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Circolare dello studio - Febbraio 2014
Circolare dello studio
10:47 14-02-2014
ULTIME NOVITÀ FISCALI Nuovo ISEE DPCM 5.12.2013, n. 159 È stato pubblicato sulla G.U. 24.1.2014, n. 19 il regolamento concernente “la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. Detto indicatore è utilizzato, in particolare, ai fini del riconoscimento di agevolazioni per prestazioni sanitarie, a favore di minorenni e per il diritto allo studio universitario. Medie di settore e impresa situata in periferia Sentenza Corte Cassazione 7.1.2014, n. 92 È nullo l’accertamento nei confronti di un’impresa situata in periferia qualora il maggior reddito sia determinato sulla base delle medie del settore relative ad esercizi commerciali situati nel centro della città. Infatti, anche in presenza di un grave scostamento, “il calcolo del maggior reddito dev’essere contestualizzato con la realtà economica” dell’impresa. Cessione immobile “sottocosto” a parente Sentenza Corte Cassazione 9.1.2014, n. 245 L’Amministrazione finanziaria può recuperare le maggiori imposte sulla plusvalenza realizzata dalla vendita di un immobile ad un parente, dovendosi presumere la simulazione del contratto, qualora sussista “troppa differenza tra il corrispettivo realizzato e il valore venale”. Contratti di locazione Mod. RLI Provvedimento Agenzia Entrate 10.1.2014 È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del nuovo mod. RLI utilizzabile, dal 3.2.2014, per la registrazione (ed adempimenti successivi – proroghe, cessioni, risoluzioni, opzione per la cedolare secca) dei contratti di locazione immobiliare. Fino al 31.3.2014 rimane possibile presentare il mod. 69. Compensazione crediti commerciali verso P.A. con debiti da istituti deflattivi Decreto MEF 14.1.2014 È stato pubblicato sulla G.U. 23.1.2014, n. 18 il Decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 28-quinquies, DPR n. 602/73, introdotto dal DL n. 35/2013, in base al quale è possibile compensare le somme dovute relativamente agli istituti deflattivi ex D.Lgs. n. 218/97 (accertamento con adesione, adesione agli inviti a comparire e ai PVC, acquiescenza, ecc.) con i crediti commerciali:  non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2012;  vantati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali e SSN. COMMENTI L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014. Di seguito si propone una sintesi delle regole previste per poter utilizzate i crediti in compensazione (orizzontale) nel mod. F24. COMPENSAZIONE CREDITO IVA La compensazione orizzontale del credito IVA annuale (o trimestrale) incontra una serie di limitazioni collegate all’ammontare da utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dal contribuente stesso. A decorrere dal 2014, il limite massimo della compensazione orizzontale è stato aumentato a € 700.000 (in luogo del precedente pari a € 516.546,90). Costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE (ORIZZONTALE) DEL CREDITO IVA 2013 FINO A € 5.000 Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali. FINO A € 15.000 • la compensazione, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; • è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In tal caso il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2013 utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione. Pertanto, in presenza di un credito IVA 2013 pari a € 30.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000. Raggiunto il limite di € 5.000, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2014. SUPERIORE A € 15.000 La dichiarazione deve essere dotata del visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato. Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l’utilizzo in compensazione, tramite il mod. F24, del credito IVA 2013 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2013) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2014 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014). Tale forma di “detrazione” trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2015. Presentazione della dichiarazione IVA annuale I contribuenti che prevedono di utilizzare in compensazione il credito IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dall’1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche qualora l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a € 5.000. A decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2014, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito IVA 2013 per importi superiori a € 5.000. La presentazione del mod. IVA 2014 in forma autonoma entro febbraio, consente al contribuente di beneficiare dell’esonero dall’invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2013. È possibile in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all’interno del mod. UNICO (c.d. dichiarazione unificata) fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a € 5.000 annui. COMPENSAZIONE CREDITO IRPEF / IRES / IRAP Come sopra accennato, la Finanziaria 2014, ha previsto anche per l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a € 15.000 annui, l’apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione da cui scaturisce il credito. In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99. La disciplina, pur presentando il medesimo obiettivo di contrasto all’utilizzo indebito dei crediti in compensazione previsto ai fini IVA, si caratterizza per una serie di tratti peculiari. Crediti oggetto di monitoraggio I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, ossia in particolare del credito: • IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi; • per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC; • per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE); • IRAP derivante dalla relativa dichiarazione; • per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770. Analogamente al credito IVA, l’obbligo del visto di conformità non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare del relativo utilizzo fino al termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Con riferimento ai predetti crediti (singolarmente individuati) è pertanto previsto: • un utilizzo “libero” fino a € 15.000; • un utilizzo che necessita del visto di conformità per importi superiori a € 15.000. Presentazione della dichiarazione In considerazione del fatto che le dichiarazioni fiscali, i cui crediti sono ora oggetto di monitoraggio, sono presentate in un momento successivo (il mod. 770 a luglio, il mod. UNICO/IRAP a settembre), fermo restando il limite di € 15.000 al di sopra del quale è obbligatorio il rilascio del visto di conformità la compensazione non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione. È pertanto possibile delineare il seguente comportamento: 1. il contribuente effettua la compensazione nel mod. F24 dei crediti disponibili secondo le ordinarie regole; 2. qualora nel corso del 2014 l’ammontare dell’utilizzo superi € 15.000, la dichiarazione dalla quale scaturisce il credito, da presentare nei consueti termini, dovrà essere munita del visto di conformità, apposto da parte di un soggetto abilitato.