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Circolare dello studio - novembre 2012
Circolare dello studio
17:17 29-11-2012

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Ricostruzione ricavi in base ai caffè somministratiSentenza CTP Lecco n. 75/2/12 L’accertamento è legittimo se la ricostruzione del numero di pasti somministrati è stata effettuata in base ai caffè preparati, in assenza di ricevute relative esclusivamente al servizio di bar.
Sponsorizzazioni sportive  Sentenza CTP Reggio Emilia 18.9.2012, n. 116/4/12 Le sponsorizzazioni sportive sono deducibili soltanto se è dimostrabile il nesso tra l’attività economica esercitata dal soggetto erogatore e la capacità della società sportiva beneficiaria di promuoverne l’immagine.
Studi di settore e acquisto di beni di lusso    Sentenza Corte Cassazione 4.10.2012, n. 16939 È legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore effettuato nei confronti di un contribuente che, nonostante presenti un calo del volume d’affari, dallo stesso giustificato dalla crisi economica del settore in cui opera, acquista beni di lusso (nel caso di specie, un’autovettura di grossa cilindrata, una barca e un grande appartamento).
Cassa negativa    Sentenza Corte Cassazione 5.10.2012, n. 17004 È ribadito che la presenza della cassa negativa, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo e pertanto legittima, da sola, l’accertamento. Grava sul contribuente fornire la prova contraria.
IVA per cassa        Decreto MEF 11.10.2012 È stato emanato ed è ora in corso di pubblicazione sulla G.U. il Decreto attuativo delle disposizioni ex art. 32-bis, DL n. 83/2012 che hanno modificato l’attuale regime IVA c.d. “per cassa”. Tale regime è applicabile, a decorrere dall’1.12.2012, alla generalità dei soggetti IVA, ossia alle imprese / lavoratori autonomi con un volume d’affari non superiore a € 2.000.000.
Studi di settore e malattia del contribuente  Sentenza Corte Cassazione 12.10.2012, n. 17534 Gli studi di settore non possono essere applicati nei confronti di un contribuente che ha dichiarato un reddito inferiore a quello presunto da GERICO a causa di “comprovate precarie condizioni fisiche”.
Decreto Crescita 2.0          DL 18.10.2012, n. 179 È stato pubblicato sul S.O. n. 194/L alla G.U. 19.10.2012, n. 285 il c.d. “Decreto Crescita2.0”nell’ambito del quale sono contenute, tra l’altro, le seguenti novità:- obbligo della PEC anche per le imprese individuali; - introduzione di agevolazioni per le start-up innovative; - obbligo per i professionisti di accettare pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat).
 

COMMENTI

NUOVE REGOLE (DAL 24.10.2012) PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI

 

L’art. 62, DLn. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni” ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l’utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l’applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.

Le nuove regole, di seguito esaminate:

 fanno riferimento anche al DM 19.10.2012 contenente le relative disposizioni attuative;

 sono in vigore dal 24.10.2012 e sono applicabili ai contratti stipulati, a decorrere dal 24.10.2012, che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli / alimentari.

Entro il 31.12.2012 i contratti in essere al 24.10.2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti. Sul punto si ritiene che tale disposizione sia applicabile soltanto ai contratti redatti in forma scritta.

  Le disposizioni in merito al divieto di “condotte sleali, ai termini di pagamento e alla decorrenza automatica degli interessi di mora, “si applicano automaticamente a tutti i contratti … anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa”.

 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

La disciplina in esame è applicabile alle:

“cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”.

FATTISPECIE ESCLUSE

Sono escluse dalla disciplina in esame: le cessioni effettuate al consumatore finale; i conferimenti: di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle cooperative, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse;

di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D.Lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;

di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex art. 4, D.Lgs. n. 4/2012.

“le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito”.

Al fine dell’applicazione della nuova disciplina risulta, quindi, di particolare interesse individuare cosa si intende per:

► prodotti agricoli;

► prodotti alimentari.

