ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Assegno una tantum
all’ex coniuge
Sentenza CTR Lazio 19.11.2012, n. 528/01/12 |
L’importo corrisposto dall’ex coniuge in sede di divorzio tramite assegno una tantum: - non è imponibile per il percipiente; - non è deducibile per il coniuge erogante. |
Mancanza contabilità di magazzino
Sentenza Corte Cassazione 14.12.2012, n. 23096 |
La mancata tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino legittima l’accertamento induttivo del reddito d’impresa fondato sulla sola percentuale di ricarico dei beni venduti. |
Agevolazione prima casa
e cessione prima del quinquennio
Risoluzione Agenzia Entrate 27.12.2012, n. 112/E |
Il contribuente che cede l’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” prima del quinquennio dall’acquisto e non intende acquistare un nuovo immobile entro 1 anno dalla vendita può richiedere all’Ufficio la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In tal caso l’Ufficio notifica un avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile oggetto di agevolazione, senza applicare la sanzione del 30%. |
Immobili di interesse storico – artistico
Risoluzione Agenzia Entrate 31.12.2012, n. 114/E |
Ai fini IRES per gli immobili di interesse storico – artistico locati la base imponibile è rappresentata dal maggior valore tra il canone annuo ridotto del 35% e la rendita catastale, rivalutata, ridotta del 50%. Tale modalità di determinazione dell’IRES è applicabile anche per gli immobili in esame locati da parte di enti non commerciali. |
Omessa risposta a questionario
Sentenza Corte Cassazione 10.1.2013, n. 455 |
In sede di accertamento gli atti e documenti non trasmessi all’Ufficio in risposta ad un questionario possono essere comunque tenuti in considerazione qualora il contribuente non sia stato informato delle conseguenze della mancata risposta. In tale ipotesi, pertanto, non opera la preclusione ex art. 32, commi 3 e 4, DPR n. 600/73. |
Indagini bancarie
sul c/c della colf
Sentenza Corte Cassazione 23.1.2013, n. 3438 |
I versamenti “sospetti” effettuati dal datore di lavoro sul c/c della propria collaboratrice domestica non giustificati, per la rilevante entità, dalle prestazioni lavorative dalla stessa rese, fanno scattare la condanna del contribuente per evasione fiscale e dichiarazione fraudolenta mediante artifici. |
COMMENTI L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2012
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UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2012 |
Utilizzo pari o inferiore a € 5.000 |
Se il credito IVA 2012 è di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali. | |
Utilizzo superiore a € 5.000 |
Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2012 utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Ad esempio, in presenza di un credito IVA 2012 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000. Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2013. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità. | |
Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 5.000:
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presentazione della dichiarazione iva annuale |
La presentazione del mod. IVA 2013 in forma autonoma entro febbraio esonera il contribuente dall’invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2012. |
Esempio 1 |
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In tale situazione non operano le limitazioni previste per la compensazione “orizzontale” del credito IVA2012. Inparticolare non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2013. |
Esempio 2 |
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In tal caso il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2012 fino a € 5.000. Per la compensazione “orizzontale” dell’ulteriore credito a disposizione è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2013. | |||||
L’utilizzo del credito IVA 2012 è così individuato: | |||||
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Si rammenta l’obbligo di utilizzare il canale Entratel / Fisconline per i modd. F24 relativi agli utilizzi eccedenti € 5.000 (fino a € 5.000 il canale telematico è “suggerito”). |
Esempio 3 |
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Nel caso prospettato, avendo deciso di utilizzare il credito IVA2012 insede di liquidazioni IVA periodiche, ancorché tramite la presentazione del mod. F24, non sono applicabili le limitazioni per la compensazione del credito IVA 2012. |
UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2011 |
Esempio 4 |
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In tal caso il credito IVA 2011 è stato “certificato” nel mod. IVA 2012 e pertanto è possibile utilizzare in compensazione “senza limiti” il residuo importo di € 22.000 fino a quando non viene “rigenerato” quale credito IVA2012. Aquesto punto le limitazioni all’utilizzo del credito IVA saranno riferite all’importo risultante dal mod. IVA 2013. |
Quanto sopra esposto trova applicazione anche relativamente ai crediti trimestrali relativi al 2012 risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno. |
REGIME SANZIONATORIO |