Accertamento bancario su c/c del coniuge dell’imprenditore
Sentenza Corte Cassazione 30.11.2012, n. 21420
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È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un imprenditore, basato sulle movimentazioni intervenute sul c/c della moglie casalinga. Grava sul contribuente provare che la singola operazione non è imputabile all’attività del marito. |
Professionista e terzi collaboratori
Sentenza Corte Cassazione 27.11.2012, n. 21069
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Non è soggetto ad IRAP, in quanto carente dell’autonoma organizzazione, il professionista che corrisponde “modesti” corrispettivi a terzi collaboratori e sostiene altresì “modeste” spese per l’acquisto di beni strumentali compatibili con il possesso della struttura minima indispensabile per l’esercizio dell’attività. |
Taxi e accertamento induttivo basato sui Km
Sentenza CTP Bergamo
n. 182/01/12
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È illegittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un tassista basato sulla discrepanza tra i Km dichiarati e quelli risultanti dalla scheda carburante, qualora la differenza sia giustificata dalle distanze percorse per fini extra-lavorativi. |
Agevolazione prima casa e qualificazione di immobile non di lusso
Sentenza Corte Cassazione 5.12.2012, n. 21791
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Per stabilire la sussistenza dei requisiti per poter fruire dell’agevolazione prima casa, e in particolare la qualifica di immobile non di lusso, va fatto riferimento al momento dell’acquisto e non a quello in cui è avvenuta la costruzione dello stesso. Di conseguenza, qualora un immobile sia qualificabile di lusso all’atto dell’acquisto, ancorché nel momento della costruzione non lo fosse, l’acquirente non può usufruire dell’agevolazione in esame. |
Impresa in perdita
Sentenza Corte Cassazione 5.12.2012, n. 21810
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È legittimo l’accertamento induttivo nei confronti di un’impresa che presenta, per diverse annualità, bilanci in perdita, “ma che ha un ottimo andamento aziendale, confermato dalla consistenza degli acquisti di beni destinati alla rivendita e dagli oneri sostenuti per il personale dipendente”. La regolarità delle scritture contabili non vieta all’Ufficio di considerare anomala la condotta commerciale dell’impresa che presenta un notevole divario tra costi e ricavi. |
Affitto d’azienda e disciplina società di comodo
Sentenza CTP Trento
n. 55/4/12
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Non è di comodo la società che affitta la propria azienda a condizione che dimostri di trovarsi in una situazione che impedisce oggettivamente il conseguimento dei ricavi minimi previsti ovvero di conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto. |
COMMENTI
LA FINANZIARIA 2013
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È stata pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. 29.12.2012, n. 302 la Finanziaria 2013 (Legge 24.12.2012, n. 228), c.d.
“Legge di stabilità 2013”, in vigore dall’1.1.2013, che si compone di 1 articolo suddiviso in 561 commi.
CREDITO D’IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO – commi da 95 a 97
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Dal 2013 è prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di un credito d’imposta per la ricerca e sviluppo, “
con particolare riferimento alle piccole e medie imprese”, e per la riduzione del cuneo fiscale.
Il credito d’imposta spetta alle imprese e reti d’impresa che:
- affidano le predette attività a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca;
ovvero
- realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
I criteri e le modalità di concessione del credito saranno individuati dal MEF di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.
nuove regole per la fatturazione – commi da 324 a 335
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Nella Finanziaria 2013 sono state inserite le disposizioni, dirette al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione, con decorrenza dall’1.1.2013, originariamente previste nell’ambito di un Decreto Legislativo la cui bozza è stata resa nota nel corso del 2012, successivamente trasfuse nel DL n. 216/2012, c.d. “Decreto Salva infrazioni” (il cui testo non sarà convertito in legge). Le nuove disposizioni sono applicabili alle
operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2013. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all’art. 21, DPR n. 633/72:
- è introdotto un nuovo contenuto della fattura (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell’acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato);
- la fattura va emessa anche per le operazioni carenti della territorialità indicando “inversione contabile” se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero “operazione non soggetta”;
- viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale “la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario;
- la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Con l’introduzione del
nuovo art. 21-bis è prevista l’emissione della “
fattura semplificata”, limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni (art. 39), nonché la relativa fatturazione (art. 46) e registrazione (art. 47).
Momento di effettuazione delle operazioni
Una cessione / acquisto intraUE si considera
effettuata all’atto
dell’inizio del trasporto / spedizione dei beni all’acquirente o a terzi per suo conto, dall’Italia o dallo Stato UE di provenienza.
Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori.
In merito alle ipotesi che
anticipano il momento di effettuazione dell’operazione rileva
l’emissione della fattura (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
Per le cessioni / acquisti effettuati
in modo continuato nell’arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato
al termine di ciascun mese.
Fatturazione / registrazione delle operazioni
In relazione agli
acquisti intraUE è confermata la consueta modalità di
integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l’integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.
Le fatture così integrate vanno annotate:
- nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, con l’indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera;
- nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’IVA a credito.
In caso di
mancato ricevimento della fattura estera
entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l’acquirente è tenuto ad emettere
entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un’apposita
autofattura. L’annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata
entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
La fattura relativa ad una
cessione intraUE va emessa
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse
entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.
PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA – comma 363
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Dal 2013, l’assoggettamento alle accise è esteso agli
additivi per carburanti (codici NC 3811 11 10 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00).
SISMA IN EMILIA E FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO IMPOSTE – commi da 365 a 374
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A favore dei soggetti aventi sede legale o operativa nel territorio dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma di maggio 2012 l’art. 11, comma7, DLn. 174/2012 ha previsto la possibilità di richiedere alle banche un finanziamento, della durata massima di 2 anni, assistito dalla garanzia dello Stato, al fine di effettuare il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi fino al 30.11.2012 nonché degli altri importi dovuti dall’1.12.2012 al 30.6.2013.
Con il DL n. 194/2012, tra i soggetti ammessi al finanziamento sono stati ricompresi, oltre ai titolari di reddito d’impresa, anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori agricoli nonché i lavoratori dipendenti.
Ora la Finanziaria 2013, prevede un ampliamento della possibilità di richiesta del finanziamento a favore dei titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al DM 1.6.2012, diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi ex art.3, DLn. 74/2012 ovvero all’art. 3-bis, DL n. 95/2012 che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici.
Il
danno economico subito è dimostrato dalla sussistenza di almeno 2 delle seguenti 4 condizioni:
diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno – novembre 2012 rispetto al corrispondente periodo del 2011,
superiore almeno al 20% rispetto alla variazione ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza o delle vendite o della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo del 2012 rispetto al 2011;
riduzione di personale rispetto a quello occupato al 30.4.2012 o utilizzo di cassa integrazione;
riduzione dei consumi per utenze nel periodo giugno – novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo del 2011,
superiore almeno al 20% rispetto a quella media nazionale;
riduzione dei costi variabili (materie prime, provvigioni, semilavorati, prodotti destinati alla vendita) nel periodo giugno – novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo del 2011.
Va evidenziato che:
- i pagamenti per i quali è possibile accedere al finanziamento sono quelli dovuti fino al 30.6.2013;
- al fine di accedere al finanziamento i soggetti interessati dovranno presentare:
- al Presidente della Regione interessata (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) e alla banca finanziatrice l’autocertificazione attestante i requisiti richiesti;
- all’Agenzia delle Entrate uno specifico modello, di cui una copia, con la relativa ricevuta di presentazione, dovrà essere inoltrata alla banca finanziatrice.
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L’efficacia delle predette disposizioni è subordinata alla verifica della relativa compatibilità da parte dell’UE.
Il termine e le modalità di presentazione del modello saranno fissati dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento. |
Relativamente all’IMU, per il 2013 e 2014, “
al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito”, sono introdotte le seguenti novità:
è
soppressa la quota riservata allo Stato pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Di conseguenza l’intero gettito spetta al Comune;
è
riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato sulla base dell’aliquota
“standard” dello 0,76%, derivante
dagli immobili appartenenti alla categoria catastale “
D”. Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l’aliquota
“standard”.
È stato modificato l’art. 14, DLn. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, che prevede l’istituzione dall’
1.1.2013, da parte dei Comuni, di un
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Tale tributo è dovuto dai soggetti che
possiedono o detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e va versato al Comune in cui insiste l’immobile / area assoggettato al tributo.
In particolare, a seguito della modifica / integrazione del citato art. 14, è previsto che:
- la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.
Fino alla revisione del Catasto,
la superficie assoggettabile al tributo è costituita
“da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.
A tal fine vanno considerate le
superfici dichiarate /
accertate ai fini della TARSU /
TIA /
TIA 2.
