ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Ricostruzione ricavi in base ai caffè somministratiSentenza CTP Lecco n. 75/2/12 | L’accertamento è legittimo se la ricostruzione del numero di pasti somministrati è stata effettuata in base ai caffè preparati, in assenza di ricevute relative esclusivamente al servizio di bar. |
Sponsorizzazioni sportive Sentenza CTP Reggio Emilia 18.9.2012, n. 116/4/12 | Le sponsorizzazioni sportive sono deducibili soltanto se è dimostrabile il nesso tra l’attività economica esercitata dal soggetto erogatore e la capacità della società sportiva beneficiaria di promuoverne l’immagine. |
Studi di settore e acquisto di beni di lusso Sentenza Corte Cassazione 4.10.2012, n. 16939 | È legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore effettuato nei confronti di un contribuente che, nonostante presenti un calo del volume d’affari, dallo stesso giustificato dalla crisi economica del settore in cui opera, acquista beni di lusso (nel caso di specie, un’autovettura di grossa cilindrata, una barca e un grande appartamento). |
Cassa negativa Sentenza Corte Cassazione 5.10.2012, n. 17004 | È ribadito che la presenza della cassa negativa, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo e pertanto legittima, da sola, l’accertamento. Grava sul contribuente fornire la prova contraria. |
IVA per cassa Decreto MEF 11.10.2012 | È stato emanato ed è ora in corso di pubblicazione sulla G.U. il Decreto attuativo delle disposizioni ex art. 32-bis, DL n. 83/2012 che hanno modificato l’attuale regime IVA c.d. “per cassa”. Tale regime è applicabile, a decorrere dall’1.12.2012, alla generalità dei soggetti IVA, ossia alle imprese / lavoratori autonomi con un volume d’affari non superiore a € 2.000.000. |
Studi di settore e malattia del contribuente Sentenza Corte Cassazione 12.10.2012, n. 17534 | Gli studi di settore non possono essere applicati nei confronti di un contribuente che ha dichiarato un reddito inferiore a quello presunto da GERICO a causa di “comprovate precarie condizioni fisiche”. |
Decreto Crescita 2.0 DL 18.10.2012, n. 179 | È stato pubblicato sul S.O. n. 194/L alla G.U. 19.10.2012, n. 285 il c.d. “Decreto Crescita2.0”nell’ambito del quale sono contenute, tra l’altro, le seguenti novità:- obbligo della PEC anche per le imprese individuali; - introduzione di agevolazioni per le start-up innovative; - obbligo per i professionisti di accettare pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat). |
COMMENTI |
L’art. 62, DLn. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni” ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l’utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l’applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose.
Le nuove regole, di seguito esaminate:
fanno riferimento anche al DM 19.10.2012 contenente le relative disposizioni attuative;
sono in vigore dal 24.10.2012 e sono applicabili ai contratti stipulati, a decorrere dal 24.10.2012, che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli / alimentari.
Entro il 31.12.2012 i contratti in essere al 24.10.2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti. Sul punto si ritiene che tale disposizione sia applicabile soltanto ai contratti redatti in forma scritta.
Le disposizioni in merito al divieto di “condotte sleali”, ai termini di pagamento e alla decorrenza automatica degli interessi di mora, “si applicano automaticamente a tutti i contratti … anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa”. |
La disciplina in esame è applicabile alle:
“cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”. |
Sono escluse dalla disciplina in esame: le cessioni effettuate al consumatore finale; i conferimenti: di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle cooperative, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse;
di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D.Lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;
di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex art. 4, D.Lgs. n. 4/2012.
“le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito”.
Al fine dell’applicazione della nuova disciplina risulta, quindi, di particolare interesse individuare cosa si intende per:
► prodotti agricoli;
► prodotti alimentari.
PRODOTTI AGRICOLI |
Animali vivi |
Carni e frattaglie commestibili |
Pesci, crostacei e molluschi |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturaleBudella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesciProdotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umanaPiante vive e prodotti della floricolturaLegumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecciFrutta commestibile; scorze di agrumi e di meloniCaffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903)CerealiProdotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulinaSemi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggiPectinaStrutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fusoSevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparatiGrassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinatiOli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinatiGrassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparatiMargarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparatiResidui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetaliPreparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschiZucchero di barbabietola e di canna, allo stato solidoAltri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellatiMelassi, anche decoloratiZuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzioneCacao in grani anche infranto, greggio o torrefattoGusci, bucce, pellicole e cascami di cacaoPreparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di pianteMosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcoleVini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentateAlcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevandeAceti commestibili e loro succedanei commestibiliResidui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animaliTabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabaccoSughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzatoLino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
PRODOTTI ALIMENTARI“qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”.
