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Circolare dello studio - dicembre 2022
Circolare dello studio
15:43 06-12-2022


COMMENTI

LE NOVITà DEL C.D. “DECRETO AIUTI-QUATER”

Nell’ambito del recente DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, contenente “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.”, sono previste una serie di disposizioni di natura fiscale, di seguito esaminate.

CREDITO IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE” E “NON ENERGIVORE” /

IMPRESE “GASIVORE” E “NON GASIVORE”

Estensione credito d’imposta imprese “energivore”

L’art. 1, comma 1, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese energivore, un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata ad ottobre e novembre 2022.

L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

Il medesimo art. 1, comma 1, DL n. 144/2022, riconosce il beneficio anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nei mesi di ottobre e novembre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica.

Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, di ottobre e novembre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica (PUN).

Ora, l’art. 1, comma 2 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia nel mese di dicembre 2022.

Estensione credito d’imposta imprese “gasivore”

L’art. 1, comma 2, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese gasivore un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato a ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

Estensione credito d’imposta imprese “non energivore”

L’art. 1, comma 3, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”), un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a ottobre e novembre 2022.

Per tali imprese, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

 

Estensione credito d’imposta imprese “non gasivore”

L’art. 1, comma 4, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese non gasivore in misura pari al 40% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Ora, l’art. 1, comma 1 del Decreto in esame, estende la predetta agevolazione al mese di dicembre 2022.

Tabella riepilogativa

Soggetti

Credito d’imposta

1 trimestre 2022

2 trimestre 2022

3 trimestre 2022

ottobre 2022 novembre 2022

dicembre 2022

Imprese energivore

20%

25%

40%

40%

Imprese non energivore

---

15%

30%

30%

Imprese gasivore

10%

25%

40%

40%

Imprese non gasivore

---

Imprese esercenti

attività agricola

20%

---

20%

20% (*)

Imprese esercenti

attività della pesca

20%

(*) Per tali imprese il credito riferito al quarto trimestre era già stato previsto dal DL n. 144/2022. Lo stesso è stato concesso quindi anche per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre e anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica identificate dal codice ATECO 1.61.

Utilizzo crediti d’imposta 3 e 4 trimestre 2022

L’art. 1, comma 3 del Decreto in esame proroga dal 31.3 al 30.6.2023 il termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, i crediti d’imposta spettanti:

·         per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

·         per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022;

·         per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022;

sia in caso di utilizzo “diretto” da parte dell’impresa beneficiaria che di utilizzo da parte del cessionario dei crediti stessi.

Cedibilità crediti d’imposta 4 trimestre 2022

L’art. 1, comma 4 del Decreto in esame, proroga dal 31.3 al 30.6.2023 il termine entro il quale è possibile cedere, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, i crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Lo stesso comma 4 fissa al medesimo termine (30.6.2023) anche la cessione dei crediti d’imposta spettanti per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022 e la    cessione dei crediti energetici relativi al 3 trimestre 2022 introdotti dall’art. 6, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.

L’utilizzo parziale del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o da un responsabile del CAF imprese. Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 30.6.2023.

Comunicazione importo credito residuo

Entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta energetici (imprese energivore / non energivore - imprese gasivore / non gasivore) relativi al 3 e 4 trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 3 e 4 trimestre 2022.

            RATEAZIONE MAGGIORI SPESE ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE

Per i consumi di energia elettrica e gas naturale effettuati dall’1.10.2022 al 31.3.2023 e fatturati entro il 30.9.2023, alle imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate è riconosciuta la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dall’1.1 e il 31.12.2021.

A tal fine:

·         le imprese interessate sono tenute a formulare apposita istanza ai fornitori, con modalità che saranno stabilite da un apposito DM;

·         entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il fornitore ha l’obbligo di offrire al richiedente una proposta di rateizzazione nella quale va indicato:

        l’ammontare degli importi dovuti;

        il tasso di interesse applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;

        il numero delle rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili, con le relative date di scadenza.

Tale obbligo del fornitore è condizionato / subordinato all’effettivo rilascio della garanzia da parte di SACE spa e all’effettiva disponibilità di almeno un’impresa di assicurazione a stipulare con l’impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull’intero credito, nell’interesse del fornitore di energia.

In caso di inadempimento di 2 rate, anche non consecutive, l’impresa decade dalla rateazione ed è tenuta al versamento dell’importo residuo dovuto in un’unica soluzione.

L’adesione al piano di rateizzazione in esame è alternativa, per i periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d’imposta previsti per le imprese gasivore / non gasivore, energivore / non energivore.

MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE

L’art. 12, comma 1 DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, ha disposto, per il 2022, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, che non concorrono al reddito di lavoro dipendente:

·         il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

·         le somme erogate / rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;

entro il limite complessivo di € 600.

Ora, il predetto limite, è stato aumentato a € 3.000.

CONTRIBUTO ENERGIA A ENTI GESTORI SERVIZI A DISABILI E ANZIANI / ETS / ODV / APS / ONLUS

É disposto l’incremento dei fondi stanziati con il c.d. “Decreto Aiuti-ter” per il riconoscimento di un contributo a favore di:

·         ETS ed Enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale / semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, per far fronte agli aumenti dei costi dell’energia termica ed elettrica del terzo e quarto trimestre 2022 (da € 120 milioni a € 170 milioni per il 2022).