 

PRODOTTI AGRICOLI
Animali vivi
Carni e frattaglie commestibili
Pesci, crostacei e molluschi

 

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturaleBudella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesciProdotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umanaPiante vive e prodotti della floricolturaLegumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecciFrutta commestibile; scorze di agrumi e di meloniCaffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903)CerealiProdotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulinaSemi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggiPectinaStrutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fusoSevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparatiGrassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinatiOli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinatiGrassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparatiMargarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparatiResidui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetaliPreparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschiZucchero di barbabietola e di canna, allo stato solidoAltri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellatiMelassi, anche decoloratiZuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzioneCacao in grani anche infranto, greggio o torrefattoGusci, bucce, pellicole e cascami di cacaoPreparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di pianteMosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcoleVini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentateAlcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevandeAceti commestibili e loro succedanei commestibiliResidui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animaliTabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabaccoSughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzatoLino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

 

  

PRODOTTI ALIMENTARIqualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”.

 

 

FORMA (SCRITTA) DEL CONTRATTO

I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono, a pena di nullità:

  • essere stipulati in forma scritta.

Va evidenziato che per forma scritta si intende:

qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”;
  • riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti:

  • nel contratto / accordo quadro o di base conclusi a livello di “centrali di acquisto”;
  • nei seguenti documenti purché riportanti gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti / accordi:

-      contratto di cessione dei prodotti;

-      documento di trasporto / consegna o fattura;

-      ordine di acquisto;

  • negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.

La presenza di un contratto non è necessaria se i relativi elementi essenziali sono riportati:

nel documento di trasporto / consegna;

nella fattura.

In tali casi nei predetti documenti deve essere apposta la seguente annotazione:

“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

CONDOTTE SLEALI

Le condotte sleali (vietate) sono rappresentate da:

  1. imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
  2. applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
  3. subordinazione della conclusione, dell'esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
  4. conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
  5. adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

Rientrano nella definizione di condotte commerciali sleali anche il mancato rispetto dei “principi di buone prassi” e le pratiche sleali approvate a livello comunitario in data 29.11.2011 (vedasi allegati 1 e 2)

 

.

 

 

È vietato, altresì, “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed, in particolare, quelle che:

  • prevedono servizi e/o prestazioni accessorie “senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto”;
  • escludono l’applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero crediti;
  • determinano prezzi sotto costo” alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;
  • impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, “un termine minimo prima di poter emettere la fattura.

È fatto salvo:

“il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”.

TERMINI E DECORRENZA DEL PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli / alimentari va effettuato:

  • per le merci deteriorabili, entro 30 giorni;
  • per tutte le altre merci, entro 60 giorni.

In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”. Così ad esempio, se la fattura è ricevuta il 5.11.2012 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 29.12.2012 (ovvero entro il 28.1.2013 nel caso di prodotti non deteriorabili). In merito va evidenziato che nel conteggio dei giorni va ricompreso, quale dies a quo, l’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.


Termine di pagamento
  merci deteriorabili   entro 30 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura  
       
  merci non deteriorabili   entro 60 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura  

 

PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI DETERIORABILI
a)       prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione nonsuperiore a 60 giorni;b)      prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;

c)       prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche:

  • aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
  • aW superiore a 0,91;
  • pH uguale o superiore a 4,5;

d)      tutti i tipi di latte.

L’emissione della fattura va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di pagamento previste per le cessioni dei prodotti e pertanto:

“il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.

 

 

 

RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.

Al fine della determinazione degli interessi dovuti assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura. La stessa è validamente certificata soltanto se il ricevimento della fattura è avvenuto tramite:

-    consegna a mani”;

-    raccomandata A.R.;

-    sistema EDI (o altro mezzo equivalente).

In caso di incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento salvo prova contraria alla data di consegna dei prodotti.

Sul punto va evidenziato che la locuzione salvo prova contraria, consente al contribuente di poter superare la suddetta presunzione che fa coincidere la data di ricevimento della fattura con la data di consegna dei prodotti in mancanza del ricevimento “certificato” della stessa.

DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA

Gli interessi legali di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento “in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Si rammenta che gli interessi legali di mora sono costituiti da una:

  componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U.;

  componente fissa pari a 7 punti percentuali;

  maggiorazione pari a 2 punti percentuali.

La “componente variabile” degli interessi di mora riferita al 2° semestre 2012 è stata fissata nella misura dell’1%.