I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono, a pena di nullità:
Va evidenziato che per forma scritta si intende:
“qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”; |
Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti:
- contratto di cessione dei prodotti;
- documento di trasporto / consegna o fattura;
- ordine di acquisto;
La presenza di un contratto non è necessaria se i relativi elementi essenziali sono riportati:
nel documento di trasporto / consegna;
nella fattura.
In tali casi nei predetti documenti deve essere apposta la seguente annotazione:
“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. |
Le condotte sleali (vietate) sono rappresentate da:
Rientrano nella definizione di “condotte commerciali sleali” anche il mancato rispetto dei “principi di buone prassi” e le pratiche sleali approvate a livello comunitario in data 29.11.2011 (vedasi allegati 1 e 2)
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È vietato, altresì, “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose” ed, in particolare, quelle che:
È fatto salvo:
“il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”. |
Il pagamento del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli / alimentari va effettuato:
In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall’“ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”. Così ad esempio, se la fattura è ricevuta il 5.11.2012 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 29.12.2012 (ovvero entro il 28.1.2013 nel caso di prodotti non deteriorabili). In merito va evidenziato che nel conteggio dei giorni va ricompreso, quale dies a quo, l’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Termine di pagamento |
merci deteriorabili | entro 30 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura | |||
merci non deteriorabili | entro 60 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura |
PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI DETERIORABILI |
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione nonsuperiore a 60 giorni;b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni; |
c) prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche:
d) tutti i tipi di latte.
L’emissione della fattura va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di pagamento previste per le cessioni dei prodotti e pertanto:
“il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti”. |
In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi “automaticamente” dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.
Al fine della determinazione degli interessi dovuti assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura. La stessa è “validamente certificata” soltanto se il ricevimento della fattura è avvenuto tramite:
- consegna “a mani”;
- raccomandata A.R.;
- sistema EDI (o altro mezzo equivalente).
In caso di incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento “salvo prova contraria” alla data di consegna dei prodotti.
Sul punto va evidenziato che la locuzione “salvo prova contraria”, consente al contribuente di poter superare la suddetta presunzione che fa coincidere la data di ricevimento della fattura con la data di consegna dei prodotti in mancanza del ricevimento “certificato” della stessa.
Gli interessi legali di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento “in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Si rammenta che gli interessi legali di mora sono costituiti da una:
componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U.;
componente fissa pari a 7 punti percentuali;
maggiorazione pari a 2 punti percentuali.
La “componente variabile” degli interessi di mora riferita al 2° semestre 2012 è stata fissata nella misura dell’1%.
Ciò comporta che, ad esempio, al mancato pagamento di una fornitura di prodotti agricoli / alimentari scadente nel 2° semestre 2012 sono applicabili (in automatico) gli interessi di mora nella misura del 10% (1% + 7% + 2%).
Per la cessione di prodotti alcoolici “è fatto salvo” quanto disposto dall’art. 22, Legge n. 28/99, in base al quale l’acquirente, autorizzato alla rivendita di alcoolici, deve effettuare il pagamento della fornitura “entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”. In caso di ritardato pagamento:
“il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo …”. |
Relativamente alle sanzioni applicabili è previsto che:
violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi | sanzione da €516 a€ 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione |
condotta sleale | sanzione da €516 a€ 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti |
ritardo del pagamento | sanzione da €500 a€ 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo |
Allegato 1
PRINCIPI DI BUONE PRASSI |
Le parti si impegnano ad agire in conformità con le legislazioni applicabili, tra cui quella sulla concorrenza.Principi generali |
Principi specifici
Allegato 2
PRATICA | Esempi di pratiche sleali | Esempi di pratiche corrette |
