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Circolare dello studio - gennaio 2023
Circolare dello studio
11:40 11-01-2023

  



COMMENTI

LE NOVITà DELLA FINANZIARIA 2023

È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2023, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2023, tra le quali si segnalano le seguenti.

CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023

Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023, come sintetizzato nella seguente tabella.

Soggetti

Credito d’imposta

1 trimestre 2022

2 trimestre 2022

3 trimestre 2022

4 trimestre 2022

1 trimestre 2023

Imprese energivore

20%

25%

40%

45%

Imprese non energivore

---

15%

30%

35%

Imprese gasivore

10%

25%

40%

45%

Imprese non gasivore

---

Imprese esercenti

attività agromeccanica

---

---

---

20%

Imprese esercenti

attività agricola

20%

---

20%

Imprese esercenti

attività della pesca

20%

I nuovi crediti d'imposta in esame:

·      sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;

·      sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

UTILIZZO "BONUS CARBURANTE" PESCA / AGRICOLTURA 3 TRIMESTRE 2022

In sede di approvazione è stato disciplinato l'utilizzo del c.d. "bonus carburante" a favore delle imprese esercenti attività agricola / della pesca, relativo al terzo trimestre 2022. In particolare il credito d'imposta in esame:

·      è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023;

·      non è soggetto ai limiti di:

      € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;

      € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

·      non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

·      non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;

·      è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;

·      è cedibile (previa richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti del credito d’imposta), solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente e comunque entro il 31.3.2023.

NUOVI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

La modifica apportata al regime forfetario riguarda l’aumento del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l’accesso / uscita dal regime.

In particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza distinzione in base al codice attività.

Considerato che il limite va verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1.1.2023.

Uscita dal regime in corso d’anno

È modificata anche la regola di “uscita” dal regime. Prima delle modifiche apportate al regime in esame, il superamento del limite dei ricavi / compensi comporta(va) l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, a prescindere dall’entità del superamento.

La Finanziaria 2023 ripropone una disposizione simile a quella prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che comporta il superamento del predetto limite.

Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi / compensi di ammontare:

·      compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;

·      superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento. Da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in particolare l'emissione della fattura elettronica (sempreché non già obbligato).

FLAT TAX INCREMENTALE

Per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una “flat tax” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

In particolare, per determinare la quota assoggettata alla Flat tax incrementale è necessario:

1.      individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;

2.      individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;

3.      calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.

Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di € 40.000, è assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.

È infine previsto che:

·      la base imponibile della Flat tax in esame è considerata reddito ai fini delle agevolazioni tributarie e non tributarie;

·      dovrà essere (ri)calcolato l’acconto 2024 senza tener conto delle predette disposizioni.

È confermato che le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”, ossia le c.d. mance”, versate a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a € 50.000 nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:

·         costituiscono redditi di lavoro dipendente;

·         sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;

·         sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;

·         concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.

Il lavoratore può richiedere la non applicazione dell’imposta sostitutiva mediante espressa rinuncia scritta.

Secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, per la verifica del limite reddituale di € 50.000 va fatto riferimento al reddito di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.

IMPOSTA SOSTITUIVA PREMI DI PRODUTTIVITà

È confermata per il 2023 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva, applicabile ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).

Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

MAGGIOR AMMORTAMENTO IMMOBILI ATTIVITÀ DI COMMERCIO

In sede di approvazione è stato fissato al 6% il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, utilizzati nei seguenti settori, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4.

Codice Ateco

Descrizione

47.11.10

Ipermercati

47.11.20

Supermercati

47.11.30

Discount di alimentari

47.11.40

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.11.50

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

47.19.10

Grandi magazzini

47.19.20

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

47.19.90

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

47.21

Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

47.22

Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

47.23

Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati

47.24

Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

47.25

Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati

47.26

Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati

47.29

Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE / INFANZIA

è confermata la modifica della Tabella A, Parte II-bis e Parte III, DPR n. 633/92 per effetto della quale è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5% ai seguenti prodotti:

·      assorbenti e tamponi per l’igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell’igiene femminile (anche se non compostabili o lavabili, come previsto in precedenza);

·      latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti / bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

·      preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti / bambini, condizionate per la vendita al minuto;

·      pannolini per bambini;

·      seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Ai fini in esame, la Relazione illustrativa precisa che per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia va fatto riferimento all’art. 2, comma 2, lett. a) e b), Regolamento UE n. 609/2013 in base al quale:

·      per “lattanti” si intendono i bambini di età inferiore a 12 mesi;

·      per “bambini nella prima infanzia” si intendono i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.

I prodotti per “l’alimentazione dei fanciulli”, diversi dai prodotti per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sopra citati, restano soggetti all’aliquota IVA del 10%.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PELLET

In sede di approvazione, per il 2023, è stata prevista la riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota IVA applicabile ai pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.

PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa” di cui all’art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.

