COMMENTI ASSEGNAZIONE / CESSIONE / ESTROMISSIONE
AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI A SOCI / IMPRENDITORI INDIVIDUALI: UN’OPPORTUNITà DA VALUTARE |
La Finanziaria 2023 ha riproposto, a fronte del
pagamento di un’imposta sostitutiva:
·
a favore delle società
di persone / capitali, l’assegnazione / cessione agevolata ai soci degli
immobili, non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa, nonché la
trasformazione in società semplice delle immobiliari di gestione;
·
a favore degli imprenditori
individuali, l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE IMMOBILI AI SOCI
Possono procedere all’assegnazione
agevolata le società di capitali
(spa, sapa, srl) / società di persone
(snc, sas), a prescindere dall’attività esercitata.
L’assegnazione è consentita anche alle
società di fatto aventi ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale
nonché alle società in liquidazione.
Soggetti
beneficiari
Beneficiari dell’assegnazione sono i
soggetti (persone fisiche e società), anche non residenti, che:
·
rivestono la figura
di socio all’atto dell’assegnazione;
·
risultano iscritti nel libro soci, se prescritto,
alla data del 30.9.2022 ovvero entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di
trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2022. Per le società prive
del libro soci (ad esempio, società di persone), l’identità dei soci al
30.9.2022 deve essere provata con un “idoneo titolo avente data certa”.
Va considerato che:
·
l’assegnazione è
possibile anche in caso di ingresso di nuovi soci successivamente al
30.9.2022; in tal caso l’agevolazione interessa soltanto coloro che
erano soci a detta data;
·
la percentuale
di partecipazione del socio, rilevante ai fini dell’agevolazione, è quella
esistente alla data dell’assegnazione;
·
il subentro dell’erede nella qualità di
socio dopo il 30.9.2022 a seguito di accettazione dell’eredità non comporta la
perdita dell’agevolazione, posto che il subentro non configura un’ipotesi di
cessione volontaria della partecipazione. Di fatto, l’assegnazione può essere
effettuata anche a favore dell’erede;
·
in presenza di
un diritto di usufrutto, la qualità di socio è rivestita dal nudo
proprietario.
Beni
oggetto di assegnazione
Possono essere assegnati ai soci gli
immobili, diversi da quelli strumentali
per destinazione, “non utilizzati
come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”, ossia:
Strumentali per natura |
Immobili rientranti
nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 non utilizzati direttamente
per l’esercizio dell’attività. Trattasi
dei beni dati in locazione / comodato
a terzi o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa
(se l’immobile strumentale per natura è utilizzato esclusivamente per
l’esercizio dell’attività non è assegnabile). |
Immobili merce |
Beni alla cui produzione / scambio è diretta l’attività
dell’impresa. |
Immobili uso abitativo |
“Beni patrimonio” che concorrono a
formare il reddito ex art. 90, TUIR. |
Le caratteristiche del bene devono essere verificate all’atto dell’assegnazione, a
prescindere dalla data di acquisizione.
Sono assegnabili
anche:
·
gli immobili appartenenti
alle società di gestione immobiliare;
·
i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come
strumentali per l’esercizio
dell’attività (sono escluse dall’assegnazione le autovetture utilizzate dalle imprese che
svolgono attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo /
imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole di addestramento al volo /
navigazione).
Non possono essere assegnati:
·
i terreni utilizzati da una società
agricola per l’attività di coltivazione
/ allevamento.
|
Possono
essere assegnati i terreni concessi in locazione /
comodato al momento dell’assegnazione |
·
i diritti reali (ad esempio, usufrutto
e nuda proprietà) e i diritti edificatori.
|
Se la
società è titolare di un diritto reale parziale sul bene (ad esempio,
titolare della nuda proprietà avendo attribuito il diritto di usufrutto /
abitazione al socio), la stessa può beneficiare dell’agevolazione in esame
“liberandosi” del diritto parziale ed assegnando il bene al socio, posto che
il bene fuoriesce dal patrimonio della società. |
Modalità di assegnazione
L’assegnazione deve avvenire, entro il 30.9.2023, nel rispetto del principio della par condicio tra i soci, sulla base delle quote di
partecipazione al capitale sociale. È possibile:
·
assegnare un
immobile in comunione tra i soci;
·
usufruire dell’agevolazione
anche con riferimento ad un bene assegnato nei confronti soltanto di alcuni
soci e non necessariamente alla generalità degli stessi.
Considerato che gli immobili sono “difficilmente
divisibili” la par condicio è comunque rispettata se ad un socio è
attribuito un immobile agevolabile e agli altri è corrisposta una somma di
denaro, che rappresenta una distribuzione di utili o una restituzione di
capitale.
|
L’assegnazione
richiede l’annullamento di riserve
(di utili / di capitale) corrispondenti al valore contabile attribuito al
bene in sede di assegnazione. Ciò non
è necessario per le imprese in
contabilità semplificata. |
Determinazione dell’imposta
sostitutiva dovuta
L’assegnazione
richiede il versamento di un’imposta sostitutiva IRPEF/ IRES / IRAP pari all’8%
della differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto del
bene assegnato.
