Circolare dello studio - ottobre 2018
Circolare dello studio
17:20 05-10-2018
COMMENTI
DAL 29.10.2018 L’AGENZIA DELLE ENTRATE PUÒ SOSPENDERE I MODD. F24 CON COMPENSAZIONI “A RISCHIO”
Come previsto dalla Finanziaria 2018 l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.
In particolare,
• se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
• diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.
Recentemente, con il Provvedimento 28.8.2018 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri / modalità di attuazione della nuova disposizione.
CRITERI SELETTIVI PER LA SOSPENSIONE DEL MOD. F24
Al fine di individuare i modd. F24 contenenti compensazioni “a rischio” l’Agenzia utilizza i seguenti criteri selettivi:
• tipologia del debito pagato;
• tipologia del credito compensato;
• coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
• dati presenti nell’Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24;
• analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
• pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.
L’esecuzione dei modd. F24 che presentano profili di rischio sulla base dei predetti criteri è sospesa dall’Agenzia delle Entrate.
Quanto sopra trova applicazione a decorrere dal 29.10.2018.
Dopo aver evidenziato che la ratio della nuova disposizione va individuata nel
“contrastare l’indebito utilizzo dei crediti in compensazione e dunque l’azione dell’Agenzia delle entrate non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, bensì solo nei confronti di quelle che presentano evidenti profili di rischio, anche in base all’esperienza maturata nell’attività di controllo”,
l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, di fatto
“saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e delle altre informazioni in possesso dell’Agenzia, presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento.
I criteri elencati nel provvedimento hanno lo scopo di consentire di applicare, in concreto, parametri analitici di selezione per individuare le operazioni più rischiose, da esaminare durante il periodo di sospensione”.
I parametri di selezione, come evidenziato dall’Agenzia, saranno progressivamente perfezionati allo scopo di limitare la selezione di operazioni legittime (c.d. “falsi positivi”) nonché di migliorare l’efficacia della procedura, finalizzata a consolidare lo strumento della compensazione, evitando abusi.
I predetti criteri selettivi saranno applicati, ove compatibili, anche ai modd. F24 contenenti compensazioni presentati tramite i servizi telematici messi a disposizione da banche / Poste.
PROCEDURA DI SOSPENSIONE
L’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai modd. F24 presentati telematicamente (Entratel / Fisconline), comunica al contribuente se la delega di pagamento è stata sospesa, con apposita ricevuta contenente anche la data in cui termina il periodo di sospensione.
Tale periodo di sospensione, come sopra accennato, “non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento”.
Durante il periodo di sospensione:
• non viene addebitato l’eventuale saldo positivo del mod. F24 sul c/c indicato;
• il contribuente può procedere all’annullamento del mod. F24 “secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.
Nel caso in cui, a seguito ai controlli svolti, l’Agenzia riscontra che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica al contribuente lo scarto del mod. F24 tramite una specifica ricevuta contenente anche la relativa motivazione.
Tutte le compensazioni / pagamenti indicati nel mod. F24 scartato si ritengono non eseguiti.
Si rammenta che, in caso di mancata comunicazione dello scarto del mod. F24 entro il periodo di sospensione, “l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato”.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulta correttamente utilizzato, in presenza di:
• un mod. F24 “a saldo zero”, l’Agenzia comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
• un mod. F24 con saldo positivo, l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul c/c indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.
Va evidenziato che il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi utili per la finalizzazione del mod. F24 sospeso:
• durante il periodo di sospensione;
• prima dell’intervento dello scarto / sblocco della delega di pagamento.