima data”, ossia
all’1.1.2023, la notifica della cartella di pagamento / atto di intimazione.
A seguito di tale novità, la notifica di una
cartella di pagamento / atto di intimazione successivamente all’1.1.2023 non
preclude la possibilità di avvalersi di tale sanatoria (così, ad esempio,
la notifica di una cartella di pagamento il 15.1.2023 per omesso versamento
della seconda rata scaduta all’1.1.2023 di un accertamento con adesione
consente di accedere alla definizione).
Istituto
definitorio |
Somme omesse / insufficienti oggetto di regolarizzazione |
Conciliazione |
Importi,
anche rateali, scaduti all’1.1.2023 per i quali all’1.1.2023 non è
stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione |
·
Accertamento con
adesione ·
acquiescenza avvisi
di accertamento / rettifica / liquidazione ·
reclamo / mediazione |
Rate
successive alla prima scadute all’1.1.2023 per le quali all’1.1.2023
non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione |
REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI
Con riferimento
alla regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze di
obblighi / adempimenti di natura formale:
·
commesse fino
al 31.10.2022;
·
non rilevanti
sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul
versamento dei tributi;
è confermata la proroga
dal 31.3 al 31.10.2023 del termine di versamento (unica soluzione / prima
rata) di quanto dovuto, pari a € 200
per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Versamento |
Termine |
||
originario |
prorogato |
||
Unica
soluzione |
31.3.2023 |
31.10.2023 |
|
2 rate di
pari importo |
1 rata → |
31.3.2023 |
31.10.2023 |
2 rata → |
31.3.2024 |
Resta fermo al 31.3.2024 iI termine di rimozione
delle irregolarità / versamento della seconda rata.
RAVVEDIMENTO SPECIALE
Relativamente al
ravvedimento speciale utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite
alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d’imposta precedenti e, in
particolare:
·
le violazioni
“sostanziali” dichiarative (ossia, violazioni infedele
dichiarazione);
·
le violazioni
prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non
“assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa
fatturazione);
è confermata la proroga dal 31.3 al 2.10.2023 (il
30.9 cade di sabato) del termine per:
·
la rimozione
dell’irregolarità / omissione;
·
il versamento (unica soluzione / prima rata di 8) dell’importo
dovuto.
In particolare è richiesto il versamento
della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e
agli interessi dovuti.
Inoltre, in caso di versamento rateale, il termine
delle rate successive alla prima è fissato:
·
al 31.10,
30.11 e 20.12 (in luogo del 30.6, 30.9 e 20.12) per le rate in scadenza
nel 2023;
·
al 31.3,
30.6, 30.9 e 20.12 (analogamente a quanto previsto in precedenza)
per le rate in scadenza nel 2024.
Versamento |
Termine |
||
originario |
prorogato |
||
unica
soluzione |
31.3.2023 |
2.10.2023 |
|
8 rate di
pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 2%) |
1 rata → |
31.3.2023 |
2.10.2023 |
2 rata → |
30.6.2023 |
31.10.2023 |
|
3 rata → |
2.10.2023 |
30.11.2023 |
|
4 rata → |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
5 rata → |
1.4.2024 |
1.4.2024 |
|
6 rata → |
1.7.2024 |
1.7.2024 |
|
7 rata → |
30.9.2024 |
30.9.2024 |
|
8 rata → |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
Rimozione irregolarità |
Termine |
|
originario |
prorogato |
|
31.3.2023 |
2.10.2023 |
Sono confermate le norme di interpretazione autentica
che individuano con maggiore precisione le violazioni definibili con il
ravvedimento speciale.
In particolare la disposizione
in base alla quale la regolarizzazione interessa le violazioni,
risultanti da dichiarazioni regolarmente presentate relative al 2021 e periodi
precedenti, “diverse da
quelle definibili ai sensi
dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173”, Finanziaria 2023 va
interpretata nel senso che:
·
la
regolarizzazione non può essere effettuata:
− per le violazioni “rilevabili” ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (ossia relative alle fattispecie rientranti nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni).
Per effetto di tale interpretazione restrittiva il ravvedimento speciale non è consentito:
− per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato ricevuto, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
− per gli omessi versamenti delle imposte;
− per le violazioni definibili con la “regolarizzazione delle violazioni formali”;
·
la
regolarizzazione può essere effettuata per le violazioni che possono essere
oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con
riferimento al periodo d’imposta 2021 e periodi precedenti, a condizione che la
relativa dichiarazione sia stata validamente presentata.