Imposta
sostitutiva IRPEF /
IRES / IRAP |
|
|
Valore normale |
meno |
costo fiscalmente riconosciuto |
|
x |
8% |
Qualora la società sia non operativa in almeno 2 dei 3
periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione
l’imposta sostitutiva è pari al 10,5%.
Il valore normale dell’immobile assegnato va assunto
in misura non inferiore al valore di mercato ovvero al valore catastale (è
possibile attestarsi su un valore intermedio tra tali 2 valori).
Se per effetto
dell’assegnazione sono annullate riserve
in sospensione d’imposta, le stesse sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 13% (ad
esempio, riserva di rivalutazione non affrancata).
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva dovuta per l’assegnazione
va versata in 2 rate.
|
Prima
rata (60%) |
→ |
entro
il 30.9.2023 |
|
Seconda
rata (40%) |
→ |
entro
il 30.11.2023 |
Effetti dell’assegnazione sulla
società
L’assegnazione agevolata:
·
comporta il
versamento dell’imposta sostitutiva (8%
- 10,5%) ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, che consente di evitare la tassazione ordinaria della
plusvalenza (ovvero del ricavo, per i beni merce). Inoltre è prevista la
corresponsione di un’imposta sostitutiva (13%) anche per le riserve in
sospensione d’imposta annullate;
·
ai fini IVA
configura una fattispecie di destinazione dei beni a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa, con conseguente applicazione delle disposizioni in
materia di autoconsumo. In tale
ambito non opera alcuna agevolazione e pertanto:
-
rientra nel
campo di applicazione dell’IVA
(esente / imponibile) l’assegnazione dell’immobile per la quale all’atto dell’acquisto
l’imposta è stata detratta;
-
non rientra
nel campo di applicazione dell’IVA l’assegnazione
dell’immobile per la quale all’atto dell’acquisto l’imposta non è stata
detratta;
Per i beni la cui assegnazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA, per
verificare l’imponibilità o meno va fatto riferimento all’art. 10, comma 1, n.
8-bis) e 8-ter), DPR n. 633/72, distinguendo i casi in cui si è presenza di un
immobile abitativo o strumentale.
|
In caso di assegnazione
esente va operata la
rettifica della detrazione dell’IVA a credito, in misura pari ai decimi
mancanti al compimento del decennio dall’acquisto. La rettifica interessa anche i beni assegnati fuori campo IVA relativamente agli interventi incrementativi
effettuati sull’immobile; |
·
determina la
riduzione alla metà dell’imposta di
registro (se dovuta in misura proporzionale) e dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.
Se l’assegnazione è effettuata fuori campo IVA,
l’imposta di registro è dovuta nella misura proporzionale del 4,5% per i
fabbricati abitativi (1% se prima casa) e le imposte ipocatastali nella misura
di € 50 ciascuna.
Per i fabbricati strumentali non suscettibili di
altra destinazione senza radicale trasformazione e le aree edificabili,
l’imposta di registro è dovuta nella misura del 2% e le imposte ipocatastali
nella misura di € 200 ciascuna.
Effetti dell’assegnazione sui soci
In merito agli effetti
dell’assegnazione in capo al socio, va innanzitutto evidenziato che la data in cui la stessa interviene
rappresenta il momento iniziale ai fini
della rilevanza della plusvalenza in caso di successiva cessione (da parte
di quest’ultimo) dell’immobile assegnato.
Così, ad esempio, se l’assegnazione riguarda un
immobile che per il socio non costituisce “abitazione principale”, il
quinquennio al cui superamento la plusvalenza da cessione è irrilevante decorre
dalla data dell’assegnazione.
In merito agli effetti in capo ai soci merita
evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, in occasione della disciplina
introdotta dalla Finanziaria 2016, ha precisato quanto segue.
