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Circolare dello Studio - Aprile 2026
Circolare dello studio
16:09 02-04-2026




COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO FISCALE”

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 27.3.2026, n. 72 il DL n. 38/2026, c.d. “Decreto Fiscale” contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” (in vigore dal 28.3.2026), di seguito esaminate.

BASE IMPONIBILE IVA PERMUTE / DAZIONI DI PAGAMENTO

La Finanziaria 2026 ha modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), DPR n. 633/72 prevedendo che, a decorrere dall’1.1.2026, la base imponibile delle operazioni permutative e dazioni di pagamento è individuata “dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.

Ora, è previsto che la nuova disposizione è applicabile alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati / rinnovati a decorrere dall’1.1.2026 (con clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi e senza rimborsi d’imposta).

Ne consegue che per i contratti stipulati fino al 31.12.2025 continua a trovare applicazione il (precedente) criterio del valore normale.

RATEIZZAZIONE AVVIAMENTO NEGATIVO CESSIONE D’AZIENDA

Per i soggetti che applicano i Principi contabili internazionali, in caso di cessione d’azienda / ramo d’azienda l’avviamento negativo concorre alla formazione del reddito / VAP in quote costanti nell’esercizio stesso e nei 4 successivi.

La rateizzazione è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024.

CONTRIBUTO IMPORTAZIONI INFERIORI A € 150

La Finanziaria 2026 ha introdotto, nel rispetto dalla normativa UE in materia doganale e fiscale, un contributo (pari a € 2) alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle importazioni di modico valore (non superiore a € 150).

Ora, è previsto che il contributo in esame non è applicabile alle spedizioni di beni importati fino al 30.6.2026.

RITENUTA D’ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI

Con la modifica del comma 5 dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73 la Finanziaria 2026 ha previsto, a decorrere dall’1.3.2026, a seguito della soppressione dello specifico esonero, l’assoggettamento alla ritenuta a titolo d’acconto del 23% delle provvigioni percepite:

·     dalle agenzie di viaggio e turismo;

·     dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La ritenuta è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell’esercizio dell’attività si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti / terzi.

L’operatività della nuova disposizione è stata ora prorogata all’1.5.2026.

IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Nell’ambito della Finanziaria 2026 il Legislatore ha riproposto a favore delle imprese, in luogo del credito d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, l’iper ammortamento per gli investimenti in:

·     beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete di fornitura;

·     beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata all’autoconsumo.

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

·     effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”,  ai sensi dell’art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di “prenotazione” con effettuazione in data successiva);

·     in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Ora, con la modifica del comma 142 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, è stato soppresso il vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti in uno Stato UE / SEE.

“NUOVO” CREDITO D’IMPOSTA “TRANSIZIONE 5.0” 2026

A favore delle imprese che:

·     hanno presentato la comunicazione preventiva prevista dall’art. 38, comma 10, DL n. 19/2024 per accedere all’agevolazione “Transizione 5.0”;

·     hanno ricevuto dal GSE la conferma che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24.7.2024;

·     non hanno potuto accedere al credito d’imposta a causa dell’esaurimento delle risorse;

è previsto un nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 35% dell’ammontare richiesto nella predetta comunicazione, aumentato delle spese sostenute per gli obblighi di certificazione (l’agevolazione è concessa nel limite complessivo di € 537 milioni).

 

Simbolo_NB

Come desumibile dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri 27.3.2026, n. 166 il Governo intende “valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili”.

Merita evidenziare che in risposta all’Interrogazione parlamentare 1.4.2026, n. 3-02582, il MiMiT ha recentemente annunciato la disponibilità di ulteriori € 200 milioni destinati alle imprese che hanno presentato la domanda di accesso al credito d’imposta dal 7.11.2025.

Entro il 30.4.2026, il GSE comunica alle imprese il credito effettivamente utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta in esame:

·     è utilizzabile decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE, esclusivamente in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline). Ai fini della compensazione:

-   non è applicabile il limite pari a:

-     € 2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;

-     € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

-   non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;

·     non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

·     non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

RITENUTA PREMI ATLETI DILETTANTI

Per i premi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 28.3 al 31.12.2026 è fissata una soglia di esenzione della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30, DPR n. 600/73 pari a € 300 complessivi.

In caso di superamento della soglia le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.

RIPRISTINO REGIME DI TASSAZIONE DIVIDENDI / PLUSVALENZE

SOCIETÀ DI PERSONE / CAPITALI

Con la modifica degli artt. 58, 59, 87 e 89, TUIR e l’abrogazione dei commi da 51 a 55 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, sono ripristinati:

·     il regime di tassazione dei dividendi;

·     il regime di tassazione delle partecipazioni (PEX);

applicabile fino al 2025 dalle società di persone / capitali.

In sintesi, sono soppresse le condizioni / requisiti introdotti dalla Finanziaria 2026 (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore non inferiore a € 500.000), per l’applicazione:

·     dell’esenzione (41,86% / 95%) della tassazione dei dividendi percepiti da società di persone / capitali;

·     dell’esenzione (41,86% / 95%) della tassazione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni da società di persone / capitali.

Sono state ripristinate inoltre le condizioni / requisiti di cui all’art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73 relativi all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti a società non residenti a decorrere dall’1.1.2026.

IMPOSTA DI BOLLO C/C SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto l’aumento da € 100 a € 118 dell’imposta di bollo sui c/c emessi dal 28.3.2026 (per le persone fisiche l’imposta rimane fissata a € 34,20).