In particolare per gli:

·      atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;

·      atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;

stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 è previsto l’esonero dal pagamento:

·      dell’imposta di registro;

·      delle imposte ipotecaria e catastale;

a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

·      in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;

·      in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;

·      in compensazione nel mod. F24.

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B

In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza dell'imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari o da imprese costruttrici.

La detrazione:

·      spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;

·      va ripartita in 10 quote annuali.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È confermata l’estensione anche al 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF prevista dall’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI

Con l’introduzione della nuova lett. g-bis) al comma 759 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è confermata l'estensione dell’esenzione IMU agli immobili:

·      non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.;

ovvero

·      occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.

COSTI OPERAZIONI CON IMPRESE “BLACK LIST”

Con l’introduzione all’art. 110, TUIR dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies è confermato il ripristino della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi c.d. “black list”.

Le nuove previsioni ricalcano sostanzialmente quanto stabilito limitatamente al 2015 dal D.Lgs. n. 147/2015; si rammenta che dal 2016 i costi in esame risultano deducibili secondo le ordinarie regole previste dal TUIR (inerenza, competenza, certezza e determinabilità) con riferimento alle operazioni effettuate con soggetti non “black list”.

In particolare è ora prevista la deducibilità, nel limite del relativo valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR, delle spese / altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti / localizzate in Stati o territori non cooperativi ai fini fiscali, ossia con le giurisdizioni individuate nell’Allegato I della lista adottata dal Consiglio UE.

Tale disposizione non opera, con conseguente deducibilità integrale delle spese, se l’impresa residente in Italia dimostra la sussistenza della “circostanza esimente”, ossia che le predette operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

Le nuove regole riguardano anche le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei predetti Stati / territori.

Le spese / altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nel mod. REDDITI. La mancata separata indicazione, ancorché non costituisca una condizione cui è subordinata la deducibilità dei costi, è sanzionabile ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/97 (10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000).

Per espressa previsione, quanto sopra non riguarda le operazioni intercorse con soggetti non residenti nei cui confronti è applicabile l’art. 167, TUIR in materia di imprese estere controllate.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE

É confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

·      gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;

·      i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2022.

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

·      il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione;

·      il costo fiscalmente riconosciuto.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa “sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni ... non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il «valore di costo» di cui all’articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972”.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.

In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

È inoltre disposto che:

·      il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;

·      nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

·      nella misura del 60% entro il 30.9.2023;

·      il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

É confermata la riproposizione dell’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2023:

·      è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2022;

·      riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2023;

·      richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:

      nella misura del 60% entro il 30.11.2023;

      il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:

·      terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

·      partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto);

posseduti alla data dell’1.1.2023, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 5, Legge n. 448/2001 la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, possedute all’1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza, in luogo del costo / valore d’acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al 15.11.2023 (in precedenza 30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:

·      alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;

·      al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (così aumentata rispetto all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI A UNDER 40

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed IAP, iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono assoggettate a:

·      imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;

·      imposta catastale dell'1%.

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 4-ter al citato art. 2, in base al quale la predetta agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarano nell'atto di trasferimento di provvedere, entro 24 mesi, all'iscrizione nell'apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e IAP.

IMPOSTA LOCALE TERRENI MONTANI

In sede di approvazione è stato riscritto il comma 2 dell'art. 9, DPR n. 601/73 prevedendo che nei territori montani di cui al comma 1 (terreni situati ad un'altitudine non inferiore a 700 metri slm e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale, terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana) sono:

·         soggetti alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;

·         esenti dalle imposte catastale e di bollo;

i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale.

Le predette agevolazioni si applicano anche:

·         ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto si impegnano a coltivare / condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni. È prevista la decadenza delle agevolazioni se, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, i terreni sono ceduti ovvero cessano di essere coltivati / condotti direttamente;

·         a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

tassazione e valutazione cripto-attività

É confermata l'introduzione della disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività in considerazione del fatto che, come evidenziato nella Relazione illustrativa “la digitalizzazione dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell’economia”.

In particolare, in base alla nuova lett. c-sexies) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, modificata in sede di approvazione, costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:

·         realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate;

·         non inferiori complessivamente a € 2.000.

Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore / diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Non è tassata la permuta tra cripto-attività aventi "eguali" caratteristiche e funzioni.

In merito alle modalità di determinazione di tali redditi, con le modifiche apportate all’art. 68, TUIR, è confermato che le plusvalenze sono:

·         determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito / valore normale delle cripto-attività permutate e costo / valore di acquisto;

·         sommate alle relative minusvalenze.

Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In altre parole, le minusvalenze sono riportabili in avanti solo se di importo superiore a € 2.000.

In caso di acquisto:

·         per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell’imposta di successione;

·         per donazione, si assume come costo quello del donante.

Il costo / valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del soggetto interessato (in mancanza, il costo è pari a zero).

