COMMENTI LE NOVITà DELLA FINANZIARIA 2023 |
È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria
2023, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2023,
tra le quali si segnalano le seguenti.
CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023
Sono confermate
le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle
imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici
previsti per le imprese esercenti attività agricola / agromeccanica e della
pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre 2023, come
sintetizzato nella seguente tabella.
Soggetti |
Credito
d’imposta |
||||
1
trimestre 2022 |
2
trimestre 2022 |
3
trimestre 2022 |
4
trimestre 2022 |
1
trimestre 2023 |
|
Imprese
energivore |
20% |
25% |
40% |
45% |
|
Imprese
non energivore |
--- |
15% |
30% |
35% |
|
Imprese
gasivore |
10% |
25% |
40% |
45% |
|
Imprese
non gasivore |
--- |
||||
Imprese esercenti attività agromeccanica |
--- |
--- |
--- |
20% |
|
Imprese esercenti attività agricola |
20% |
--- |
20% |
||
Imprese esercenti attività della pesca |
20% |
I nuovi crediti d'imposta in esame:
·
sono utilizzabili esclusivamente
in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
·
sono cedibili entro il
31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di
credito / altri intermediari finanziari.
UTILIZZO "BONUS CARBURANTE" PESCA / AGRICOLTURA 3 TRIMESTRE 2022
In sede di approvazione è stato disciplinato
l'utilizzo del c.d. "bonus carburante" a favore delle imprese
esercenti attività agricola / della pesca, relativo al terzo trimestre 2022.
In particolare il credito d'imposta in esame:
·
è utilizzabile esclusivamente in compensazione
tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023;
·
non è soggetto ai limiti di:
− € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
− € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
·
non è tassato ai
fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non rileva ai
fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai
fini della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art.
109, TUIR;
·
è cumulabile con
altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito /
base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
·
è cedibile
(previa richiesta del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
attestante la sussistenza dei presupposti del credito d’imposta), solo per
intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari
finanziari. In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono
possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a
favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo
bancario / imprese di assicurazione. Il credito d’imposta è usufruito dal
cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente
e comunque entro il 31.3.2023.
NUOVI REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO
La modifica apportata al regime forfetario riguarda l’aumento
del limite dei ricavi / compensi di riferimento per l’accesso / uscita dal
regime.
In
particolare, è aumentato da € 65.000 a € 85.000 (ragguagliati ad
anno) il limite dei ricavi / compensi per tutti i contribuenti senza
distinzione in base al codice attività.
|
Considerato che il limite va
verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato,
unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario
dall’1.1.2023. |
Uscita
dal regime in corso d’anno
È
modificata anche la regola di “uscita” dal regime. Prima delle modifiche
apportate al regime in esame, il superamento del limite dei ricavi / compensi
comporta(va) l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo, a
prescindere dall’entità del superamento.
La Finanziaria 2023 ripropone una disposizione simile a quella
prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, se i ricavi /
compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere
applicazione dall’anno stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione
che comporta il superamento del predetto limite.
Pertanto, a seguito della predetta modifica, in caso di ricavi /
compensi di ammontare:
·
compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfetario cessa di avere
applicazione a partire dall’anno successivo;
·
superiore a €
100.000, il regime
forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento. Da tale
momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA ed in
particolare l'emissione della fattura elettronica (sempreché non già
obbligato).
FLAT TAX INCREMENTALE
Per
le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, che non
applicano il regime forfetario, è previsto un regime agevolato (opzionale)
in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con
un’imposta sostitutiva del 15%. Si tratta in pratica di una “flat tax”
applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede
il reddito di riferimento.
In particolare, per determinare la quota assoggettata
alla Flat tax incrementale è necessario:
1.
individuare i redditi
dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
2.
individuare il reddito
più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
3.
calcolare la differenza
tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.
Al risultato di tale operazione va detratto
il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza,
nel limite di € 40.000, è assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.
È infine previsto che:
·
la base imponibile della Flat tax
in esame è considerata reddito ai fini delle agevolazioni tributarie e
non tributarie;
·
dovrà essere (ri)calcolato
l’acconto 2024 senza tener conto delle predette disposizioni.
È confermato che le “somme destinate dai clienti
ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento
elettronici”, ossia le c.d. “mance”, versate a favore di titolari
di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore a € 50.000
nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:
·
costituiscono
redditi di lavoro dipendente;
·
sono
assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite
del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di
lavoro, applicata dal sostituto d’imposta;
·
sono escluse
dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi
INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
·
concorrono alla formazione del reddito rilevante per il
riconoscimento di deduzioni / detrazioni / benefici di qualsiasi titolo,
anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito
reddituale.
|
Il lavoratore può richiedere la non applicazione
dell’imposta sostitutiva mediante espressa rinuncia scritta. |
Secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, per
la verifica del limite reddituale di € 50.000 va fatto riferimento al reddito
di lavoro dipendente conseguito l’anno precedente.
IMPOSTA SOSTITUIVA PREMI DI PRODUTTIVITà
È confermata per il 2023 la riduzione dal 10% al
5% dell’imposta sostitutiva, applicabile ai sensi dell’art. 1, comma
182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del
lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui
corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità /
efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione
agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se
l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro
con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello
sottoscritti fino al 24.4.2017).
Tale previsione riguarda i titolari di reddito di
lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno
precedente quello di percezione, a € 80.000.
MAGGIOR AMMORTAMENTO IMMOBILI ATTIVITÀ DI COMMERCIO
In sede di approvazione è stato fissato al 6% il
coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali per
l'esercizio dell'impresa, utilizzati nei seguenti settori, per il
periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4.
Codice Ateco |
Descrizione |
47.11.10 |
Ipermercati |
47.11.20 |
Supermercati |
47.11.30 |
Discount di alimentari |
47.11.40 |
Minimercati ed altri esercizi non
specializzati di alimentari vari |
47.11.50 |
Commercio al dettaglio di prodotti
surgelati |
47.19.10 |
Grandi magazzini |
47.19.20 |
Commercio al dettaglio in esercizi
non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
47.19.90 |
Empori ed altri negozi non
specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.21 |
Commercio al dettaglio di frutta e
verdura in esercizi specializzati |
47.22 |
Commercio al dettaglio di carni e
di prodotti a base di carne in esercizi specializzati |
47.23 |
Commercio al dettaglio di pesci,
crostacei e molluschi in esercizi specializzati |
47.24 |
Commercio al dettaglio di pane,
torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati |
47.25 |
Commercio al dettaglio di bevande
in esercizi specializzati |
47.26 |
Commercio al dettaglio di prodotti
del tabacco in esercizi specializzati |
47.29 |
Commercio al dettaglio di altri
prodotti alimentari in esercizi specializzati |
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE / INFANZIA
è
confermata la modifica della Tabella A,
Parte II-bis e Parte III, DPR n. 633/92 per effetto della quale è applicabile
l’aliquota IVA ridotta del 5% ai seguenti prodotti:
·
assorbenti e tamponi per l’igiene intima femminile
nonché prodotti per la protezione dell’igiene femminile (anche se non
compostabili o lavabili, come previsto in precedenza);
·
latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti / bambini
nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
·
preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o
estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti / bambini, condizionate per
la vendita al minuto;
·
pannolini per bambini;
·
seggiolini per bambini da
installare negli autoveicoli.