Con riferimento a tale fondo è altresì previsto che una parte dello stesso sia destinato a ETS iscritti al RUNTS / OdV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione / ONLUS / fondazioni / associazioni / Aziende di servizi alla persona / Enti religiosi riconosciuti che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale a favore di anziani;

·         ETS iscritti al RUNTS / OdV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione / ONLUS iscritte alla relativa anagrafe, per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas nel 2022 (da € 50 milioni a € 100 miliardi per il 2022).

“BONUS CARBURANTE” IMPRESE TRASPORTO MERCI

L’art. 14, DL n. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, al fine di mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti, ha autorizzato la spesa di € 100 milioni da utilizzare a favore del settore:

·         dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95;

·         dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005, di autorizzazioni del Ministro delle Infrastrutture o autorizzazioni di Regioni / Enti locali ex D.Lgs. n. 422/97;

·         dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della Legge n. 218/2003 (noleggio di autobus con conducente).

Ora, l’art. 7 del Decreto in esame:

·         circoscrive il campo di applicazione dell’agevolazione alle sole imprese dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95 aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia;

·         sottopone l’agevolazione al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO “REGISTRATORI TELEMATICI”

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio del documento commerciale, l’art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “Lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che acquistano beni / servizi:

·         fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;

·         presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;

di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

L’art. 18, comma 4-bis, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2” con la modifica del citato comma 540, ha previsto che possono partecipare all’estrazione le persone fisiche maggiorenni che effettuano il pagamento elettronico per sé stessi, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza. In particolare per partecipare all’estrazione è necessario che la persona fisica:

·         effettui l’acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti:

        su propri rapporti di credito / debito bancari;

        su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dallo stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio;

ovvero

·         operi in forza di una rappresentanza rilasciata prima della partecipazione alla lotteria;

e

·         che associ all’acquisto medesimo il proprio codice lotteria.

In vista dell’operatività delle predette novità riguardanti la “Lotteria degli scontrini”, l’art. 8 del Decreto in esame concede ai commercianti al minuto / altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, un contributo per l’adeguamento da effettuare nel 2023 degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione / trasmissione telematica.

Il contributo in esame, concesso sotto forma di credito d’imposta:

·         è pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50;

·         è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

NOVITÀ DETRAZIONE 110%

L’art. 9 del Decreto in esame modifica l’ambito temporale di applicazione della detrazione del 110%, intervenendo sul comma 8-bis dell’art. 119, DL n. 34/2020. 

Interventi in condomini / edifici con più unità immobiliari

Per gli interventi di cui al citato art. 119 eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la riduzione della detrazione del 110% è “anticipata”, introducendo per il 2023 la detrazione nella misura del 90%. In particolare i nuovi termini e misure risultano ora essere i seguenti:

·      110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 (anzichè 31.12.2023);

·      90% per le spese sostenute nel 2023;

·      70% per le spese sostenute nel 2024;

·      65% per le spese sostenute nel 2025.

Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:

·         da ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97, OdV iscritte nei registri di cui all’art. 6, Legge n. 266/91 e APS iscritte nel relativo Registro nazionale / regionale / provinciale (se non rientranti nel comma 10-bis, per i cui interventi la detrazione del 110% è riconosciuta fino al 31.12.2025 come di seguito evidenziato);

·         da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio / condominio;

·         per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001.

Tali nuovi termini e misure non si applicano per le spese relative:

·         gli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

·         agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata “in data antecedente al 25.11.2022”, ossia entro il 24.11.2022;

·         agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

A seconda della situazione va pertanto individuata la normativa applicabile.

ANTE “Decreto Aiuti-quater” (*)

POST “Decreto Aiuti-quater”

fino al 31.12.2023

110%

fino al 31.12.2022

110%

nel 2023

90%

nel 2024

70%

nel 2024

70%

nel 2025

65%

nel 2025

65%

(*) CILA presentata entro il 25.11.2022 / delibera interventi condominiali adottata entro il 24.11.2022 / istanza acquisizione titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione presentata entro il 25.11.2022.

Interventi in singole unità immobiliari (c.d. “villette”)

La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.3.2023 (anziché 31.12.2022) per gli interventi di cui al citato art. 119 eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.  

Al ricorrere di tale fattispecie, pertanto, ossia se si soddisfa la condizione richiesta (esecuzione dei lavori per almeno il 30% al 30.9.2022), si ha un maggior lasso di tempo (fino al 31.3.2023) per fruire della detrazione del 110%.

Interventi iniziati dall’1.1.2023

Sempre con riferimento agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, è ora previsto che per gli interventi avviati a decorrere dall’1.1.2023 la detrazione delle spese sostenute entro il 31.12.2023 spetta nella misura del 90% a condizione che:

·         il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà ovvero di un diritto reale di godimento (ad esempio, usufrutto / uso / abitazione) sull’unità immobiliare.

