COMMENTI LA
FINANZIARIA 2026 |
È stata approvata definitivamente la c.d.
Finanziaria 2026, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore
dall’1.1.2026, tra le quali si segnalano le seguenti.
IRPEF 2026
Dopo la significativa revisione operata
lo scorso anno, sono confermate le ulteriori modifiche riguardanti:
· l’aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a €
50.000;
· la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con
reddito superiore a € 200.000.
Aliquote IRPEF
è confermata la modifica dell’art.
11, comma 1, lett. b), TUIR, a seguito della quale gli scaglioni di reddito e
le relative aliquote Irpef risultano
così fissate.
|
Scaglioni
di reddito e aliquote |
|||
|
Per
il 2025 |
Dal
2026 |
||
|
Fino
a € 28.000 |
23% |
Fino
a € 28.000 |
23% |
|
Oltre
€ 28.000 fino a € 50.000 |
35% |
Oltre € 28.000 fino a €
50.000 |
33% |
|
Oltre
€ 50.000 |
43% |
Oltre
€ 50.000 |
43% |
Detrazioni IRPEF per oneri / spese
Con
l’introduzione dell’art. 16-ter, TUIR, a decorrere dal 2025, ai
contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000 le detrazioni
IRPEF per oneri / spese (con alcune esclusioni) sono riconosciute nel
rispetto di un limite massimo complessivo, che varia in base all’ammontare
del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero
di figli a carico.
Ferma restando l’applicazione di quanto
sopra rammentato e dell'art. 15, comma 3-bis, TUIR (riduzione della detrazione
spettante in presenza di reddito complessivo superiore a € 120.000, fino
all'azzeramento se il reddito è pari o superiore a € 240.000), è ora confermata
l’introduzione del nuovo comma 5-bis al citato art. 16-ter, ai sensi del
quale, ai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, è
ridotto di € 440 l’ammontare della detrazione spettante per:
·
oneri detraibili al 19%, escluse le spese sanitarie
di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
·
erogazioni
liberali a favore di partiti politici di
cui all’art. 11, DL n. 149/2013;
·
premi assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art.
119, comma 4, DL n. 34/2020.
TASSAZIONE
RINNOVI CONTRATTUALI / PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Rinnovi contrattuali
È confermato (con alcune
modifiche rispetto al ddl originario) che, per i dipendenti del settore privato
con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000:
·
gli incrementi retributivi
corrisposti nel 2026;
·
in attuazione di rinnovi contrattuali
sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026;
sono assoggettati, salvo espressa
rinuncia scritta, all’imposta sostitutiva del 5%.
Premi di produttività
É confermata la modifica
dell’art. 1, comma 385, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) a seguito della
quale è applicabile soltanto nel 2025 la riduzione dal 10% al 5%
dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015
(Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia del lavoratore:
·
ai premi di risultato di ammontare
variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività /
redditività / qualità / efficienza / innovazione;
·
alle
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i
lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in
forza di contratti sottoscritti fino al 24.4.2017 e ancora vigenti);
per i soggetti con reddito di lavoro
dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente, a
€ 80.000.
|
|
Per il 2026 e il 2027 ai
predetti premi e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell’impresa è applicabile l’imposta sostitutiva dell’1% entro il
limite di € 5.000. |
Somme corrisposte a lavoratori dipendenti
Per il 2026 è confermato l'assoggettamento all’imposta
sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di € 1.500, delle
somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
·
maggiorazioni
e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
66/2023 e dei CCNL;
·
maggiorazioni
e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo
settimanale, come individuati dai CCNL;
·
indennità
di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Va evidenziato che:
·
la
predetta disposizione è applicabile dai sostituti d’imposta del settore
privato, escluse le (nuove) agevolazioni per il settore turistico /
alberghiero, a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente nel 2025
non superiore a € 40.000;
·
non
rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che
sostituiscono in tutto / in parte la retribuzione ordinaria;
·
ai
fini del predetto limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le
somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell’impresa.
In sede di approvazione, è
stata inserita la previsione che anche per il 2026 è applicabile l'art.
6, comma 1, terzo periodo, Legge n. 76/2025 ai sensi del quale i dividendi
corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in
sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a €
1.500 annui, sono esenti da tassazione per il 50% del loro
ammontare.
TASSAZIONE “BUONI PASTO”
L’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR
dispone che il valore dei “buoni pasto” non concorre alla formazione del
reddito del lavoratore beneficiario degli stessi:
·
fino
all’importo giornaliero di € 4, quando cartacei;
·
fino
all’importo di € 8, se elettronici.
É confermata la modifica della citata
lett. c), a seguito della quale, soltanto per i “buoni pasto”
elettronici, è aumentato a € 10 il valore degli stessi che non
concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.
ESENZIONE IRPEF REDDITI
DOMINICALI E AGRARI 2026
È confermata anche per il 2026
la non concorrenza (totale / parziale) alla formazione del reddito
complessivo dei redditi dominicali e agrari fino a € 15.000 per i coltivatori
diretti / IAP.
LOCAZIONI BREVI
In sede di approvazione, è stata
stralciata la previsione prevista nel ddl originario e con la modifica
dell'art. 1, coma 595, Legge n. 178/2020 è disposto che il regime delle
locazioni brevi, a decorrere dal 2026, è applicabile al massimo a 2
appartamenti (anziché 4) per ciascun periodo d'imposta.
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, DL n. 50/2017, modificato ad opera dell’art. 1, comma 63, Legge n.
213/2023 (Finanziaria 2024), per le “locazioni brevi” assoggettate a
cedolare secca, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al:
·
21%
per una sola unità immobiliare
locata;
·
26% per le unità immobiliari locate
successive alla prima;
lasciando al contribuente la possibilità
di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo
(con cedolare secca al 21%).
MISURE A FAVORE DEI DIPENDENTI STRUTTURE TURISTICO /
ALBERGHIERE
È confermato il riconoscimento, per il periodo
1.1 - 30.9.2026, al fine di garantire stabilità occupazionale e di
sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico /
ricettivo:
·
degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91;
·
del
comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;
ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di
lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a € 40.000, di un trattamento
integrativo speciale che non concorre alla formazione del
reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al
lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei
giorni festivi. Il sostituto d’imposta:
·
riconosce
il predetto trattamento integrativo su richiesta del lavoratore
che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito
nel 2025;
·
recupera
il credito maturato derivante dall’erogazione del trattamento integrativo in
compensazione nel mod. F24.
DETRAZIONI LAVORI EDILIZI
Recupero del patrimonio
edilizio
Per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile fruire della
detrazione nella misura “ordinaria” va fatto riferimento all’art. 16-bis, TUIR,
richiamato e integrato dall’art. 16, DL n. 63/2013, che originariamente
prevedeva la detrazione al 36%, su una spesa massima agevolabile di € 48.000,
da utilizzare in 10 quote annuali.
Dal 2012 la detrazione è stata innalzata
al 50% e la spesa massima agevolabile a € 96.000, ferma
restando la fruizione in 10 quote annuali. Tali misure “maggiorate” sono state
più volte prorogate, da ultimo, dall’art. 1, comma 37, Legge n. 234/2021
(Finanziaria 2022) che ne ha previsto l’applicabilità fino al 31.12.2024.
A seguito delle modifiche apportate ad
opera della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), fermo restando il limite
massimo di spesa agevolata di € 96.000, la detrazione in esame per le spese
sostenute nel 2025 è riconosciuta nelle seguenti misure:
· 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione
principale;
· 36% negli altri casi.
Contestualmente la stessa Finanziaria
2025 prevede(va) la riduzione delle predette percentuali, rispettivamente, al 36%
e 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
É confermata la riformulazione dell’art.
16, comma 1, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese sostenute
nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione
nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025.
La riduzione della detrazione al 36% -
30% è pertanto differita al 2027.
Risparmio / riqualificazione energetica
Per gli interventi di
risparmio / riqualificazione energetica, per i quali è possibile fruire delle
detrazioni “ordinarie” (diverse dal Superbonus), va fatto riferimento
principalmente alla Legge n. 296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013,
oggetto di ripetute modifiche / integrazioni.
Anche per tali spese la Legge n.
207/2024 (Finanziaria 2025) ha fissato la percentuale di detrazione, non più in
base all’intervento effettuato, ma in base al soggetto che sostiene la spesa e
all’immobile oggetto dell’intervento, ferma restando l’individuazione
della spesa massima agevolabile differenziata in base all’intervento e
la relativa disciplina, in base alla quale, in alcuni casi, il limite massimo
si riferisce alla detrazione spettante e pertanto il limite di spesa è
determinato in base alla percentuale di detrazione applicabile.