I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Periodo transitorio

In sede di approvazione è stato previsto che:

·         le plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima dell'1.1.2023 si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67, TUIR;

e

·         le relative minusvalenze realizzate prima di tale data (1.1.2023) possono essere portate in deduzione ai sensi dell’art. 68, comma 5, TUIR.

La plusvalenza è determinata in base all’art. 68, comma 6, TUIR e quindi va fatto riferimento alla differenza tra il corrispettivo percepito / somma o valore normale dei beni rimborsati ed il costo / valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi.

Modalità impositive

A seguito delle modifiche apportate all’art. 5, D.Lgs. n. 461/97 è confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% anche ai redditi di cui alla nuova lett. c-sexies). 

é comunque prevista la possibilità di optare, presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per l’applicazione del:

·         regime c.d. “del risparmio amministrato” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97.

L’opzione può essere esercitata relativamente ai rapporti intrattenuti con:

    i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (art. 3, comma 5, lett. i, D.Lgs. n. 231/2007);

    i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di portafoglio digitale (art. 3, comma 5, lett. i-bis, D.Lgs. n. 231/2007).

·         regime c.d. “del risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97.

Monitoraggio fiscale

Come noto, ai sensi dell’art. 4, DL n. 167/90, i soggetti residenti in Italia:

·         persone fisiche;

·         enti non commerciali;

·         società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR;

che detengono all’estero investimenti / attività di natura finanziaria sono tenuti ad assolvere l’obbligo di “monitoraggio fiscale compilando il quadro RW del mod. REDDITI.

è confermato che tale obbligo interessa anche i detentori di cripto-attività. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti che siano titolari effettivi dell’investimento ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp) e 20, D.Lgs. n. 231/2007.

è inoltre confermata l'estensione ai prestatori di servizi di portafoglio digitale individuati dalla lett. i-bis) del comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, che intervengono nei trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni effettuate in cripto-attività di importo superiore a € 5.000.

Valutazione cripto-attività

è confermata l’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 110, TUIR, in base al quale non concorrono alla determinazione del reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a prescindere dall’imputazione a Conto economico. La non rilevanza opera anche ai fini IRAP.

La disposizione in esame è finalizzata ad evitare l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio (sono escluse le valutazioni dei crediti / debiti da regolare in cripto-attività).

Rideterminazione del valore della cripto-attività

è confermato che per i soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale), versando un’imposta sostitutiva del 14%.

L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 30.6.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 10 dell’art. 68, TUIR.

Regolarizzazione cripto-attività

In sede di approvazione è stato previsto che i soggetti di cui al citato art. 4, DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate), che non hanno indicato nel mod. REDDITI:

·         le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021;

·         i redditi sulle stesse realizzati;

possono presentare un’apposita domanda di emersione con la quale far emergere tali attività, utilizzando lo specifico modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate.

è confermato che le modalità di regolarizzazione variano a seconda che il soggetto interessato abbia o meno realizzato redditi nel periodo di riferimento.

Fattispecie

Regolarizzazione

Non realizzo di redditi nel periodo di riferimento

·         Presentazione della domanda, con indicazione delle attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta;

·         versamento della sanzione nella misura del 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

 

Realizzo di redditi nel periodo di riferimento

·         Presentazione della domanda;

·         versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle medesime attività detenute al termine di ciascun anno / al momento del realizzo;

·         versamento di un’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.

Imposta di bollo sulle cripto-attività

Sono confermate le modifiche apportate al DPR n. 642/72, in base alle quali è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del gestore.

L’imposta di bollo è pari al 2‰ annui del valore delle cripto-attività, ancorché non sia inviata alcuna comunicazione alla clientela.

In luogo dell’imposta di bollo, ad esempio, nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti / archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l’applicazione di un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti in Italia nella medesima misura del 2‰ da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.

ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA

Al fine di rafforzare i controlli previsti dall’art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72 relativi all’individuazione di elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA, è confermata l'introduzione del nuovo comma 15-bis.1 in base al quale l’Agenzia delle Entrate può effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l’Agenzia implementa le proprie analisi per introdurre idonei presidi finalizzati ad evitare l’utilizzo di nuove partite IVA da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (realizzate attraverso la costituzione di ditte individuali / srl semplificate, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).

A seguito dell’esito delle predette analisi l’Agenzia invita il contribuente a comparire di persona presso l’Ufficio per esibire i documenti contabili / documenti idonei per:

·      consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività;

·      dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati.

Apertura nuova partita IVA e polizza fideiussoria

è confermato che in caso di cessazione della partita IVA ai sensi dei citati commi 15-bis e 15-bis.1 la stessa può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come:

·      imprenditore individuale;

·      lavoratore autonomo;

·      rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA.