Ai fini in esame, la Relazione
illustrativa precisa che per individuare i lattanti e i bambini della prima
infanzia va fatto riferimento all’art. 2, comma 2, lett. a) e b), Regolamento
UE n. 609/2013 in base al quale:
·
per “lattanti” si intendono i bambini di età inferiore a 12 mesi;
·
per “bambini nella prima
infanzia” si intendono i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.
|
I
prodotti per “l’alimentazione dei fanciulli”, diversi dai prodotti per
l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia sopra citati,
restano soggetti all’aliquota IVA del 10%. |
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PELLET
In sede di approvazione, per il 2023, è stata prevista la riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota
IVA applicabile ai pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n.
633/72.
PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36
È confermata la
proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per
favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”
di cui all’art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto
Sostegni-bis”.
In particolare per gli:
·
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria
catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa
parte I, DPR n. 131/86;
·
atti traslativi o costitutivi della
nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;
stipulati nel periodo 26.5.2021 - 31.12.2023 è previsto l’esonero
dal pagamento:
·
dell’imposta di registro;
·
delle imposte ipotecaria e
catastale;
a favore degli under 36
con un ISEE non superiore a € 40.000.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA
(aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque
corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito
d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
·
in diminuzione
dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni
dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
·
in diminuzione
dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente
all’acquisto;
·
in compensazione nel
mod. F24.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B
In sede di
approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF,
fino a concorrenza dell'imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul
corrispettivo di acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe
energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari o da imprese costruttrici.
La detrazione:
·
spetta per gli
acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
·
va ripartita in 10 quote annuali.
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP
È confermata l’estensione
anche al 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF prevista dall’art. 1, comma 44,
Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per i redditi dominicali / agrari dei
coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.
ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI
Con l’introduzione
della nuova lett. g-bis) al comma 759 dell’art. 1, Legge n. 160/2019
(Finanziaria 2020), è confermata l'estensione dell’esenzione IMU agli
immobili:
·
non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata
presentata denuncia all’Autorità giudiziaria ex artt. 614, comma 2 (violazione
di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.;
ovvero
·
occupati abusivamente, per i quali è stata presentata
denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.
COSTI OPERAZIONI CON IMPRESE “BLACK LIST”
Con l’introduzione
all’art. 110, TUIR dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies è confermato il
ripristino della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi c.d.
“black list”.
Le nuove previsioni ricalcano sostanzialmente quanto
stabilito limitatamente al 2015 dal D.Lgs. n. 147/2015; si rammenta che dal
2016 i costi in esame risultano deducibili secondo le ordinarie regole previste
dal TUIR (inerenza, competenza, certezza e determinabilità) con riferimento
alle operazioni effettuate con soggetti non “black list”.
In particolare è ora prevista la deducibilità,
nel limite del relativo valore normale determinato ai sensi dell’art. 9,
TUIR, delle spese / altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse con imprese residenti / localizzate in Stati o territori non
cooperativi ai fini fiscali, ossia con le giurisdizioni individuate
nell’Allegato I della lista adottata dal Consiglio UE.
Tale disposizione non opera,
con conseguente deducibilità integrale delle spese, se l’impresa
residente in Italia dimostra la sussistenza della “circostanza esimente”, ossia
che le predette operazioni rispondono ad un effettivo
interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.
Le nuove regole riguardano anche le
prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei predetti
Stati / territori.
|
Le
spese / altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente
indicati nel mod. REDDITI. La mancata separata indicazione, ancorché non
costituisca una condizione cui è subordinata la deducibilità dei costi, è
sanzionabile ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/97 (10% del relativo
ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000). |
Per espressa previsione, quanto sopra non riguarda le
operazioni intercorse con soggetti non residenti nei cui confronti è
applicabile l’art. 167, TUIR in materia di imprese estere controllate.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE
É confermata la
riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili
ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere
ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
·
gli immobili diversi da quelli strumentali per
destinazione;
·
i beni mobili
iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione / cessione va effettuata
entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel
libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano
iscritti entro il 30.1.2023 in forza di un titolo di trasferimento avente data
certa anteriore all’1.10.2022.
|
È
altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per
le società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni
agevolabili (immobiliari di gestione). |
A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se
la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti
l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:
·
il valore
normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni
posseduti all’atto della trasformazione;
·
il costo
fiscalmente riconosciuto.
Come evidenziato nella
Relazione illustrativa “sotto
il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette
operazioni ... non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è
determinata in base ai criteri generali, ossia il «valore di costo» di cui
all’articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972”.
Per le assegnazioni /
cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà
delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura
fissa.
Le riserve
in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni
ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad
un’imposta sostitutiva pari al 13%.
Relativamente agli immobili la società può richiedere
che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia
applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di
imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86.
In caso di cessione, per la determinazione
dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del
bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non
inferiore ad uno dei 2 valori.
È inoltre disposto che:
·
il costo
fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società
trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
·
nei confronti
del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47, TUIR,
commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società
di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte
eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società.
Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati,
riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va
effettuato:
·
nella misura del
60% entro il 30.9.2023;
·
il rimanente 40%
entro il 30.11.2023.
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE
É confermata la
riproposizione dell’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore
individuale. L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2023:
·
è riconosciuta
con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma
2, TUIR, posseduti al 31.10.2022;
·
riguarda le
estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2023;
·
richiede il
versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
− nella misura del 60% entro il 30.11.2023;
− il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza
tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente
riconosciuto.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È confermata la
riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:
·
terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di
proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
·
partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto);
posseduti alla data dell’1.1.2023, non in regime d’impresa, da
parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché
di enti non commerciali.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 5,
Legge n. 448/2001 la rideterminazione del valore è estesa alle partecipazioni
negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione,
possedute all’1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus /
minusvalenza, in luogo del costo / valore d’acquisto può essere assunto il
valore normale ex art. 9, TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022,
assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione,
è stato fissato al 15.11.2023 (in precedenza 30.6.2023) il termine entro
il quale provvedere:
·
alla redazione ed all’asseverazione
della perizia di stima;
·
al versamento
dell’imposta sostitutiva pari al 16% (così aumentata rispetto
all'originario 14%), in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali
di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del
3% annuo.
TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI A UNDER 40
Ai sensi
dell'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, gli atti di trasferimento di terreni
e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici
vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed IAP,
iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le
operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), sono assoggettate a:
·
imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
·
imposta catastale dell'1%.
In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo
comma 4-ter al citato art. 2, in base al quale la predetta agevolazione è
applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e
relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici
vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40
anni che dichiarano nell'atto di trasferimento di provvedere, entro 24
mesi, all'iscrizione nell'apposita Gestione previdenziale ed assistenziale
prevista per i coltivatori diretti e IAP.
IMPOSTA LOCALE TERRENI MONTANI
In sede di approvazione è stato riscritto il comma 2
dell'art. 9, DPR n. 601/73 prevedendo che nei territori montani di cui al comma
1 (terreni situati ad un'altitudine non inferiore a 700 metri slm e quelli
rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla
predetta altitudine, terreni compresi nell'elenco dei territori montani
compilato dalla Commissione censuaria centrale, terreni facenti parte di
comprensori di bonifica montana) sono:
·
soggetti alle
imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
·
esenti dalle imposte catastale e di bollo;
i trasferimenti di proprietà a qualsiasi
titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti
nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale.
Le predette agevolazioni si applicano anche:
·
ai trasferimenti
a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale
ed assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto si
impegnano a coltivare / condurre direttamente il fondo per un periodo di 5
anni. È prevista la decadenza delle agevolazioni se, prima del decorso di 5
anni dall’acquisto, i terreni sono ceduti ovvero cessano di essere coltivati /
condotti direttamente;
·
a favore delle
cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
tassazione e valutazione cripto-attività
É confermata l'introduzione della disciplina
tributaria unitaria delle cripto-attività in considerazione del fatto che,
come evidenziato nella Relazione illustrativa “la digitalizzazione
dell’economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter soddisfare
pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di
maggiore crescita dell’economia”.