Risultano pertanto esclusi i detentori dell’immobile oggetto degli interventi, ad esempio, il comodatario e l’inquilino. Per gli interventi in esame, pertanto, tali soggetti possono fruire delle detrazioni nelle misure ordinariamente previste (50% - 65%, ecc.);

·         l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

·         il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento, definito dal nuovo comma 8-bis.1, non superiore a € 15.000.

Nuovo reddito familiare di riferimento

Il nuovo comma 8-bis.1 dell’art. 119 dispone che il “reddito di riferimento” va calcolato:

·         considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all’art. 12, TUIR presenti nel nucleo familiare fiscalmente a carico ai sensi del comma 2 del citato art. 12;

·         dividendo la predetta somma dei redditi per una quota determinata in base al numero dei componenti in nucleo familiare come segue.

Composizione nucleo familiare

Quota in cui dividere reddito

complessivo del nucleo familiare

Contribuente

1

Contribuente + coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente

2

Contribuente + coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente + 1 familiare fiscalmente a carico

2,5 (*)

Contribuente + coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente + 2 familiari fiscalmente a carico

3 (*)

Contribuente + coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente + 3 o più familiari fiscalmente a carico

4 (*)

(*) In assenza del coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente tale valore va diminuito di “1” (quota attribuita per la presenza dello stesso).

Interventi su immobili B/1 – B/2 – D/4 di Onlus / ODV / APS

Il comma 10-bis del citato art. 119 prevede che per individuare l’ammontare massimo di spesa agevolabile con la detrazione del 110% da parte delle ONLUS / ODV / APS:

·         esercenti attività di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;

·         con immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 (collegi, orfanotrofi conventi, seminari, ricoveri, ospizi e caserme), B/2 e D/4 (ospedali e case di cura, senza e con fine di lucro), a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (in tale ultimo caso a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’1.6.2021);

va fatto riferimento al limite di spesa previsto per la singola unità immobiliare moltiplicato per il valore risultante dal rapporto tra i seguenti fattori:

·         superficie totale dell’immobile oggetto degli interventi di efficienza energetica / miglioramento del rischio sismico (sia “trainanti” che “trainati”);

·         superficie media di un’unità abitativa immobiliare ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall’OMI. 

Con riferimento a tale contesto, è ora disposto che per gli interventi del citato comma 10-bis la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025.

Credito da sconto in fattura / cessione del credito anche in 10 rate

Per gli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 l’utilizzo diretto della detrazione e conseguentemente l’utilizzo del relativo credito derivante dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è ordinariamente prevista in 5 / 4 quote annuali.

Per tali interventi è ora disposto che il credito sorto a seguito delle predette opzioni può essere ripartito ed utilizzato in 10 quote annuali di pari importo, previo invio di una Comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore / cessionario.

Tale possibilità è applicabile ai crediti derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura / cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati.

Così, ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese 2022 e nel mese di settembre 2022 ha optato per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, il cessionario del credito dal 2023 può scegliere di rateizzare lo stesso in 10 rate annuali (anziché 4).

Dovrà essere chiarita la modalità di fruizione di tale possibilità, ossia come / su quale importo effettuare la suddivisione in 10 rate, con riferimento ai crediti sorti nel 2020 / 2021.

Nuovo contributo

Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo:

·         a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai citati commi 8-bis e 8-bis.1, ossia con il nuovo reddito familiare di riferimento nell’anno precedente al sostenimento della spesa non superiore a € 15.000;

·         per gli interventi eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche posseduti da un unico proprietario / in comproprietà da più persone fisiche nonché per gli interventi eseguiti da IACP / soggetti assimilati e da cooperative di abitazione a proprietà indivisa sugli immobili posseduti e assegnati in godimento ai soci, di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, DL n. 34/2020 (sono quindi esclusi gli interventi sulle c.d. “villette”);

è istituito un Fondo i cui criteri e modalità di ripartizione saranno fissati con un apposito Decreto MEF.

ESENZIONE SECONDA RATA IMU 2022

L’art. 78, comma 3, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, dispone l’esonero IMU per il 2021 e 2022 per gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i gestori delle attività ivi esercitate siano i relativi soggetti passivi IMU. Il comma 4 del citato art. 78 subordina l’efficacia dell’esonero all’autorizzazione UE.

Ora, l’art. 12, comma 1 del Decreto in esame dispone che l’esenzione della seconda rata IMU 2022:

·         è usufruibile nel rispetto delle condizioni / limiti previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti di Stato “de minimis”;

·         non è subordinata all’autorizzazione UE.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

L’art. 39, comma 1-bis, DL n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ha differito dal 31.7 al 30.11.2022 la sospensione dei versamenti di cui all’art. 1, comma 923, lett. a), b), c) e d), Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

In particolare la sospensione interessa i seguenti versamenti:

·         ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d’imposta, dall’1.1.2022 al 30.11.2022;

·         contributi previdenziali / assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria dall’1.1.2022 al 30.11.2022;

·         IVA in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022;

·         imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.11.2022.

Ora, L’art. 13 del Decreto in esame, differisce il termine per l’effettuazione dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione dal 16.12 al 22.12.2022.