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Circolare dello Studio - Gennaio 2026
Circolare dello studio
11:24 09-01-2026




COMMENTI

LA FINANZIARIA 2026

È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2026, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2026, tra le quali si segnalano le seguenti.

IRPEF 2026

Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, sono confermate le ulteriori modifiche riguardanti:

·     l’aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a € 50.000;

·     la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a € 200.000.

Aliquote IRPEF

è confermata la modifica dell’art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli scaglioni di reddito e le relative aliquote Irpef risultano così fissate.

Scaglioni di reddito e aliquote

Per il 2025

Dal 2026

Fino a € 28.000

23%

Fino a € 28.000

23%

Oltre € 28.000 fino a € 50.000

35%

Oltre € 28.000 fino a € 50.000

33%

Oltre € 50.000 

43%

Oltre € 50.000

43%

Detrazioni IRPEF per oneri / spese

Con l’introduzione dell’art. 16-ter, TUIR, a decorrere dal 2025, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 le detrazioni IRPEF per oneri / spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all’ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli a carico.

Ferma restando l’applicazione di quanto sopra rammentato e dell'art. 15, comma 3-bis, TUIR (riduzione della detrazione spettante in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino all'azzeramento se il reddito è pari o superiore a € 240.000), è ora confermata l’introduzione del nuovo comma 5-bis al citato art. 16-ter, ai sensi del quale, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, è ridotto di € 440 l’ammontare della detrazione spettante per:

·      oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;

·      erogazioni liberali a favore di partiti politici di cui all’art. 11, DL n. 149/2013;

·      premi assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.

TASSAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI / PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Rinnovi contrattuali

È confermato (con alcune modifiche rispetto al ddl originario) che, per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000:

·      gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026;

·      in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026;

sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, all’imposta sostitutiva del 5%.

Premi di produttività

É confermata la modifica dell’art. 1, comma 385, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) a seguito della quale è applicabile soltanto nel 2025 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia del lavoratore:

·         ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione;

·         alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti sottoscritti fino al 24.4.2017 e ancora vigenti);

per i soggetti con reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente, a € 80.000.

Simbolo_NB

Per il 2026 e il 2027 ai predetti premi e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa è applicabile l’imposta sostitutiva dell’1% entro il limite di € 5.000.

Somme corrisposte a lavoratori dipendenti

Per il 2026 è confermato l'assoggettamento all’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di € 1.500, delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

·         maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;

·         maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

·         indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Va evidenziato che:

·         la predetta disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore privato, escluse le (nuove) agevolazioni per il settore turistico / alberghiero, a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 40.000;

·         non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto / in parte la retribuzione ordinaria;

·         ai fini del predetto limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa.

In sede di approvazione, è stata inserita la previsione che anche per il 2026 è applicabile l'art. 6, comma 1, terzo periodo, Legge n. 76/2025 ai sensi del quale i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a € 1.500 annui, sono esenti da tassazione per il 50% del loro ammontare.

TASSAZIONE “BUONI PASTO”

L’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR dispone che il valore dei “buoni pasto” non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario degli stessi:

·      fino all’importo giornaliero di € 4, quando cartacei;

·      fino all’importo di € 8, se elettronici.

É confermata la modifica della citata lett. c), a seguito della quale, soltanto per i “buoni pasto” elettronici, è aumentato a € 10 il valore degli stessi che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI 2026

È confermata anche per il 2026 la non concorrenza (totale / parziale) alla formazione del reddito complessivo dei redditi dominicali e agrari fino a € 15.000 per i coltivatori diretti / IAP.

LOCAZIONI BREVI

In sede di approvazione, è stata stralciata la previsione prevista nel ddl originario e con la modifica dell'art. 1, coma 595, Legge n. 178/2020 è disposto che il regime delle locazioni brevi, a decorrere dal 2026, è applicabile al massimo a 2 appartamenti (anziché 4) per ciascun periodo d'imposta.

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell’art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per le “locazioni brevi” assoggettate a cedolare secca, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:

·      21% per una sola unità immobiliare locata;

·      26% per le unità immobiliari locate successive alla prima;

lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).

MISURE A FAVORE DEI DIPENDENTI STRUTTURE TURISTICO / ALBERGHIERE

È confermato il riconoscimento, per il periodo 1.1 - 30.9.2026, al fine di garantire stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico / ricettivo:

·         degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91;

·         del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;

ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a € 40.000, di un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Il sostituto d’imposta:

·         riconosce il predetto trattamento integrativo su richiesta del lavoratore che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025;

·         recupera il credito maturato derivante dall’erogazione del trattamento integrativo in compensazione nel mod. F24.

DETRAZIONI LAVORI EDILIZI

Recupero del patrimonio edilizio

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile fruire della detrazione nella misura “ordinaria” va fatto riferimento all’art. 16-bis, TUIR, richiamato e integrato dall’art. 16, DL n. 63/2013, che originariamente prevedeva la detrazione al 36%, su una spesa massima agevolabile di € 48.000, da utilizzare in 10 quote annuali.