Il Comune, nell’ambito dell’attività di accertamento, può determinare la
superficie assoggettabile al nuovo tributo per:
- le
unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte / iscrivibili nel Catasto edilizio urbano facendo riferimento
all’80% della superficie catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento ex DPR n. 138/98;
- le
altre unità immobiliari facendo riferimento alla
superficie calpestabile;
- nella Dichiarazione TARES, relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico e dell’interno se esistente;
- fino al 31.12.2013 i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 (possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione / accertamento / riscossione della TARSU / TIA / TIA 2;
- la TARES, la citata tariffa e la maggiorazione vanno versate:
-
esclusivamente al Comune tramite il
mod. F24 o apposito
bollettino di c/c postale;
- in
4 rate trimestrali scadenti nei mesi di
gennaio,
aprile,
luglio e
ottobre.
|
Il Comune può variare la scadenza ed il numero delle rate.
Per il 2013 la prima rata è posticipata ad aprile salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine; |
- per il 2013, fino alla determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto e commisurate all’importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2;
- per gli immobili “occupati” dall’1.1.2013 le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune nel 2012;
- il pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto “è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe”;
- per il 2013 il pagamento della maggiorazione è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi).
|
Il conguaglio per l’eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata; |
- è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI – comma 422
|
È fissato a 30 giorni (anziché dall’1.1.2013) dalla data di entrata in vigore del Decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 17-decies, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, il termine a decorrere dal quale, e fino al 31.12.2015, è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:
- acquistano in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni complessive;
- consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria di quello acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d’acquisto del nuovo.
Si rammenta che sono
“a basse emissioni complessive” i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica
non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.
Il contributo è pari a:
CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE
|
Anno acquisto veicolo
|
che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a
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50 g/km
|
95 g/km
|
120 g/km
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2013
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20%
prezzo d’acquisto
fino ad un massimo di € 5.000
|
20%
prezzo d’acquisto
fino ad un massimo di € 4.000
|
20%
prezzo d’acquisto
fino ad un massimo di € 2.000
|
2014
|
2015
|
15%
prezzo d’acquisto
fino ad un massimo di € 3.500
|
15%
prezzo d’acquisto
fino ad un massimo di € 3.000
|
15%
prezzo d’acquisto
fino ad un massimo di € 1.800
|
Il contributo in esame è:
riconosciuto all’acquirente mediante
compensazione con il prezzo di acquisto;
rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo “recuperano”
quale credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – comma 473
|
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DLn. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di
rideterminare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2013,
non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al
30.6.2013 il termine entro il quale provvedere:
alla
redazione ed all’
asseverazione della perizia di stima;
al
versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO – comma 475
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Con l’introduzione delle nuove lett. c-bis ) e c-ter) al comma 7 dell’art. 110, TULPS, è stata
ampliata la tipologia di apparecchi e congegni per il gioco lecito, che ora ricomprende, oltre quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale e strategica, attivabili esclusivamente con l’introduzione di monete metalliche (lett. a) e quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (lett. c), anche quelli:
- meccanici ed elettromeccanici, diversi dagli apparecchi di cui alle citate lett. a) e c), attivabili con moneta / gettone / altri strumenti elettronici di pagamento che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita;
- meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo di tempo o a scopo.
Con uno specifico DM sarà definita la determinazione della base imponibile forfetaria ISI.
Dall’1.1.2013 la misura del
PREU, applicabile agli apparecchi per il gioco lecito facenti parte della rete telematica di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), TULPS, è aumentata dal 4,5% al
5% delle somme giocate.
INCREMENTO ALIQUOTE IVA – comma 480
|
Modificando l’art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. “Manovra Correttiva”) è disposto l’incremento,
dall’1.7.2013, dell’aliquota IVA ordinaria
dal 21% al 22%.
Si rammenta che il citato art. 40, come modificato dall’art.21, DLn. 95/2012, prevedeva l’aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 – 31.12.2013 e la rideterminazione delle stesse, dall’1.1.2014, nella misura dell’11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.
Ora la Finanziaria 2013 anticipa, di fatto, l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere dall’entrata in vigore della predetta Riforma. Non è riproposto l’incremento dell’aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.
DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ – commi 481 e 482
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Per la proroga, dall’
1.1 al 31.12.2013,
delle misure sperimentali al fine di agevolare l’incremento della produttività del lavoro, è introdotta “una speciale agevolazione” le cui modalità attuative saranno definite da un apposito DPCM. Per tale agevolazione sono stati stanziati fondi nel limite massimo di € 950 milioni per il 2013 e di € 400 milioni per il 2014.
