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Circolare dello studio - agosto 2013
Circolare dello studio
16:40 10-09-2013
     

ULTIME NOVITÀ FISCALI

 
Ristorante “specializzato” in   banchetti     

Sentenza CTR Lombardia 5.2.2013, n.   18/63/13

Nei   confronti di un ristorante che effettua prevalentemente banchetti in   occasione di cerimonie non è attendibile la determinazione “induttiva” dei   ricavi basata sull’acquisto di materie prime. Infatti, in tal caso, i Giudici   sostengono che “la porzione delle   singole portate di un banchetto, atteso il loro ingente numero, non possa   paragonarsi a quelle del normale pasto quotidiano”.

Professionista che si avvale di una segretaria

 

 

 

 

Sentenza   CTP Brescia 5.3.2013, n. 54/63/13
Non comporta   l’assoggettamento ad IRAP, in quanto non si configura un’autonoma   organizzazione, l’assunzione, da parte del    professionista, di una segretaria che risponde alle telefonate e fissa   gli appuntamenti con i clienti.Nel caso di specie, un   medico convenzionato con il SSN, che si è avvalso dell’attività di una   segretaria (peraltro prevista in base agli accordi con il SSN), è stato   ritenuto non soggetto ad IRAP.

Comunicazione   contratti leasing

         

Provvedimento Agenzia Entrate 25.6.2013

È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il   Provvedimento che proroga dal 30.6.2013 al 12.11.2013 il termine di   presentazione, da parte degli operatori commerciali che svolgono attività di   leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture,   caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, della comunicazione   dei dati relativi ai contratti stipulati nel 2012.Sono fatte salve le comunicazioni già effettuate entro il 30.6.2013.
Vendite sottocosto

Sentenza   Corte Cassazione 3.7.2013, n. 16695

Non è   soggetto a rettifica da parte dell’Ufficio il reddito dell’impresa che   effettua la vendita sottocosto qualora la stessa sia interessata da una grave   crisi economica.

Consorzi di bonifica

 

 

Risoluzione   Agenzia Entrate 4.7.2013, n. 44/E
Il contributo,   gravante sugli immobili, versato ai consorzi obbligatori:-    è onere deducibile per gli immobili non   locati nonostante l'applicazione dell'effetto sostitutivo IMU / IRPEF; -      non è deducibile in caso di applicazione della   cedolare secca.                                                                                                                                  
Finanziamento soci “sproporzionato”

Sentenza   Corte Cassazione 5.7.2013, n. 16797

Il   finanziamento in contanti dei soci a favore della società, senza una   specifica delibera assembleare, può essere considerato ricavo “in nero”   dall’Amministrazione finanziaria qualora sproporzionato rispetto al volume   d’affari.
   
 

COMMENTI

LE OPERAZIONI CON LA CROAZIA DOPO   L’INGRESSO NELL’UE

A decorrere dall’1.7.2013 la Croazia è entrata a far parte dell’UE. A seguito del nuovo ingresso il mercato europeo consta ora di 28 Stati membri. Da tale data, gli scambi di beni da o verso la Croazia rientrano tra le operazioni intracomunitarie e non danno più luogo ad importazioni/esportazioni. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi “generiche” il regime IVA applicabile non subisce modifiche; continua infatti ad essere applicabile l’art. 7-ter, DPR n. 633/72. L’IVA relativa alle prestazioni ricevute da operatori identificati ai fini IVA in Croazia dovrà essere assolta con le consuete modalità previste per le operazioni in ambito comunitario (integrazione della fattura estera, ecc.). Sia per le cessioni/acquisti di beni che per le prestazioni di servizi “generiche” rese/ricevute dovranno essere altresì presentati i modd. Intra.

NUMERO IDENTIFICATIVO   DELL’OPERATORE

Come noto, i soggetti che intervengono in un’operazione intracomunitaria devono essere in possesso del numero di identificazione, composto dal codice ISO (2 caratteri alfabetici) che contraddistingue lo Stato membro e dalla corrispondente partita IVA (codice numerico/alfanumerico). Tale numero di identificazione va riportato in fattura da parte del cedente / prestatore nazionale. Inoltre, affinché la cessione / acquisto intracomunitario ovvero il servizio “generico” reso / ricevuto sia effettuato senza applicazione dell’IVA nei confronti dell’acquirente / committente, è necessaria la preventiva iscrizione nell’apposito elenco VIES.
 