Dal 2012 la detrazione è stata innalzata al 50% e la spesa massima agevolabile a € 96.000, ferma restando la fruizione in 10 quote annuali. Tali misure “maggiorate” sono state più volte prorogate, da ultimo, dall’art. 1, comma 37, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) che ne ha previsto l’applicabilità fino al 31.12.2024.

A seguito delle modifiche apportate ad opera della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di € 96.000, la detrazione in esame per le spese sostenute nel 2025 è riconosciuta nelle seguenti misure:

·     50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;

·     36% negli altri casi.

Contestualmente la stessa Finanziaria 2025 prevede(va) la riduzione delle predette percentuali, rispettivamente, al 36% e 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

É confermata la riformulazione dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025.

La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

Risparmio / riqualificazione energetica

Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali è possibile fruire delle detrazioni “ordinarie” (diverse dal Superbonus), va fatto riferimento principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche / integrazioni.

Anche per tali spese la Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) ha fissato la percentuale di detrazione, non più in base all’intervento effettuato, ma in base al soggetto che sostiene la spesa e all’immobile oggetto dell’intervento, ferma restando l’individuazione della spesa massima agevolabile differenziata in base all’intervento e la relativa disciplina, in base alla quale, in alcuni casi, il limite massimo si riferisce alla detrazione spettante e pertanto il limite di spesa è determinato in base alla percentuale di detrazione applicabile.

In particolare, per tutte le tipologie di interventi agevolati la detrazione per le spese sostenute nel 2025 è riconosciuta nella misura del:

·     50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;

·     36% negli altri casi.

Contestualmente la stessa Finanziaria 2025 prevede(va) la riduzione delle predette percentuali, rispettivamente, al 36% e 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

É confermata la riformulazione dell’art. 14, comma 3-quinquies, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025. La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

Riduzione rischio sismico

Anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021, compreso il c.d. “Sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies, a seguito delle modifiche apportate ad opera della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), la misura della detrazione non è più differenziata in base all’intervento effettuato ma in base al soggetto che sostiene la spesa e all’immobile oggetto dell’intervento. Per tutte le tipologie di interventi agevolati la detrazione in esame per le spese sostenute nel 2025 è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di € 96.000, nelle seguenti misure:

·     50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;

·     36% negli altri casi.

Contestualmente la stessa Finanziaria 2025 prevede(va) la riduzione delle predette percentuali, rispettivamente, al 36% e 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Per quanto riguarda l’utilizzo della detrazione spettante per gli interventi in esame, resta fermo quanto disposto dall’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva conti”, ai sensi del quale per le spese sostenute dal 2024 la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anzichè 5).

É confermata la riformulazione dell’art. 16, comma 1-septies.1, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di riduzione del rischio sismico in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36% come previsto per il 2025.

La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.

Va evidenziato che per gli interventi in esame aventi ad oggetto immobili colpiti da alcuni eventi sismici, al ricorrere di specifiche condizioni, per il 2026 è ora possibile fruire di uno specifico contributo come di seguito evidenziato.

“Bonus arredo”

É confermato il riconoscimento, anche per le spese sostenute nel 2026, del c.d. “Bonus arredo” di cui all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, alle stesse condizioni previste per il 2025, ossia:

·     nella misura del 50%;

·     considerando la spesa massima di € 5.000;

·     a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall’1.1.2025.

Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza

Ai sensi dell’art. 16-bis, commi 3-bis e 3-ter, TUIR, per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la percentuale di detrazione fruibile continua ad essere pari al 50%.

Per espressa previsione del citato comma 3-ter, infatti, per le spese relative a tali interventi non trova applicazione la riduzione della percentuale di detrazione al 30% prevista dalla Finanziaria 2025 per le spese sostenute dal 2025 al 2033.

In merito non risultano disposizioni nella Finanziaria 2026 e pertanto, come già previsto, anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50%.

Eliminazione barriere architettoniche - 75%

L’art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 75% per le spese sostenute fino al 31.12.2025 per interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto esclusivamente scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici che rispettano i requisiti richiesti dal DM n. 236/89.

Nella Finanziaria 2026 in esame non risultano disposizioni riguardanti tale detrazione che pertanto, ai sensi del citato art. 119-ter, risulta fruibile (soltanto) per le spese sostenute fino al 31.12.2025. Resta fermo che, alle condizioni e nelle misure sopra riportate (50% - 36% a seconda del soggetto che sostiene la spesa e dell’immobile oggetto dei lavori), è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR.

“Superbonus”

Escludendo i casi per i quali trovano applicazione le specifiche deroghe in base alla data di inizio lavori / presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA) / approvazione dei lavori condominiali / ecc. (ante 2025), con riferimento agli interventi trainanti di efficienza / riqualificazione energetica e di miglioramento del rischio sismico e quelli trainati dagli stessi, iniziati nel 2025, per i quali è possibile fruire del c.d. “Superbonus” di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 per i lavori / spese 2025 la situazione può essere così schematizzata.

Soggetto

% detrazione per spese 2025

·     Condomini (compresi gli interventi trainati nei singoli appartamenti);

·     Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica / in comproprietà.