Le medesime misure sono applicabili, con le stesse modalità, anche
per il periodo 1.1 – 31.12.2014 entro il limite massimo di € 800 milioni. In tal caso, il termine per l’emanazione del DPCM è fissato al 15.1.2014.
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO – comma 483
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Dal’1.1.2013 sono
aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:
- € 950 (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- € 1.220 (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.
È previsto inoltre l’
aumento delle predette detrazioni di
€ 400 (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.
DEDUZIONI IRAP – commi 484 e 485
|
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia
dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), sono incrementatela deduzione IRAP c.d. “cuneo fiscale”, nonché l’ulteriore deduzione differenziata a seconda dell’ammontare del valore della produzione.
DEDUZIONE PER IL “CUNEO FISCALE”
È incrementata la deduzione IRAPfinalizzata a contrastare il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, relativamente a
ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:
€ 7.500 (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni,
€ 13.500 (in luogo di € 10.600);
€ 15.000 (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni,
€ 21.000 (in luogo di € 15.200), c.d. “deduzione maggiorata”, per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
ULTERIORE DEDUZIONE
È incrementata l’
ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall’art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un
valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91, ora quantificata come segue.
valore della produzione
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deduzione
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- Snc, sas e soggetti equiparati e persone fisiche imprenditori
- Persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati esercenti arti e professioni
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Altri soggetti
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Non superiore a € 180.759,91
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€ 8.000 + 2.500
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€ 8.000
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Superiore a € 180.759,91 ma non a € 180.839,91
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€ 6.000 + 1.875
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€ 6.000
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Superiore a € 180.839,91 ma non a € 180.919,91
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€ 4.000 + 1.250
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€ 4.000
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Superiore a € 180.919,91 ma non a € 180.999,91
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€ 2.000 + 625
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€ 2.000
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Superiore a € 180.999,91
|
non spettante
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non spettante
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ALIQUOTA IVA PRESTAZIONI SOCIO – SANITARIE, ECC., RESE DA COOP
commi da 488 a 490
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È stato
abrogato il n. 41-bis) della Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 che prevedeva l’applicazione dell’
aliquota IVA del 4% alle
prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, dei tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici e dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza,
rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.
Contestualmente, per effetto dell’aggiunta operata al n. 127-undevicies) alla Tabella A, parte III, è disposta l’applicazione dell’
aliquota IVA del 10% alle prestazioni:
- rese dalle predette cooperative e consorzi a favore dei soggetti di cui al n. 27-ter) dell’art. 10, ossia, oltre che di quelli già previsti dall’abrogato n. 41-bis), anche delle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, delle persone detenute e delle donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo;
- di cui all’art. 10, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter), DPR n. 633/72. Si rammenta che già la Finanziaria 2007, con una norma interpretativa, aveva disposto l’assoggettamento ad IVA con l’aliquota ridotta anche delle prestazioni di cui ai citati numeri dell’art. 10 rese dai predetti soggetti.
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Le nuove disposizioni (aliquota IVA del 10% in luogo di quella del 4%) sono applicabili alle operazioni effettuate dalle coop in base a contratti stipulati, rinnovati o prorogati dall’1.1.2013. |
DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI – comma 501
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Con la modifica dell’art. 164, TUIR, è disposta l’ulteriore
riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall’attuale 40%
al 20%.
Si rammenta che la Legge n. 92/2012 ha (aveva) già ridotto dal 2013 la predetta percentuale al 27,5%, che pertanto è già sostituita prima della relativa entrata in vigore.
La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli
acconti dovuti per il 2013. Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale.
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La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013, per effetto della modifica apportata all’art. 164, TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa dal 90% al 70%. |
RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO – comma 512
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Per il
triennio 2013 –
2015, ai fini delle imposte dirette, il
reddito dominicale ed agrario è rivalutato (nel testo originario era previsto per il 2012 – 2014):
del 15%;
del 5% per i
terreni agricoli e per quelli
non coltivati, posseduti e condotti da
coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (
IAP) iscritti nella previdenza agricola.
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Tale incremento va applicato sull’importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario. |
Le nuove disposizioni devono essere considerate per la determinazione dell’acconto IRPEF 2013.
SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE – commi 513 e 514
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Nell’ambito del settore agricolo sono abrogate alcune disposizioni previste dalla Finanziaria2007. Inparticolare:
- per le società di persone e le srl che assumono la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 è eliminata la possibilità di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- per le società di persone e srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci non è più consentito optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
Le
opzioni già esercitate divengono
inefficaci con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015).
