COMMENTI LE NOVITà DEL C.D. “DECRETO AIUTI-QUATER” |
Nell’ambito del recente DL n. 176/2022, c.d. “Decreto
Aiuti-quater”, contenente “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico
e di finanza pubblica.”, sono previste una serie di disposizioni di natura
fiscale, di seguito esaminate.
CREDITO IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE” E “NON ENERGIVORE” /
IMPRESE “GASIVORE” E “NON GASIVORE”
Estensione
credito d’imposta imprese “energivore”
L’art. 1, comma 1,
DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese energivore,
un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per
la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre
e novembre 2022.
L’agevolazione spetta a condizione che i costi per
kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del
terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento
del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019,
anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati
dall’impresa.
Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende
la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
Il medesimo art. 1, comma 1, DL n. 144/2022,
riconosce il beneficio anche alle imprese che hanno prodotto e
autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le
quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione
del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per
la produzione dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato
con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di
ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica
(PUN).
Ora, l’art. 1, comma 2 del Decreto in esame, estende
la predetta agevolazione anche alle imprese che hanno prodotto e
autoconsumato energia nel mese di dicembre 2022.
Estensione
credito d’imposta imprese “gasivore”
L’art. 1, comma 2,
DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese gasivore
un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto
del gas naturale consumato a ottobre e novembre 2022 per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici.
Il beneficio spetta a condizione che il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo
trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero
(MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al
30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.
Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende
la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
Estensione
credito d’imposta imprese “non energivore”
L’art. 1, comma 3,
DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese dotate di
contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse
da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute
per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a ottobre
e novembre 2022.
Per tali imprese, il beneficio spetta a condizione
che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media
del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbia subito
un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo
trimestre 2019.
Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende
la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
Estensione
credito d’imposta imprese “non gasivore”
L’art. 1, comma 4,
DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto un credito d’imposta
alle imprese non gasivore in misura pari al 40% delle spese sostenute
per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione
che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media
del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero
(MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo
trimestre 2019.
Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende
la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.
Tabella riepilogativa
Soggetti |
Credito d’imposta |
||||
1
trimestre 2022 |
2
trimestre 2022 |
3
trimestre 2022 |
ottobre
2022 novembre 2022 |
dicembre
2022 |
|
Imprese
energivore |
20% |
25% |
40% |
40% |
|
Imprese
non energivore |
--- |
15% |
30% |
30% |
|
Imprese
gasivore |
10% |
25% |
40% |
40% |
|
Imprese
non gasivore |
--- |
||||
Imprese esercenti attività agricola |
20% |
--- |
20% |
20% (*) |
|
Imprese esercenti attività della pesca |
20% |
(*) Per tali imprese il credito riferito al quarto trimestre era già
stato previsto dal DL n. 144/2022. Lo stesso è stato concesso quindi anche per
gli acquisti effettuati nel mese di dicembre e anche alle imprese esercenti
l’attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61.
Utilizzo crediti d’imposta 3 e 4 trimestre
2022
L’art. 1, comma 3
del Decreto in esame proroga dal 31.3 al
30.6.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente
in compensazione tramite il mod. F24, i
crediti d’imposta spettanti:
·
per le spese di acquisto di gas / energia consumato
nei mesi di ottobre e novembre 2022;
·
per le spese di
acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022;
·
per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo
trimestre 2022;
sia
in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’impresa beneficiaria che di
utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.
Cedibilità crediti d’imposta 4 trimestre 2022
L’art. 1, comma 4
del Decreto in esame, proroga dal 31.3 al
30.6.2023 il termine entro il quale è possibile cedere, solo per
intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari
finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas /
energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Lo stesso comma 4 fissa al medesimo termine (30.6.2023) anche la cessione dei
crediti d’imposta spettanti per le spese di
acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022 e
la cessione dei crediti energetici
relativi al 3 trimestre 2022 introdotti dall’art. 6, DL n. 115/2022,
c.d. “Decreto Aiuti-bis”.