A tal fine è richiesto il preventivo rilascio di una polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per:

·      la durata di 3 anni dalla data del rilascio;

·      un importo rapportato a quanto dovuto a seguito di violazioni fiscali, non inferiore a € 50.000.

In caso di violazioni commesse prima dell’emanazione del Provvedimento di cessazione della partita IVA, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (se superiori a € 50.000) dovute a seguito di tali violazioni, sempreché non sia intervenuto il relativo versamento.

 

Sanzioni

Il soggetto destinatario del predetto Provvedimento è punito con la sanzione di € 3.000, attribuita contestualmente al Provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA (non è applicabile l’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in merito al concorso di violazioni).

La sanzione accessoria è eseguita contestualmente alla relativa irrogazione, in deroga all’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 472/97, in base al quale le sanzioni accessorie sono eseguite quando il Provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

In sede di approvazione è stata soppressa la responsabilità in solido della sanzione per l’intermediario che trasmette, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 35, DPR n. 633/72 (mod. AA7/9).

VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Nei confronti dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzo analogo), le vendite:

·      di specifici beni mobili individuati dal MEF con un apposito Decreto, esistenti in Italia;

·      effettuate nei confronti di acquirenti privati;

è confermato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la disposizione in esame intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line di determinati beni ... quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop o altri beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto ... nei confronti di consumatori finali”.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI

È confermata la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.lgs. n. 462/97 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto all’1.1.2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.

A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):

·      delle imposte / contributi previdenziali dovuti;

·      degli interessi / somme aggiuntive;

·      della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non versate / versate in ritardo.

Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 è ancora in corso all’1.1.2023, per le quali, come specificato nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.

Il pagamento rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis.

Quanto versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, è definitivamente acquisito e non è rimborsabile.

Proroga notifica cartelle di pagamento

È confermato il differimento di 1 anno del termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 602/73, per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019).

Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica / ultima rata se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la dichiarazione è presentata.

Rateizzazione somme dovute

È confermata la modifica dell’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/97, per effetto della quale le somme dovute a seguito di:

·      controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;

·      controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;

possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in un massimo di 8 rate trimestrali).

versamento ritenute sospese federazioni sportive / enti di promozione

Con riferimento alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione sportiva a alle associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell'ambito dei competizioni sportive in corso di svolgimento, in sede di approvazione è previsto che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell'IVA già sospesi ai sensi dell'art. 1, comma 923, lett. a) e c), Legge n. 234/2021, dell'art. 7, comma 3-bis, DL n. 17/2022, dell'art. 39, comma 1-bis, DL n. 50/2022, e dell'art. 13, DL n. 176/2022, con scadenza il 22.12.2022, si considerano tempestivi se effettuati:

·         in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;

ovvero

·         in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2023. In tal caso è dovuta una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Le predette disposizioni sono entrate in vigore il 29.12.2022.

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI

È confermata la possibilità di regolarizzare le irregolarità / infrazioni / inosservanze degli obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022.

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:

·      la rimozione dell’irregolarità / omissione;

·      il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

La regolarizzazione è esclusa per:

·      gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90;

·      l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero;

·      le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all’1.1.2023.

Per le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 oggetto di un PVC, sono differiti di 2 anni i termini ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 per la notifica degli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni e pertanto la stessa può intervenire entro il 31.12 del settimo (anziché quinto) anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

“RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE

É confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (ossia, risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali) riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e a periodi d’imposta precedenti.

In sede di approvazione è specificato che le violazioni devono essere riferite a “dichiarazioni validamente presentate” e pertanto non è possibile regolarizzare la dichiarazione omessa, ossia presentata oltre 90 giorni dal termine.

Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale.

La regolarizzazione si perfeziona con:

·      la rimozione dell’irregolarità / omissione;

·      il versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto / prima rata.

Il “ravvedimento speciale”:

·      è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;

·      è escluso per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero.

È espressamente previsto che resta ferma la validità dei ravvedimenti già effettuati all’1.1.2023.

ADESIONE / DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO

É confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire gli atti di accertamento, purché, come evidenziato nella Relazione illustrativa, non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia entro il 31.3.2023.

In particolare è prevista l’applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo con riferimento a:

·      accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 relativi a:

      PVC consegnati entro il 31.3.2023;

      avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023;

·      atti di accertamento con adesione relativi agli inviti obbligatori” ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31.3.2023.

La definizione in acquiescenza ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 relativa a:

·      avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati dall’Agenzia successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, entro il termine per presentare il ricorso;

·      atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione, possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

La definizione in esame è esclusa per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

È confermata la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane, avente ad oggetto, come precisato nella citata Relazione illustrativa, atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri atti).

In particolare la nuova definizione riguarda le controversie:

·      pendenti all’1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio;

·      il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’1.1.2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.

Merita evidenziare che entro il 31.3.2023 gli Enti territoriali possono stabilire l’applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui gli stessi sono parte.