Accordi scritti / non scritti | Rifiutare o evitare di emettere alcuni termini per iscritto rende più difficile stabilire l’intento delle parti e identificare i loro diritti ed obblighi secondo il contratto. | ð Le parti assicurano che l’accordo sia in forma scritta salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambi le parti. L’accordo contiene circostanze precise e norme dettagliate in base alle quali le parti possono modificare i termini dell’accordo in maniera consapevole e puntuale, incluso il processo per determinare necessari risarcimenti per eventuali costi per entrambe le parti.ð Le disposizioni del contratto scritto sono chiare e trasparenti. |
Quando i contratti non sono scritti, una delle parti manda una conferma scritta in seguito.Termini e condizioni generali Imporre termini e condizioni generali che contengano clausole sleali. Usare termini e condizioni generali che facilitino l’attività commerciale e che contengano clausole giuste.Fine rapporto Porre fine unilateralmente alla relazione commerciale senza preavviso, o con un preavviso troppo breve e senza una ragione obiettivamente giustificabile, ad esempio se gli obiettivi di vendita non sono stati raggiunti. Porre fine unilateralmente ad un rapporto commerciale rispettando l’accordo e il processo stabilito in conformità con la legislazione applicabile.Sanzioni contrattuali Sanzioni contrattuali applicate in maniera non trasparente e non proporzionale ai danni subiti. Sanzioni imposte senza giustificazioni previste nell’accordo o nella legislazione applicabile. Se una parte non riesce ad adempiere ai propri obblighi, le sanzioni contrattuali sono applicate in maniera trasparente, nel rispetto dell’accordo ed in maniera proporzionale al danno subito.ð Le sanzioni contrattuali sono determinate in anticipo, sono proporzionate per entrambe le parti e sono applicate per compensare i danni subiti.Azioni unilaterali Cambiamenti non contrattuali unilaterali e retroattivi nel costo o prezzo di prodotti o servizi. Un contratto contiene le circostanze legittime e le condizioni in base alle quali un’azione unilaterale possa essere permessa.Informazioni Nascondere informazioni essenziali rilevanti per l’altra parte nei negoziati contrattuali e che l’altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere. Una parte usa o condivide con una parte terza informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall’altra parte senza l’autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo. Fornire informazioni rilevanti essenziali per l’altra parte nei negoziati contrattuali e assicurare che le informazioni non vengano usate impropriamente.Ripartizione del rischio Trasferimento di un rischio ingiustificato o sproporzionato all'altra parte, ad esempio imponendo una garanzia di margine attraverso un pagamento in cambio di nessuna prestazione. Imporre una richiesta di finanziamento delle attività commerciali proprie ad una parte.
Imporre una richiesta di finanziamento di una promozione.
Impedire all'altra parte di fare delle dichiarazioni legittime di marketing o promozionali sui suoi prodotti. I diversi operatori corrono rischi specifici nelle diverse fasi della filiera collegati alle potenziali ricompense per avere un'attività in quel settore. Tutti gli operatori si prendono la responsabilità per i propri rischi e non cercano di trasferire i rischi ad altre parti. Trasferimento di rischi che viene negoziato e deciso dalle parti per ottenere una situazione di soddisfazione reciproca.
Le parti concordano termini e condizioni corrispondenti al contributo di ciascuna di esse nei confronti di attività commerciali realizzate individualmente e delle attività promozionali.Compenso per l’inclusione nel listino. Imporre compensi per l'inserimento nel listino che sono non proporzionali al rischio di commercializzare un nuovo prodotto. I compensi per l'inserimento nel listino - quando utilizzati per mitigare il rischio preso nel commercializzare un nuovo prodotto – sono concordati tra le parti e proporzionali al rischio preso.Interruzione del rapporto commerciale Minacciare l'interruzione del rapporto di lavoro o la fine di quest'ultimo per ottenere un vantaggio senza giustificazione oggettiva, ad esempio punendo una parte per esercitare i propri diritti. Chiedere il pagamento di servizi non resi o prodotti non consegnati o il pagamento che chiaramente non corrisponde al valore / costo del servizio reso. Vendite condizionate Imporre ad una parte l'acquisto o la fornitura di una serie di prodotti o servizi collegati ad un'altra serie di prodotti o servizi - sia da una delle due parti o da una parte terza. Le parti stabiliscono di vincolarsi a prodotti o servizi che aumentano l'efficienza generale e la sostenibilità della filiera e portano benefici sia alle parti che ai consumatori.Consegna e ricezione delle merci Interrompere deliberatamente il programma di consegna o di ricezione per ottenere un vantaggio ingiustificato. Le forniture che arrivano all'ora stabilita permettono ai fornitori di pianificare in tempo i processi di produzione e gli orari di consegna, e permettono all’acquirente di pianificare la ricezione, l'immagazzinamento e l'esposizione delle merci consegnate. Se una parte ha bisogno di consegnare o di ricevere in anticipo / ritardo / in maniera parziale, avvisa in tempo l'altra parte e sempre in conformità con l'accordo scritto.