In generale non è consentita una successiva cessione;
tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima,
solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti
ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.
L’utilizzo parziale
del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della
quota non utilizzata.
I soggetti beneficiari del
credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la
sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di
cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e
b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o
da un responsabile del CAF imprese. Il
credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con
le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e
comunque entro il 30.6.2023.
Comunicazione importo credito residuo
Entro il
16.3.2023 i beneficiari dei crediti
d’imposta energetici (imprese energivore / non energivore - imprese gasivore /
non gasivore) relativi al 3 e 4 trimestre 2022, a pena di decadenza
dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono
comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 3 e
4 trimestre 2022.
RATEAZIONE MAGGIORI SPESE ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE
Per i consumi di energia elettrica e gas
naturale effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il
30.9.2023, alle imprese con utenze collocate in Italia a esse
intestate è riconosciuta la facoltà di richiedere la rateizzazione degli
importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di
elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi
termoelettrici eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di
consumo, nel periodo dall’1.1 e il 31.12.2021.
A tal fine:
·
le imprese
interessate sono tenute a formulare apposita istanza ai fornitori, con
modalità che saranno stabilite da un apposito DM;
·
entro 30 giorni
dal ricevimento dell’istanza, il fornitore ha l’obbligo di offrire al
richiedente una proposta di rateizzazione nella quale va indicato:
− l’ammontare degli importi dovuti;
− il tasso di interesse applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
− il numero delle rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, con le relative date di scadenza.
Tale obbligo del fornitore è condizionato /
subordinato all’effettivo rilascio della garanzia da
parte di SACE spa e all’effettiva
disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare con l’impresa
richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull’intero credito,
nell’interesse del fornitore di energia.
In caso di inadempimento di 2 rate, anche
non consecutive, l’impresa decade dalla rateazione ed è tenuta al versamento
dell’importo residuo dovuto in un’unica soluzione.
|
L’adesione
al piano di rateizzazione in esame è alternativa, per i
periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d’imposta previsti
per le imprese gasivore / non gasivore, energivore / non energivore. |
MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE
L’art. 12, comma 1
DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ha disposto, per il 2022, in
deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, che non concorrono al
reddito di lavoro dipendente:
·
il valore dei
beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
·
le somme erogate
/ rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;
entro il limite
complessivo di € 600.
|
Ora, il predetto
limite, è stato aumentato a € 3.000. |
CONTRIBUTO ENERGIA A ENTI GESTORI SERVIZI A DISABILI E ANZIANI / ETS / ODV / APS / ONLUS
É disposto l’incremento
dei fondi stanziati con il c.d. “Decreto Aiuti-ter” per il riconoscimento
di un contributo a favore di:
·
ETS ed Enti
religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e
sociali svolti in regime residenziale / semiresidenziale rivolti a persone
con disabilità, per far fronte agli aumenti dei costi dell’energia
termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022 (da € 120 milioni a €
170 milioni per il 2022).
Con riferimento a tale fondo è altresì previsto che
una parte dello stesso sia destinato a ETS iscritti al RUNTS / OdV e APS
coinvolte nel processo di trasmigrazione / ONLUS / fondazioni / associazioni /
Aziende di servizi alla persona / Enti religiosi riconosciuti che erogano
servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e
residenziale a favore di anziani;
·
ETS iscritti al
RUNTS / OdV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione / ONLUS iscritte
alla relativa anagrafe, per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di
energia elettrica e gas nel 2022 (da € 50 milioni a € 100 miliardi
per il 2022).
“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO MERCI
L’art. 14, DL n. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, al
fine di mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti, ha
autorizzato la spesa di € 100 milioni da utilizzare a favore del settore:
·
dell’autotrasporto
di merci di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95;
·
dei servizi
di trasporto di persone su strada resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di
autorizzazioni del Ministro delle Infrastrutture o autorizzazioni di Regioni /
Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97;
·
dei servizi
di trasporto di persone su strada resi ai sensi della Legge n. 218/2003
(noleggio di autobus con conducente).
Ora, l’art. 7 del Decreto in esame:
·
circoscrive il
campo di applicazione dell’agevolazione alle sole imprese dell’autotrasporto
di merci di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95 aventi
sede legale / stabile organizzazione in Italia;
·
sottopone
l’agevolazione al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato.
CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO “REGISTRATORI TELEMATICI”
Nell’ambito delle
misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a
richiedere il rilascio del documento commerciale, l’art. 1, commi da 540 a 544,
Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “Lotteria degli
scontrini”, ossia la possibilità per le persone fisiche maggiorenni residenti
in Italia, che acquistano beni / servizi:
·
fuori dall’esercizio
di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
·
presso esercenti
che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
di partecipare
all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
L’art. 18, comma 4-bis, DL n.
36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2” con la modifica del citato comma 540, ha
previsto che possono partecipare all’estrazione le persone fisiche maggiorenni
che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi,
per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza. In
particolare per partecipare all’estrazione è necessario che la persona fisica:
·
effettui
l’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari,
che traggano fondi detenuti:
− su propri rapporti di credito / debito bancari;
− su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio;
ovvero
·
operi in forza
di una rappresentanza rilasciata prima della partecipazione alla lotteria;
e
·
che associ
all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria.
In vista dell’operatività delle predette novità
riguardanti la “Lotteria degli scontrini”, l’art. 8 del Decreto in esame concede
ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR
n. 633/72 obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica
dei corrispettivi giornalieri, un contributo per l’adeguamento da
effettuare nel 2023 degli strumenti utilizzati per la predetta
memorizzazione / trasmissione telematica.
Il contributo in esame, concesso sotto forma di credito
d’imposta:
·
è pari al 100%
della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di €
50;
·
è utilizzabile
in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a
disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).
Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima
liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa
all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la
memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi ed è stato pagato, con
modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
NOVITÀ DETRAZIONE 110%
L’art. 9 del Decreto in esame modifica l’ambito
temporale di applicazione della detrazione del 110%, intervenendo sul comma 8-bis
dell’art. 119, DL n. 34/2020.
Interventi
in condomini / edifici con più unità immobiliari
Per gli interventi di cui al citato art. 119 eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la riduzione della detrazione del 110% è “anticipata”, introducendo per il 2023 la detrazione nella misura del 90%. In particolare i nuovi termini e misure risultano ora essere i seguenti:
·
110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 (anzichè
31.12.2023);
·
90% per le spese sostenute nel 2023;
·
70% per le spese sostenute nel 2024;
·
65% per le spese sostenute nel 2025.
Tali termini e misure riguardano anche le
spese sostenute:
·
da ONLUS di cui
all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97, OdV iscritte nei registri di cui all’art. 6,
Legge n. 266/91 e APS iscritte nel relativo Registro nazionale / regionale /
provinciale (se non rientranti nel comma 10-bis, per i cui interventi la
detrazione del 110% è riconosciuta fino al 31.12.2025 come di seguito
evidenziato);
·
da persone
fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio / condominio;
·
per gli
interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d),
DPR n. 380/2001.
|
Tali
nuovi termini e misure non si applicano per le spese relative: ·
gli interventi
per i quali alla data del 25.11.2022 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020; ·
agli interventi
su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di
approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata “in data
antecedente al 25.11.2022”, ossia entro il 24.11.2022; ·
agli
interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici
per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l’istanza per
l’acquisizione del titolo abilitativo. |
A seconda della situazione va pertanto individuata la
normativa applicabile.
ANTE
“Decreto Aiuti-quater” (*) |
POST
“Decreto Aiuti-quater” |
||
fino al
31.12.2023 |
110% |
fino al
31.12.2022 |
110% |
nel 2023 |
90% |
||
nel 2024 |
70% |
nel 2024 |
70% |
nel 2025 |
65% |
nel 2025 |
65% |
(*) CILA presentata entro il 25.11.2022
/ delibera interventi condominiali adottata entro il 24.11.2022 / istanza
acquisizione titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione presentata entro
il 25.11.2022.
