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Circolare dello studio - febbraio 2013
Circolare dello studio
10:02 08-02-2013
     

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Assegno una tantum all’ex coniuge

Sentenza CTR Lazio 19.11.2012, n.   528/01/12

L’importo   corrisposto dall’ex coniuge in sede di divorzio tramite assegno una tantum: -      non   è imponibile per il percipiente; -      non   è deducibile per il coniuge erogante.
Mancanza contabilità di   magazzino

Sentenza Corte Cassazione 14.12.2012, n.   23096

La mancata tenuta delle scritture   ausiliarie di magazzino legittima l’accertamento induttivo del reddito   d’impresa fondato sulla sola percentuale di ricarico dei beni venduti.
Agevolazione prima casa e cessione prima del quinquennio        

Risoluzione Agenzia Entrate 27.12.2012, n.   112/E

Il contribuente che cede   l’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” prima del quinquennio   dall’acquisto e non intende acquistare un nuovo immobile entro 1 anno dalla   vendita può richiedere all’Ufficio la riliquidazione dell’imposta assolta in   sede di registrazione. In tal caso l’Ufficio   notifica un avviso di liquidazione dell’imposta dovuta e degli interessi   calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di acquisto   dell’immobile oggetto di agevolazione, senza applicare la sanzione del 30%.

Immobili di interesse

storico – artistico

 

 

Risoluzione   Agenzia Entrate 31.12.2012, n. 114/E
Ai fini IRES per gli immobili di interesse storico –   artistico locati la base imponibile è rappresentata dal maggior valore tra il   canone annuo ridotto del 35% e la rendita catastale, rivalutata, ridotta del   50%. Tale modalità di determinazione dell’IRES è applicabile anche per gli   immobili in esame locati da parte di enti non commerciali.
Omessa risposta a questionario    

Sentenza Corte Cassazione 10.1.2013, n.   455

In sede di accertamento gli   atti e documenti non trasmessi    all’Ufficio in risposta ad un questionario possono essere comunque   tenuti in considerazione qualora il contribuente non sia stato informato   delle conseguenze della mancata risposta. In tale ipotesi, pertanto,   non opera la preclusione ex art. 32, commi 3 e 4, DPR n. 600/73.
Indagini bancarie sul c/c della colf  

Sentenza Corte Cassazione 23.1.2013, n. 3438

I versamenti “sospetti” effettuati dal datore di lavoro   sul c/c della propria collaboratrice domestica non giustificati, per la   rilevante entità, dalle prestazioni lavorative dalla stessa rese, fanno   scattare la condanna del contribuente per evasione fiscale e dichiarazione   fraudolenta mediante artifici.

     


COMMENTI

L’UTILIZZO   IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2012

 

Il DL n. 16/2012 ha ridotto da € 10.000 a € 5.000 il limite entro il quale è consentito l’utilizzo in compensazione orizzontale nel mod. F24 del credito IVA annuale (trimestrale) senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale (apposita istanza). Il nuovo limite si riflette quindi sull’utilizzo del credito IVA 2012 risultante dal mod. IVA 2013.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2012

La compensazione “orizzontale”, ossia quella che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, è soggetta alle seguenti limitazioni:  

Utilizzo   pari o inferiore a € 5.000

Se il   credito IVA 2012 è di importo pari o   inferiore a € 5.000 non è   prevista alcuna limitazione alla   compensazione e pertanto sono applicabili le ordinarie regole previste per la   compensazione dei crediti tributari / previdenziali.