Socio di società di capitali |
A prescindere dall’entità delle
riserve annullate contabilmente, si realizza un dividendo da assoggettare a tassazione pari al valore normale
/ catastale del bene assegnato, al netto dell’importo assoggettato ad imposta
sostitutiva da parte della società pari alla somma dei valori risultanti: ·
dalla
differenza tra il valore normale / catastale e il valore fiscale dei beni assegnati
(imposta sostitutiva 8% - 10,5%); ·
delle riserve
in sospensione d'imposta annullate (imposta sostitutiva 13%). |
Socio di società di persone / srl
trasparente |
É irrilevante l’importo già
assoggettato a tassazione da parte della società (imposta sostitutiva). Il socio
assegnatario ridetermina il costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione, incrementando il costo
“originario” dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva e poi riducendolo
in misura pari agli utili “ricevuti” (pari al valore normale / catastale del
bene agevolato). Anche per i soci di società di
persone, se il valore normale /
catastale del bene assegnato risulta
maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione aumentato della differenza
assoggettata ad imposta sostitutiva (c.d. “sottozero”), l’eccedenza è tassata in capo al socio assegnatario, quale utile, “nei modi ordinari”
(eventualmente tassabile separatamente). La rilevanza del c.d. “sottozero” si riscontra
anche nel caso in cui l’assegnazione sia effettuata da società in contabilità semplificata. |
ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRESA INDIVIDUALE
Soggetti
interessati
L’estromissione
agevolata può essere effettuata dai soggetti che al 31.10.2022 risultano in
possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino
all’1.1.2023, comprese le imprese che alle predette date sono in
liquidazione. L’estromissione è consentita a
prescindere dal regime contabile adottato e può essere operata
anche:
·
dall’erede dell’imprenditore deceduto dopo
il 31.10.2022, a condizione che abbia proseguito
in forma individuale l’attività del de cuius;
·
dal donatario
dell’azienda che ha proseguito in forma individuale l’attività del
donante.
Non possono avvalersi dell’estromissione:
·
i soggetti per i
quali all’1.1.2023 la qualifica di
imprenditore è venuta meno, ossia coloro che hanno cessato l’attività con
conseguente chiusura della partita IVA al 31.12.2022;
· l’imprenditore individuale che
ha concesso l’unica azienda in affitto /
usufrutto prima dell’1.1.2023, posto che per la durata dell’affitto /
usufrutto la qualifica di imprenditore è “sospesa”;
·
l’unico socio
di una società di persone
che, non avendo provveduto alla ricostituzione della pluralità dei soci, non ha
“trasformato” la società in ditta individuale entro il 31.10.2022.
Per i contribuenti
forfetari, potenzialmente ammessi all’estromissione, tale operazione non
risulta interessante, considerato che, come precisato dall’Agenzia delle
Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E “le plusvalenze e le
minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non [hanno] alcun rilievo fiscale,
anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione
del regime forfetario”.
Per tali soggetti, quindi, il passaggio dell’immobile
alla sfera privata non comporta il realizzo di una plusvalenza, come peraltro
confermato dalla stessa Agenzia nella Risposta 7.10.2019, n. 391. Infatti “l’estromissione
dei beni ... non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la
relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di cd. regimi forfetari”.
Immobili oggetto di estromissione
Possono essere
estromessi gli immobili strumentali (per natura / destinazione) posseduti al 31.10.2022.
Strumentali
per natura |
Immobili rientranti
nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10 (possono essere estromessi anche
se non impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa ovvero anche se dati in
locazione / comodato a terzi). |
Strumentali
per destinazione |
Immobili utilizzati
esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente dalla
categoria catastale (possono essere estromessi solo quelli utilizzati
in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’attività). |
Poiché la “strumentalità”
dell’immobile va verificata al 31.10.2022 se lo stesso, successivamente
a tale data, è concesso in uso a terzi, non viene meno la possibilità di
procedere all’estromissione.
Possono essere estromessi
anche gli immobili posseduti dall’imprenditore in comunione (ad esempio, con il coniuge), limitatamente alla propria
quota di spettante.
Modalità di esercizio dell’estromissione
L’estromissione:
·
va effettuata
entro il 31.5.2023, con
annotazione nei libri contabili ed emissione di una fattura elettronica (se
l’estromissione è imponibile / esente IVA);
·
ha effetto
dall’1.1.2023.
Determinazione dell’imposta
sostitutiva dovuta
L’estromissione richiede il versamento
di un’imposta sostitutiva IRPEF / IRAP pari all’8% della differenza tra il
valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile da
estromettere.
Imposta
sostitutiva IRPEF /
IRAP |
|
|
Valore normale |
meno |
Valore fiscalmente riconosciuto |
|
x |
8% |
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva dovuta per
l’estromissione va versata in 2 rate.
|
Prima
rata (60%) |
→ |
entro
il 30.11.2023 |
|
Seconda
rata (40%) |
→ |
entro
il 30.6.2024 |
Riflessi IVA dell’estromissione
Ai fini IVA l’estromissione rappresenta una destinazione
dell’immobile a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. In tale
ambito impositivo, non essendo previste agevolazioni, alla stessa sono
applicabili le regole ordinarie e di conseguenza:
·
rientra nel
campo di applicazione dell’IVA
(esente / imponibile) l’estromissione dell’immobile per il quale all’atto dell’acquisto
l’imposta è stata detratta integralmente / parzialmente;
·
è fuori campo IVA l’estromissione dell’immobile per il quale all’atto dell’acquisto
l’imposta non è stata detratta (acquisti ante 1973 / da privati / immobile
apportato dall’imprenditore).
|
Se l’estromissione rientra nel campo di applicazione
dell’IVA (operazione imponibile / esente) va emessa una fattura
elettronica per “autoconsumo” entro il 31.5.2023. |