Interventi
in singole unità immobiliari (c.d. “villette”)
La detrazione
spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.3.2023
(anziché 31.12.2022) per gli interventi di cui al citato art. 119 eseguiti
sulle singole unità immobiliari (c.d. “villette”) da persone fisiche,
al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a
condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il
30% dell’intervento complessivo.
Al ricorrere di tale fattispecie, pertanto, ossia se
si soddisfa la condizione richiesta (esecuzione dei lavori per almeno il 30% al
30.9.2022), si ha un maggior lasso di tempo (fino al 31.3.2023) per fruire
della detrazione del 110%.
Interventi
iniziati dall’1.1.2023
Sempre con riferimento
agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d.
“villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
d’impresa / lavoro autonomo, è ora previsto che per gli interventi avviati a
decorrere dall’1.1.2023 la detrazione delle spese sostenute entro il
31.12.2023 spetta nella misura del 90% a condizione che:
·
il contribuente
sia titolare di un diritto di proprietà ovvero di un diritto reale di
godimento (ad esempio, usufrutto / uso /
abitazione) sull’unità immobiliare.
|
Risultano pertanto esclusi i detentori dell’immobile oggetto degli
interventi, ad esempio, il comodatario e l’inquilino. Per gli interventi
in esame, pertanto, tali soggetti possono fruire delle detrazioni nelle
misure ordinariamente previste (50% - 65%, ecc.); |
·
l’unità
immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
·
il contribuente
abbia un reddito familiare di riferimento, definito dal nuovo comma 8-bis.1,
non superiore a € 15.000.
Nuovo
reddito familiare di riferimento
Il nuovo comma
8-bis.1 dell’art. 119 dispone che il “reddito di riferimento” va calcolato:
·
considerando
la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello
di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge / soggetto
legato da unione civile / convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari
di cui all’art. 12, TUIR presenti nel nucleo familiare fiscalmente a
carico ai sensi del comma 2 del citato art. 12;
·
dividendo la predetta somma dei redditi per una quota
determinata in base al numero dei componenti in nucleo familiare come segue.
Composizione
nucleo familiare |
Quota in cui dividere reddito complessivo del nucleo familiare |
Contribuente |
1 |
Contribuente
+ coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente |
2 |
Contribuente + coniuge / soggetto legato da unione
civile / convivente + 1 familiare fiscalmente a carico |
2,5 (*) |
Contribuente
+ coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente + 2 familiari
fiscalmente a carico |
3 (*) |
Contribuente
+ coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente + 3 o più familiari
fiscalmente a carico |
4 (*) |
(*) In assenza del coniuge / soggetto
legato da unione civile / convivente tale valore va diminuito di “1” (quota
attribuita per la presenza dello stesso).
Interventi
su immobili B/1 – B/2 – D/4 di Onlus / ODV / APS
Il comma 10-bis del
citato art. 119 prevede che per individuare l’ammontare massimo di spesa
agevolabile con la detrazione del 110% da parte delle ONLUS / ODV / APS:
·
esercenti attività di servizi socio-sanitari e assistenziali e
i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o
indennità di carica;
·
con immobili
rientranti nelle categorie catastali B/1 (collegi, orfanotrofi conventi,
seminari, ricoveri, ospizi e caserme), B/2 e D/4 (ospedali e case di cura,
senza e con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o
comodato d’uso gratuito (in tale ultimo caso a condizione che il contratto sia
regolarmente registrato in data certa anteriore all’1.6.2021);
va fatto riferimento al limite di spesa previsto
per la singola unità immobiliare moltiplicato per il valore risultante
dal rapporto tra i seguenti fattori:
·
superficie
totale dell’immobile oggetto degli interventi di efficienza energetica / miglioramento del rischio
sismico (sia “trainanti” che “trainati”);
·
superficie
media di un’unità abitativa immobiliare ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall’OMI.