In particolare, in base alla nuova lett. c-sexies)
del comma 1 dell’art. 67, TUIR, modificata in sede di approvazione,
costituiscono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi:
·
realizzati
mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di
cripto-attività, comunque denominate;
·
non inferiori complessivamente a € 2.000.
Per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di
valore / diritti che possono essere trasferiti e memorizzati
elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o
una tecnologia analoga.
|
Non è tassata la permuta tra cripto-attività
aventi "eguali" caratteristiche e funzioni. |
In merito alle modalità di
determinazione di tali redditi, con le modifiche apportate all’art. 68,
TUIR, è confermato che le plusvalenze sono:
·
determinate dalla differenza tra corrispettivo percepito / valore normale delle cripto-attività permutate
e costo / valore di acquisto;
·
sommate alle relative minusvalenze.
Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a € 2.000, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dalle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In altre parole, le minusvalenze sono riportabili in avanti solo se di importo superiore a € 2.000.
In
caso di acquisto:
·
per successione,
si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai
fini dell’imposta di successione;
·
per donazione,
si assume come costo quello del donante.
Il costo /
valore di acquisto va documentato con elementi certi e precisi da parte del
soggetto interessato (in mancanza, il costo è pari a zero). |
I proventi derivanti dalla detenzione di
cripto-attività percepiti nel periodo d’imposta sono assoggettati a tassazione senza
alcuna deduzione.
Periodo
transitorio
In sede di approvazione è stato previsto che:
·
le
plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto cripto-attività,
comunque denominate, eseguite prima dell'1.1.2023 si considerano realizzate
ai sensi dell'art. 67, TUIR;
e
·
le relative minusvalenze
realizzate prima di tale data (1.1.2023) possono essere portate in deduzione
ai sensi dell’art. 68, comma 5, TUIR.
La plusvalenza è determinata in base all’art. 68,
comma 6, TUIR e quindi va fatto riferimento alla differenza tra il
corrispettivo percepito / somma o valore normale dei beni rimborsati ed il
costo / valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere
inerente, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi.
Modalità
impositive
A seguito delle modifiche apportate all’art. 5,
D.Lgs. n. 461/97 è confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del
26% anche ai redditi di cui alla nuova lett. c-sexies).
é comunque prevista la possibilità di optare,
presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati, per l’applicazione del:
·
regime c.d. “del
risparmio amministrato” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 461/97.
L’opzione può essere esercitata relativamente ai
rapporti intrattenuti con:
− i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di
valuta virtuale (art. 3, comma 5, lett. i, D.Lgs. n. 231/2007);
−
i prestatori di
servizi relativi all’utilizzo di portafoglio digitale (art. 3, comma 5, lett.
i-bis, D.Lgs. n. 231/2007).
·
regime c.d. “del
risparmio gestito” di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 461/97.
Monitoraggio
fiscale
Come noto, ai sensi dell’art. 4, DL n. 167/90, i
soggetti residenti in Italia:
·
persone fisiche;
·
enti non
commerciali;
·
società semplici
ed equiparate ex art. 5, TUIR;
che detengono all’estero investimenti / attività di
natura finanziaria sono tenuti ad assolvere l’obbligo di “monitoraggio
fiscale” compilando il quadro RW del mod. REDDITI.
è confermato che tale obbligo interessa anche i
detentori di cripto-attività. Sono altresì tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti che siano titolari effettivi dell’investimento
ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp) e 20, D.Lgs. n. 231/2007.
è inoltre confermata l'estensione
ai prestatori di servizi di portafoglio digitale individuati dalla
lett. i-bis) del comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007, che intervengono
nei trasferimenti da / verso l’estero di mezzi di pagamento, l’obbligo di
comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni
effettuate in cripto-attività di importo superiore a € 5.000.
Valutazione
cripto-attività
è confermata l’introduzione del nuovo comma 3-bis
all’art. 110, TUIR, in base al quale non concorrono alla determinazione
del reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione
delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo d’imposta a
prescindere dall’imputazione a Conto economico. La non rilevanza opera anche ai
fini IRAP.
La disposizione in esame è finalizzata ad evitare
l’incidenza delle oscillazioni di valore delle cripto-attività detenute dalle
imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio (sono escluse le
valutazioni dei crediti / debiti da regolare in cripto-attività).
Rideterminazione
del valore della cripto-attività
è confermato che per i soggetti che detengono cripto-attività all’1.1.2023, è riconosciuta la possibilità di rideterminare
il costo / valore di acquisto alla medesima data, determinato ai sensi
dell’art. 9, TUIR (valore normale), versando un’imposta sostitutiva del 14%.
L’imposta sostitutiva va versata in unica
soluzione entro il 30.6.2023, ovvero in 3 rate annuali di
pari importo, a partire dalla predetta data (30.6.2023). Sulle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a
ciascuna rata.
L’assunzione del valore rideterminato quale valore di
acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi
del comma 10 dell’art. 68, TUIR.
Regolarizzazione
cripto-attività
In sede di approvazione è stato previsto che i
soggetti di cui al citato art. 4, DL n. 167/90 (persone fisiche / enti non
commerciali / società semplici ed equiparate), che non hanno indicato
nel mod. REDDITI:
·
le
cripto-attività detenute entro il 31.12.2021;
·
i redditi
sulle stesse realizzati;
possono presentare un’apposita domanda di
emersione con la quale far emergere tali attività, utilizzando lo
specifico modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate.
è confermato che le modalità di regolarizzazione
variano a seconda che il soggetto interessato abbia o meno realizzato redditi
nel periodo di riferimento.
Fattispecie |
Regolarizzazione |
Non realizzo di redditi nel
periodo di riferimento |
·
Presentazione della domanda, con indicazione delle
attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta; ·
versamento
della sanzione nella misura del 0,5% per ciascun anno sul valore delle
attività non dichiarate. |
Realizzo
di redditi nel periodo di riferimento |
·
Presentazione della domanda; ·
versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 3,5%
del valore delle medesime attività detenute al termine di ciascun anno / al
momento del realizzo; ·
versamento di
un’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a
titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW. |
Imposta di bollo sulle cripto-attività
Sono confermate le modifiche apportate al DPR n.
642/72, in base alle quali è
prevista l’applicazione dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto
le cripto-attività che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei
valori alla clientela da parte del gestore.
L’imposta di bollo è pari al 2‰ annui del
valore delle cripto-attività, ancorché non sia inviata alcuna comunicazione
alla clientela.
In luogo dell’imposta di bollo, ad esempio, nel caso
in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti /
archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l’applicazione di
un’imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti in Italia
nella medesima misura del 2‰ da versare secondo le modalità e i termini delle
imposte sui redditi.
ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA
Al fine di rafforzare i controlli previsti dall’art.
35, comma 15-bis, DPR n. 633/72 relativi all’individuazione di elementi di
rischio connessi all’attribuzione della partita IVA, è confermata
l'introduzione del nuovo comma 15-bis.1 in base al quale l’Agenzia delle
Entrate può effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio
di nuove partite IVA.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa,
l’Agenzia implementa le proprie analisi per introdurre idonei presidi
finalizzati ad evitare l’utilizzo di nuove partite IVA da parte di soggetti che
presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione
di frodi fiscali (realizzate attraverso la costituzione di ditte individuali /
srl semplificate, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate
alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni
attività di riscossione).
A seguito dell’esito delle predette analisi l’Agenzia
invita il contribuente a comparire di persona presso l’Ufficio per
esibire i documenti contabili / documenti idonei per:
·
consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività;
·
dimostrare l’assenza dei
profili di rischio individuati.
Apertura
nuova partita IVA e polizza fideiussoria
è confermato che in caso di cessazione della partita
IVA ai sensi dei citati commi 15-bis e 15-bis.1 la stessa può essere
successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come:
·
imprenditore individuale;
·
lavoratore autonomo;
·
rappresentante legale di società,
associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti
successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA.
A tal fine è richiesto il preventivo rilascio di
una polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per:
·
la durata di 3 anni dalla data del rilascio;
·
un importo rapportato a
quanto dovuto a seguito di violazioni fiscali, non inferiore a € 50.000.
|
In caso di violazioni commesse prima
dell’emanazione del Provvedimento di cessazione della partita IVA, l’importo
della fideiussione deve essere pari alle somme (se superiori a € 50.000)
dovute a seguito di tali violazioni, sempreché non sia intervenuto il
relativo versamento. |
Sanzioni
Il soggetto destinatario del predetto Provvedimento è
punito con la sanzione di € 3.000, attribuita contestualmente al
Provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA (non è applicabile
l’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in merito al concorso di violazioni).
La sanzione accessoria è eseguita contestualmente
alla relativa irrogazione, in deroga all’art. 19, comma 7, D.Lgs. n. 472/97,
in base al quale le sanzioni accessorie sono eseguite quando il Provvedimento
di irrogazione è divenuto definitivo.
In sede di approvazione è stata
soppressa la responsabilità in solido della sanzione per l’intermediario che
trasmette, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio
attività di cui all’art. 35, DPR n. 633/72 (mod. AA7/9).
VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
Nei confronti dei
soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’utilizzo di un’interfaccia
elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzo analogo), le
vendite:
·
di specifici beni mobili individuati dal MEF con un apposito Decreto,
esistenti in Italia;
·
effettuate nei confronti di
acquirenti privati;
è confermato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia
delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la disposizione in esame “intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel
settore delle vendite on line di determinati beni ... quali telefoni
cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop o altri
beni mobili eventualmente individuati con successivo decreto ... nei confronti
di consumatori finali”.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI
È confermata la
possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al
31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in generale, 2019, 2020 e
2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n.
600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento ai sensi
dell’art. 2, comma 2, D.lgs. n. 462/97 (30 giorni dal ricevimento della
comunicazione) non è ancora scaduto all’1.1.2023, ovvero recapitate
successivamente a tale data.
A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):
·
delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
·
degli interessi / somme aggiuntive;
·
della sanzione ridotta del 3%
(in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle imposte non
versate / versate in ritardo.
Inoltre, le somme risultanti
dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui si
riferiscono) il cui pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis, D.Lgs.
n. 462/97 è ancora in corso all’1.1.2023, per le quali, come specificato
nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione,
possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di
imposte / contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della
sanzione ridotta del 3%.
Il pagamento
rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i
termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis.
|
Quanto
versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla
definizione, è definitivamente acquisito e non è rimborsabile. |
Proroga
notifica cartelle di pagamento
È
confermato il differimento di 1 anno del termine di decadenza di cui
all’art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 602/73, per la notifica delle
cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo
automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al
31.12.2019 (in generale, 2019).
Di conseguenza la cartella può essere
notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello di scadenza del
versamento dell’unica / ultima rata se il termine di versamento delle somme
risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell’anno in cui la
dichiarazione è presentata.
Rateizzazione
somme dovute
È confermata la
modifica dell’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/97, per effetto della quale le
somme dovute a seguito di:
·
controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi
dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
·
controllo formale
ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate
trimestrali di pari importo a prescindere dal relativo ammontare (in
precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita in
un massimo di 8 rate trimestrali).
versamento ritenute sospese federazioni sportive / enti di promozione
Con riferimento alle Federazioni sportive nazionali,
agli Enti di promozione sportiva a alle associazioni e società sportive
professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede
operativa in Italia che operano nell'ambito dei competizioni sportive in corso
di svolgimento, in sede di approvazione è previsto che i versamenti delle
ritenute alla fonte, comprese quelle relative alle addizionali regionale
e comunale e dell'IVA già sospesi ai sensi dell'art. 1, comma
923, lett. a) e c), Legge n. 234/2021, dell'art. 7, comma 3-bis, DL n. 17/2022,
dell'art. 39, comma 1-bis, DL n. 50/2022, e dell'art. 13, DL n. 176/2022, con
scadenza il 22.12.2022, si considerano tempestivi se effettuati:
·
in un'unica
soluzione entro il 29.12.2022;
ovvero
·
in 60 rate
di pari importo, con scadenza delle
prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro
l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2023. In tal caso è
dovuta una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute, da
versare, per intero, contestualmente alla prima rata.
Le predette disposizioni sono entrate in vigore il
29.12.2022.
REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI
È confermata la
possibilità di regolarizzare le irregolarità / infrazioni / inosservanze
degli obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla
determinazione della base imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP e IVA e sul
relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022.
Al fine del perfezionamento della
regolarizzazione sono richiesti:
·
la rimozione dell’irregolarità /
omissione;
·
il versamento di €
200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da
effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
La regolarizzazione è esclusa per:
·
gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni
emessi nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90;
·
l’emersione di attività
finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero;
·
le violazioni già contestate con atti
divenuti definitivi all’1.1.2023.
|
Per le violazioni formali
commesse fino al 31.10.2022 oggetto di un PVC, sono differiti di 2
anni i termini ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 per la notifica
degli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni e pertanto la stessa
può intervenire entro il 31.12 del settimo (anziché quinto) anno successivo a
quello in cui è avvenuta la violazione. |
“RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE
É confermata, con
riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione
(c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei predetti commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (ossia,
risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali) riferite
alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in
generale, 2021) e a periodi d’imposta precedenti.
|
In sede di approvazione è specificato che le violazioni
devono essere riferite a “dichiarazioni validamente presentate”
e pertanto non è possibile regolarizzare la dichiarazione omessa,
ossia presentata oltre 90 giorni dal termine. |
Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento
di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all’imposta e agli interessi.
Il versamento può essere effettuato in unica
soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza
della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il
30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la
cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo
della misura del tasso legale.
La regolarizzazione si perfeziona con:
·
la rimozione
dell’irregolarità / omissione;
·
il versamento
entro il 31.3.2023 di quanto dovuto / prima rata.
Il “ravvedimento speciale”:
·
è consentito
per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di
liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle
sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
·
è escluso per l’emersione di attività finanziarie e
patrimoniali costituite / detenute all’estero.
|
È
espressamente previsto che resta ferma la validità dei ravvedimenti già
effettuati all’1.1.2023. |
ADESIONE / DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO
É confermata, con
riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità
di definire gli atti di accertamento, purché, come evidenziato nella Relazione
illustrativa, non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per
presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia entro il 31.3.2023.
In particolare è prevista l’applicazione della sanzione
ridotta a 1/18 del minimo con riferimento a:
·
accertamenti
con adesione ex artt. 2 e 3,
D.Lgs. n. 218/97 relativi a:
− PVC consegnati entro il 31.3.2023;
− avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023;
·
atti di
accertamento con adesione relativi agli inviti “obbligatori” ex
art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31.3.2023.