Per espressa previsione, in alternativa alla definizione agevolata in esame, per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione resta ferma la possibilità prevista dall’art. 5, Legge n. 130/2022.

Costo della definizione

Al fine della chiusura della lite è richiesto il pagamento di un importo pari al valore della controversia, individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la definizione richiede il versamento del 90% del valore della controversia.

In caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata all’1.1.2023, la controversia può essere definita con il pagamento di una percentuale del valore della lite differenziata a seconda del grado di giudizio, ossia:

·      del 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

·      del 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:

·      per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia;

·      in misura ridotta (40% - 15%) per la parte di atto annullata.

Per le controversie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione richiede il versamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni sono definibili applicando le seguenti percentuali al valore della controversia.

Controversie relative alle sanzioni

Somme dovute per la definizione della lite

Non collegate ai tributi

(ad esempio, sanzioni all’intermediario relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ex art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97)

Soccombenza Agenzia nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito / ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata all’1.1.2023

15%

Negli altri casi

40%

 

Collegate ai tributi

(irrogate a seguito di violazioni c.d. sostanziali, ossia incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, quali, ad esempio, sanzione di omessa o infedele dichiarazione e sanzione di omesso o ritardato versamento)

Nessun importo a titolo di sanzioni se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame

Domanda di definizione

Il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha la legittimazione, deve presentare entro il 30.6.2023 un’apposita domanda di definizione.

Per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto impugnato:

·      va presentata una distinta domanda (esente da bollo);

·      va effettuato un distinto versamento.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona per effetto:

·      della presentazione dell’apposita domanda;

·      del pagamento degli importi dovuti o della prima rata;

entro il 30.6.2023.

È consentito rateizzare quanto dovuto (massimo 20 rate trimestrali) in presenza di importi superiori a € 1.000.

Il pagamento delle rate successive alla prima, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, deve essere effettuato entro il 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno.

Modalità di versamento

Termini di versamento

Importi dovuti

Periodicità

Fino a € 1.000

Unica soluzione

30.6.2023

Oltre € 1.000

Unica soluzione

30.6.2023

Max 20 rate trimestrali

Prima rata 30.6.2023

Rate successive 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno a partire dal 2023.

È esclusa la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.

In mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Va infine considerato che:

·      dagli importi dovuti è possibile scomputare quanto già versato in pendenza di giudizio;

·      a seguito della definizione il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;

·      gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato fino al 31.12.2022;

·      la definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non è più pendente.

Effetti della definizione sulla sospensione della lite

A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, la controversia definibile non è sospesa, salvo che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso:

·      il processo è sospeso fino al 10.7.2023;

·      entro il 10.7.2023 il soggetto interessato deve depositare, presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio, la copia della domanda di definizione e del versamento di quanto dovuto / prima rata.

Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito della predetta documentazione comporta l’estinzione del processo.

Relativamente alle controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono nel periodo 1.1 - 31.7.2023.

CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205, è confermata la possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.

In particolare è consentito definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo ex art. 48, D.lgs. n. 546/92, entro il 30.6.2023, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed eventuali accessori.

Sono applicabili, in quanto compatibili, le previsioni del citato art. 48 in materia di conciliazione “fuori udienza”.

Versamento delle somme dovute

Le somme dovute (unica soluzione / prima rata) per la conciliazione agevolata in esame devono essere versate, senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

È consentito rateizzare quanto dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205, è confermata la possibilità di rinunciare entro il 30.6.2023 al ricorso principale / incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi.

In particolare, al fine del perfezionamento della definizione transattiva è richiesto:

·      la sottoscrizione dell’accordo;

·      il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori), senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.

A seguito della rinuncia agevolata il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate, anche se eccedenti quanto dovuto per la definizione.

Alla definizione in esame sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 390, C.p.c. in materia di rinuncia al ricorso principale o incidentale.

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI

É confermata, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, tramite versamento integrale della sola imposta, dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori.

Istituto definitorio

Somme omesse / insufficienti

oggetto di regolarizzazione

Conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92

Importi, anche rateali, scaduti all’1.1.2023 per i quali non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione

·      Accertamento con adesione

·      acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione

·      reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92

Rate successive alla prima scadute all’1.1.2023 per le quali non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31.3.2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (prima rata entro il 31.3.2023).

Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

STRALCIO CARICHI AMMINISTRAZIONI STATALI / AGENZIE FISCALI / ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI

È confermato l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 (termine così individuato in sede di approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti:

·      di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;

·      risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.

Dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

Restano ferme le disposizioni ex artt. 4, DL n. 119/2018 (stralcio dei debiti fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2010) e 4, commi da 4 a 9, DL n. 41/2021 (stralcio dei debiti fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2010 per i soggetti con reddito imponibile 2019 fino a € 30.000).