Con riferimento a tale contesto, è ora disposto che
per gli interventi del citato comma 10-bis la detrazione del 110% spetta
anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025.
Credito
da sconto in fattura / cessione del credito anche in 10 rate
Per gli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020
l’utilizzo diretto della detrazione e conseguentemente l’utilizzo del relativo
credito derivante dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito
è ordinariamente prevista in 5 / 4 quote annuali.
Per tali interventi è ora disposto che
il credito sorto a seguito delle predette opzioni può essere ripartito
ed utilizzato in 10 quote annuali di pari importo, previo invio di una
Comunicazione all’Agenzia delle entrate
da parte del fornitore / cessionario.
|
Tale
possibilità è applicabile ai crediti derivanti da Comunicazioni di
sconto in fattura / cessione del credito inviate all’Agenzia entro il
31.10.2022 e non ancora utilizzati. |
Così, ad esempio, se un
contribuente ha sostenuto spese 2022 e nel mese di settembre 2022 ha optato per
la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, il
cessionario del credito dal 2023 può scegliere di rateizzare lo stesso in 10 rate
annuali (anziché 4).
Dovrà essere chiarita la modalità
di fruizione di tale possibilità, ossia come / su quale importo effettuare la
suddivisione in 10 rate, con riferimento ai crediti sorti nel 2020 / 2021.
Nuovo
contributo
Al fine di
procedere alla corresponsione di un contributo:
·
a favore dei
soggetti che si trovano nelle
condizioni reddituali di cui ai citati commi 8-bis e 8-bis.1, ossia con il nuovo
reddito familiare di riferimento nell’anno precedente al sostenimento della
spesa non superiore a € 15.000;
·
per gli interventi eseguiti da
condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari
distintamente accatastate, anche posseduti da un unico proprietario / in
comproprietà da più persone fisiche nonché per gli interventi eseguiti da
IACP / soggetti assimilati e da cooperative di abitazione a proprietà indivisa
sugli immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci, di cui all’art. 119,
comma 8-bis, primo e terzo periodo, DL n. 34/2020 (sono quindi esclusi gli interventi
sulle c.d. “villette”);
è istituito un Fondo i cui criteri e modalità di
ripartizione saranno fissati con un apposito Decreto MEF.
ESENZIONE SECONDA RATA IMU 2022
L’art. 78, comma 3, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto
Agosto”, dispone l’esonero IMU per il 2021 e 2022
per gli immobili di categoria catastale D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a
condizione che i gestori delle attività ivi
esercitate siano i relativi soggetti passivi IMU. Il
comma 4 del citato art. 78 subordina l’efficacia dell’esonero all’autorizzazione
UE.
Ora, l’art. 12, comma 1 del Decreto in esame dispone
che l’esenzione della seconda rata IMU 2022:
·
è usufruibile nel rispetto delle condizioni / limiti
previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti di Stato “de
minimis”;
·
non è subordinata all’autorizzazione UE.
SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
L’art. 39, comma 1-bis, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti” al fine di sostenere le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive
professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede
operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso
di svolgimento, ha differito dal 31.7 al 30.11.2022 la sospensione dei
versamenti di cui all’art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), Legge n.
234/2021 (Finanziaria 2022).
In particolare la sospensione interessa i seguenti
versamenti:
·
ritenute alla
fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano
in qualità di sostituiti d’imposta, dall’1.1.2022 al 30.11.2022;
·
contributi
previdenziali / assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1.1.2022
al 30.11.2022;
·
IVA in scadenza
nei mesi da gennaio a novembre 2022;
·
imposte sui
redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.11.2022.
Ora, L’art.
13 del Decreto in esame, differisce il termine per
l’effettuazione dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e
interessi in un’unica soluzione dal 16.12 al 22.12.2022.