Con un apposito DM potranno essere fissate specifiche disposizioni transitorie.
Le novità in esame devono essere considerate per la determinazione dell’acconto IRPEF/ IRES
dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI “MINIMI” – comma 515
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Dal 2014 è previsto lo stanziamento di un fondo finalizzato all’
esclusione da IRAP delle
imprese individuali nonché dei
lavoratori autonomi che:
- non si avvalgono di dipendenti o soggetti assimilati;
- utilizzano, anche in locazione, beni strumentali per un ammontare massimo che sarà stabilito da un apposito DM.
“PATRIMONIALE” SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI – commi 518 e 519
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Modificando l’art.19, DLn. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all’imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all’estero.
Con riferimento agli
immobili:
è
differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (
c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;
in base al nuovo comma 15-ter per
l’abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli
immobili non locati assoggettati all’imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l’IRPEF sul reddito fondiario;
è introdotta la modalità di
versamento dell’imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.
Con riferimento alle
attività finanziarie:
è
differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (
c.d. IVAFE) dalle persone fisiche residenti;
l’applicazione
dell’imposta nella misura fissa di € 34,20 è
estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l’applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
è introdotta la modalità di
versamento dell’imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.
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In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012. |
DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA PER SOGGETTI NON RESIDENTI – comma 526
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È
prorogata anche
per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR a favore dei
soggetti non residenti.
Si rammenta che
per poter beneficiare delle
detrazioni per carichi di famiglia, tali soggetti devono dimostrare con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti fuori dall’Italia e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare.
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La detrazione relativa al 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF dovuto per il 2014. |
SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.99 FINO A € 2.000 – comma 527
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È disposto l’
annullamento automatico delle
somme di importo fino a € 2.000 (comprensivo del capitale, degli interessi e delle sanzioni)
iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31.12.99.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE – commi da 530 a 544
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In materia di riscossione è stata disposta:
- la proroga di 1 anno, e pertanto fino al 31.12.2014, del termine entro il quale, per i ruoli emessi entro il 31.12.2011, può essere presentata la comunicazione di discarico per inesigibilità;
- dall’1.1.2013, la sospensione, da parte dell’Agente della riscossione, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza;
- la possibilità per il contribuente di presentare all’Agente della riscossione, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall’Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da:
- prescrizione o decadenza;
- provvedimento di sgravio;
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- da qualsiasi causa di inesigibilità del credito.
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La dichiarazione mendace del contribuente circa la sussistenza delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di € 258. |
Entro 10 giorni l’Agente della riscossione, previa sospensione degli atti esecutivi, trasmette la domanda all’Ente creditore, il quale, entro i successivi 60 giorni, conferma la richiesta del contribuente ovvero la rigetta riprendendo la procedura esecutiva.
Al decorso di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza che lo stesso riceva alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto.
La procedura esaminata è applicabile anche alle
dichiarazioni presentate dal contribuente prima dell’1.1.2013. Il creditore invia la comunicazione al contribuente di accoglimento / rigetto della richiesta entro il 31.3.2013; in mancanza, decorso il termine di 220 giorni, il ruolo è annullato;
- relativamente alle riscossioni coattive di ruoli di importi fino a € 1.000 intraprese dall’1.1.2013, non sono possibili azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio di un avviso contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
RISCOSSIONE COATTIVA – comma 545
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È stata abrogata la lett. gg-quinquies) del comma 2 dell’art. 7, DLn. 70/2011 che prevedeva che in caso di
riscossione coattiva dei debiti di
importo fino a € 2.000 intrapresa successivamente al 13.7.2011
al contribuente dovevano essere inviati,
prima dell’azione cautelare ed esecutiva,
2 solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno 6 mesi dal primo).
LAVORATORI TRANSFRONTALIERI – comma 549
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È
confermata anche per il 2012 l’esenzione da IRPEF, nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.
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Il beneficio fiscale connesso con l’esenzione non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF per il 2014. |
Si rammenta che per il 2012 l’applicazione dell’esenzione è stata prorogata dal DL n. 216/2011 (c.d. “Decreto Proroghe”).
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF – comma 555
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Per effetto della modifica dell’art. 6, comma 7, D.Lgs. n. 68/2012 è posticipata dal 2013
al 2014 la possibilità delle Regioni:
di stabilire aliquote dell'addizionale regionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
nell'ambito dell’addizionale, disporre:
- detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art. 12, TUIR;
- detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.