Utilizzo   superiore

a € 5.000

Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2012 utilizzato in   compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla   dichiarazione annuale. Ad esempio, in presenza di   un credito IVA 2012 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la   necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di €   5.000. Raggiunto   il predetto limite, ogni ulteriore   compensazione può avvenire dal   giorno 16 del mese successivo a   quello di presentazione del mod. IVA 2013. Nel caso in cui il   contribuente intenda compensare somme superiori   a € 15.000, la dichiarazione dovrà   inoltre essere dotata del visto di   conformità.
Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 5.000:
  • è necessario utilizzare i servizi telematici (Entratel / Fisconline);
  • il mod. F24 va inviato all’Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
 

presentazione della dichiarazione   iva annuale

Prevedendo di utilizzare in compensazione il credito IVA è possibile presentare in via anticipata il mod. IVA in forma autonoma, a decorrere dall’1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche se l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA è inferiore o pari a € 5.000. Come sopra accennato, l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 per importi superiori a € 5.000 è possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2013.
La presentazione   del mod. IVA 2013 in   forma autonoma entro febbraio esonera   il contribuente dall’invio della Comunicazione dati   IVA relativa al 2012.
In ogni caso è possibile presentare il mod. IVA all’interno del mod. UNICO fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui. La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo in compensazione del credito a € 15.000, può essere sostituita da una dichiarazione correttiva nei termini / integrativa, completa del visto, per poter compensare un importo superiore (la compensazione è possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della “nuova” dichiarazione).    
Esempio 1
Credito IVA 2012

€ 11.000

di cui destinato alla compensazione     “orizzontale”

€   4.000

 
In tale situazione non operano le limitazioni previste per la   compensazione “orizzontale” del credito IVA2012. Inparticolare non   è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2013.
 
Esempio 2
Credito IVA 2012

€ 13.000

di cui destinato alla compensazione “orizzontale”

€   8.000

 
In   tal caso il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2012 fino a €   5.000. Per la compensazione “orizzontale” dell’ulteriore credito a   disposizione è necessario presentare preventivamente il mod. IVA 2013.
L’utilizzo   del credito IVA 2012 è così individuato:
  • dall’1.1.2013   per importi fino a € 5.000;
  • se il mod.   IVA 2013 è presentato entro il 28.2.2013, l’utilizzo di € 3.000 (eccedenza   del limite di € 5.000) è possibile dal 16.3.2013;
  • se il mod.   IVA 2013 è presentato dall’1.3 al 31.3.2013, l’utilizzo di € 3.000 (eccedenza   del limite di € 5.000) è possibile dal 16.4.2013;
  • e così   via.
Si   rammenta l’obbligo di utilizzare il canale Entratel / Fisconline per i modd.   F24 relativi agli utilizzi eccedenti € 5.000 (fino a € 5.000 il   canale telematico è “suggerito”).
 
Esempio 3           
Credito IVA 2012

€ 45.000

di cui destinato alla compensazione “verticale” (IVA da     IVA)

€ 45.000

 
Nel   caso prospettato, avendo deciso di utilizzare il credito IVA2012 insede di   liquidazioni IVA periodiche, ancorché tramite la presentazione del mod. F24,   non sono applicabili le limitazioni per la compensazione del credito IVA   2012.
 

UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2011

Il residuo credito IVA 2011 risultante dal mod. IVA 2012 può essere utilizzato nel 2013 senza alcun limite” fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2013. Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2012. Ciò trova applicazione fino all’importo di € 15.000 per il credito IVA 2011 non “certificato”, mentre “senza limiti” per il credito IVA 2011 “certificato”.  
Esempio 4
Credito IVA 2011

€ 70.000

di cui utilizzato in compensazione “orizzontale” nel 2012

€ 48.000

 
  In   tal caso il credito IVA 2011 è stato “certificato” nel mod. IVA 2012 e   pertanto è possibile utilizzare in compensazione “senza limiti” il residuo   importo di € 22.000 fino a quando non viene “rigenerato” quale credito IVA2012. Aquesto punto le   limitazioni all’utilizzo del credito IVA saranno riferite all’importo   risultante dal mod. IVA 2013.
 
Quanto sopra   esposto trova applicazione anche relativamente ai crediti trimestrali relativi al 2012 risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso   dello stesso anno.
 

REGIME SANZIONATORIO

È applicabile la sanzione del 30% alla compensazione di crediti di ammontare: superiore a € 5.000, senza la preventiva presentazione della dichiarazione IVA annuale; superiore a € 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione;