Come noto, con il DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, a decorrere dal 2012, è stato introdotto il divieto di effettuare
pagamenti in denaro contante tra soggetti diversiin un’unica soluzione di importo
pari o superiore a € 1.000.
Nell’ambito del DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, il Legislatore ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli
strumenti elettronici di pagamento.
In particolare, l’art. 15 del citato Decreto, denominato “
Pagamenti elettronici” al comma 1, prevede innanzitutto l’
obbligo di utilizzo “a far data dal 1° giugno 2013”, di carte di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili,
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dall’importo dell’operazione.
Inoltre, il comma 4 del citato art. 15 dispone espressamente che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.” |
Per effetto di tale disposizione
i commercianti, i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.) dovranno dotarsi dall’1.1.2014 del POS per consentire al cliente di pagare il bene acquistato / servizio ricevuto tramite bancomat.
|
Il richiamo delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007 dovrebbe comportare che i pagamenti pari o superiori a € 1.000 devono essere effettuati con i consueti canali “tracciati”. |
[clear /]
[spacer /]
Come desumibile dal citato comma 4 l’obbligo si riferisce esclusivamente alle carte di debito. Ciò non esclude che il soggetto
“accetti” anche altre tipologie di pagamenti elettronici (ad esempio, carte di credito).
La Relazione accompagnatoria al “Decreto Crescita 2.0” specifica che “
i soggetti … sono obbligati all’accettazione della sola carta di debito, fermo restando la facoltà di accettare altre forme di pagamento, non volendo porre oneri troppo gravosi in termini di commissioni delle carte di credito.” La stessa Relazione afferma che “
l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, …, rappresenta un efficace metodo per il contrasto all’uso del denaro contante, e di conseguenza all’evasione fiscale.”
Va evidenziato che in molti esercizi commerciali l’utilizzo degli strumenti in esame
è già consolidato. La novità riguarda, come sopra accennato, l’estensione
generalizzata ai soggetti che prestano servizi ed in particolare ai professionisti ai quali vengono quindi “addossati” i relativi oneri di gestione. Ciò non si traduce comunque nell’obbligo di ricevere il pagamento della prestazione con il bancomat, ma “soltanto” di avere a disposizione il POS nel caso in cui il cliente decida di utilizzare tale canale.
Il riferimento generalizzato ai predetti soggetti si riflette negativamente nei confronti di un numero non ridotto di professionisti che prestano l’attività ad un modesto numero di clienti, se non addirittura ad un unico cliente, per i quali il compenso risulta superiore al citato limite di € 1.000 che comporta l’utilizzo dei canali “tracciati”.
Va segnalato che il comma 5 dell’art. 15 dispone espressamente che
“con uno o più decreti … vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente [comma 4].
Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.”
Per l’operatività dell’obbligo in esame è necessaria l’emanazione del Decreto attuativo.