La definizione in acquiescenza ex art. 15,
D.Lgs. n. 218/97 relativa a:
·
avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e
quelli notificati dall’Agenzia successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il
versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, entro il termine per
presentare il ricorso;
·
atti di
recupero non impugnati ed
ancora impugnabili all’1.1.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia
successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione
irrogata ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il
termine per presentare il ricorso.
Le somme dovute, che non possono essere compensate
con eventuali crediti a disposizione, possono essere rateizzate in un
massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo
giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso
legale.
La definizione in esame è esclusa per gli atti
ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL
n. 167/90.
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI
È confermata la
possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione
tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane,
avente ad oggetto, come precisato nella citata Relazione illustrativa, atti
impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri
atti).
In particolare la nuova definizione riguarda le
controversie:
·
pendenti
all’1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di Cassazione e
anche a seguito di rinvio;
·
il cui ricorso
in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’1.1.2023 e per le
quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo
non si è concluso con pronuncia definitiva.
|
Merita
evidenziare che entro il 31.3.2023 gli Enti territoriali possono stabilire
l’applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui gli stessi sono parte. |
Per espressa previsione, in alternativa
alla definizione agevolata in esame, per i giudizi pendenti dinanzi alla
Corte di Cassazione resta ferma la possibilità prevista dall’art. 5, Legge
n. 130/2022.
Costo della definizione
Al fine della
chiusura della lite è richiesto il pagamento di un importo pari al valore
della controversia, individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n.
546/92, ossia all’importo del tributo al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Se la controversia è relativa
esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.
|
In
caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la definizione richiede il
versamento del 90% del valore della controversia. |
In caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima
/ unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata all’1.1.2023, la
controversia può essere definita con il pagamento di una percentuale del valore
della lite differenziata a seconda del grado di giudizio, ossia:
·
del 40%
del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
·
del 15%
del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo
grado.
In caso di accoglimento parziale del ricorso
ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia, l’importo
del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:
·
per intero
relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia;
·
in misura
ridotta (40% - 15%) per la parte di atto annullata.
Per le controversie pendenti dinanzi alla Corte di
Cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutti i
precedenti gradi di giudizio, la definizione richiede il versamento di un
importo pari al 5% del valore della controversia.
Le controversie relative esclusivamente alle
sanzioni sono definibili applicando le seguenti percentuali al valore della
controversia.
Controversie relative alle sanzioni |
Somme dovute per la definizione della lite |
|
Non
collegate ai tributi (ad
esempio, sanzioni all’intermediario relative alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni ex art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97) |
Soccombenza
Agenzia nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul
merito / ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata
all’1.1.2023 |
15% |
Negli
altri casi |
40% |
Collegate
ai tributi (irrogate
a seguito di violazioni c.d. sostanziali, ossia incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo, quali, ad esempio, sanzione di
omessa o infedele dichiarazione e sanzione di omesso o ritardato versamento) |
Nessun
importo a titolo di sanzioni se il rapporto relativo ai
tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in
esame |
Domanda di definizione
Il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del
giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha la legittimazione, deve presentare
entro il 30.6.2023 un’apposita domanda di definizione.
|
Per
ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto
impugnato: ·
va presentata
una distinta domanda (esente da bollo); ·
va effettuato
un distinto versamento. |
Perfezionamento
della definizione
La definizione si
perfeziona per effetto:
·
della
presentazione dell’apposita domanda;
·
del pagamento
degli importi dovuti o della prima rata;
entro il 30.6.2023.
È consentito rateizzare quanto dovuto (massimo 20
rate trimestrali) in presenza di importi superiori a € 1.000.
Il pagamento delle rate successive alla
prima, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale,
deve essere effettuato entro il 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno.
Modalità
di versamento |
Termini
di versamento |
|
Importi
dovuti |
Periodicità |
|
Fino a €
1.000 |
Unica
soluzione |
30.6.2023 |
Oltre €
1.000 |
Unica soluzione |
30.6.2023 |
Max 20 rate trimestrali |
Prima
rata 30.6.2023 Rate
successive 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno a partire dal 2023. |
È esclusa la compensazione di quanto dovuto con
eventuali crediti a disposizione.
|
In
mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la
presentazione della domanda. |
Va infine considerato che:
·
dagli importi
dovuti è possibile scomputare quanto già
versato in pendenza di giudizio;
·
a seguito della
definizione il soggetto interessato non
ha diritto alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti
rispetto a quanto dovuto per la definizione;
·
gli effetti
della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce
giurisdizionali non passate in giudicato fino al 31.12.2022;
·
la definizione
perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri,
compresi quelli per i quali la controversia non è più pendente.
Effetti
della definizione sulla sospensione della lite
A seguito della
presentazione della domanda di definizione agevolata, la controversia
definibile non è sospesa, salvo che il contribuente presenti
un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle
disposizioni in esame. In tal caso:
·
il processo è sospeso
fino al 10.7.2023;
·
entro il
10.7.2023 il soggetto interessato deve depositare, presso l’organo
giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio, la copia della domanda di
definizione e del versamento di quanto dovuto / prima rata.
|
Nelle
controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito della predetta
documentazione comporta l’estinzione del processo. |
Relativamente alle controversie definibili sono sospesi
per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso
in Cassazione che scadono nel periodo 1.1 - 31.7.2023.
CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI
In alternativa
alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205, è
confermata la possibilità di conciliazione agevolata delle controversie
di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alle
Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto
atti impositivi.
In
particolare è consentito definire i predetti atti tramite un accordo
conciliativo ex art. 48, D.lgs. n. 546/92, entro il 30.6.2023, con
il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (in luogo del 40%
del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed
eventuali accessori.
Sono applicabili, in quanto compatibili, le
previsioni del citato art. 48 in materia di conciliazione “fuori udienza”.
Versamento
delle somme dovute
Le somme dovute
(unica soluzione / prima rata) per la conciliazione agevolata in esame devono
essere versate, senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con
eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione
dell’accordo.
È consentito rateizzare quanto dovuto in un massimo
di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di
ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al
versamento della prima rata.
RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE
In alternativa
alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205, è
confermata la possibilità di rinunciare entro il 30.6.2023 al
ricorso principale / incidentale a seguito dell’intervenuta definizione
transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con
riferimento alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti
all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione aventi ad oggetti atti
impositivi.
In particolare, al fine del perfezionamento
della definizione transattiva è richiesto:
·
la sottoscrizione
dell’accordo;
·
il pagamento
delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi
ed eventuali accessori), senza possibilità di compensazione di quanto dovuto
con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione
dell’accordo.
A seguito della rinuncia agevolata il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate, anche se eccedenti quanto dovuto per la definizione.
Alla definizione in esame sono applicabili, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’art. 390, C.p.c. in materia di rinuncia
al ricorso principale o incidentale.
REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI
É confermata, relativamente ai tributi amministrati
dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, tramite versamento
integrale della sola imposta, dell’omesso / insufficiente versamento delle
somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori.
Istituto
definitorio |
Somme omesse / insufficienti oggetto di regolarizzazione |
Conciliazioni
ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92 |
Importi, anche
rateali, scaduti all’1.1.2023 per i quali non è stata notificata la
cartella di pagamento / atto di intimazione |
·
Accertamento
con adesione ·
acquiescenza
degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione ·
reclamo /
mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92 |
Rate successive alla
prima scadute all’1.1.2023 per le quali non è stata notificata la cartella di
pagamento / atto di intimazione |
Al fine del perfezionamento della
regolarizzazione in esame è richiesto il versamento di quanto dovuto in unica
soluzione entro il 31.3.2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali
di pari importo (prima rata entro il 31.3.2023).
Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30.6,
30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del
tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
Le somme dovute non possono essere compensate con
eventuali crediti a disposizione.