Ciò comporta che, ad esempio, al mancato pagamento di una fornitura di prodotti agricoli / alimentari scadente nel 2° semestre 2012 sono applicabili (in automatico) gli interessi di mora nella misura del 10% (1% + 7% + 2%).

cessioni di prodotti alcoolici

Per la cessione di prodotti alcoolici “è fatto salvo” quanto disposto dall’art. 22, Legge n. 28/99, in base al quale l’acquirente, autorizzato alla rivendita di alcoolici, deve effettuare il pagamento della fornitura “entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”. In caso di ritardato pagamento:

“il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi  corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo …”.

REGIME SANZIONATORIO

Relativamente alle sanzioni applicabili è previsto che:

violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi sanzione da €516 a€ 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione
condotta sleale sanzione da €516 a€ 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti
ritardo del pagamento sanzione da €500 a€ 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo

Allegato 1

PRINCIPI DI BUONE PRASSI
Le parti si impegnano ad agire in conformità con le legislazioni applicabili, tra cui quella sulla concorrenza.Principi generali
  1. CONSUMATORI: le parti devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei consumatori e la sostenibilità generale della filiera alimentare nelle relazioni B2B. Le parti devono assicurare una massima efficienza e ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera alimentare.
    1. LIBERTà DI CONTRATTO: le parti sono entità economiche indipendenti, che rispettano i diritti degli altri di definire le proprie strategie e politiche di gestione, inclusa la libertà di determinare indipendentemente se impegnarsi o meno in un accordo.
    2. RAPPORTI EQUI: le parti devono relazionare nei confronti della altre parti in maniera responsabile, in buona fede e con diligenza professionale.

Principi specifici

  1. ACCORDI SCRITTI: gli accordi devono essere in forma scritta, salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambe le parti, e devono essere chiari e trasparenti e includere il maggior numero possibile di elementi rilevanti e prevedibili, inclusi i diritti e le procedure di fine rapporto.
    1. PREVEDIBILITà: modifiche unilaterali ai termini contrattuali non devono essere fatte a meno che le circostanze e le condizioni per queste non siano già state stabilite precedentemente. Gli accordi devono delineare il processo attraverso il quale ognuna delle parti possa discutere con l’altra le modifiche necessarie per l’implementazione dell’accordo o per risolvere circostanze imprevedibili, entrambi situazioni che devono essere contemplate nell’accordo stesso.
    2. CONFORMITà: gli accordi devono essere rispettati.
    3. INFORMAZIONE: qualora ci fosse uno scambio di informazioni, questo deve avvenire in conformità con la legislazione sulla concorrenza e le altre legislazioni applicabili, e le parti devono assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non fuorvianti.
    4. CONFIDENZIALITà: la confidenzialità delle informazioni deve essere rispettata a meno che le informazioni non siano già pubbliche o indipendentemente e legittimamente note alla parte che riceve l’informazione. Le informazioni devono essere usate dal destinatario solo per scopi legittimi per i quali sono state comunicate.
    5. RESPONSABILITà SUI RISCHI: tutte le parti nella filiera devono prendersi i propri rischi imprenditoriali.
    6. RICHIESTA GIUSTIFICABILE: una parte non può esercitare minacce per ottenere un vantaggio ingiustificato o per trasferire un costo ingiustificato.

Allegato 2

PRATICA Esempi di pratiche sleali Esempi di pratiche corrette
Accordi scritti / non scritti Rifiutare o evitare di emettere alcuni termini per iscritto rende più difficile stabilire l’intento delle parti e identificare i loro diritti ed obblighi secondo il contratto. ð      Le parti assicurano che l’accordo sia in forma scritta salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambi le parti. L’accordo contiene circostanze precise e norme dettagliate in base alle quali le parti possono modificare i termini dell’accordo in maniera consapevole e puntuale, incluso il processo per determinare necessari risarcimenti per eventuali costi per entrambe le parti.ð      Le disposizioni del contratto scritto sono chiare e trasparenti.

