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Circolare dello studio - settembre 2016
Circolare dello studio
18:38 07-11-2016
ULTIME NOVITÀ FISCALI Bonus formazione autotrasportatori DM 9.6.2016 Il MIT ha individuato le modalità operative di “erogazione” del credito d’imposta riconosciuto a favore degli autotrasportatori per la formazione professionale ex art. 32-bis, DL n. 133/2014. In particolare, per le attività formative avviate dall’1.12.2016, con termine entro il 31.5.2017, la domanda per la fruizione del credito va presentata dal 26.9.2016 e fino al 28.10.2016. Compensazione crediti spese di giustizia DM 15.7.2016 Il MEF ha definito le modalità operative tramite le quali gli avvocati, c.d. “d’ufficio”, che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato, possono compensare nel mod. F24, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA), nonché pagare i contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi. A tal fine tramite la Piattaforma elettronica di certificazione va comunicata la scelta per l’utilizzo dei suddetti crediti in compensazione:  per il 2016, dal 17.10 al 30.11.2016;  dal 2017, dall’1.3 al 30.4 di ciascun anno. Detrazione IRPEF 50% e convivente more uxorio Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2016, n. 64/E La detrazione IRPEF del 50% per le spese di recupero del patrimonio edilizio spetta anche al convivente more uxorio, senza necessità di un contratto di comodato, analogamente a quanto previsto per i familiari conviventi. Interessi di mora automatici secondo semestre 2016 Comunicato MEF 1.8.2016 È stato pubblicato sulla G.U. il Comunicato del MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2016:  8,00% (0% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere;  10,00% (0% + maggiorazione 10%) per la vendita di alimenti deteriorabili. Servizi scolastici integrati Risoluzione Agenzia Entrate 4.8.2016, n. 68/E La detrazione IRPEF del 19% prevista per le c.d. “spese di istruzione” (scuola dell’infanzia, elementare, media e superiore) è riconosciuta anche per i servizi scolastici integrativi, rappresentati da assistenza al pasto e pre / post scuola. La detrazione non spetta per il servizio di scuolabus, ancorché fornito in presenza di un servizio pubblico inadeguato a consentire il collegamento tra l’abitazione dello studente e la scuola. GGG COMMENTI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI PER COMMERCIANTI AL MINUTO E DISTRIBUTORI AUTOMATICI Dall’1.1.2017 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 potranno optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi. Tale opzione avrà durata quinquennale e, salvo revoca, è prorogata di ulteriori 5 anni. La memorizzazione elettronica / trasmissione telematica: • sostituirà l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sull’apposito registro; • sostituirà l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino / ricevuta fiscale, fermo restando l’emissione della fattura su richiesta del cliente. Dalla medesima data, la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica sarà obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici (c.d. “vending machine”) collocati in uffici, ospedali, scuole, ecc. (si ritiene opportuno un intervento dell’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire se l’obbligo interessa anche i distributori automatici di “tabacchi”, i cui aggi sono già a “disposizione” dell’Ufficio). A partire dall’1.1.2017 è prevista l’abrogazione della previsione dell’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione. In caso di mancata memorizzazione / trasmissione, ovvero in caso di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino / ricevuta fiscale e in caso di recidiva, la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività. COMMERCIANTI AL MINUTO E SOGGETTI ASSIMILATI A favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi è previsto l’esonero dai seguenti adempimenti: • comunicazione clienti–fornitori; • comunicazione operazioni black list; • presentazione dei modd. Intra, “limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi” ricevute da soggetti UE. Inoltre è riconosciuta l’esecuzione in via prioritaria del rimborso del credito IVA ex art. 30, DPR n. 633/72 entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti. Infine, per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti da un apposito Decreto, il termine per l’accertamento è ridotto di un anno. Ne consegue che la relativa notifica, a pena di decadenza deve avvenire entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. DISTRIBUTORI AUTOMATICI Il citato Decreto demanda all’Agenzia delle Entrate l’individuazione i dati da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica nonché delle caratteristiche degli strumenti sopra citati, prevedendo specifiche “soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori”. In attuazione di tale disposizione l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 30.6.2016 contenente la disciplina transitoria applicabile fino al 31.12.2022. In particolare lo stesso prevede: 1. il censimento dei gestori / distributori automatici; 2. l’individuazione dei dati da memorizzare / trasmettere; 3. le modalità ed i termini di memorizzazione / trasmissione (c.d. “fiscalizzazione”) dei dati. Come evidenziato nel citato Provvedimento, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettate tramite distributori automatici. Vending machine Apparecchio automatizzato che eroga prodotti / servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo. È costituita da un sistema master, collegato ad una o più periferiche di pagamento e da uno o più, distributori. Periferica di pagamento Controlla uno o più distributori automatici, ossia l’erogazione dei beni / servizi, tramite un sistema master. Rientra tra le periferiche di pagamento anche la c.d. “torre di ricarica”, ossia l’apparecchio che, previo pagamento di una somma, genera un credito utilizzabile mediante una chiavetta o altro apparecchio mobile (ad esempio, smartphone), al fine della successiva erogazione di beni / servizi da vending machine. Sistema master Componente (scheda elettronica dotata di CPU) che registra le singole somme incassate dalle periferiche di pagamento, le