Inoltre, la disposizione in base alla quale “la regolarizzazione non può essere esperita
dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori del territorio dello Stato” va interpretata nel
senso che la regolarizzazione:
·
è esclusa
per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
·
è consentita
per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all’IVIE /
IVAFE non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, “nonostante la
violazione dei predetti obblighi di monitoraggio” (ossia, anche se la
relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI
Con riguardo al
perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all’1.1.2023,
in ogni stato e grado del giudizio, è confermata la proroga dal 30.6 al
30.9.2023 del termine per:
·
presentare
all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda, utilizzando il modello “Domanda di definizione agevolata
delle controversie tributarie pendenti”;
·
versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata se
l’importo è superiore a € 1.000).
|
Si
rammenta che: ·
per ciascuna controversia
autonoma va presentata una distinta domanda ed effettuato un distinto
versamento; ·
in mancanza di
importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione
della domanda. |
Inoltre, in caso di versamento rateale (max 20), per
le rate successive alla prima il termine è fissato:
·
al 31.10 e 20.12 (in luogo
del 30.9 e 20.12) per le rate in scadenza nel 2023;
·
al 31.3,
30.6, 30.9 e 20.12 (analogamente a quanto previsto in precedenza)
per le rate in scadenza dal 2024.
|
In sede di conversione è stato
previsto che in caso di importo superiore a € 1.000, le rate “successive”
alle prime 3 (ossia, a decorrere dalla quarta) possono essere versate in
un massimo di 51 rate mensili di pari importo con scadenza l’ultimo
giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024. La rata dovuta nel mese di dicembre
resta confermata al 20.12. |
Modalità
di versamento |
Termini
di versamento |
||
Importo netto dovuto |
Periodicità |
Termine
originario |
Termine
prorogato |
Fino a €
1.000 |
Unica
soluzione |
30.6.2023 |
2.10.2023 (*) |
Oltre € 1.000 |
Unica soluzione |
30.6.2023 |
2.10.2023 (*) |
Max 20
rate |
1 rata 30.6.2023 2 rata 2.10.2023 3 rata 20.12.2023 Rate successive 31.3 e 30.6 30.9, 20.12, di ciascun anno. |
1
rata 2.10.2023 (*) 2 rata 31.10.2023 3 rata 20.12.2023 Rate successive 31.3 e 30.6 30.9, 20.12, di ciascun anno. |
|
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi legali calcolati dal 30.9.2023 alla data del versamento. |
|||
Max 54
rate |
1
rata 2.10.2023 (*) 2
rata 31.10.2023 3
rata 20.12.2023 Rate
successive (dalla 4 rata), ultimo giorno lavorativo di ciascun mese (la rata
di dicembre va corrisposta entro il 20.12). Sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal 30.9.2023
alla data del versamento |
(*) Il 30.9 cade di sabato
È confermata la proroga dei termini dei seguenti effetti collegati con la
definizione delle liti.
Effetti
della definizione |
Termine
originario |
Termine
prorogato |
Sospensione
dei giudizi / processi |
10.7.2023 |
10.10.2023 |
Sospensione termini di impugnazione, anche incidentale,
delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione e per la proposizione del
controricorso in Cassazione delle cause scadenti nel periodo 1.1 - 31.10.2023 |
31.7.2023 |
31.10.2023 |
Diniego
definizione |
31.7.2024 |
30.9.2024 |
CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI
È confermata la proroga
dal 30.6 al 30.9.2023 del termine entro il quale, in alternativa alla
definizione agevolata delle liti pendenti, è possibile definire con l’accordo
conciliativo le controversie pendenti all’1.1.2023 innanzi alle CGT
di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte
l’Agenzia delle Entrate, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del
minimo.
La possibilità di definizione in esame è ora estesa
anche alle controversie pendenti al 15.2.2023.
RINUNCIA LITI IN CASSAZIONE
È confermata la proroga
dal 30.6 al 30.9.2023 del termine entro il quale, in alternativa alla
definizione / conciliazione agevolata delle liti pendenti, è possibile rinunciare
al ricorso principale / incidentale a seguito dell’intervenuta definizione
transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con
riferimento alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti
all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti
impositivi.