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Circolare dello studio - aprile 2013
Circolare dello studio
10:57 23-04-2013
     

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Aliquota IVA manutenzione impianti di riscaldamento 

Risoluzione Agenzia Entrate 4.3.2013, n. 15/E

La revisione periodica degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e il controllo delle emissioni degli stessi, rientrando negli interventi di manutenzione ordinaria, è soggetta ad IVA con l’aliquota ridotta del 10%.
Amministratore di condominio

Sentenza Corte Cassazione 5.3.2013, n. 5473

Ai fini dell’accertamento induttivo il reddito dell’amministratore di condominio può essere determinato dall’Ufficio sulla base del numero dei condomini amministrati.
Studi di settore   

Sentenza Corte Cassazione 8.3.2013, n. 5852

Lo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore giustifica l’accertamento qualora il contribuente, nell’anno di riferimento, abbia dichiarato un reddito di molto inferiore rispetto a quello delle precedenti annualità.
Studi di settore e professionisti 

Sentenza Corte Cassazione 13.3.2013, n. 6234

Gli studi di settore sono inapplicabili nei confronti di un  professionista che dimostra, nell’anno di riferimento, di aver sottratto tempo all’esercizio dell’attività al fine di dedicarsi a studiare (nel caso di specie, al fine di sostenere alcuni esami universitari).
Indagini bancarie su familiari di soci di società di capitali     

Sentenza Corte Cassazione 13.3.2013, n. 6254

L’Ufficio, nella fase di indagini dirette ad accertare l’evasione IVA da parte di una società di capitali, per il sospetto di partecipazione della stessa ad operazioni soggettivamente inesistenti, è legittimato a richiedere agli istituti bancari l’accesso ai c/c e depositi intestati ai soci, anche non amministratori e, in presenza di una ristretta base societaria, a quelli intestati ai loro familiari.
Iscrizione elenco beneficiari del 5‰ per il 2013       

Circolare Agenzia Entrate 21.3.2013, n. 6/E

Sono stati forniti chiarimenti relativamente ai possibili soggetti beneficiari del 5‰ IRPEF, alle modalità ed ai termini di iscrizione negli appositi elenchi2013. Inparticolare le domande di iscrizione devono essere presentate dal 22.3.2013 ed entro il 7.5.2013.Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il software “5 per mille” che consente la compilazione e la predisposizione della domanda di iscrizione.

   


COMMENTI

LA RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTIDI APPALTO / SUBAPPALTO

Il Legislatore ha previsto una specifica disciplina in materia di responsabilità nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:
  • soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
  • soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.).
La disciplina in esame non è applicabile alle “stazioni appaltanti” nell’ambito degli appalti pubblici. La disciplina differenzia l’appaltatore (il soggetto che effettua i lavori) rispetto al committente (il soggetto che ordina i lavori) e si sostanzia nei seguenti elementi:
  • l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti tributari riguardanti il contratto di subappalto nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. L’appaltatore per evitare la responsabilità solidale deve verificare che i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati. A tal fine lo stesso deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti (anche tramite asseverazione di un CAF Imprese / professionista abilitato);
  • il committente ha (soltanto) l’obbligo di verificare, prima di pagare la fattura, che l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbia effettuato i suddetti adempimenti.
Al committente che paga l’appaltatore, senza che quest’ultimo gli abbia fornito la documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, è applicabile la sanzione da €5.000 a€ 200.000. La responsabilità del committente è limitata al caso in cui, pur in mancanza della predetta documentazione, i suddetti versamenti non risultino effettuati. Nella Circolare 8.10.2012, n. 40/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato, in particolare, che:
  • l’attestazione della regolarità dei versamenti effettuati dall’appaltatore / subappaltatore può essere resa anche direttamente dall’appaltatore / subappaltatore tramite una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000;
  • la richiesta della documentazione attestante la regolarità dei suddetti versamenti effettuati, dall’appaltatore / subappaltatore, riguarda soltanto le prestazioni rese nell’ambito di contratti stipulati dal 12.8.2012.
La stessa Agenziaha fornito, con la Circolare 1.3.2013, n. 2/E, una serie di ulteriori chiarimenti di seguito analizzati.

I SOGGETTI INTERESSATI ALLA DISCIPLINA

La disciplina in esame: è applicabile ai contratti di appalto / subappalto conclusi:
  • da soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito di un’attività rilevante ai fini IVA;
  • in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
non è applicabile: -     alle stazioni appaltanti (sopra richiamate); -     ai privati; -     ai condomini.
  In presenza di un appalto tra un committente privato ed un’impresa la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora quest’ultimo (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame.

L’APPLICAZIONE NON è LIMITATA AL SETTORE EDILE

La disciplina in esame ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile ma è applicabile a tutti i contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.

I CONTRATTI ESCLUSI

La disciplina in esame è applicabile soltanto alla tipologia contrattuale rientrante nell’appalto, individuato nel “contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. A tal fine non è necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore), ma è sufficiente la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui “l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente”, mentre il subappaltore rappresenta una “figura eventuale. Assumendo rilevanza soltanto il contratto di appalto (e degli eventuali subappalti) sono escluse dalla disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio: a)     gli appalti di fornitura di beni. Tale tipologia contrattuale anche se richiamata dal comma 28-ter dell’art. 13-ter, DL n. 83/2012, non è prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi; b)     il contratto d’opera, ex art.2222, C.c. (ciò conferma l’esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi); c)     il contratto di trasporto, ex art. 1678 e seguenti, C.c.; d)     il contratto di subfornitura, ex Legge n. 192/98; e)     le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.

I CONTRATTI RINNOVATI DAL 12.8.2012

La disciplina in esame è applicabile, come sopra accennato, ai contratti stipulati dal 12.8.2012. Peraltro, “l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012”.

L’ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITà FISCALE

Con riferimento all’attestazione della regolarità fiscale dei versamenti fiscali effettuati dall’appaltatore / subappaltatore: in presenza di più contratti di appalto / subappalto tra le medesime la stessa regolarità può essere rilasciata in modo unitarioed inoltre “può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione; se i pagamenti all’appaltatore / subappaltatore sono effettuati mediante bonifico bancario “o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore” l’attestazione della regolarità dei versamenti fiscali va riferita a quelli scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non al momento del successivo accreditamento sul c/c del beneficiario (appaltatore / subappaltatore); in caso di cessione del credito (da parte dell'appaltatore / subappaltatore) al fine di liberare l’acquirente del credito dal rischio di eventuali inadempimenti fiscali del cedente la regolarità fiscale del credito ceduto può essere attestata “nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore)”.