Stato UE

Codice ISO

 

Austria

AT

 

Belgio

BE

 

Bulgaria

BG

dall’1.7.2013
 

Cipro

CY

            

Croazia

HR

 

Danimarca

DK

 

Estonia

EE

 

Finlandia

FI

 

Francia / Principato di Monaco

FR

 

Germania

DE

 

Gran Bretagna

GB

 

Grecia

EL

 

Irlanda

IE

 

Italia

IT

 

Lettonia

LV

 

Lituania

LT

 

Lussemburgo

LU

 

Malta

MT

 

Olanda

NL

 

Polonia

PL

 

Portogallo

PT

 

Repubblica Ceca

CZ

 

Repubblica Slovacca

SK

 

Romania

RO

 

Slovenia

SI

 

Spagna

ES

 

Svezia

SE

 

Ungheria

HU

Qualora nel periodo di prima applicazione delle “nuove” disposizioni l’operatore croato non disponga ancora del numero di identificazione, il cedente / prestatore italiano potrà emettere fattura senza applicazione dell’IVA (cessione non imponibile ex art.41, DL n. 331/93, prestazione non soggetta ex art. 7-ter, DPR n. 633/72) purché l’acquirente / committente croato fornisca idonea prova di: essere soggetto passivo d’imposta; aver richiesto al competente Ufficio fiscale l’attribuzione del numero di identificazione ai fini IVA. All’atto della comunicazione del numero identificativo da parte dell’acquirente / committente, il cedente / prestatore dovrà provvedere ad integrare la fattura con tale indicazione.  

ACQUISTI / CESSIONI DI   BENI – IN CORSO ALL’1.7.2013

Il trattamento delle operazioni in corso all’1.7.2013, va individuato considerando le disposizioni transitorie contenute nell’art.60, DL n. 331/93 ela Circolare dell’Agenzia delle Dogane 25.6.2013, n. 11/D. Tenendo presenti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2004, n. 39/E in occasione dell’ingresso nell’UE di 10 nuovi Stati (Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, ecc.), il trattamento delle operazioni (acquisti / cessioni) da/versola Croaziain corso all’1.7.2013 può essere così schematizzato.  

operazione

trattamento   iva

Cessione di beni con trasporto o spedizione iniziato prima dell’1.7.2013

Esportazione   non imponibile ex art. 8, DPR n. 633/72.
Nel caso in cui sulla   bolletta doganale non sia presente il visto uscire”, in quanto l’uscita   dall’UE è avvenuta dopo l’1.7.2013, ferma restando la non imponibilità ex   art. 8, l’operatore può dimostrare con   ogni mezzo alternativo l’uscita dei beni.

Cessione di beni con trasporto o spedizione iniziato dall’1.7.2013

Cessione intraUE non   imponibile ex art.41, DL  n. 331/93.   Va   presento il mod. INTRA-1.

Se la cessione è stata già fatturata o pagata prima dell’1.7.2013 in regime di non   imponibilità ex art. 8, DPR n. 633/72

La   fattura emessa ex art. 8, DPR n. 633/72 rimane valida.   È   necessario comunque includere tale   operazione nel mod. INTRA-1, in presenza delle condizioni di non   imponibilità ex art.41,    DL n. 331/93. Se all’operazione non è possibile applicare la non   imponibilitàdi cui all’art. 41 (ad esempio, in quanto trattasi di   esportazione effettuata nei confronti di un privato non qualificabile quale   vendita a distanza ovvero fornitura con installazione o montaggio), la   medesima va considerata imponibile con obbligo di regolarizzazione da parte   del cedente con applicazione dell’IVA.

Acquisto di beni ricevuti prima dell’1.7.2013

Importazione (bolletta   doganale).

Acquisto di beni ricevuti dall’1.7.2013

Acquisto intraUE (assolvimento   dell’IVA da parte dell’acquirente italiano). Va presentato il mod. INTRA-2.

Se l’acquisto è stato già fatturato o pagato prima   dell’1.7.2013

L’operazione   va considerata comunque un acquisto   intraUE.   Se l’operatore non è in possesso della fattura del   cedente estero, va applicato l’art. 46, comma5, DL n. 331/93, che   prevede la regolarizzazione dell’operazione da parte dell’acquirente mediante   emissione di un’autofattura.  

presentazione   dei modd. intra

Come sopra accennato, la qualificazione come intraUE delle operazioni poste in essere con operatori residenti in Croazia comporta anche l’obbligo di compilazione e presentazione dei modd. INTRA, tenendo conto delle consuete modalità e termini di presentazione. In merito ai riflessi sulla periodicità di presentazione dei modd. INTRA, si evidenzia che nella Circolare 4.2.95, n. 45/E riferita all’ingresso nell’UE di Austria, Svezia e Finlandia dall’1.1.95, il Ministero delle Finanze ha affermato la necessità di ricomprendere tra le operazioni prese a base per l’individuazione della periodicità di presentazione degli elenchi, anche l’ammontare delle esportazioni ed importazioni definitive effettuate con i nuovi Paesi comunitari nel corso dell’anno 1994”. Tenendo presente le regole introdotte dal DM 22.2.2010, consegue che: gli operatori che hanno effettuato operazioni intraUE ovvero soltanto esportazioni / importazioni con il nuovo Stato UE per individuare la periodicità di presentazione dei modd. INTRA devono considerare l’ammontare degli scambi con i 27 Stati UE, maggiorati delle esportazioni / importazioni con la Croazia; gli operatori che non hanno effettuato operazioni con altri Stati UE (compresa la Croazia) ed iniziano gli scambi dall’1.7.2013, determinano la periodicità di presentazione dei modd. INTRA analogamente a coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri.