Fattura elettronica Pubblica Amministrazione
DM 3.4.2013, n. 55
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È stato pubblicato sulla G. U. il Decreto contenente la disciplina dell’attività di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione. |
Studi di settore e giovane età
Sentenza CTR Lazio
16.4.2013, n. 126/06/13
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Lo scostamento dei ricavi / compensi dal risultato di GERICO può essere giustificato dalla giovane età del soggetto esercente l’attività (nel caso di specie, 26 anni) nonché dall’attività iniziata di recente. |
Studi di settore e promotore finanziario
Sentenza CTR Lazio
23.4.2013, n. 200/04/13
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Non è soggetta né agli studi di settore né ai parametri l’attività di promotore finanziario monomandatario, considerato che il rapporto esclusivo con la casa-madre esclude la possibilità di incassare provvigioni “in nero” e, conseguentemente, l’applicazione degli accertamenti basati sugli “standard”. |
Spese per il mantenimento dell’alloggio dell’ex coniuge
Sentenza Corte Cassazione 24.5.2013, n. 13029
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Costituiscono oneri deducibili ai fini IRPEF le spese sostenute dal coniuge separato per assicurare all’ex coniuge ed ai figli la disponibilità di un’abitazione, trattandosi di costi non strettamente attinenti al mantenimento (questi ultimi, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c, TUIR, non sono deducibili). |
Decreto “Sblocca Debiti”
Legge 6.6.2013, n. 64
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È stata pubblicata sulla G.U. 7.6.2013, n. 132 la legge di conversione del DL n. 35/2013, Decreto c.d. “Sblocca Debiti” nell’ambito del quale è previsto, tra l’altro:
- l’innalzamento, dal2014, a € 700.000 del limite massimo dell’importo dei crediti compensabili nel mod. F24;
- la previsione di una data “fissa” per la presentazione della dichiarazione IMU, individuata al 30.6 dell’anno successivo a quello di inizio del possesso dell’immobile o di variazioni rilevanti ai fini dell’imposta;
- l’esclusione dalla TARES delle aree scoperte pertinenziali alle utenze non domestiche;
- la possibilità per i contribuenti di compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di definizione agevolata, ecc. con i crediti commerciali, maturati al 31.12.2012, nei confronti della Pubblica Amministrazione. |
Divergenza delle rimanenze
Sentenza Corte Cassazione 7.6.2013, n. 14485
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Il divario tra le giacenze fisiche di magazzino e quelle risultanti dalla contabilità legittima, da solo, l’accertamento ai fini IVA ma non quello ai fini IRES e IRAP. |
COMMENTI
LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “FARE”
IL DIFFERIMENTO DELL’AUMENTO DELL’IVA AL 22%
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È entrato in vigore, a decorrere dal 22.6.2013, il DL 21.6.2013, n. 69, Decreto c.d. “Fare” nell’ambito del quale sono previste alcune novità fiscali, di seguito esaminate.
TASSA ANNUALE
Il Decreto in esame ha:
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soppresso la tassa per le imbarcazioni con
scafo di lunghezza fino a 14 metri;
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ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni
con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza
da 17,01 a 20 metri (che passa da €2.600 a € 1.300).
Di conseguenza, la misura della tassa è ora così individuata:
Lunghezza scafo
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Ammontare tassa
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Lunghezza scafo
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Ammontare tassa
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Fino a14 metri
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Non dovuta
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da 34,01 a 44 metri
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€ 12.500 |
da 14,01 a 17 metri
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€ 870 |
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da 44,01 a 54 metri
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€ 16.000 |
da 17,01 a 20 metri
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€ 1.300 |
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da 54,01 a 64 metri
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€ 21.500 |
da 20,01 a 24 metri
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€ 4.400 |
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superiore a64 metri
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€ 25.000 |
da 24,01 a 34 metri
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€ 7.800 |
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noleggio occasionale
I
proventi dell’attività di
noleggio occasionale di imbarcazioni possono essere assoggettati ad
imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 20%:
- a condizione che il noleggio abbia una
durata complessiva non superiore a 40 giorni;
-
a prescindere dall’ammontare dei proventi. È infatti stato soppresso il previgente limite, pari a € 30.000 annui, al cui superamento non era consentita l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC
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È
ampliata a 180 giorni (anziché 3 mesi) la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (
DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
È inoltre previsto che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l’interessato (anche per il tramite di un Consulente del lavoro) è “invitato” a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
RESPONSABILITà FISCALE NEGLI APPALTI
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Modificando il comma 28 dell’art. 35, DLn. 223/2006, con la conseguenza che in caso di contratto di appalto / subappalto, l’
appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore
soltanto per il versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. È stata soppressa
la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA.
Si rammenta che la responsabilità solidale:
è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di
opere,
forniture o
servizi conclusi da:
- soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
- soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
non è applicabile alle
“stazioni appaltanti” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006;
ha
un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile.
INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”)
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È stato soppresso
l’obbligo, più volte differito, per i
sostituti d’imposta,
della trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. “
770 mensile”).
DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO
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Sono state introdotte una serie di modifiche in materia di riscossione mediante ruolo di cui all’art. 19, DPR n. 602/73. L’attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito Decreto.
DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO
La
dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo concessa al contribuente:
à fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19);
fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione;
può essere
aumentata fino a
120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “
comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.
La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni:
- accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Decadenza dalla rateazione
È prevista altresì la
decadenza dal
beneficio della
rateazione in caso di
omesso pagamento,
nel periodo di rateazione,
di 8 rate,
anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).
NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO
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Il Decreto in esame contiene una norma di interpretazione autentica in materia di agenzie di viaggio e, in particolare, relativamente al comma 3 dell’art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale “
non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi” sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
La predetta disposizione si interpreta nel senso che:
“l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi … effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile”. |
IL DIFFERIMENTO DELL’AUMENTO DELL’IVA AL 22%
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Con il DL 28.6.2013, n. 76, è stato disposto il
differimento all’1.10.2013 del (previsto) aumento dell’aliquota IVA
dal 21% al 22%.
Contestualmente il Legislatore
ha aumentato la misura dell’acconto delle imposte 2013 come di seguito:
- acconto IRPEF dal 99% al 100%;
- acconto IRES dal 100% al 101%.
Il predetto aumento si riflette anche
ai fini IRAP e pertanto l’acconto IRAP per i soggetti IRPEF passa al 100%, mentre per i soggetti IRES al 101%.
Le nuove misure sopra esposte trovano applicazione
a decorrere dall’unica o seconda rata dell’acconto in scadenza il
30.11.2013 (termine differito al2.12 in quanto il 30.11 cade di sabato).