65% (*)

Persone fisiche su singole unità immobiliari (diverse dai casi dei punti precedenti).

---

ONLUS / OdV, APS:

·     ex art. 119, comma 10-bis, DL n. 34/2020;

110%

·     di cui all’art. 119, comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti.

65% (*)

IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa (non rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra).

---

Interventi nei Comuni terremotati nel 2009 con dichiarazione stato di emergenza.

110%

Acquisto case antisismiche (c.d. “Supersismabonus acquisti”).

---

(*) La detrazione del 65% per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta presentata la CILA, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini / adottata la delibera assembleare e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini / presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Inoltre, per gli interventi su immobili colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e il 24.8.2016 va considera la proroga riconosciuta dall’art. 4, DL n. 95/2025, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, che consente di fruire della detrazione del 110% anche per le spese 2026.

Per quanto riguarda l’utilizzo della detrazione in esame, l’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva conti”, dispone che per le spese sostenute dal 2024 (quindi anche per le spese 2025), la detrazione va ripartita in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali (anzichè 4).

Nella Finanziaria 2026 in esame non risultano modifiche / proroghe per gli interventi sopra elencati di cui al citato art. 119, che pertanto risulta applicabile fino al 31.12.2025.

Nel ddl originario, con l’inserimento di un nuovo comma all’art. 119, era prevista una proroga della detrazione del 110% per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.8.2016, il 26-30.10.2016 e il 18.1.2017, con dichiarazione dello stato di emergenza e istanze / dichiarazioni presentate prima del 30.3.2024.

Tale proroga non è stata confermata e in luogo della stessa il comma 616 della Finanziaria 2026 prevede ora che “al fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari ... e gli Uffici speciali per la ricostruzione ... ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell’allegato III-quater alla presente legge.

L’incremento di cui al primo periodo è destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ...

Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria”.

Limite massimo spese detraibili

Dal 2025, per i soggetti con reddito superiore a € 75.000, l’art. 16-ter, TUIR prevede che l’ammontare massimo complessivo di spese detraibili varia in base alla composizione del nucleo familiare del contribuente.

Tale quadro normativo risulta applicabile anche per le spese 2026, considerando comunque che le rate relative alle spese in esame:

·     sono escluse dal predetto limite se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024;

·     concorrono al raggiungimento del limite massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall’1.1.2025.

Fermo restando quanto sopra rammentato, in base al comma 4 dell’art. 1 della Legge n.199/2025, le spese in esame non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo comma 5-bis dell’art. 16-ter, TUIR ai sensi del quale, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, la detrazione spettante per le spese sostenute nel 2026 è ridotta di € 440.

Tale previsione risulta infatti limitata:

·     agli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;

·     alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

·     ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.

REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO

È confermato, con la modifica dell’art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) l'estensione per il 2026 della causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall’’art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori a € 35.000.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

È confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:

·     gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;

·     i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2026 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2025.

Simbolo_NB

È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione / trasformazione).

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

·     il 60% entro il 30.9.2026;

·     il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

È confermata la riproposizione dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera “d'impresa” alla sfera “privata” a fronte del versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%.

L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2026:

·     è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30.9.2025;

·     riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2026;

·     richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell'8% da effettuare come segue:

-   il 60% entro il 30.11.2026;

-   il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

NUOVA RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI

In sede di approvazione è stata rivista la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze connesse alla cessione / risarcimento per la perdita o danneggiamento di beni strumentali. In particolare ora è disposto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate. Al contribuente non è più concesso di rateizzare la plusvalenza in quote annuali.

Simbolo_NB

Relativamente alle plusvalenze da cessione d’azienda / ramo d’azienda non sono state di fatto apportate modifiche. Di conseguenza, le plusvalenze concorrono a formare il reddito:

·     per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate;

·     in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può essere ripartita in un massimo di 5 rate) soltanto se relative alla cessione di un’azienda / ramo d’azienda posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

 

Rateizzazione plusvalenze

Tipologia bene

Anni possesso bene

N° rate (max)

Fino al 2025

Dal 2026

Fino al 2025

Dal 2026

Bene strumentale

3

--

5

--

Azienda / ramo d’azienda

3

3

5

5

Immobilizzazione finanziaria (no PEX)

3

--

5

--

 

Decorrenza nuove disposizioni

Le novità in esame sono applicabili a decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 2026.

Determinazione acconti 2026

Ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF / IRES 2026, è necessario (ri)determinare l’imposta 2025 considerando le nuove disposizioni.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

È confermata la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d’imposta:

·     esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare);

·     per l’ammontare che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

L'affrancamento richiede il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

REVISIONE TASSAZIONE DIVIDENDI SOCIETÀ DI CAPITALI / PERSONE

Le disposizioni del ddl originario relative alla tassazione dei dividendi delle società di capitali / persone sono state modificate in sede di approvazione. Le nuove disposizioni ora intervengono sulla tassazione non solo dei dividendi ma anche delle plusvalenze su partecipazioni.

