COMMENTI ESTESE AL SECONDO TRIMESTRE 2023 LE AGEVOLAZIONI DEI CREDITI
ENERGETICI |
Al
fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, il
Legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni, sotto forma di credito
d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia
elettrica / gas naturale nel 2022, in seguito estese anche al primo trimestre
2023 ad opera della Finanziaria 2023.
Ora,
nell’ambito del recente DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette”, “nelle more
della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese” le
citate agevolazioni sono state riproposte anche per il secondo trimestre 2023
(rispetto ai precedenti periodi il bonus spettante in termini percentuali è più
che dimezzato).
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE” 2 TRIMESTRE 2023
A
favore delle imprese energivore il credito d’imposta riconosciuto per il secondo
trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per
la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.
L’agevolazione
spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica,
calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023, al netto di
imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore
al 30% rispetto al primo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali
contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il
beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e
autoconsumato energia nel secondo trimestre 2023, per le quali l’aumento
del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo
unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la
produzione dell’energia elettrica. Per tali imprese il credito d’imposta è
determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari
alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia
elettrica (PUN).
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE” 2 TRIMESTRE 2023
A
favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o
superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica
(c.d. “non energivore”), il credito d’imposta riconosciuto per il secondo
trimestre 2023 è pari al 10% delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.
Per
tali soggetti, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente
energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2023
al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” 2 TRIMESTRE 2023
A
favore delle imprese gasivore il credito d’imposta riconosciuto per il secondo
trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per
l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi
termoelettrici.
Il
beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di riferimento
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento
superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre
2019.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE” 2 TRIMESTRE 2023
A
favore delle imprese c.d. “non gasivore” il credito d’imposta riconosciuto per
il secondo trimestre 2023 spetta nella misura del 20% delle spese
sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici.
Per tali soggetti
il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media del primo trimestre 2023 dei prezzi di
riferimento del Mercato Infragiornaliero
(MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento
superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre
2019.
Soggetti |
Credito
d’imposta |
||||
3 trimestre 2022 |
ott. / nov. 2022 |
dicembre 2022 |
1 trimestre 2023 |
2 trimestre 2023 |
|
Imprese energivore |
25% |
40% |
40% |
45% |
20% |
Imprese non energivore |
15% |
30% |
30% |
35% |
10% |
Imprese gasivore |
25% |
40% |
40% |
45% |
20% |
Imprese non gasivore |
20% |
L’impresa non gasivora / non energivora che si è rifornita / si rifornisce di gas naturale /
energia elettrica nel primo e nel secondo trimestre 2023 dal medesimo
soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019, può richiedere
al proprio fornitore:
·
il calcolo dell’incremento di costo della
componente energetica;
·
l’ammontare
del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2023.
|
Il
fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale
spetta l’agevolazione, deve inviare al cliente una specifica comunicazione
contenente i predetti dati. |
UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023
I crediti d’imposta in esame:
·
sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24,
entro il 31.12.2023. L’utilizzo del credito d’imposta anche per importi
superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione
della dichiarazione dei redditi e l’apposizione del visto di conformità;
·
non sono
soggetti ai limiti di € 2.000.000
annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti e di € 250.000 annui previsto
per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
·
non sono
tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi
passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle
“altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
·
sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad
oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non
comporti il superamento del costo sostenuto.
CEDIBILITà CREDITI D’IMPOSTA 2 TRIMESTRE 2023
Il beneficiario dell’agevolazione può cedere entro
il 31.12.2023,
solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri
intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di
acquisto di gas / energia consumato nel secondo trimestre 2023.
In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili
2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di
banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario /
imprese di assicurazione.
|
I soggetti beneficiari
del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono
richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d’imposta oggetto di cessione. |
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse
modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite
mod. F24) e comunque entro il 31.12.2023.