STRALCIO CARICHI AMMINISTRAZIONI STATALI / AGENZIE FISCALI / ENTI PUBBLICI PREVIDENZIALI
È confermato l’annullamento
automatico, alla data del 31.3.2023 (termine così individuato in sede di
approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti:
·
di importo residuo,
all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
·
risultanti dai singoli
carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni
statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo
2000 - 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui all’art.
3, DL n. 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di cui agli artt. 16-bis, DL n
34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.
|
Dall’1.1
al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa. |
Restano ferme le disposizioni ex artt. 4, DL n.
119/2018 (stralcio dei debiti fino a € 1.000 risultanti da carichi affidati
all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2010) e 4, commi da 4 a 9, DL
n. 41/2021 (stralcio dei debiti fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati
all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2010 per i soggetti con reddito
imponibile 2019 fino a € 30.000).
STRALCIO CARICHI ENTI DIVERSI
In sede di
approvazione è stato introdotto lo stralcio automatico, limitatamente
alle somme dovute all’1.1.2023 a titolo di interessi per ritardata
iscrizione a ruolo / di mora e sanzioni, dei debiti:
·
di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni;
·
risultanti dai singoli
carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte degli Enti
diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici
previdenziali, nel periodo 2000 - 2015.
|
Restano
integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all’1.1.2023 a titolo di
rimborso spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di
pagamento. |
Con riferimento alle sanzioni amministrative,
comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle
riferite a violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi
/ premi previdenziali, le predette novità sono applicabili limitatamente
agli interessi.
L’annullamento non opera con riferimento alle
sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure
esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti
debiti è sospesa.
|
L’Ente
creditore, con Provvedimento adottato entro il 31.1.2023, può disporre la non
applicazione delle previsioni in esame. |
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)
É confermata
l’introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento,
c.d. “rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente
della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
La possibilità di estinguere il
debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme
aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento
integrale o rateale, riguarda le somme:
·
affidate
all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
·
maturate a
favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure
esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono
considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale
compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.
La definizione agevolata interessa anche i carichi
affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti
instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione
della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per
ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex
D.lgs. n. 14/2019.
Inoltre possono essere estinti, anche se con
riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione,
i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo
2000 - 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
·
la definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6,
comma 2, DL n. 193/2016);
·
la definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017
(“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
·
la definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3,
comma 5, DL n. 119/2018);
·
la definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche
in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex
art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
·
la riapertura
della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter”
e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
In sede di approvazione è previsto che, analogamente
alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, la rottamazione in esame
è consentita, limitatamente agli interessi e alle somme maturate a
titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative
diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazione degli obblighi
relativi ai contributi / premi previdenziali. L’Agente della riscossione
fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati
necessari per l’individuazione dei carichi definibili.
La sanatoria in esame interessa
anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da
parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs.
n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV,
ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa
previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro
il 31.1.2023.
Modalità
di adesione
Il soggetto
interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di
avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione
da presentare:
·
entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già
presentata);
·
utilizzando
l’apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il
numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui
si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo
perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca
la sospensione su istanza di una delle parti.
|
Per
beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va
presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno
già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in
esame. |
Pagamento
delle somme dovute
Entro il
30.6.2023 l’Agente comunica al
debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché
giorno e mese di scadenza delle stesse.
Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può
essere effettuato:
·
in unica soluzione entro il 31.7.2023;
·
in un massimo
di 18 rate di pari importo. In tal caso:
− la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10%
delle somme complessivamente dovute, vanno corrisposte rispettivamente entro il
31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare, devono essere
versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.
Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
− non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il pagamento può essere effettuato:
·
mediante
domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
·
mediante i
moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
·
presso gli
sportelli dell’Agente della riscossione.
Effetti
della definizione
A seguito della
presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne
costituiscono oggetto:
·
sono sospesi i termini di prescrizione /
decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto
dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti
dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni
sospese sono automaticamente revocate);
·
l’Agente della
riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi
amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente
avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
·
il debitore non
è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73
ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati
nei confronti della P.A.;
·
in caso di
definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi
dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del
debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.
PROROGA CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO
In sede di approvazione è stato prorogato al 2023
il credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1, comma 98, Legge n.
208/2015 (acquisto beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e
attrezzature varie) destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del
Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna
e Abruzzo).
PROROGA CREDITO D'IMPOSTA R&S POTENZIATO PER IL MEZZOGIORNO
In sede di approvazione è stato esteso al 2023 a favore delle
imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), il credito d’imposta per le
attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019,
Finanziaria 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di
COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in tali
Regioni, previsto nelle seguenti misure.
Impresa |
%
credito d'imposta |
|
Grande impresa |
·
almeno 250 occupati ·
fatturato annuo pari o
superiore a € 50 milioni / totale di bilancio pari o superiore a € 43 milioni |
25% |
Media impresa |
·
almeno
50 occupati ·
fatturato annuo / totale di
bilancio pari o superiore a € 10 milioni |
35% |
Piccola impresa |
·
almeno 50 occupati ·
fatturato annuo / totale di
bilancio pari o superiore a € 10 milioni |
45% |
PROROGA TERMINI RIVERSAMENTO CREDITO D'IMPOSTA R&S
In sede di approvazione è
stato prorogato dal 30.10.2023 al 30.11.2023 il termine
previsto dal comma 9 dell'art. 5, DL n. 146/2021 entro il quale le imprese che
hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n.
145/2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi
importi, senza sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all'Agenzia delle
Entrate l'apposita richiesta.
CERTIFICAZIONE INVESTIMENTI
ATTIVITÀ R&S
In sede di approvazione,
con la modifica dell'art. 23, comma 2, DL n. 73/2022, è stato previsto che le
certificazioni attestanti:
·
la qualificazione
degli investimenti effettuati / da effettuare ai fini della classificazione
nell’ambito di attività ammesse:
− al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge n. 160/2019;
− al credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013;
·
la qualificazione
delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica per
l'applicazione della maggiorazione di aliquota prevista dall'art. 1, commi 203,
quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies;
possono essere richieste a condizione che la
violazione relativa all’utilizzo dei crediti d’imposta non sia stata già
constatata con un PVC.
Di fatto la possibilità di ottenere la certificazione
viene ora ampliata, considerato che in precedenza la richiesta della
certificazione era consentita a condizione che la violazione relativa
all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta non fosse già stata constatata e comunque
se non fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche di cui il soggetto
interessato avesse avuto formale conoscenza.
DERIVAZIONE RAFFORZATA E CORREZIONE ERRORI CONTABILI
Ai sensi dell'art.
83, TUIR per:
·
i soggetti
che adottano i Principi contabili internazionali;
·
i soggetti, diversi
dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter, C.c. che non hanno optato
per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
che redigono il bilancio in conformità alle
disposizioni del Codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni
del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione in bilancio previsti dai principi contabili
(principio di derivazione rafforzata).
I predetti criteri di imputazione temporale valgono
ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito di correzione
degli errori contabili.
Tale disposizione non è applicabile ai componenti
negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della
dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, DPR n. 322/98.
In sede di approvazione è stato previsto che la
predetta disposizione (imputazione temporale dei componenti negativi di reddito
a seguito della correzione di errori contabili), sussistendo i presupposti, opera
soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio
d'esercizio a revisione legale dei conti.
Tale novità è applicabile a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL n.
73/2022), ossia in generale dal 2022.
