Risoluzione Agenzia Entrate 25.3.2013, n. 19/E
Sono stati forniti chiarimenti, alla luce della giurisprudenza nazionale e comunitaria, in merito alle modalità “a disposizione” del cedente di beni intraUE per provare il trasporto effettivo degli stessi in altro Stato UE, ai fini dell’assoggettamento dell’operazione al regime di non imponibilità IVA.
Vendita a stock “antieconomica”
Sentenza Corte Cassazione 27.3.2013, n. 7693
È legittimo l’accertamento volto a recuperare a tassazione le maggiori imposte a carico di un commerciante che ha venduto, sottocosto e a stock, le merci acquistate soltanto poco tempo prima. Infatti, detta pratica antieconomica in luogo dei saldi di fine stagione, maggiormente remunerativi, “
tradisce ricavi in nero”.Detrazione 36% - 50% e impianto fotovoltaico
Risoluzione Agenzia Entrate 2.4.2013, n. 22/E
Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio ad uso abitativo per la produzione di energia elettrica rientrano nel disposto di cui alla lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis, TUIR e pertanto per le stesse spettala detrazione IRPEFdel 36% - 50%.
A tal fine non è necessario disporre della documentazione attestante l’entità del risparmio energetico, ma è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’acquisto e l’installazione dell’impianto.
Aliquota IVA cessioni prodotti ortofrutticoli IV gamma
Risoluzione Agenzia Entrate 8.4.2013, n. 23/E
È soggetta all’aliquota IVA ridotta del 4% la cessione di prodotti ortofrutticoli di IV gamma (ossia, già lavati, tagliati e, comunque, pronti per essere consumati o cucinati), anche misti (ad esempio, insalate assortite contenenti altri ingredienti vegetali quali crostini, noci, olive, ecc. e/o non vegetali quali formaggio, salumi, pollo, tonno, ecc.).Socio – lavoratore amministratore
Sentenza Corte Cassazione 9.4.2013, n. 8666
È tenuto all’iscrizione alla Gestione separata INPS il socio lavoratore, già iscritto all’IVS, che riveste anche la carica di amministratore. Non opera, infatti, l’unificazione della contribuzione in base al parametro dell’attività prevalente.Compensi amministratori “non congrui”
Sentenza Corte Cassazione 15.4.2013, n. 9036
Non è deducibile dal reddito d’impresa il compenso dell’amministratore unico di una società qualora il relativo ammontare risulti sproporzionato e non giustificato da valide ragioni economiche.
COMMENTI
LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “SBLOCCA DEBITI”
A decorrere dal 9.4.2013 è entrato in vigore il DL n. 35/2013, Decreto c.d. “Sblocca debiti”, nell’ambito del quale, oltre alle previsioni in materia di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, sono contenute alcune novità fiscali, di seguito esaminate.
SBLOCCO DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Decreto in esame contiene una serie di disposizioni finalizzate a consentire alla Pubblica Amministrazione di effettuare i pagamenti arretrati ed apportare, come evidenziato nella Relazione illustrativa, “
benefici immediati e di rilievo per il sistema delle imprese e per le condizioni di liquidità dell’intero sistema economico nazionale”.
In particolare è previsto:
il
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale
maturati al 31.12.2012 ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro la predetta data;
l’accantonamento ad uno specifico Fondo, di una quota di risorse per il
pagamento dei debiti, aventi i predetti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità,
richiesti successivamente al 31.12.2012 ma entro il 30.9.2013.
Con riguardo all’estinzione dei
debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati al 31.12.2012, ciascun Ministero predisporrà un apposito
elenco dei debiti scaduti
in ordine cronologico.
Le singole Amministrazioni provvederanno ad effettuare i pagamenti dando priorità a quelli relativi a crediti non oggetto di cessione pro soluto, secondo il criterio di anzianità degli stessi. I piani di pagamento saranno pubblicati sui relativi siti Internet “
allo scopo di assicurarne la massima trasparenza e conoscibilità”.
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L’importo e la data entro la quale sarà effettuato il pagamento dei debiti saranno comunicati dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30.6.2013 a mezzo posta elettronica. |
Cessione crediti vantati nei confronti della P.A.
In caso di cessione dei crediti maturati al 31.12.2012 nei confronti della Pubblica Amministrazione:
i relativi atti sono “
esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo”;
l’onorario del notaio per l’autenticazione delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (l’autenticazione può comunque essere effettuata anche da un pubblico ufficiale dell’Amministrazione debitrice).
È necessario attendere l’emanazione di un apposito Provvedimento contenente le modalità per l’utilizzo della piattaforma informatica da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai fini della certificazione delle somme dovute nonché per la stipula dell’atto e per la relativa notifica.
COMPENSAZIONE CREDITI CON DEBITI DA ISTITUTI DEFLATTIVI
È prevista la possibilità di
compensare:
le
somme dovute a seguito di
accertamento con adesione,
adesione agli inviti a comparire ovvero
ai PVC,
acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni,
conciliazione giudiziale nonché
reclamo e mediazione;
con i crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2012, relativamente a
somministrazioni,
forniture ed appalti, nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali, nonché del SSN.
A tal fine è necessario che il
credito sia
certificato, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis o comma 3-ter, lett. b), DL n. 185/2008. La compensazione va effettuata tramite il mod. F24 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’individuazione dei termini e delle modalità attuative della disposizione in esame è demandata all’emanazione di un apposito DM.
LIMITE COMPENSAZIONE CREDITI
Dal 2014 è innalzato da € 516.456,90 a
€ 700.000 del limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24 ovvero rimborsabili.
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Non è stato modificato e pertanto rimane fissato a € 1.000.000, il limite massimo di compensazione previsto per i subappaltatori del settore edile che presentano un volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. |
Limite compensazione
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Fino al 2013
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Dal 2014
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Generalità soggetti |
€ 516.456,90 |
€ 700.000 |
Subappaltatori settore edile |
€ 1.000.000 |
€ 1.000.000 |
TARES
Con riguardo al nuovo tributo TARES, dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, è previsto,
limitatamente al 2013 e in deroga a quanto disposto dall’art. 14, DL n. 201/2011, che
il Comune:
può
stabilire il numero di rate di versamento e la relativa
scadenza con deliberazione da pubblicare sul relativo sito Internet
almeno 30 giorni prima alla data del versamento. Di fatto, quindi, posto che per il 2013 il DL n. 1/2013 ha fissato la data di versamento della prima rata al 31.7, ferma restando la possibilità per il Comune di posticipare tale data, ora, per effetto della nuova disposizione, è altresì possibile che detto termine venga anticipato rispetto alla predetta scadenza;
può
inviare al contribuente, al fine del versamento delle prime 2 rate e, comunque, con esclusione dell’ultima rata, i
modelli precompilati già predisposi ai fini della TARSU / TIA1 / TIA2 ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso. Quanto versato sarà scomputato ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta per il 2013;
non può
incrementare la maggiorazione standard,
pari a € 0,30 per mq (riservata allo Stato e versata in un’unica soluzione unitamente all’ultima rata con il mod. F24 ovvero utilizzando l’apposito bollettino di c/c/p). Si rammenta che il DL n. 201/2011 ha riconosciuto ai Comuni la possibilità di aumentare la maggiorazione fino a € 0,40 al mq;
può, ai fini della riscossione, continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Aree escluse da TARES
Tra le aree escluse da TARES sono ora ricomprese:
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (adibiti a civile abitazione o diversi dalle civili abitazioni);
le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c. (ad esempio, locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune),
non detenute o occupate in via esclusiva.
Rimangono
soggette all’imposta le
aree scoperte operative.
IMU
Relativamente all’IMU sono state introdotte le seguenti modifiche:
il
termine di presentazione della dichiarazione è individuato
al 30.6 dell’anno successivo a quello in cui in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, “
al fine di evitare un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo”.
Infatti, il nuovo termine, ora fisso, ha sostituito quello (“mobile”) stabilito entro 90 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi. Di fatto, quindi, i contribuenti dispongono di un maggior termine per la presentazione della dichiarazione IMU;
l’
efficacia della deliberazione di approvazione delle
aliquote /
detrazione nonché dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi
sul sito Internet del MEF. A tal fine il
Comune deve effettuare
l’invio telematico della deliberazione / regolamento ai fini della relativa pubblicazione sul predetto sito:
- entro il 9.5. In tal caso la pubblicazione avviene entro il 16.5 e avrà effetto al fini del versamento della prima rata da effettuare entro il 17.6.2013 (il 16.6 cade di domenica). In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al 50% dell’IMU dovuta sulla base delle aliquote / detrazione dell’anno precedente;
- entro il 9.11. La pubblicazione, che deve avvenire entro il 16.11, ha effetto per la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre, a saldo di quanto dovuto per l’intero anno. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data “si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente”.