COMMENTI LA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI MATURATI NEL 2022 |
Gli
artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. “Decreto Aiuti-ter” e 1, comma 6, DL n.
176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, prevedono che entro il 16.3.2023 i
beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati devono inviare
all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo,
un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022:
·
crediti
d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n.
115/2022, relativi al terzo trimestre 2022;
·
crediti
d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi
1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre
e novembre 2022;
·
crediti
d’imposta per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1
e 2, DL n. 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
·
crediti
d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica /
della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante ex
art. 2, DL n. 144/2022 effettuato nel quarto trimestre 2022.
In sede di conversione del DL n. 198/2022, c.d. “Decreto Milleproroghe” all’art.
15 è stato introdotto il nuovo comma 1-quinquies, il quale modificando l’art.
7, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis” ha:
·
differito dal 31.3 al 30.6.2023 il termine di utilizzo
in compensazione del credito d’imposta a favore delle imprese agricole / della
pesca relativamente all’acquisto di carburante del terzo trimestre 2022;
·
introdotto anche per tale credito d’imposta l’invio della
comunicazione all’Agenzia delle Entrate, pena la decadenza della fruizione
del credito residuo al 16.3.2023.
Con
il Provvedimento 16.2.2023 l’Agenzia ha approvato il modello utilizzabile
per la comunicazione dei predetti crediti d’imposta.
Recentemente
con il Provvedimento 1.3.2023 la stessa Agenzia ha integrato il citato
Provvedimento 16.2.2023 con il riferimento al credito d’imposta a favore delle
imprese esercenti attività agricola / della pesca relativo alla spesa sostenuta
per l’acquisto di carburante del terzo trimestre 2022.
UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN COMPENSAZIONE
I crediti d’imposta in esame devono essere utilizzati
in compensazione entro i seguenti termini.
Termini utilizzo
compensazione crediti d’imposta |
||
Crediti
d’imposta acquisto energia elettrica / gas naturale, relativi: ·
al 3
trimestre 2022; ·
ai mesi di ottobre e novembre 2022; ·
al mese di dicembre 2022. |
|
entro il 30.9.2023 |
Crediti
d’imposta a favore: ·
delle imprese
esercenti attività agricola / della pesca, acquisto carburante 3 trimestre
2022. ·
delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica
/ della pesca, acquisto carburante 4 trimestre 2022. |
|
entro il 30.6.2023 |
Il mancato invio della comunicazione entro il 16.3.2023, comporta l’impossibilità
di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 17.3.2023.
Credito d’imposta non ancora
fruito (utilizzato) al 16.3.2023 |
|
Invio comunicazione
all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2023 importo credito maturato
(spettante) |
Mancata comunicazione entro il 16.3.2023 credito
maturato (spettante) |
|
Decadenza utilizzo credito residuo dal
17.3.2023 |
Così,
ipotizzando un credito energetico relativo al terzo trimestre 2022 pari a €
3.450, nel caso in cui alla data di presentazione della comunicazione in esame
(entro il 16.3.2023) sia stato utilizzato in compensazione per € 1.800 è
necessario presentare la stessa comunicando il credito maturato (€ 3.450) pena
la decadenza dall’utilizzo dell’ammontare residuo (€ 1.650) dal 17.3.2023.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Il modello è
composto dal Frontespizio, dal quadro A e dal quadro B. In
particolare, nel Frontespizio sono richiesti i seguenti dati:
·
codice
fiscale del soggetto beneficiario
(persona fisica / soggetto diverso da persona fisica, ad esempio, società di
persone, società di capitali), titolare di partiva IVA, che comunica l’ammontare
dei crediti maturati. Per i/il crediti/o di cui ai codici:
−
6968 / 6983 / 6993, il codice fiscale del beneficiario deve essere
presente nell’elenco delle imprese energivore per il 2022 ex art. 6, comma 1,
Decreto MISE 21.12.2017;
−
6969 / 6984 / 6994, il codice attività del beneficiario deve essere
compreso in una delle classi (4 cifre) indicate nell’Allegato
1 al Decreto del Ministero Transizione Ecologica n. 541/2021;
−
6987 / 6972, il codice attività del beneficiario deve essere
compreso nella Sezione “A”
(Agricoltura, silvicoltura e pesca) della Tabella ATECO 2007;
·
codice
fiscale della persona fisica che ha
la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (se il richiedente è un
soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice “1” nella casella “Codice
carica” o dell’eventuale rappresentante legale di minore / interdetto (se
il richiedente è una persona fisica), riportando il codice “2”.
QUADRO A |
|
“COMUNICAZIONE
DEI CREDITI MATURATI” |
Codice identificativo credito maturato
(corrispondente
al relativo codice tributo, desumibile dalla Tabella di seguito riportata) e relativa descrizione. Va indicato anche
l’importo della spesa agevolata (“Importo di riferimento”)
e l’ammontare del
credito maturato. |
Credito
d’imposta |
Codice credito |
Importo credito maturato |
Imprese
energivore 3 trimestre 2022 |
6968 |
Spesa
sostenuta x 25% |
Imprese gasivore
3 trimestre 2022 |
6969 |
Spesa
sostenuta x 25% |
Imprese non energivore 3 trimestre 2022 |
6970 |
Spesa
sostenuta x 15% |
Imprese non gasivore 3 trimestre 2022 |
6971 |
Spesa
sostenuta x 25% |
Imprese
energivore ottobre / novembre 2022 |
6983 |
Spesa
sostenuta x 40% |
Imprese gasivore
ottobre / novembre 2022 |
6984 |
Spesa
sostenuta x 40% |
Imprese non energivore ottobre /
novembre 2022 |
6985 |
Spesa
sostenuta x 30% |
Imprese non gasivore ottobre /
novembre 2022 |
6986 |
Spesa
sostenuta x 40% |
Imprese agricole
/ agromeccaniche / della pesca carburante 4 trimestre 2022 |
6987 |
Spesa
sostenuta x 20% |
Imprese
energivore dicembre 2022 |
6993 |
Spesa
sostenuta x 40% |
Imprese gasivore
dicembre 2022 |
6994 |
Spesa
sostenuta x 40% |
Imprese non energivore dicembre 2022 |
6995 |
Spesa
sostenuta x 30% |
Imprese non gasivore dicembre 2022 |
6996 |
Spesa
sostenuta x 40% |
Imprese agricole / della pesca carburante 3 trimestre 2022 |
6972 |
Spesa
sostenuta x 20% |
QUADRO B |
|
“REQUISITI” |
Il quadro B del nuovo modello non assume più il
valore di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” bensì di
“Comunicazione di sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti
d’imposta maturati”. In particolare, il beneficiario
deve specificare la tipologia di
credito, barrando la relativa casella. |
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La
comunicazione va presentata entro 16.3.2023 dal beneficiario del credito
d’imposta (direttamente oppure tramite un soggetto abilitato) in via
telematica mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel /
Fisconline) oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet
dell’Agenzia.
Per
i crediti d’imposta spettanti, il beneficiario può inviare una sola
comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel
periodo di riferimento, al lordo dell’ammontare già utilizzato in compensazione
nel mod. F24 fino alla data della comunicazione stessa.
Per
poter rettificare una comunicazione inviata è necessario richiedere
l’annullamento e procedere all’invio della nuova comunicazione entro il
16.3.2023.
Soggetti esonerati dalla comunicazione
La
comunicazione non deve / non può essere inviata nel caso in cui il
beneficiario abbia:
·
interamente
utilizzato il credito maturato in
compensazione tramite il mod. F24. Così, ad esempio, si ipotizzi di avere a
disposizione i crediti energetici per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di
ottobre / novembre / dicembre 2022. Il primo, pari a € 2.200, è stato interamente
utilizzato nel mese di novembre 2022, quello di ottobre / novembre, pari a €
1.800, è stato interamente utilizzato nel mese di gennaio 2023 e quello di
dicembre, pari a € 900, è stato utilizzato per € 300 nel mese di febbraio 2023.
La comunicazione all’Agenzia va effettuata soltanto per il credito relativo a
dicembre 2022, sempreché alla data di invio della stessa non sia stato
utilizzato il residuo importo di € 600;
·
già
comunicato all’Agenzia delle Entrate
la cessione del credito, fatto salvo che:
−
la comunicazione della cessione
sia stata annullata;
−
il cessionario abbia rifiutato
il credito.
|
L’invio della comunicazione non
preclude la possibilità di procedere
successivamente con la cessione del credito. |
Soggetti localizzati a Livigno e Campione d’Italia
Come precisato nel Provvedimento
1.3.2023, i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non
titolari di partita Iva,
inviano il modello in esame all’indirizzo PEC
|
cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. |
|
Il modello, va sottoscritto con firma digitale dal
beneficiario dei crediti d’imposta / suo rappresentante. In alternativa, può
essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al predetto
indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento.
Il modello può essere trasmesso anche tramite un
intermediario appositamente delegato.