Plusvalenze / dividendi per le società di persone

Con la modifica dell'art. 58, comma 2, TUIR le plusvalenze su partecipazioni conseguite da società di persone sono esenti da tassazione nel limite del 41,86% in presenza dei requisiti PEX di cui all'art. 87, TUIR e delle condizioni previste dal nuovo comma 1.1 del citato art. 87, ossia che le plusvalenze sono realizzate su partecipazioni detenute, direttamente / indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

A seguito della modifica del comma 1 dell'art. 59, TUIR i dividendi derivanti dalla partecipazione in società di capitali concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 1-bis del citato art. 59 gli stessi concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14% se relativi:

·     a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;

·     a titoli / strumenti finanziari similari alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Plusvalenze / dividendi per le società di capitali

Con l'aggiunta del nuovo comma 1.1 all'art. 87, TUIR il regime di esenzione del 95% relativo alle plusvalenze realizzate su partecipazioni aventi i requisiti PEX di cui al comma 1 del citato art. 87, è applicabile soltanto in relazione a una partecipazione diretta / indiretta detenuta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Con la modifica del primo periodo del comma 2 dell'art. 89, TUIR è ora previsto, quale regola generale, che i dividendi distribuiti dalle società di capitali concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 2.1 del citato art. 89 gli stessi non concorrono alla formazione del reddito della società percipiente nella misura del 95% se relativi:

·     a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;

·     a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Analogamente, a seguito della modifica del primo periodo del comma 3 dell'art. 89, TUIR l'esclusione della tassazione del 95% dell'ammontare percepito trova applicazione anche:

·     agli utili provenienti da società non residenti nelle quali è detenuta una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate non inferiore al 5% o di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;

·     alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

La predetta esclusione, a seguito della modifica del secondo periodo del citato comma 3, è limitata al 50% per le partecipazioni detenute in società residenti / localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis, comma 1, TUIR ovvero per i contratti stipulati con soggetti residenti / localizzati nei predetti Stati. Inoltre, in base alla nuova lett. a) del comma 3-bis del citato art. 89, l'esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni su titoli / strumenti finanziari e contratti in associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, lett. a) e b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000. L'esclusione dalla tassazione opera limitatamente al 95% della quota non deducibile ai sensi del predetto art. 109.

Ritenuta su dividendi a società non residenti

In sede di approvazione, è stato modificato anche il comma 3-ter dell'art. 27, DPR n. 600/73 in base al quale va operata una ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% agli utili corrisposti a società non residenti:

·     soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE ed ivi residenti;

·     in relazione a partecipazioni con i nuovi requisiti di cui all'art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a € 500.000);

·     in relazione a strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000, non relativi a stabili organizzazioni in Italia.

Decorrenza nuove disposizioni

Le novità in esame sono applicabili:

·     alle distribuzioni dell’utile di esercizio / riserve / altri fondi, deliberate a decorrere dall’1.1.2026;

·     alle plusvalenze su partecipazioni / titoli e strumenti similari alle azioni acquisiti a decorrere dall'1.1.2026;

·     ai proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione sottoscritti a decorrere dall'1.1.2026.

Si considerano ceduti per primi le partecipazioni / titoli e strumenti similari acquisiti e i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti in data meno recente (c.d. criterio FIFO).

Simbolo_NB

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE SOGGETTI OIC

In sede di approvazione, anche per il 2025 e 2026, è consentito ai soggetti OIC di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante al valore di mercato, se inferiore al valore di iscrizione a bilancio, salvo in presenza di perdita durevole di valore.

Le imprese che si avvalgono della predetta facoltà devono destinare a riserva indisponibile una parte dell'utile pari alla differenza (positiva) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Simbolo_NB

Nel caso in cui l'utile d'esercizio sia inferiore alla predetta differenza, la riserva va integrata utilizzando riserve di utili / altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

 “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”

La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, riguarda le somme:

·     derivanti dall'omesso versamento di:

-   imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA). Va evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di controllo automatizzato e formale delle stesse. La limitazione ora introdotta non consente di effettuare la definizione con riferimento, ad esempio, alle imposte di registro e di successione e donazione;

-   contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

·     affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;

·     maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.

Inoltre possono essere estinti:

·     pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017 oggetto di:

-   definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);

-   definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);

-   definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);

-   definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);

-   riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019);

·     i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione, oggetto di:

-   definizione agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);

-   riammissione alla “rottamazione-quater” (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.

Relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la “rottamazione-quinquies” è consentita limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio.

Simbolo_NB

I dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili sono messi a disposizione del debitore nell’area riservata del sito Internet dell’Agente della riscossione.

La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data, oggetto di:

·     definizione agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);

·     riammissione alla “rottamazione quater” (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:

·     entro il 30.4.2026;

·     utilizzando l'apposito modello.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di definizione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Simbolo_NB

Per beneficiare degli effetti della definizione la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Pagamento delle somme dovute

Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché la data della relativa scadenza. Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

·     in unica soluzione entro il 31.7.2026;

·     in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Merita evidenziare che per la nuova definizione è previsto un importo minimo della singola rata pari a € 100.