memorizza e le trasmette ad altri apparati. Distributore Erogatore dei prodotti collegabile al sistema master. Dispositivo mobile Dispositivo, dotato di connettività, in grado di leggere, acquisire e trasmettere, in uno specifico formato, i dati contenuti nei sistemi master. Accreditamento e censimento I soggetti che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici devono: • accreditarsi mediante un’apposita procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, comunicando la propria partita IVA (o quella della società che rappresentano); • al fine di consentire il censimento dei distributori, comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro la data di messa in servizio, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono. • L’accreditamento / censimento sarà effettuato a partire dalla data (entro il 31.7.2016) in cui l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili sul proprio sito Internet gli appositi servizi online. Qualora il soggetto intenda integrare detti servizi nel proprio sistema gestionale, deve richiedere un “Certificato gestore”. In tal modo potrà effettuare, ad esempio, il censimento massivo dei sistemi master. Il censimento si conclude con la produzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un QRCODE:  contenente l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate, nella quale potranno essere verificati i dati dell’apparecchio ed il relativo gestore;  che dovrà essere apposto “in luogo visibile e protetto” sul singolo distributore automatico con indicazione della ragione sociale / denominazione e il numero progressivo assegnato al sistema master. In presenza di un elevato numero di distributori automatici, il soggetto interessato può utilizzare, ai fini del censimento massivo, i servizi REST dell’Agenzia delle Entrate che consentono di ottenere una produzione massiva di QRCODE. Informazioni richieste I soggetti obbligati al predetto adempimento devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati relativi alle somme incassate, “in qualsiasi modalità”, dalle singole periferiche di pagamento. In particolare, i dati da trasmettere sono espressamente individuati nell’Allegato “Tipi Dati per i corrispettivi” del Provvedimento in esame. Tra gli stessi si evidenziano: • dati relativi al distributore automatico (tipologia, numero identificativo, posizione geografica, ecc); • eventuale periodo con corrispettivi pari a zero; • data e ora di rilevazione dei corrispettivi; • valori riferiti ai beni venduti e al totale incassato nel periodo di rilevazione o dal momento dell’inizializzazione; • eventuali interventi tecnici effettuati sul distributore automatico (dati del soggetto che ha effettuato l’intervento, data e ora dell’intervento, natura dell’intervento); • eventuali eventi eccezionali riguardanti il distributore (blocco distributore per problemi di sicurezza nella comunicazione tra sistema master e modulo fiscale). Memorizzazione e trasmissione delle informazioni In una prima fase, al fine di consentire il rinnovo progressivo dei distributori automatici “nel rispetto dei loro tempi di obsolescenza” e non incidere sul funzionamento di quelli in essere all’1.1.2017, è prevista la conservazione, anche elettronica ex DM 17.6.2014, delle suddette informazioni nonché degli altri elementi informativi ad essi riconducibili riferiti alle singole rilevazioni degli incassi effettuate dal sistema master nell’anno di riferimento. Tra gli altri elementi informativi è richiesta “almeno” la conservazione dei rapporti di conteggio del contante prelevato dalle periferiche di pagamento all’atto della rilevazione degli incassi. Come evidenziato nelle citate Specifiche tecniche, i dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate sono acquisiti dal sistema master tramite il dispositivo mobile utilizzato dagli incaricati al rifornimento del distributore / prelievo dell’incasso. Detto dispositivo, che deve essere munito di un “Certificato dispositivo”, preleva i dati: • con periodicità variabile a seconda della localizzazione e/o dell’utilizzo del distributore (infra-giornaliera, giornaliera, infra-settimanale, settimanale, ecc.); • tramite un collegamento basato su tecnologia wireless / cavo / transponder. Nella fase transitoria è, quindi, detto dispositivo che garantisce l’autenticità e l’inalterabilità dei dati fiscali registrati. A tal fine lo stesso è munito di un apposito software che predisporrà il file da trasmettere e lo sigillerà elettronicamente con l’apposito certificato, rilasciato dalla stessa Agenzia. Avvalendosi del dispositivo mobile i dati saranno trasmessi telematicamente: • utilizzando l’apposito servizio web reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito Internet; • contestualmente alla rilevazione dei dati di incasso da parte del sistema master. La trasmissione dei dati giornalieri è effettuata con una frequenza variabile, con un valore massimo di intervallo di 30 giorni. Qualora non vengano rilevati dati per un periodo superiore a 30 giorni (ad esempio, a causa della stagionalità dell’attività o altre ipotesi non determinate da malfunzionamenti del distributore), le informazioni relative al periodo di interruzione devono essere inviate alla prima trasmissione successiva o all’ultima trasmissione utile. Le caratteristiche tecniche e le disposizioni in grado di garantire la memorizzazione elettronica direttamente dai sistemi master e l’eventuale trasmissione telematica diretta da tali sistemi saranno individuate dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento. Come accennato è prevista una “fiscalizzazione graduale” dei distributori automatici, con l’obbligo, per i soggetti interessati, di adattare o sostituire progressivamente, entro il 31.12.2022, i sistemi master in gestione. RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE / SCARTO La trasmissione telematica dei suddetti dati è considerata effettuata al completamento della ricezione del relativo file da parte dell’Agenzia. Quest’ultima rende disponibile l’apposita ricevuta di avvenuta trasmissione. Qualora la trasmissione non abbia esito positivo, è rilasciata una ricevuta di scarto (la trasmissione del file corretto va effettuata entro 5 giorni lavorativi successivi).