NUOVI LIMITI CONTABILITà SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI
La tenuta della contabilità semplificata è consentita se i
ricavi dell’anno precedente non superano un determinato limite, differenziato a
seconda del tipo di attività esercitata.
Attività |
Limite ricavi
anno precedente |
|
Vecchio limite |
Nuovo limite (Finanziaria 2023) |
|
Prestazioni di
servizi (*) |
non superiori
a € 400.000 |
non superiori a €
500.000 |
Altre attività |
non superiori
a € 700.000 |
non superiori a €
800.000 |
(*) Per individuare le
attività di prestazioni di servizi va fatto riferimento al DM 17.1.92 in base
al quale sono considerate tali quelle che hanno per oggetto le operazioni
indicate nell’art. 3, commi da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f) e h), DPR n.
633/72.
Per valutare la possibilità di tenere la contabilità
semplificata per il 2023 è necessario quindi verificare se i ricavi 2022
superano o meno il nuovo limite.
In
particolare va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti / percepiti /
registrati nel 2022, a seconda del regime applicato in tale anno (rispettivamente,
contabilità ordinaria / semplificata “per cassa” / semplificata “per cassa” con
opzione per la presunzione “registrato = incassato”).
|
In caso di inizio attività nel 2022 i ricavi conseguiti
/ incassati / registrati nel periodo di attività devono essere ragguagliati
ad anno. |
Esercizio di più attività
In
caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai
fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
·
al
limite relativo
alle attività diverse da quelle di prestazioni di servizi (€ 800.000) se i
ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
·
al limite
relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono
distintamente annotati.
Pertanto, se l’attività prevalentemente esercitata è:
− di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 500.000;
−
diversa da quella di prestazioni di servizi (ad
esempio, commercio al minuto), il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 800.000.
Opzione per la contabilità ordinaria
Come
sopra esaminato, i contribuenti che soddisfano i predetti nuovi limiti (€
500.000 / € 800.000) adottano la contabilità semplificata quale regime
“naturale”. Gli stessi possono comunque optare, con le modalità previste dal
DPR n. 442/97, per la tenuta della contabilità ordinaria. In particolare
l’opzione è esercitata a seguito di:
·
comportamento concludente;
·
comunicazione nel
quadro VO del mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata.
|
In base a quanto previsto dal comma 8 del citato art. 18, l’opzione
ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni. |
Liquidazioni IVA trimestrali
Il limite del volume d’affari il cui mancato
superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali, come previsto
dall’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011, è “allineato” alle soglie
di ricavi per la tenuta della contabilità e di conseguenza dal 2023 va
fatto riferimento ai nuovi importi sopra evidenziati. Con riguardo alla
periodicità delle liquidazioni IVA 2023 è necessario quindi verificare il
volume d’affari 2022, desumibile dal mod. IVA 2023.
BONUS MOBILI
In sede di approvazione,
relativamente al c.d. "bonus mobili", con la modifica dell'art. 16,
comma 2, DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da
utilizzare in 10 rate annuali, spetta su una spesa massima di € 8.000
per il 2023 (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come già
previsto dalla Finanziaria 2022).
ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP
È confermato, ferma
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero
(per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100%
dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni iscritti nella
previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2023.
DSU PRECOMPILATA / IN MODALITà ORDINARIA
Intervenendo sull’art. 10, D.Lgs. n. 147/2017 è
disposto che la presentazione della DSU da parte del cittadino:
·
può essere
effettuata in modalità non precompilata fino al 31.12.2022;
·
va effettuata prioritariamente
in modalità precompilata a decorrere dall’1.1.2023, ferma restando
la possibilità di presentazione anche in modalità ordinaria.
VOUCHER
È confermata la riproposizione della
tipologia contrattuale dei c.d. “voucher” di cui all'art. 54-bis, DL n. 50/2017
relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività
lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:
· per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (limite confermato), con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
·
per ciascun
utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a €
10.000 (in precedenza € 5.000), con riferimento alla totalità dei
prestatori;
·
per le prestazioni
complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a
compensi di importo non superiore a € 2.500 (limite confermato).
In sede di approvazione la tipologia contrattuale in
esame è estesa anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte
nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili,
di cui al codice ATECO 93.29.1.
In sede di approvazione è stato esteso il divieto di utilizzo del voucher da parte delle imprese del settore agricolo.
assegno unico universale
È confermata la disposizione
diretta a incrementare a decorrere dall'1.1.2023 del 50%
la maggiorazione mensile riconosciuta nell'ambito dell'assegno unico universale
di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 230/2021, per ciascun figlio di età inferiore a
un anno. L'incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con 3 / più
figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni, con ISEE fino a €
40.000.
In sede di approvazione, è stato inoltre modificato
il comma 10 del citato art. 4 al fine di incrementare dall'1.1.2023 del
50% la maggiorazione forfetaria mensile (pari a € 100) riconosciuta
nell'ambito dell'assegno unico universale ai nuclei familiari con 4 o più
figli.
PROROGA DETRAZIONE SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
In sede di
approvazione è stata prorogata al 31.12.2025 la detrazione di cui art.
119-ter, DL n. 34/2020 prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per
la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di
barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5 quote annuali
di pari importo.
Con l'introduzione del nuovo comma 4-bis nel
citato art. 119-ter è stato inoltre previsto che per l'approvazione di tali
lavori a livello condominiale è sufficiente la maggioranza dei partecipanti
all'assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale
dell'edificio.
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
è confermata la modifica dell’art. 49, comma 3-bis,
D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall’1.1.2023 è aumentato
a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il
trasferimento di denaro contante / titoli al portatore.
COSTI (EQUI) TRANSAZIONI ELETTRONICHE
In sede di approvazione è stata soppressa la
previsione che disponeva l'inapplicabilità della specifica sanzione in caso di mancata
accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento,
di importo non superiore a € 60. Ora, in base alla nuova disposizione, è
previsto che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative:
·
dei soggetti
tenuti all'accettazione di pagamenti tramite carta di pagamento;
·
dei prestatori
dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento;
determinano termini e modalità di applicazione dei
relativi rapporti, al fine di:
·
garantire
costi derivanti dall’utilizzazione
del servizio equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare
della singola cessione di beni / prestazione di servizi;
·
evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al
valore delle singole transazioni.
A tal fine è istituito un tavolo permanente
fra le categorie interessate finalizzato a valutare soluzioni per
mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a €
30 a carico delle imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi non
superiori a € 400.000.
In caso di mancata definizione di un livello dei
costi equo e trasparente entro l'1.4.2023 / applicazione di condizioni e di
commissioni fissate in base all’accordo definito, è dovuto da parte dei
prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di
pagamento, per il 2023, un contributo pari al 50% degli utili, al netto
degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le
transazioni inferiori a € 30 ovvero al diverso limite individuato in sede
convenzionale. Il contributo è riversato in un apposito fondo destinato a
misure dirette a contenere l’incidenza dei costi a carico dei predetti
soggetti.
“SABATINI-TER”
In sede di approvazione è stata prevista
un’integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo 2023 - 2026 ai fini
della proroga della c.d. “Sabatini-ter” di cui all'art. 2, DL n. 69/2013.
Viene inoltre prorogato di ulteriori 6 mesi il
termine di ultimazione degli investimenti (da 12 a 18 mesi) di cui al
comma 5 del citato art. 2, relativamente agli investimenti per i quali è
stato stipulato un finanziamento “agevolato” dall'1.1.2022 al
30.6.2023.
bonus tv 5g e piano radio digitale
In sede di approvazione è stato previsto un incremento della spesa per il periodo 2023 - 2025 al fine di completare la transizione verso la tecnologia 5G di cui all'art. 1, commi da 1026 a 1046, Legge n. 205/2017.