1° rata

31.7.2026

2° rata

30.9.2026

3° rata

30.11.2026

dalla 4° alla 51° rata

31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 fino al 2034

dalla 52° alla 54° rata

31.1, 31.3 e 31.5.2035

È previsto che:

-   dall’1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo (nelle precedenti “edizioni” della rottamazione gli interessi erano fissati al 2%);

-   non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando le seguenti modalità:

·     mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;

·     mediante i moduli precompilati resi disponibili dall’Agente della riscossione sul proprio sito Internet;

·     presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Effetti della definizione

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

·     sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);

·     l’Agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, avviare nuove azioni esecutive ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

·     il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;

·     in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.

La definizione agevolata in esame non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento:

·     dell'unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;

·     di 2 rate, anche non consecutive;

·     dell'ultima rata.

Simbolo_NB

Va evidenziato che non è prevista la tolleranza di 5 giorni concessa per i versamenti delle rate relative alla “rottamazione-quater”.

MISURE DI CONTRASTO INADEMPIMENTI IN MATERIA DI II.DD. / IVA

Al fine di dare attuazione alla Riforma dell’Amministrazione fiscale, è confermata l'introduzione del nuovo art. 54-bis.1, DPR n. 633/72 denominato “Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse” che prevede una nuova procedura di liquidazione automatica applicabile in presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA.

In base alla nuova disposizione, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA (considerando tale anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari per la liquidazione dell’imposta), l’Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base:

·     delle fatture elettroniche emesse e ricevute;

·     dei corrispettivi telematici trasmessi;

·     dei dati desumibili dalle comunicazioni LIPE.

Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo precedente quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Il contribuente può segnalare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione dell’IVA, eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, dall’Agenzia e fornire i chiarimenti necessari.

All’imposta liquidata dall’Agenzia è applicabile la sanzione del 120%, con un minimo di € 250, di cui all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. È espressamente inibita l’applicazione del comma 1-bis del citato art. 5, in base al quale in caso di dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro il termine di accertamento la sanzione è ridotta al 75%. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione, la sanzione è ridotta a un terzo.

Per il versamento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi) nel mod. F24 non è possibile utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.

In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo versamento non è ammessa la compensazione prevista dall’art. 31, DL n. 78/2010.

Ritenuta d'acconto operazioni effettuate da imprese

In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 25, comma 1, quinto periodo, DPR n. 600/73, è stata introdotta una ritenuta a titolo d’acconto dello 0,50% nel 2028 e dell’1% dal 2029 sui corrispettivi per le prestazioni di servizi / cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Sono esclusi:

·     i soggetti che hanno aderito al CPB;

·     i soggetti che adottano il regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7, D.Lgs. n. 128/2018;

·     i contribuenti forfetari.

La ritenuta non è effettuata per i pagamenti eseguiti con bonifico "parlante".

MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI

È confermata la riduzione da € 100.000 a € 50.000 dell'ammontare di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per le quali:

·     i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

·     non siano in essere provvedimenti di sospensione;

che in base al comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/2006, dall'1.7.2024, esclude la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari.

ESTENSIONE PATRIMONIO INFORMATIVO AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE

Come previsto dall’art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015 i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al fine di essere utilizzati:

·     dalla G.d.F. nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 68/2001;

·     dall’Agenzia delle Entrate / G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;

·     dall’Agenzia delle Dogane per le attività di vigilanza e di controllo di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 504/95.

Ora, al fine di dare attuazione alla Riforma dell’Amministrazione fiscale, con l’aggiunta della nuova lett. b-ter) al citato comma 5-bis, è confermato che i file in esame possono essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per mettere a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo / loro coobbligati ad uno stesso acquirente / committente, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, con l'intento di contrastare la c.d. "evasione da riscossione".

RITENUTA D’ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI

In sede di approvazione, è stato modificato il comma 5 dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73. In base alla nuova disposizione, a decorrere dall’1.3.2026, a seguito della soppressione dello specifico esonero, sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto del 23% le provvigioni percepite:

·     dalle agenzie di viaggio e turismo;

·     dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che nell'esercizio dell’attività si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti / terzi.

RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI

In sede di approvazione, è stata aumentata, a decorrere dall'1.1.2026, dal 18% al 21% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d'acquisto di partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonchè enti non commerciali (è confermata nella misura del 18% l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Con la modifica dell'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a decorrere dal 2026, i contributi versati dai lavoratori / datori di lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'art. 10, TUIR, per un importo non superiore a € 5.300 (anzichè € 5.164,57).

Lavoratori di prima occupazione

Per i lavoratori di prima occupazione ai quali è applicabile il comma 6 del citato art. 8, con la riformulazione dello stesso, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il nuovo limite di € 5.300, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non versati e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di € 5.300.

IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

É confermata la (re)introduzione a favore delle imprese del c.d. “iper ammortamento”, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing, già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d’imposta “Industria 4.0” (ancora fruibile per gli investimenti in beni materiali “prenotati” entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) e “Transizione 5.0” (applicabile per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025 e pertanto non più fruibile per il 2026).