    Quando i contratti non sono scritti, una delle parti manda una conferma scritta in seguito.Termini e condizioni generali  Imporre termini e condizioni generali che contengano clausole sleali.  Usare termini e condizioni generali che facilitino l’attività commerciale e che contengano clausole giuste.Fine rapporto  Porre fine unilateralmente alla relazione commerciale senza preavviso, o con un preavviso troppo breve e senza una ragione obiettivamente giustificabile, ad esempio se gli obiettivi di vendita non sono stati raggiunti. Porre fine unilateralmente ad un rapporto commerciale rispettando l’accordo e il processo stabilito in conformità con la legislazione applicabile.Sanzioni contrattuali  Sanzioni contrattuali applicate in maniera non trasparente e non proporzionale ai danni subiti.      Sanzioni imposte senza giustificazioni previste nell’accordo o nella legislazione applicabile. Se una parte non riesce ad adempiere ai propri obblighi, le sanzioni contrattuali sono applicate in maniera trasparente, nel rispetto dell’accordo ed in maniera proporzionale al danno subito.ð      Le sanzioni contrattuali sono determinate in anticipo, sono proporzionate per entrambe le parti e sono applicate per compensare i danni subiti.Azioni unilaterali   Cambiamenti non contrattuali unilaterali e retroattivi nel costo o prezzo di prodotti o servizi.   Un contratto contiene le circostanze legittime e le condizioni in base alle quali un’azione unilaterale possa essere permessa.Informazioni   Nascondere informazioni essenziali rilevanti per l’altra parte nei negoziati contrattuali e che l’altra parte si aspetterebbe legittimamente di ricevere.    Una parte usa o condivide con una parte terza informazioni sensibili fornite in maniera confidenziale dall’altra parte senza l’autorizzazione di questa in modo da ottenere un vantaggio competitivo.     Fornire informazioni rilevanti essenziali per l’altra parte nei negoziati contrattuali e assicurare che le informazioni non vengano usate impropriamente.Ripartizione del rischio   Trasferimento di un rischio ingiustificato o sproporzionato all'altra parte, ad esempio imponendo una garanzia di margine attraverso un pagamento in cambio di nessuna prestazione.   Imporre una richiesta di finanziamento delle attività commerciali proprie ad una parte.

     Imporre una richiesta di finanziamento di una promozione.

  Impedire all'altra parte di fare delle dichiarazioni legittime di marketing o promozionali sui suoi prodotti. I diversi operatori corrono rischi specifici nelle diverse fasi della filiera collegati alle potenziali ricompense per avere un'attività in quel settore. Tutti gli operatori si prendono la responsabilità per i propri rischi e non cercano di trasferire i rischi ad altre parti.    Trasferimento di rischi che viene negoziato e deciso dalle parti per ottenere una situazione di soddisfazione reciproca.

Le parti concordano termini e condizioni corrispondenti al contributo di ciascuna di esse nei confronti di attività commerciali realizzate individualmente e delle attività promozionali.Compenso per l’inclusione nel listino. Imporre compensi per l'inserimento nel listino che sono non proporzionali al rischio di commercializzare un nuovo prodotto. I compensi per l'inserimento nel listino - quando utilizzati per mitigare il rischio preso nel commercializzare un nuovo prodotto – sono concordati tra le parti e proporzionali al rischio preso.Interruzione del rapporto commerciale   Minacciare l'interruzione del rapporto di lavoro o la fine di quest'ultimo per ottenere un vantaggio senza giustificazione oggettiva, ad esempio punendo una parte per esercitare i propri diritti.   Chiedere il pagamento di servizi non resi o prodotti non consegnati o il pagamento che chiaramente non corrisponde al valore / costo del servizio reso. Vendite condizionate   Imporre ad una parte l'acquisto o la fornitura di una serie di prodotti o servizi collegati ad un'altra serie di prodotti o servizi - sia da una delle due parti o da una parte terza. Le parti stabiliscono di vincolarsi a prodotti o servizi che aumentano l'efficienza generale e la sostenibilità della filiera e portano benefici sia alle parti che ai consumatori.Consegna e ricezione delle merci      Interrompere deliberatamente il programma di consegna o di ricezione per ottenere un vantaggio ingiustificato. Le forniture che arrivano all'ora stabilita permettono ai fornitori di pianificare in tempo i processi di produzione e gli orari di consegna, e permettono all’acquirente di pianificare la ricezione, l'immagazzinamento e l'esposizione delle merci consegnate. Se una parte ha bisogno di consegnare o di ricevere in anticipo / ritardo / in maniera parziale, avvisa in tempo l'altra parte e sempre in conformità con l'accordo scritto.