ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Ristorante “specializzato” in banchetti
Sentenza CTR Lombardia 5.2.2013, n. 18/63/13 |
Nei confronti di un ristorante che effettua prevalentemente banchetti in occasione di cerimonie non è attendibile la determinazione “induttiva” dei ricavi basata sull’acquisto di materie prime. Infatti, in tal caso, i Giudici sostengono che “la porzione delle singole portate di un banchetto, atteso il loro ingente numero, non possa paragonarsi a quelle del normale pasto quotidiano”. |
Professionista che si avvale di una segretaria
Sentenza CTP Brescia 5.3.2013, n. 54/63/13 |
Non comporta l’assoggettamento ad IRAP, in quanto non si configura un’autonoma organizzazione, l’assunzione, da parte del professionista, di una segretaria che risponde alle telefonate e fissa gli appuntamenti con i clienti.Nel caso di specie, un medico convenzionato con il SSN, che si è avvalso dell’attività di una segretaria (peraltro prevista in base agli accordi con il SSN), è stato ritenuto non soggetto ad IRAP. |
Comunicazione contratti leasing Provvedimento Agenzia Entrate 25.6.2013 |
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento che proroga dal 30.6.2013 al 12.11.2013 il termine di presentazione, da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati nel 2012.Sono fatte salve le comunicazioni già effettuate entro il 30.6.2013. |
Vendite sottocosto
Sentenza Corte Cassazione 3.7.2013, n. 16695 |
Non è soggetto a rettifica da parte dell’Ufficio il reddito dell’impresa che effettua la vendita sottocosto qualora la stessa sia interessata da una grave crisi economica. |
Consorzi di bonifica
Risoluzione Agenzia Entrate 4.7.2013, n. 44/E |
Il contributo, gravante sugli immobili, versato ai consorzi obbligatori:- è onere deducibile per gli immobili non locati nonostante l'applicazione dell'effetto sostitutivo IMU / IRPEF; - non è deducibile in caso di applicazione della cedolare secca. |
Finanziamento soci “sproporzionato”
Sentenza Corte Cassazione 5.7.2013, n. 16797 |
Il finanziamento in contanti dei soci a favore della società, senza una specifica delibera assembleare, può essere considerato ricavo “in nero” dall’Amministrazione finanziaria qualora sproporzionato rispetto al volume d’affari. |
COMMENTI
LE OPERAZIONI CON LA CROAZIA DOPO L’INGRESSO NELL’UE
A decorrere dall’1.7.2013 la Croazia è entrata a far parte dell’UE. A seguito del nuovo ingresso il mercato europeo consta ora di 28 Stati membri. Da tale data, gli scambi di beni da o verso la Croazia rientrano tra le operazioni intracomunitarie e non danno più luogo ad importazioni/esportazioni. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi “generiche” il regime IVA applicabile non subisce modifiche; continua infatti ad essere applicabile l’art. 7-ter, DPR n. 633/72. L’IVA relativa alle prestazioni ricevute da operatori identificati ai fini IVA in Croazia dovrà essere assolta con le consuete modalità previste per le operazioni in ambito comunitario (integrazione della fattura estera, ecc.). Sia per le cessioni/acquisti di beni che per le prestazioni di servizi “generiche” rese/ricevute dovranno essere altresì presentati i modd. Intra.
NUMERO IDENTIFICATIVO DELL’OPERATORE |
Stato UE |
Codice ISO |
||
Austria |
AT |
||
Belgio |
BE |
||
Bulgaria |
BG |
||
|
Cipro |
CY |
|
|
Croazia |
HR |
|
Danimarca |
DK |
||
Estonia |
EE |
||
Finlandia |
FI |
||
Francia / Principato di Monaco |
FR |
||
Germania |
DE |
||
Gran Bretagna |
GB |
||
Grecia |
EL |
||
Irlanda |
IE |
||
Italia |
IT |
||
Lettonia |
LV |
||
Lituania |
LT |
||
Lussemburgo |
LU |
||
Malta |
MT |
||
Olanda |
NL |
||
Polonia |
PL |
||
Portogallo |
PT |
||
Repubblica Ceca |
CZ |
||
Repubblica Slovacca |
SK |
||
Romania |
RO |
||
Slovenia |
SI |
||
Spagna |
ES |
||
Svezia |
SE |
||
Ungheria |
HU |
ACQUISTI / CESSIONI DI BENI – IN CORSO ALL’1.7.2013 |
operazione |
trattamento iva |
Cessione di beni con trasporto o spedizione iniziato prima dell’1.7.2013 |
Esportazione non imponibile ex art. 8, DPR n. 633/72. |
Cessione di beni con trasporto o spedizione iniziato dall’1.7.2013
Cessione intraUE non imponibile ex art.41, DL n. 331/93. Va presento il mod. INTRA-1.Se la cessione è stata già fatturata o pagata prima dell’1.7.2013 in regime di non imponibilità ex art. 8, DPR n. 633/72
La fattura emessa ex art. 8, DPR n. 633/72 rimane valida. È necessario comunque includere tale operazione nel mod. INTRA-1, in presenza delle condizioni di non imponibilità ex art.41, DL n. 331/93. Se all’operazione non è possibile applicare la non imponibilitàdi cui all’art. 41 (ad esempio, in quanto trattasi di esportazione effettuata nei confronti di un privato non qualificabile quale vendita a distanza ovvero fornitura con installazione o montaggio), la medesima va considerata imponibile con obbligo di regolarizzazione da parte del cedente con applicazione dell’IVA.Acquisto di beni ricevuti prima dell’1.7.2013
Importazione (bolletta doganale).Acquisto di beni ricevuti dall’1.7.2013
Acquisto intraUE (assolvimento dell’IVA da parte dell’acquirente italiano). Va presentato il mod. INTRA-2.Se l’acquisto è stato già fatturato o pagato prima dell’1.7.2013
L’operazione va considerata comunque un acquisto intraUE. Se l’operatore non è in possesso della fattura del cedente estero, va applicato l’art. 46, comma5, DL n. 331/93, che prevede la regolarizzazione dell’operazione da parte dell’acquirente mediante emissione di un’autofattura.
presentazione dei modd. intra |