Soggetti interessati

L’agevolazione in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Simbolo_NB

La spettanza dell’agevolazione è subordinata:

·     al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

·     al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Soggetti esclusi

L’agevolazione esame non spetta alle imprese:

·     in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

·     destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

L’agevolazione non è altresì riconosciuta:

·     ai lavoratori autonomi;

·     ai contribuenti forfetari, posto che gli stessi determinano il reddito applicando lo specifico coefficiente di redditività ai ricavi / compensi. I costi sostenuti (compresi quelli per l’acquisto dei beni ammortizzabili) non rilevano per la determinazione del reddito;

·     alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale (per le quali è riconosciuto uno specifico credito d’imposta, di seguito illustrato).

Investimenti agevolabili

La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:

·     effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di “prenotazione” con effettuazione in data successiva);

·     in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

L’investimento deve avere ad oggetto:

·     beni strumentali materiali ed immateriali nuovi di cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di fornitura.

Simbolo_NB

L’elenco dei beni agevolabili corrisponde soltanto “in parte” a quello delle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per le quali spetta(va) il previgente iper ammortamento, credito d’imposta “Industria 4.0” / “Transizione 5.0”;

·     beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Relativamente all’autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:

a) moduli fotovoltaici prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c) moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Maggiorazione spettante

La maggiorazione spetta nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia dell’investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione. In particolare per gli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è così individuata.

Importo investimento

Maggiorazione costo acquisizione

Fino a € 2.500.000

180%

Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000

100%

Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000

50%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Simbolo_NB

La maggiorazione in esame ha rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES ed è usufruibile quale variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.

Modalità di richiesta dell’agevolazione

Ai fini della fruizione dell’iper ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione dell’investimento effettuato.

Cumulabilità

L’iper ammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno “non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti” del progetto di innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni / contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese ammissibili.

Simbolo_NB

È esclusa la cumulabilità dell'iper ammortamento con il credito d'imposta “Industria 4.0” (spettante per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2025).

Investimenti sostitutivi

La cessione dei beni agevolati nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione ovvero la destinazione degli stessi a strutture produttive ubicate all’estero, anche appartenenti allo stesso soggetto comporta, in linea generale, la decadenza dalla stessa.

Il beneficio non viene meno se nel periodo d’imposta della cessione l’impresa provvede alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori.

Se il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).

Acconti IRPEF / IRES 2026

Ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.

 

BENI AGEVOLABILI - TABELLA IV

 

BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL PARADIGMA “4.0”

I) Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

·     macchine utensili per asportazione.

·     macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici.

·     macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.

·     macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali.

·     macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura.

·     macchine per il confezionamento e l’imballaggio.

·     macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio, macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico).

·     robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot.

·     macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici.

·     macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale.

·     macchine, anche motrici e operatrici

·     strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi

·     dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati

·     AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici).

·     impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di modificazione/deumidificazione.

·     magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche (obbligatorie).

·     controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller).

·     interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program.

·     integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

·     interfaccia uomo macchina semplici e intuitive.

·     rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno 2 tra le seguenti (ulteriori) caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici.

·     sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.

·     monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.

·     caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital twin).

Infine, la Tabella IV include tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e / o digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” anche i seguenti.

·     dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, inclusa la componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico (azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi.

II) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità

·     sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.

·     altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentable e connessa al sistema informativo di fabbrica.

·     sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio, macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio, porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale.

·     dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive.

·     sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio, RFID - Radio Frequency Identification).

·     sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud.

·     strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi.

·     componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.

·     filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

·     sistemi basati sull’acquisizione di immagini e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza artificiale, per l’identificazione automatica di non conformità rispetto alle specifiche di prodotto o di processo.

 

III) Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”

·     banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio, caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità).

·     sistemi per il sollevamento / traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente / robotizzata / interattiva il compito dell’operatore, inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico.

·     dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore / operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà estesa (AR/VR/MR/XR).

·     interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

·     sistemi intelligenti per l’interazione con il cliente, quali totem interattivi, camerini digitali sistemi di self-check-out e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione dati e integrazione con i sistemi gestionali.

 

IV) Beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese

Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione

·     infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (High PerformanceComputing - HPC) per l’addestramento, l’ottimizzazione e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione l’hardware dedicati.

·     dispositivi e sistemi di edge computing industriale per l’elaborazione locale dei dati, l’esecuzione di applicazioni di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei processi operativi, inclusi gateway lot intelligenti, edge server e dispositivi di elaborazione embedded.

·     macchine e sistemi per l’addestramento, l’ottimizzazione e l’utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e operativi, incluse workstation specializzate e appliance per machine learning.

·     sistemi di storage enterprise ad alte prestazioni per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica.

Infrastrutture di connettività industriale

·     reti 5G private (Non-Public Network - NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti core, unitàradio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli standard 3GPP.

