Incentivi acquisto
“eco-veicoli”
Decreto Ministero Sviluppo Economico 11.1.2013
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È stato pubblicato sulla G.U. 12.2.2013, n. 36 il Decreto attuativo delle disposizioni ex art. 17-bis, DL n. 83/2012 che prevedono il riconoscimento di un contributo per l’acquisizione (anche in leasing) di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica, previa rottamazione di un altro veicolo. L’incentivo è riconosciuto dal rivenditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto ed è rimborsato allo stesso dall’impresa costruttrice / importatrice. |
Dati forniti dal contribuente indagato per evasione
Sentenza Corte Cassazione 31.1.2013, n. 2352
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È legittimo l’atto di accertamento emesso sulla base delle informazioni e dei dati bancari forniti dal contribuente, indagato per evasione fiscale, durante l’ispezione della GdF senza l’assistenza del difensore. |
Indagini bancarie
Sentenza Corte Cassazione 7.2.2013, n. 2868
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In presenza di un accertamento basato sulla verifica dei c/c del contribuente, per l’Ufficio l’onere probatorio è soddisfatto attraverso gli elementi ed i dati risultanti da detti conti, mentre in capo al contribuente si determina un’inversione dell’onere della prova al fine di dimostrare che gli elementi desumibili dalla documentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. |
Aliquote 2013 IVS artigiani e commercianti
Circolare INPS 8.2.2013, n. 24 |
Sono stati comunicati le aliquote ed i minimali e massimali di reddito da utilizzare per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per il 2013 da parte degli iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti.
L’INPS non invierà le comunicazioni contenenti i dati dei versamenti che saranno reperibili nei “Dati del mod. F24” del Cassetto previdenziale. |
Aliquote 2013 Gestione separata INPS
Circolare INPS 12.2.2013, n. 27 |
Sono stati comunicati le aliquote ed il massimale di reddito da utilizzare per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per il 2013 da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS. In particolare:
- per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale l’aliquota è confermata nella medesima misura prevista per il 2012, pari al 27,72%;
- per i pensionati ed i soggetti iscritti ad altre forme previdenziali l’aliquota è aumentata al 20%. |
COMMENTI
LA COMUNICAZIONE PER LARICEZIONE TELEMATICA DEI MODD. 730-4
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Con il Provvedimento 22.2.2013 è stato approvato il nuovo modello
che i sostituti d’imposta devono inviare,
entro il 2.4.2013, all’Agenzia delle Entrate per comunicare la sede telematica presso la quale intendono ricevere il flusso con i dati dei modd. 730-4/2013 necessari per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio.
RICEZIONE TELEMATICA MODD. 730-4
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Dal 2012 è obbligatoria una particolare modalità di trasmissione ai sostituti d’imposta dei modd. 730-4 elaborati dai CAF o dai professionisti abilitati. In particolare:
- il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista abilitato) deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modd. 730-4 unitamente ai modd. 730;
- l’Agenzia delle Entrate provvede ad inviare telematicamente i modd. 730-4 ai sostituti d’imposta per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio con la seguente tempistica:
- entro 5 giorni fornisce ai CAF / professionisti abilitati l’attestazione di ricezione dei modelli;
- entro 10 giorni dalla ricezione rende disponibili i dati ai sostituti d’imposta;
- entro 15 giorni rilascia ai CAF / professionisti abilitati l’attestazione circa la disponibilità dei dati ai sostituti d’imposta.
Al fine di rendere possibile tale flusso di dati, i sostituti d’imposta sono tenuti a
comunicare all’Agenzia,
entro il 31.3 di ogni anno,
l’utenza telematica (
propria o di un intermediario)
presso la quale
ricevere i modd. 730-4, utilizzando il modello appositamente predisposto.
SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE
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La comunicazione in esame va inviata da parte di tutti i sostituti d’imposta per comunicare l’indirizzo telematico presso il quale ricevere i modd. 730-4.
Sono
comunque esclusi da tale adempimento:
l’
INPS e i
sostituti d’imposta che si
avvalgono del Service Personale Tesoro
del MEF, considerato che utilizzano propri canali telematici per la ricezione dei modd. 730-4;
i
sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, a decorrere dal 2011, i modd. 730-4 (relativi ai modd. 730/2011)
in via telematica dall’Agenzia delle Entrate e non devono comunicare variazioni dei dati già forniti.
TERMINE E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
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La comunicazione in esame va inviata, con riferimento ai modd. 730-4/2013, relativi ai redditi 2012
entro il 2.4.2013 (il 31.3 cade di domenica e l’1.4 è festivo)
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La comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica; non è quindi possibile l’invio della stessa con altri canali (ad esempio, per posta, via e-mail). |
invio dei modd. 730-4 direttamente ai sostituti d’imposta
Se l’invio telematico non risulta possibile, i modd. 730-4 devono essere
inviati dal CAF / professionista abilitato direttamente al sostituto d’imposta con i mezzi ritenuti più idonei (“vecchia” modalità).
Ciò si può verificare nei seguenti casi:
l’
Agenzia delle Entrate “
restituisce”
al CAF / professionista abilitato
i modd. 730-4 che non è in grado di inviare al sostituto d’imposta in quanto:
- lo stesso non ha presentato la comunicazione in esame”;
- l’invio telematico all’utenza indicata nella comunicazione non è andata a buon fine;
il
sostituto d’imposta “
restituisce”
al CAF / professionista abilitato
i modd. 730-4 ricevuti dall’Agenzia in quanto
relativi a soggetti diversi dai propri sostituiti per i quali, quindi, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.