STRALCIO CARICHI ENTI DIVERSI

In sede di approvazione è stato introdotto lo stralcio automatico, limitatamente alle somme dovute all’1.1.2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo / di mora e sanzioni, dei debiti:

·      di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;

·      risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte degli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 - 2015.

Restano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all’1.1.2023 a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali, le predette novità sono applicabili limitatamente agli interessi.

L’annullamento non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

L’Ente creditore, con Provvedimento adottato entro il 31.1.2023, può disporre la non applicazione delle previsioni in esame.

DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)

É confermata l’introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

·      affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;

·      maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.lgs. n. 14/2019.

Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:

·      la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);

·      la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);

·      la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);

·      la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);

·      la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).

In sede di approvazione è previsto che, analogamente alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, la rottamazione in esame è consentita, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali. L’Agente della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili.

La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:

·      entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata);

·      utilizzando l’apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Per beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Pagamento delle somme dovute

Entro il 30.6.2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

·      in unica soluzione entro il 31.7.2023;

·      in un massimo di 18 rate di pari importo. In tal caso:

      la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024. Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;

      non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato:

·      mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;

·      mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;

·      presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

·      sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);

·      l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

·      il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;

·      in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

In sede di approvazione è stato prorogato al 2023 il credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1, comma 98, Legge n. 208/2015 (acquisto beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA R&S POTENZIATO PER IL MEZZOGIORNO

In sede di approvazione è stato esteso al 2023 a favore delle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019, Finanziaria 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in tali Regioni, previsto nelle seguenti misure.

Impresa

% credito d'imposta

Grande impresa

·       almeno 250 occupati

·       fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / totale di bilancio pari o superiore a € 43 milioni

25%

Media impresa

·       almeno 50 occupati

·       fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni

35%

Piccola impresa

·       almeno 50 occupati

·       fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni

45%

PROROGA TERMINI RIVERSAMENTO CREDITO D'IMPOSTA R&S

In sede di approvazione è stato prorogato dal 30.10.2023 al 30.11.2023 il termine previsto dal comma 9 dell'art. 5, DL n. 146/2021 entro il quale le imprese che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi importi, senza sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all'Agenzia delle Entrate l'apposita richiesta.

CERTIFICAZIONE INVESTIMENTI ATTIVITÀ R&S

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 23, comma 2, DL n. 73/2022, è stato previsto che le certificazioni attestanti:

·      la qualificazione degli investimenti effettuati / da effettuare ai fini della classificazione nell’ambito di attività ammesse:

      al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge n. 160/2019;

      al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013;

·      la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica per l'applicazione della maggiorazione di aliquota prevista dall'art. 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies;

possono essere richieste a condizione che la violazione relativa all’utilizzo dei crediti d’imposta non sia stata già constatata con un PVC.

Di fatto la possibilità di ottenere la certificazione viene ora ampliata, considerato che in precedenza la richiesta della certificazione era consentita a condizione che la violazione relativa all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta non fosse già stata constatata e comunque se non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche di cui il soggetto interessato avesse avuto formale conoscenza.

DERIVAZIONE RAFFORZATA E CORREZIONE ERRORI CONTABILI

Ai sensi dell'art. 83, TUIR per:

·         i soggetti che adottano i Principi contabili internazionali;

·         i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter, C.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria;

che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili (principio di derivazione rafforzata).

I predetti criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito di correzione degli errori contabili.

Tale disposizione non è applicabile ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, DPR n. 322/98.

In sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione (imputazione temporale dei componenti negativi di reddito a seguito della correzione di errori contabili), sussistendo i presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti.

Tale novità è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 73/2022), ossia in generale dal 2022.

NUOVI LIMITI CONTABILITà SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

La tenuta della contabilità semplificata è consentita se i ricavi dell’anno precedente non superano un determinato limite, differenziato a seconda del tipo di attività esercitata.

Attività

Limite ricavi anno precedente

Vecchio limite

Nuovo limite

(Finanziaria 2023)

Prestazioni di servizi (*)

non superiori a € 400.000

non superiori a € 500.000

Altre attività

non superiori a € 700.000

non superiori a € 800.000

(*) Per individuare le attività di prestazioni di servizi va fatto riferimento al DM 17.1.92 in base al quale sono considerate tali quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell’art. 3, commi da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f) e h), DPR n. 633/72.

Per valutare la possibilità di tenere la contabilità semplificata per il 2023 è necessario quindi verificare se i ricavi 2022 superano o meno il nuovo limite.

In particolare va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti / percepiti / registrati nel 2022, a seconda del regime applicato in tale anno (rispettivamente, contabilità ordinaria / semplificata “per cassa” / semplificata “per cassa” con opzione per la presunzione “registrato = incassato”).

In caso di inizio attività nel 2022 i ricavi conseguiti / incassati / registrati nel periodo di attività devono essere ragguagliati ad anno.

Esercizio di più attività

In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:

·         al limite relativo alle attività diverse da quelle di prestazioni di servizi (€ 800.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;

·         al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto, se l’attività prevalentemente esercitata è:

        di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 500.000;

        diversa da quella di prestazioni di servizi (ad esempio, commercio al minuto), il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 800.000.

Opzione per la contabilità ordinaria

Come sopra esaminato, i contribuenti che soddisfano i predetti nuovi limiti (€ 500.000 / € 800.000) adottano la contabilità semplificata quale regime “naturale”. Gli stessi possono comunque optare, con le modalità previste dal DPR n. 442/97, per la tenuta della contabilità ordinaria. In particolare l’opzione è esercitata a seguito di:

·         comportamento concludente;

·         comunicazione nel quadro VO del mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata.

In base a quanto previsto dal comma 8 del citato art. 18, l’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

Liquidazioni IVA trimestrali

Il limite del volume d’affari il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali, come previsto dall’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, è “allineatoalle soglie di ricavi per la tenuta della contabilità e di conseguenza dal 2023 va fatto riferimento ai nuovi importi sopra evidenziati. Con riguardo alla periodicità delle liquidazioni IVA 2023 è necessario quindi verificare il volume d’affari 2022, desumibile dal mod. IVA 2023.

BONUS MOBILI

In sede di approvazione, relativamente al c.d. "bonus mobili", con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000 per il 2023 (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già previsto dalla Finanziaria 2022).

ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È confermato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2023.

DSU PRECOMPILATA / IN MODALITà ORDINARIA

Intervenendo sull’art. 10, D.Lgs. n. 147/2017 è disposto che la presentazione della DSU da parte del cittadino:

·         può essere effettuata in modalità non precompilata fino al 31.12.2022;

·         va effettuata prioritariamente in modalità precompilata a decorrere dall’1.1.2023, ferma restando la possibilità di presentazione anche in modalità ordinaria.

VOUCHER

È confermata la riproposizione della tipologia contrattuale dei c.d. “voucher” di cui all'art. 54-bis, DL n. 50/2017 relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:

·         per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (limite confermato), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

·         per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 10.000 (in precedenza € 5.000), con riferimento alla totalità dei prestatori;

·         per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500 (limite confermato).

In sede di approvazione la tipologia contrattuale in esame è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

In sede di approvazione è stato esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo.

assegno unico universale

È confermata la disposizione diretta a incrementare a decorrere dall'1.1.2023 del 50% la maggiorazione mensile riconosciuta nell'ambito dell'assegno unico universale di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 230/2021, per ciascun figlio di età inferiore a un anno. L'incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con 3 / più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, con ISEE fino a € 40.000.

In sede di approvazione, è stato inoltre modificato il comma 10 del citato art. 4 al fine di incrementare dall'1.1.2023 del 50% la maggiorazione forfetaria mensile (pari a € 100) riconosciuta nell'ambito dell'assegno unico universale ai nuclei familiari con 4 o più figli.

PROROGA DETRAZIONE SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

In sede di approvazione è stata prorogata al 31.12.2025 la detrazione di cui art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali di pari importo.

Con l'introduzione del nuovo comma 4-bis nel citato art. 119-ter è stato inoltre previsto che per l'approvazione di tali lavori a livello condominiale è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell'edificio.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

è confermata la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall’1.1.2023 è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.

COSTI (EQUI) TRANSAZIONI ELETTRONICHE

In sede di approvazione è stata soppressa la previsione che disponeva l'inapplicabilità della specifica sanzione in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di importo non superiore a € 60. Ora, in base alla nuova disposizione, è previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative:

·         dei soggetti tenuti all'accettazione di pagamenti tramite carta di pagamento;

·         dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento;

determinano termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, al fine di:

·         garantire costi derivanti dall’utilizzazione del servizio equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni / prestazione di servizi;

·         evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.

A tal fine è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate finalizzato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a € 30 a carico delle imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi non superiori a € 400.000.

In caso di mancata definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro l'1.4.2023 / applicazione di condizioni e di commissioni fissate in base all’accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per il 2023, un contributo pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni inferiori a € 30 ovvero al diverso limite individuato in sede convenzionale. Il contributo è riversato in un apposito fondo destinato a misure dirette a contenere l’incidenza dei costi a carico dei predetti soggetti.

“SABATINI-TER”

In sede di approvazione è stata prevista un’integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 - 2026 ai fini della proroga della c.d. “Sabatini-ter” di cui all'art. 2, DL n. 69/2013.

Viene inoltre prorogato di ulteriori 6 mesi il termine di ultimazione degli investimenti (da 12 a 18 mesi) di cui al comma 5 del citato art. 2, relativamente agli investimenti per i quali è stato stipulato un finanziamentoagevolatodall'1.1.2022 al 30.6.2023.

bonus tv 5g e piano radio digitale

In sede di approvazione è stato previsto un incremento della spesa per il periodo 2023 - 2025 al fine di completare la transizione verso la tecnologia 5G di cui all'art. 1, commi da 1026 a 1046, Legge n. 205/2017.

I predetti importi sono destinati anche all'attuazione del Piano Radio Digitale DAB e per assicurare l'operatività della task force di cui all'art. 1, comma 1043, Legge n. 205/2017.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI

In sede di approvazione è stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine di cui all'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) entro il quale è consentita l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali la “prenotazione” (accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto) è intervenuta entro il 31.12.2022, al fine di beneficiare del riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40% (per gli investimenti fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).

SOSTEGNO SETTORE AUTOTRASPORTO

Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, è confermata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti l'attività di trasporto.

In sede di approvazione sono state specificate le attività di trasporto interessate, ossia quelle di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. n. 504/95 (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c/terzi). La predetta disposizione è applicabile “nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”. Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

BONUS PSICOLOGO

In sede di approvazione, con la modifica dell'art. 1-quater, DL n. 228/2021, è stato previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:

·         a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è parametrato al valore ISEE;

·         nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

È confermato il riconoscimento anche per il 2023 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari / affidatari.

Il credito d’imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:

·         alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;

·         ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito in esame:

·         è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;

·         non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2023, del credito d’imposta di cui all’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

·         leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;

·         società sportive professionistiche;

·         società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta:

·         non può essere superiore a € 10.000;

·         è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

carte culturali

In sede di approvazione, al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica / teatro / danza / lingua straniera, dal 2023 sono state istituite:

·         una carta della cultura giovani, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 35.000, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello di compimento dei 18 anni di età;

·         una carta del merito ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento dei 19 anni di età, il diploma finale presso Istituti di istruzione secondaria superiore / equiparati con una votazione di almeno 100/100, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la predetta carta della cultura giovani.

Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini ISEE.

CREDITO D’IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI

È confermato il riconoscimento per il 2023 - 2024 di un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito d’imposta in esame:

·         è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;

·         va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di riconoscimento;

·         non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

·         non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

·         è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline, a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

imposta di soggiorno

In sede di approvazione è stato previsto che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), DL n. 78/2010 (€ 10 per notte di soggiorno).

A tal fine va fatto riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento di imposta. Per il triennio 2023-2025 viene considerata la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.

proroga esonero autorizzazione occupazione suolo pubblico

In sede di approvazione è stato prorogato dal 31.12.2022 al 30.6.2023 l’esonero dell'autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. n. 42/2004, per la posa (temporanea) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività.

ilia (in luogo dell’IMU) IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Con la modifica dell’art. 1, comma 739, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2023 per la regione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell’IMU, trova applicazione l’ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma) istituita con la Lr n. 17/2022.

è altresì disposto che anche l’ILIA relativa agli immobili strumentali è deducibile (come l’IMU) ai sensi del comma 772 della citata Legge n. 160/2019.

COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI AVVOCATI

È confermato dal 2023 l'aumento a € 30 milioni (in precedenza € 10 milioni) del limite di spesa massimo entro cui gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato per i quali non è stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002 possono compensare quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.

TERMINI DETRAZIONE 110%

Con l’art. 9, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, il Legislatore è intervenuto sugli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020, apportando modifiche alle proroghe temporali disposte dalla Finanziaria 2022, ai possibili soggetti beneficiari della detrazione “maggiorata” e alla rateizzazione dei crediti derivanti dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito.

Con particolare riferimento all’ambito temporale di applicazione della detrazione del 110% per gli interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, si rammenta che il comma 8-bis del citato art. 119:

·         prima del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, in applicazione delle proroghe disposte dalla Finanziaria 2022, dispone(va) che la detrazione è riconosciuta nella misura del:

        110% fino al 31.12.2023;

        70% nel 2024;

        65% nel 2025;

·         a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”, dispone che la detrazione è riconosciuta nella misura del:

        110% fino al 31.12.2022;

        90% nel 2023;

        70% nel 2024;

        65% nel 2025.

Il comma 2 del citato art. 9 prevede che tali nuovi termini e misure non si applicano:

        agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

        agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;

        agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Ora in sede di approvazione sono state riviste / estese le fattispecie alle quali non sono applicabili i nuovi termini / misure previsti dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”, disponendo che gli stessi non riguardano:

·         gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

·         gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022 (data antecedente al 19.11.2022, data di entrata in vigore del DL n. 176/2022), a condizione che:

        tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;

        per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

·         gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 (data di entrata in vigore del DL n. 176/2022) e il 24.11.2022, a condizione che:

        tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;

        per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

·         gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, risulta applicabile quanto disposto dal comma 8-bis in esame prima del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, ossia il riconoscimento della detrazione nella misura del 110% fino al 31.12.2023.

Quanto sopra illustrato è entrato in vigore dal 29.12.2022.