·     infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e industriale (Wi-Fi6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con funzionalità di roaming, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi di fabbrica.

·     sistemi di sincronizzazione temporale di precisione (PTP-IEEE1588, TSN - Time Sensitive Networking) per applicazioni industrialireal-time e deterministiche, inclusi grandmaster clock, boundary clock e switch TSN.

·     infrastrutture di rete industriale per la convergenza IT-OT; inclusi switch managed industriali, router e gateway per protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), backbone in fibra ottica per ambienti produttivi.

·     piattaforme e infrastrutture di Multi-access Edge Computing (MEC) conformi agli standard ETSI, per l’erogazione di servizi a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali.

Infrastrutture di sicurezza informatica OTIIT

·     appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale, inclusi firewall industriali, sistemi di intrusion detection/prevention (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo standard IEC62443.

·     sistemi hardware per la protezione degli endpoint industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina in ambienti OT.

·     infrastrutture per il backup, il disaster recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi di replica dei dati, soluzioni di failover automatico e architetture ridondate per applicazioni mission-critical.

I beni del Gruppo IV devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all’esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui alla Tabella B, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai Gruppi I, II e III, ovvero ancora all’interconnessione e comunicazione tra i beni di cui alle Tabelle IV e V.

Simbolo_NB

Sono esclusi i personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.

 

BENI AGEVOLABILI - TABELLA V

 

·     Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione,definizione / qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione,la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics).

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazionee la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing).

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciali con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge Computing per l’elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing).

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting).

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem).

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell’energia a livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy dashboarding, monitoraggio della qualità dell’energia (power quality), gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalità di monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei dispositivi connessi.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization e Digital Twin che, simulando virtualmente il nuovo ambientee caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

·     sistemi di gestione della supply chain finalizzata anche al dropshipping per e-commerce.

·     software e servizi digitali per fruizioni immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa.

·     software, piattaforme e applicazioni per la gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi (ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di fornitura).

·     sistemi EMS per gestione energetica di sito, microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving, demand-respanse).

·     software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modellidigitali di intelligenza artificiale avanzata:

-   software, sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models), per la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e supporto ai processi decisionali;

-   software, sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (Agentic AI) in grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con capacità decisionale automatizzata nei processi operativi;

-   piattaforme per la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale (MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni, aggiornamento continuo e deployment in ambiente operativo;

-   software e algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e prevedere il ciclo di vita dei componenti;

-   software e piattaforme di Process Mining per l’analisi automatica, la mappatura e l’ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema.

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la sostenibilità e la transizione ecologica:

-   software, sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’impronta carbonica di prodotti e processi (Carbon Footprint), per l’analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) e per la gestione delle prestazioni ESG;

-   piattaforme per la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (Digital Product Passport) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e MES;

-   software e piattaforme per la gestione dei rifiuti, l’economia circolare e l’ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (End of Line).

·     software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intero per abilità e la gestione dei dati:

-   software, sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati (data spaces), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera;

-   software, sistemi e piattaforme per la convergenza e l’integrazione dei sistemi IT (Information Technology) e OT (Operational Technology);

-   piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali, dashboard operative e automazioni di processo.

LIMITE UTILIZZO CONTANTE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO

In sede di approvazione, è stato aumentato da € 1.000 a € 5.000 il limite "minimo" al di sopra del quale è possibile inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate al fine di beneficiare della deroga alla limitazione dell’utilizzo del contante (€ 15.000) per gli acquisti:

·     di beni e servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati nonché agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, DPR n. 633/72;

·     effettuati da turisti con cittadinanza extraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO

È confermato anche per il 2026, 2027 e 2028 il contributo di cui all’art. 16, Legge n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti nel periodo 1.1.2026 - 31.12.2028 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES Unica Mezzogiorno” (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In sede di approvazione, a seguito della modifica del comma 1 del citato art. 16, l'agevolazione è stata estesa alle zone assistite delle Regioni Marche e Umbria.

Simbolo_NB

Il limite di spesa del credito d’imposta in esame (in precedenza pari a € 2.200 milioni) è pari a:

·     2.300 milioni per il 2026;

·     1.000 milioni per il 2027;

·     750 milioni per il 2028.

I soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

·     dal 31.3 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026;

·     dal 31.3 al 30.5.2027, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2027;

·     dal 31.3 al 30.5.2028, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2028.

A pena di decadenza dall’agevolazione, i predetti soggetti inviano all’Agenzia dal 3.1.2027 al 17.1.2027 / dal 3.1.2028 al 17.1.2028 / dal 3.1.2029 al 17.1.2029 una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti.

"ULTERIORE" CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO

Con il Provvedimento 12.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha determinato nella misura del 60,3811% la percentuale del credito d'imposta “ZES Unica Mezzogiorno” spettante alle imprese che hanno inviato nel periodo 18.11 - 2.12.2025 l'apposita Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione "originaria".