I predetti importi sono destinati anche
all'attuazione del Piano Radio Digitale DAB e per assicurare l'operatività
della task force di cui all'art. 1, comma 1043, Legge n. 205/2017.
CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI
In sede di approvazione è
stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine di cui
all'art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) entro il quale è
consentita l'effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali
nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
per i quali la “prenotazione” (accettazione dell'ordine da parte del
fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo d'acquisto) è
intervenuta entro il 31.12.2022, al fine di beneficiare del
riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 40% (per gli investimenti
fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a
€ 10 milioni) / 10% (per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20
milioni).
SOSTEGNO SETTORE AUTOTRASPORTO
Al fine di mitigare gli
effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di
categoria Euro 5 o superiore, è confermata la spesa di € 200 milioni per il
2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese esercenti
l'attività di trasporto.
In sede di approvazione sono state specificate le
attività di trasporto interessate, ossia quelle di cui all'art. 24-ter, comma
2, lett. a), n. 1), D.Lgs. n. 504/95 (trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche /
giuridiche iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose
c/terzi). La predetta disposizione è applicabile “nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato”. Le modalità attuative
dell'agevolazione in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
BONUS PSICOLOGO
In sede di
approvazione, con la modifica dell'art. 1-quater, DL n. 228/2021, è stato
previsto che il c.d. “bonus psicologo” spetta:
·
a partire dal
2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è
parametrato al valore ISEE;
·
nel limite
complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.
EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
È confermato il riconoscimento
anche per il 2023 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, a favore dei
soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione /
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove
strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai soggetti concessionari /
affidatari.
Il credito d’imposta, spettante nella misura del 65%
delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari
importo ed è riconosciuto:
·
alle persone
fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
·
ai soggetti
titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il
credito in esame:
·
è utilizzabile
esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
·
non rileva ai
fini IRPEF / IRES / IRAP.
BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE
È confermata la
spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo
1.1 - 31.3.2023, del credito d’imposta di cui all’art. 81, DL
n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi
/ enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie,
incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
·
leghe che
organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche
/ paralimpiche;
·
società sportive
professionistiche;
·
società /
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline
ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva
giovanile.
È inoltre stabilito che per il primo trimestre
2023 il credito d’imposta:
·
non può essere
superiore a € 10.000;
·
è riconosciuto
nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.
|
Il
beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per
gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le
sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario
ex Legge n. 398/91. |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda
al Dipartimento dello Sport.
carte culturali
In sede di approvazione, al fine di consentire
l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e
spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in
formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli
di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree
archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi
di musica / teatro / danza / lingua straniera, dal 2023 sono state istituite:
· una carta della cultura giovani, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a € 35.000, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello di compimento dei 18 anni di età;
· una carta del merito ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento dei 19 anni di età, il diploma finale presso Istituti di istruzione secondaria superiore / equiparati con una votazione di almeno 100/100, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la predetta carta della cultura giovani.
Le somme assegnate non costituiscono reddito
imponibile per il beneficiario e non rilevano ai fini ISEE.
CREDITO D’IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI
È confermato il
riconoscimento per il 2023 - 2024 di un credito d’imposta pari al 36%
delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati
con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi
biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati
dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito
d’imposta in esame:
·
è riconosciuto fino
ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
·
va indicato nel
mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di riconoscimento;
·
non è tassato ai
fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non rileva ai
fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi
ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
·
è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
(Entratel / Fisconline, a decorrere dall’1.1
del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli
acquisti.
imposta di soggiorno
In sede di approvazione è stato previsto che nei Comuni
capoluogo di Provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile
da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione dei dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero
20 volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere
applicata fino all'importo massimo di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), DL
n. 78/2010 (€ 10 per notte di soggiorno).
A tal fine va fatto riferimento ai dati pubblicati
dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio
precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento di imposta. Per il
triennio 2023-2025 viene considerata la media delle presenze turistiche del
triennio 2017-2019.
proroga esonero autorizzazione occupazione suolo pubblico
In sede di approvazione è stato prorogato dal
31.12.2022 al 30.6.2023 l’esonero dell'autorizzazione di
cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. n. 42/2004, per la posa (temporanea) su
vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o
paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole
calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni /
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di strutture
amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività.
ilia (in luogo dell’IMU) IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Con la modifica dell’art. 1, comma 739, Legge n. 160/2019
(Finanziaria 2020) è stato previsto che a decorrere dall’1.1.2023 per la
regione Friuli Venezia Giulia, in luogo dell’IMU, trova
applicazione l’ILIA (Imposta locale immobiliare autonoma) istituita
con la Lr n. 17/2022.
è altresì disposto che anche l’ILIA relativa agli
immobili strumentali è deducibile (come l’IMU) ai sensi del comma 772 della
citata Legge n. 160/2019.
COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI AVVOCATI
È confermato dal 2023 l'aumento a € 30 milioni
(in precedenza € 10 milioni) del limite di spesa massimo entro cui gli avvocati
che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato per
i quali non è stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170,
DPR n. 115/2002 possono compensare quanto dovuto per imposte, tasse
(compresa l’IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari
all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo
previdenziale per gli avvocati.
TERMINI DETRAZIONE 110%
Con l’art. 9, DL n. 176/2022,
c.d. “Decreto Aiuti-quater”, il Legislatore è intervenuto sugli artt. 119 e
121, DL n. 34/2020, apportando modifiche alle proroghe temporali disposte dalla
Finanziaria 2022, ai possibili soggetti beneficiari della detrazione
“maggiorata” e alla rateizzazione dei crediti derivanti dall’opzione per lo
sconto in fattura / cessione del credito.
Con particolare riferimento all’ambito temporale di
applicazione della detrazione del 110% per gli interventi effettuati da condomini
e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa /
lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche, si rammenta che il comma 8-bis del citato
art. 119:
·
prima del
c.d. “Decreto Aiuti-quater”,
in applicazione delle proroghe disposte dalla Finanziaria 2022, dispone(va) che
la detrazione è riconosciuta nella misura del:
− 110% fino al 31.12.2023;
−
70% nel 2024;
− 65% nel 2025;
·
a seguito
delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”, dispone che la detrazione è riconosciuta nella
misura del:
− 110% fino al 31.12.2022;
− 90% nel 2023;
−
70% nel 2024;
− 65% nel 2025.
Il comma 2 del citato art. 9 prevede che tali
nuovi termini e misure non si applicano:
−
agli interventi per
i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
−
agli interventi su
edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione
dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;
− agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Ora in sede di approvazione sono state riviste /
estese le fattispecie alle quali non sono applicabili i nuovi termini / misure
previsti dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”, disponendo che gli stessi non riguardano:
·
gli interventi
diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali alla data del
25.11.2022 risulta presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
·
gli interventi
effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di
approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022
(data antecedente al 19.11.2022, data di entrata in vigore del DL n.
176/2022), a condizione che:
−
tale data sia
attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n.
445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto
l’assemblea;
− per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
·
gli interventi
effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di
approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022
(data di entrata in vigore del DL n. 176/2022) e il 24.11.2022, a
condizione che:
−
tale data sia
attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n.
445/2000 dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto
l’assemblea;
− per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
·
gli interventi
di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del
31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo
abilitativo.
Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, risulta applicabile quanto disposto dal
comma 8-bis in esame prima del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, ossia il
riconoscimento della detrazione nella misura del 110% fino al 31.12.2023.
Quanto sopra illustrato è entrato in vigore dal
29.12.2022.