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Circolare dello studio - luglio 2013
Circolare dello studio
10:43 05-07-2013

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Fattura elettronica Pubblica   Amministrazione  

DM 3.4.2013, n. 55

È stato   pubblicato sulla G. U. il Decreto contenente la disciplina dell’attività di   emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte   della Pubblica Amministrazione.
Studi di settore e giovane età  

Sentenza CTR Lazio

16.4.2013, n. 126/06/13

Lo   scostamento dei ricavi / compensi dal risultato di GERICO può essere   giustificato dalla giovane età del soggetto esercente l’attività (nel caso di   specie, 26 anni) nonché dall’attività iniziata di recente.
Studi di settore e promotore   finanziario  

Sentenza CTR Lazio

23.4.2013, n. 200/04/13

Non è soggetta né agli studi di settore né ai   parametri l’attività di promotore finanziario monomandatario, considerato che   il rapporto esclusivo con la casa-madre esclude la possibilità di incassare   provvigioni “in nero” e, conseguentemente, l’applicazione degli accertamenti   basati sugli “standard”.
Spese per il mantenimento   dell’alloggio dell’ex coniuge  

Sentenza Corte Cassazione 24.5.2013, n.   13029

Costituiscono oneri deducibili ai fini IRPEF le spese   sostenute dal coniuge separato per assicurare all’ex coniuge ed ai figli la   disponibilità di un’abitazione, trattandosi di costi non strettamente   attinenti al mantenimento (questi ultimi, ai sensi dell’art. 10, comma 1,   lett. c, TUIR, non sono deducibili).
Decreto “Sblocca Debiti”                          

Legge 6.6.2013, n. 64

È stata pubblicata sulla G.U. 7.6.2013, n. 132 la   legge di conversione del DL n. 35/2013, Decreto c.d. “Sblocca Debiti”   nell’ambito del quale è previsto, tra l’altro: -  l’innalzamento,   dal2014, a  € 700.000 del limite massimo dell’importo dei crediti compensabili nel mod.   F24; -  la previsione   di una data “fissa” per la presentazione della dichiarazione IMU, individuata   al 30.6 dell’anno successivo a quello di inizio del possesso dell’immobile o   di variazioni rilevanti ai fini dell’imposta; -  l’esclusione   dalla TARES delle aree scoperte pertinenziali alle utenze non domestiche; -  la   possibilità per i contribuenti di compensare le somme dovute a seguito di   accertamento con adesione, di definizione agevolata, ecc. con i crediti   commerciali, maturati al 31.12.2012, nei confronti della Pubblica   Amministrazione.
Divergenza delle rimanenze

Sentenza Corte Cassazione 7.6.2013, n.   14485

Il divario tra le giacenze fisiche di magazzino e   quelle risultanti dalla contabilità legittima, da solo, l’accertamento ai   fini IVA ma non quello ai fini IRES e IRAP.
 

 


COMMENTI

LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “FARE”

 IL DIFFERIMENTO DELL’AUMENTO   DELL’IVA AL 22%

È entrato in vigore, a decorrere dal 22.6.2013, il DL 21.6.2013, n. 69, Decreto c.d. “Fare” nell’ambito del quale sono previste alcune novità fiscali, di seguito esaminate.

IMPOSTA IMBARCAZIONI

TASSA ANNUALE
Il Decreto in esame ha: -      soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri; -      ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (che passa da €2.600 a € 1.300). Di conseguenza, la misura della tassa è ora così individuata:

Lunghezza scafo

Ammontare   tassa

 

Lunghezza scafo

Ammontare   tassa

Fino   a14 metri

Non   dovuta

da  34,01 a 44 metri

€ 12.500

da  14,01 a 17 metri

             €     870  

da  44,01 a 54 metri

€ 16.000

da  17,01 a 20 metri

             €  1.300  

da  54,01 a 64 metri

€ 21.500

da  20,01 a 24 metri

€   4.400  

superiore   a64 metri

€ 25.000

da  24,01 a 34 metri

€   7.800  

 
noleggio occasionale
I proventi dell’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 20%: -    a condizione che il noleggio abbia una durata complessiva non superiore a 40 giorni; -    a prescindere dall’ammontare dei proventi. È infatti stato soppresso il previgente limite, pari a € 30.000 annui, al cui superamento non era consentita l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC

È ampliata a 180 giorni (anziché 3 mesi) la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. È inoltre previsto che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l’interessato (anche per il tramite di un Consulente del lavoro) è “invitato” a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

RESPONSABILITà   FISCALE NEGLI APPALTI

Modificando il comma 28 dell’art. 35, DLn. 223/2006, con la conseguenza che in caso di contratto di appalto / subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. È stata soppressa la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA. Si rammenta che la responsabilità solidale: è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:
  • soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
  • soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
non è applicabile alle “stazioni appaltanti” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006; ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile.

INVIO TELEMATICO   RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”)

È stato soppresso l’obbligo, più volte differito, per i sostituti d’imposta, della trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. “770 mensile”).  

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

Sono state introdotte una serie di modifiche in materia di riscossione mediante ruolo di cui all’art. 19, DPR n. 602/73. L’attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito Decreto.
DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO
La dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo concessa al contribuente: à fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19); fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione; può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”. La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni: -      accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; -      valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Decadenza dalla rateazione
È prevista altresì la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).  

NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO

Il Decreto in esame contiene una norma di interpretazione autentica in materia di agenzie di viaggio e, in particolare, relativamente al comma 3 dell’art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi” sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. La predetta disposizione si interpreta nel senso che:
l’imposta assolta sulle   cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi … effettuate da terzi nei   confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a   diretto vantaggio dei viaggiatori non   è rimborsabile”.
 

IL DIFFERIMENTO DELL’AUMENTO DELL’IVA AL   22%

Con il DL 28.6.2013, n. 76, è stato disposto il differimento all’1.10.2013 del (previsto) aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22%. Contestualmente il Legislatore ha aumentato la misura dell’acconto delle imposte 2013 come di seguito:
  • acconto IRPEF dal 99% al 100%;
  • acconto IRES dal 100% al 101%.
Il predetto aumento si riflette anche ai fini IRAP e pertanto l’acconto IRAP per i soggetti IRPEF passa al 100%, mentre per i soggetti IRES al 101%. Le nuove misure sopra esposte trovano applicazione a decorrere dall’unica o seconda rata dell’acconto in scadenza il 30.11.2013 (termine differito al2.12 in quanto il 30.11 cade di sabato).