Ora, a favore dei predetti soggetti, in sede di approvazione è stato introdotto il riconoscimento, per il 2026, di una maggiorazione pari al 14,6189% del credito d'imposta richiesto con la predetta Comunicazione integrativa. Per poter ottenere l'ulteriore credito d'imposta le imprese:

·     non devono aver già beneficiato, con riferimento a uno / più investimenti oggetto della Comunicazione integrativa, del credito d'imposta "Transizione 5.0" previsto dall'art. 38, DL n. 19/2024;

·     devono inviare, dal 15.4 al 15.5.2026, una specifica Comunicazione all'Agenzia delle Entrate con cui attestano di non aver ottenuto il credito d'imposta "Transizione 5.0".

Simbolo_NB

La somma del credito d'imposta in esame e del credito d'imposta per gli investimenti nella “ZES Unica Mezzogiorno” non può eccedere l'importo richiesto con la predetta Comunicazione integrativa.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI AGRICOLTURA / PESCA / ACQUACOLTURA

A favore delle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca / acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi compresi nelle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, non potendo beneficiare dell’iper ammortamento è previsto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta.

Simbolo_NB

L'agevolazione in esame:

·     non spetta per gli investimenti che beneficiano:

-   del credito d'imposta “Industria 4.0”;

-   dell’iper ammortamento di cui ai citati commi da 427 a 436;

-   dei crediti d'imposta ZES Unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura / ZLS (prorogati anche al 2026);

·     è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta spettante

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo di acquisizione, fino a € 1 milione, nel rispetto del limite di spesa di € 2,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Utilizzo in compensazione

Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24. A tal fine non è applicabile:

·     il limite pari a € 2 milioni annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;

·     il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;

·     la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.

Il credito è utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.

Adempimenti richiesti

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, pena revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la determinazione dell’importo agevolabile.

Simbolo_NB

Le fatture, i ddt e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione normativa in esame.

Inoltre, l’effettivo sostenimento della spesa e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione.

Cessione del bene agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a terzi / destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero in caso di mancato riscatto del bene in leasing entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi e pertanto l’impresa può continuare ad usufruire dell’agevolazione a condizione che provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti.

RIDETERMINAZIONE CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA AGRICOLTURA E PESCA

Con il Provvedimento 12.12.2025, l'Agenzia delle Entrate ha individuato le seguenti percentuali utilizzabili per la determinazione del credito d’imposta di cui all'art. 16-bis, DL n. 124/2023 relativo agli investimenti nella "ZES Unica agricoltura e pesca":

·     15,2538%, per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale delle microimprese, piccole e medie imprese;

·     100%, per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

·     18,4805% per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Ora, in sede di approvazione, le predette percentuali sono state così rideterminate:

·     58,7839%, con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale;

·     58,6102%, con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA AGRICOLTURA E PESCA

In sede di approvazione, è stato riconosciuto anche per il 2026 il credito d'imposta di cui all'art. 16-bis, DL n. 124/2023, alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca / acquacoltura che effettuano investimenti nel periodo 1.1 - 15.11.2026 in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE.

I soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

·     dal 31.3 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese agevolabili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2026;

·     a pena di decadenza dell'agevolazione, dal 20.11 al 2.12.2026 l'ammontare delle spese sostenute dall'1.1 al 15.11.2026.

Il credito d'imposta in esame:

·     è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24. Non è applicabile il limite pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;

·     è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai Regolamenti UE n. 2472/2022 e 2473/2022 che dichiarano compatibili con il mercato interno, alcune categorie di aiuti;

·     è cumulabile con gli aiuti "de minimis" e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline UE di riferimento.

PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA PA

In sede di approvazione, il blocco dei pagamenti è stato sostituito con una nuova disposizione. Con l’aggiunta del nuovo comma 1-ter all’art. 48-bis, DPR n. 602/73, è ora previsto che in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti tributari / previdenziali, le Amministrazioni pubbliche pagheranno il compenso (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) del professionista "soltanto" nel limite dell’eccedenza di tale debito. La nuova disposizione è applicabile anche ai compensi non superiori a € 5.000.

La differenza (non pagata al professionista) sarà versata all’Agente della Riscossione al fine di "saldare" il debito tributario / previdenziale derivante dalla cartella di pagamento.

Le novità sono applicabili dal 15.6.2026.

ACQUISTI "TAX FREE" TURISTI EXTRAUE

In sede di approvazione, è stato aggiunto il comma 2-bis all’art. 4-bis, DL n. 193/2016, in base al quale al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell’IVA relativa alle cessioni di beni a soggetti extraUE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72, con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Dogane semplificherà le procedure di evasione della restituzione dell’IVA, contestualmente all’uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse intestate al medesimo acquirente.

Contestualmente, con la modifica dei commi 1 e 2 del citato art. 38-quater, è stato aumentato da 4 a 6 mesi il termine per la restituzione al commerciante della fattura di vendita vistata al fine di poter beneficiare della non imponibilità dell’acquisto / ricevere il rimborso dell’IVA relativa all’acquisto da parte del turista extraUE.