In particolare, per tutte le
tipologie di interventi agevolati la detrazione per le spese sostenute
nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
· 50% per le
(sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale
di godimento sull’abitazione principale;
· 36% negli
altri casi.
Contestualmente la stessa Finanziaria
2025 prevede(va) la riduzione delle predette percentuali, rispettivamente, al 36%
e 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
É confermata la riformulazione dell’art.
14, comma 3-quinquies, DL n. 63/2013, ai sensi del quale anche per le spese
sostenute nel 2026 per gli interventi di risparmio / riqualificazione
energetica in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50%
ovvero 36%, come previsto per il 2025. La riduzione della detrazione al 36%
- 30% è pertanto differita al 2027.
Riduzione rischio sismico
Anche
per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure
antisismiche di cui all’art. 16, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett.
b), Legge n. 234/2021, compreso il c.d. “Sismabonus acquisti” di cui al comma
1-septies, a seguito delle modifiche apportate ad opera della Legge n. 207/2024
(Finanziaria 2025), la misura della detrazione non è più differenziata in base
all’intervento effettuato ma in base al soggetto che sostiene la spesa e
all’immobile oggetto dell’intervento. Per tutte le tipologie di interventi
agevolati la detrazione in esame per le spese sostenute nel 2025 è
riconosciuta, nel limite massimo di spesa di € 96.000, nelle seguenti
misure:
· 50% per le (sole) spese
sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento
sull’abitazione principale;
· 36% negli altri casi.
Contestualmente
la stessa Finanziaria 2025 prevede(va) la riduzione delle predette percentuali,
rispettivamente, al 36% e 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.
Per quanto
riguarda l’utilizzo della detrazione spettante per gli interventi in esame,
resta fermo quanto disposto dall’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024, c.d.
“Decreto Salva conti”, ai sensi del quale per le spese sostenute dal 2024
la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anzichè 5).
É confermata
la riformulazione dell’art. 16, comma 1-septies.1, DL n. 63/2013, ai sensi del
quale anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di
riduzione del rischio sismico in esame sarà possibile fruire della detrazione
nella misura del 50% ovvero 36% come previsto per il 2025.
La riduzione
della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027.
Va evidenziato
che per gli interventi in esame aventi ad oggetto immobili colpiti da alcuni
eventi sismici, al ricorrere di specifiche condizioni, per il 2026 è
ora possibile fruire di uno specifico contributo come di seguito evidenziato.
“Bonus arredo”
É
confermato il riconoscimento, anche per le spese sostenute nel 2026,
del c.d. “Bonus arredo” di cui all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013,
spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad
immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, alle stesse condizioni
previste per il 2025, ossia:
·
nella misura del 50%;
·
considerando la spesa massima di € 5.000;
· a
condizione che
siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si
fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dall’1.1.2025.
Sostituzione
gruppo elettrogeno di emergenza
Ai sensi dell’art. 16-bis, commi 3-bis e 3-ter,
TUIR, per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con
generatori di emergenza a gas di ultima generazione la percentuale di
detrazione fruibile continua ad essere pari al 50%.
Per espressa previsione del citato comma 3-ter, infatti, per le spese
relative a tali interventi non trova applicazione la riduzione della
percentuale di detrazione al 30% prevista dalla Finanziaria 2025 per le spese
sostenute dal 2025 al 2033.
In merito non risultano disposizioni nella Finanziaria 2026 e pertanto,
come già previsto, anche per le spese sostenute nel 2026 per gli
interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50%.
Eliminazione barriere
architettoniche - 75%
L’art. 119-ter, DL n. 34/2020 prevede la
possibilità di fruire della detrazione del 75% per le spese sostenute
fino al 31.12.2025 per interventi volti all’eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto esclusivamente scale / rampe / ascensori
/ servoscala / piattaforme elevatrici che rispettano i requisiti richiesti
dal DM n. 236/89.
Nella Finanziaria 2026 in esame non risultano disposizioni
riguardanti tale detrazione che pertanto, ai sensi del citato art. 119-ter,
risulta fruibile (soltanto) per le spese sostenute fino al
31.12.2025. Resta fermo che, alle condizioni e nelle misure sopra riportate
(50% - 36% a seconda del soggetto che sostiene la spesa e dell’immobile oggetto
dei lavori), è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero
del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e),
TUIR.
“Superbonus”
Escludendo i casi per i
quali trovano applicazione le specifiche deroghe in base alla data di
inizio lavori / presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA) /
approvazione dei lavori condominiali / ecc. (ante 2025), con riferimento agli
interventi trainanti di efficienza / riqualificazione energetica e di
miglioramento del rischio sismico e quelli trainati dagli stessi, iniziati nel
2025, per i quali è possibile fruire del c.d. “Superbonus” di cui all’art.
119, DL n. 34/2020 per i lavori / spese 2025 la situazione può
essere così schematizzata.
|
Soggetto |
% detrazione per spese 2025 |
|
·
Condomini (compresi gli interventi trainati nei
singoli appartamenti); ·
Edifici con più unità immobiliari (da 2 a
4) di un unico proprietario persona fisica / in comproprietà. |
65% (*) |
|
Persone fisiche su singole unità
immobiliari (diverse dai casi dei punti precedenti). |
--- |
|
ONLUS / OdV, APS: |
|
|
· ex art.
119, comma 10-bis, DL n. 34/2020; |
110% |
|
· di cui
all’art. 119, comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti. |
65% (*) |
|
IACP e Enti assimilati / coop edilizie
a proprietà indivisa (non rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra). |
--- |
|
Interventi nei Comuni terremotati nel
2009 con dichiarazione stato di emergenza. |
110% |
|
Acquisto case antisismiche (c.d.
“Supersismabonus acquisti”). |
--- |
(*) La detrazione del 65%
per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla
data del 15.10.2024 risulta presentata la CILA, per gli interventi
diversi da quelli effettuati dai condomini / adottata la delibera
assembleare e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai
condomini / presentata la richiesta del titolo abilitativo, per gli
interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Inoltre, per
gli interventi su immobili colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e il 24.8.2016 va considera la proroga
riconosciuta dall’art. 4, DL n. 95/2025, al ricorrere delle specifiche
condizioni previste, che consente di fruire della detrazione del 110%
anche per le spese 2026.
Per quanto
riguarda l’utilizzo della detrazione in esame, l’art. 4-bis, comma 4, DL n.
39/2024, c.d. “Decreto Salva conti”, dispone che per le spese sostenute dal
2024 (quindi anche per le spese 2025), la detrazione va ripartita in
dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali (anzichè 4).
Nella
Finanziaria 2026 in esame non risultano modifiche / proroghe per gli
interventi sopra elencati di cui al citato art. 119, che pertanto
risulta applicabile fino al 31.12.2025.
Nel ddl
originario, con l’inserimento di un nuovo comma all’art. 119, era prevista una
proroga della detrazione del 110% per gli interventi effettuati su immobili
danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24.8.2016, il 26-30.10.2016 e il 18.1.2017, con dichiarazione
dello stato di emergenza e istanze / dichiarazioni presentate prima del
30.3.2024.
Tale proroga non
è stata confermata e in luogo della stessa il comma 616 della Finanziaria
2026 prevede ora che “al fine di favorire il completamento della
ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei
comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato
di emergenza, i Commissari straordinari ... e gli
Uffici speciali per la ricostruzione ... ciascuno per il territorio di
competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per
la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell’allegato
III-quater alla presente legge.
L’incremento di cui al primo periodo è destinato
a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione
privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a
concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in
conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio
delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ...
Sono escluse dal contributo le
unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme
urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia
intervenuta sanatoria”.
Limite massimo spese detraibili
Dal 2025, per
i soggetti con reddito superiore a € 75.000, l’art. 16-ter, TUIR prevede
che l’ammontare massimo complessivo di spese detraibili varia in base
alla composizione del nucleo familiare del contribuente.
Tale quadro
normativo risulta applicabile anche per le spese 2026, considerando
comunque che le rate relative alle spese in esame:
· sono escluse dal
predetto limite se relative a spese sostenute fino al 31.12.2024;
· concorrono al raggiungimento del limite
massimo di spese detraibili se relative a spese sostenute dall’1.1.2025.
Fermo
restando quanto sopra rammentato, in base al comma 4 dell’art. 1 della Legge n.199/2025,
le spese in esame non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo
comma 5-bis dell’art. 16-ter, TUIR ai sensi del quale, per i contribuenti
con reddito complessivo superiore a € 200.000, la detrazione spettante
per le spese sostenute nel 2026 è ridotta di € 440.
Tale
previsione risulta infatti limitata:
· agli oneri per i quali
spetta la detrazione del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie di cui
all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
· alle erogazioni liberali in
favore dei partiti politici;
· ai premi di assicurazione
per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.
REDDITO LAVORO DIPENDENTE E REGIME FORFETARIO
È confermato, con la modifica dell’art.
1, comma 12, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) l'estensione per il 2026
della causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall’’art. 1,
comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), in base alla
quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che
nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati superiori
a € 35.000.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI
È
confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di
beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali
di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta
sostitutiva:
· gli immobili diversi da quelli strumentali per
destinazione;
· i beni mobili iscritti in Pubblici registri non
utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione / cessione va effettuata entro
il 30.9.2026 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei
soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro
il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore
all’1.10.2025.
|
|
È
altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per
le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni
agevolabili (immobiliari di gestione). |
A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta
sostitutiva pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa
in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione /
trasformazione).
Le riserve in sospensione d’imposta
annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle
delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta
sostitutiva dovuta nella misura del 13%.
Il versamento dell’imposta
sostitutiva dovuta va effettuato come segue:
· il 60% entro il 30.9.2026;
·
il rimanente 40%
entro il 30.11.2026.
ESTROMISSIONE IMMOBILE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE
È confermata la riproposizione
dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte
dell’imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera
“d'impresa” alla sfera “privata” a fronte del versamento dell'imposta
sostitutiva dell'8%.
L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2026:
· è riconosciuta con riferimento agli immobili
strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30.9.2025;
· riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al
31.5.2026;
· richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell'8%
da effettuare come segue:
-
il 60%
entro il 30.11.2026;
-
il
rimanente 40% entro il 30.6.2027.
NUOVA RATEIZZAZIONE
PLUSVALENZE BENI STRUMENTALI
In sede di approvazione è stata
rivista la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze connesse
alla cessione / risarcimento per la perdita o danneggiamento di beni
strumentali. In particolare ora è disposto che le plusvalenze concorrono a formare il reddito per
l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate. Al contribuente non è più concesso di rateizzare la
plusvalenza in quote annuali.
|
|
Relativamente alle
plusvalenze da cessione d’azienda / ramo d’azienda non sono state di fatto
apportate modifiche. Di conseguenza, le plusvalenze concorrono a formare il
reddito: · per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono
realizzate; · in quote costanti nell’esercizio stesso e nei
successivi, ma non oltre il quarto (di fatto, la plusvalenza può
essere ripartita in un massimo di 5 rate) soltanto se relative alla
cessione di un’azienda / ramo d’azienda posseduto per un periodo non
inferiore a 3 anni. |
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Rateizzazione plusvalenze |
||||
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Tipologia bene |
Anni possesso bene |
N° rate (max) |
||
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Fino al 2025 |
Dal 2026 |
Fino al 2025 |
Dal 2026 |
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Bene strumentale |
3 |
-- |
5 |
-- |
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Azienda / ramo
d’azienda |
3 |
3 |
5 |
5 |
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Immobilizzazione
finanziaria (no PEX) |
3 |
-- |
5 |
-- |
Decorrenza nuove disposizioni
Le novità in esame sono applicabili a
decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 2026.
Determinazione acconti 2026
Ai fini del calcolo dell’acconto
IRPEF / IRES 2026, è necessario (ri)determinare l’imposta 2025
considerando le nuove disposizioni.
AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE
D'IMPOSTA
È confermata la riproposizione
dell’affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione
d’imposta:
· esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al
31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l’anno
solare);
· per l’ammontare che residua al termine dell’esercizio
in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare).
L'affrancamento richiede il versamento
di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali
entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.
REVISIONE TASSAZIONE DIVIDENDI SOCIETÀ DI CAPITALI /
PERSONE
Le disposizioni del ddl originario
relative alla tassazione dei dividendi delle società di capitali / persone sono
state modificate in sede di approvazione. Le nuove disposizioni ora
intervengono sulla tassazione non solo dei dividendi ma anche delle
plusvalenze su partecipazioni.
Plusvalenze / dividendi per le società di persone
Con la modifica dell'art.
58, comma 2, TUIR le plusvalenze su partecipazioni conseguite da società
di persone sono esenti da tassazione nel limite del 41,86% in presenza
dei requisiti PEX di cui all'art. 87, TUIR e delle condizioni previste dal nuovo
comma 1.1 del citato art. 87, ossia che le plusvalenze sono realizzate su
partecipazioni detenute, direttamente / indirettamente tramite società
controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale)
non inferiore a € 500.000.
A seguito della modifica del comma 1
dell'art. 59, TUIR i dividendi derivanti dalla partecipazione in società
di capitali concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito
d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo
comma 1-bis del citato art. 59 gli stessi concorrono alla formazione del
reddito nella misura del 58,14% se relativi:
· a una partecipazione diretta / indiretta
tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore
(fiscale) non inferiore a € 500.000;
· a titoli / strumenti finanziari similari alle azioni
ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in
partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9,
lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.
Plusvalenze / dividendi per le società di capitali
Con l'aggiunta del nuovo comma 1.1
all'art. 87, TUIR il regime di esenzione del 95% relativo alle
plusvalenze realizzate su partecipazioni aventi i requisiti PEX di cui al comma
1 del citato art. 87, è applicabile soltanto in relazione a una partecipazione
diretta / indiretta detenuta tramite società controllate non inferiore al 5% ovvero
di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.
Con la modifica del primo periodo del
comma 2 dell'art. 89, TUIR è ora previsto, quale regola generale, che i
dividendi distribuiti dalle società di capitali concorrono per l'intero
ammontare alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono
percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 2.1 del citato art. 89 gli
stessi non concorrono alla formazione del reddito della società
percipiente nella misura del 95% se relativi:
· a una partecipazione diretta / indiretta tramite
società controllate non inferiore al 5% ovvero di valore (fiscale)
non inferiore a € 500.000;
· a contratti di associazione in partecipazione con
apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di
valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.
Analogamente, a seguito della modifica
del primo periodo del comma 3 dell'art. 89, TUIR l'esclusione della
tassazione del 95% dell'ammontare percepito trova applicazione anche:
· agli utili provenienti da società non residenti nelle
quali è detenuta una partecipazione diretta / indiretta tramite società
controllate non inferiore al 5% o di valore (fiscale) non inferiore a €
500.000;
· alle remunerazioni derivanti da contratti di
associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art.
109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.
La predetta esclusione, a seguito della
modifica del secondo periodo del citato comma 3, è limitata al 50% per
le partecipazioni detenute in società residenti / localizzate in Stati a
regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis, comma 1, TUIR ovvero per i
contratti stipulati con soggetti residenti / localizzati nei predetti Stati. Inoltre,
in base alla nuova lett. a) del comma 3-bis del citato art. 89,
l'esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni su titoli / strumenti
finanziari e contratti in associazione in partecipazione con apporto di
capitale / misto di cui all'art. 109, lett. a) e b), TUIR di valore (fiscale)
non inferiore a € 500.000. L'esclusione dalla tassazione opera limitatamente al
95% della quota non deducibile ai sensi del predetto art. 109.
Ritenuta su dividendi a società non residenti
In sede di approvazione, è
stato modificato anche il comma 3-ter dell'art. 27, DPR n. 600/73 in
base al quale va operata una ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% agli
utili corrisposti a società non residenti:
· soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno
Stato UE/SEE ed ivi residenti;
· in relazione a partecipazioni con i nuovi requisiti
di cui all'art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR (partecipazione non inferiore al
5% ovvero di valore fiscale non inferiore a € 500.000);
· in relazione a strumenti finanziari di cui all'art.
44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con
apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di
valore (fiscale) non inferiore a € 500.000, non relativi a stabili
organizzazioni in Italia.
Decorrenza nuove disposizioni
Le novità in esame sono applicabili:
· alle distribuzioni dell’utile di esercizio / riserve /
altri fondi, deliberate a decorrere dall’1.1.2026;
· alle plusvalenze su partecipazioni / titoli e
strumenti similari alle azioni acquisiti a decorrere dall'1.1.2026;
· ai proventi derivanti da contratti di associazione in
partecipazione sottoscritti a decorrere dall'1.1.2026.
Si considerano ceduti per primi le
partecipazioni / titoli e strumenti similari acquisiti e i contratti di
associazione in partecipazione sottoscritti in data meno recente (c.d.
criterio FIFO).
|
|
Nella
determinazione dell’acconto dovuto per il 2026 si assume, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le nuove disposizioni. |
VALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE SOGGETTI OIC
In sede di approvazione, anche per il
2025 e 2026, è consentito ai soggetti OIC di non svalutare i titoli
iscritti nell’attivo circolante al valore di mercato, se inferiore al
valore di iscrizione a bilancio, salvo in presenza di perdita durevole di
valore.
Le imprese che si
avvalgono della predetta facoltà devono destinare a riserva indisponibile
una parte dell'utile pari alla differenza (positiva) tra il valore iscritto in
bilancio e il valore di mercato alla data di chiusura del periodo di
riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
|
|
Nel
caso in cui l'utile d'esercizio sia inferiore alla predetta differenza, la
riserva va integrata utilizzando riserve di utili / altre riserve
patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi
successivi. |
“ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”
La possibilità di estinguere il debito, senza
sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme
maturate a titolo di aggio, riguarda le somme:
· derivanti dall'omesso versamento di:
- imposte risultanti dalle
dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di
cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli
artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA). Va evidenziato che nelle
rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che le somme risultanti
dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e alle attività di
controllo automatizzato e formale delle stesse. La limitazione ora introdotta
non consente di effettuare la definizione con riferimento, ad esempio, alle
imposte di registro e di successione e donazione;
-
contributi
previdenziali INPS,
esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
· affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
· maturate a favore dell’Agente della riscossione a
titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di
pagamento.
La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati
all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a
seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da
sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti
del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.
Inoltre possono essere estinti:
· pur se con riferimento ad essi si è determinata
l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi
affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017
oggetto di:
-
definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6,
comma 2, DL n. 193/2016);
-
definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017
(“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
-
definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3,
comma 5, DL n. 119/2018);
-
definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche
in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex
art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
-
riapertura
della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017
(“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n.
34/2019);
· i debiti relativi a carichi affidati all'Agente
della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al
30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione, oggetto di:
-
definizione
agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art.
1, comma 235, Legge n. 197/2022);
-
riammissione
alla “rottamazione-quater” (art. 3-bis, DL n. 202/2024) per i soggetti che al
31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente /
tardivo pagamento di quanto dovuto.
Relativamente
alle sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada la
“rottamazione-quinquies” è consentita limitatamente agli interessi e
alle somme maturate a titolo di aggio.
|
|
I dati necessari per l’individuazione
dei carichi definibili sono messi a disposizione del debitore nell’area
riservata del sito Internet dell’Agente della riscossione. |
La definizione agevolata in esame non può essere
richiesta per i debiti risultanti da singoli carichi affidati all'Agente
della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al 30.9.2025
sono state versate tutte le rate scadute a tale data, oggetto di:
· definizione agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al
30.6.2022 (“rottamazione-quater” ex art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022);
· riammissione alla “rottamazione quater” (art. 3-bis,
DL n. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a
causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
Modalità di adesione
Il soggetto interessato deve manifestare
all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione
agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:
· entro il 30.4.2026;
· utilizzando l'apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di
rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di
definizione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
|
|
Per beneficiare degli effetti della
definizione la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a
seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le
somme dovute relativamente ai carichi in esame. |
Pagamento delle somme
dovute
Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al
debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché
la data della relativa scadenza. Il pagamento di quanto dovuto può essere
effettuato:
· in unica soluzione entro il 31.7.2026;
· in un massimo di 54 rate bimestrali di
pari importo. Merita evidenziare che per la nuova definizione è previsto un importo minimo della singola rata pari a €
100.
|
1°
rata |
31.7.2026 |
|
2°
rata |
30.9.2026 |
|
3°
rata |
30.11.2026 |
|
dalla
4° alla 51° rata |
31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal
2027 fino al 2034 |
|
dalla
52° alla 54° rata |
31.1, 31.3 e 31.5.2035 |
È previsto che:
-
dall’1.8.2026
sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo (nelle
precedenti “edizioni” della rottamazione gli interessi erano fissati al 2%);
-
non
è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il pagamento può essere effettuato
utilizzando le seguenti modalità:
· mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore
nella domanda di definizione;
· mediante i moduli precompilati resi disponibili
dall’Agente della riscossione sul proprio sito Internet;
· presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
Effetti della
definizione
A seguito della presentazione della
domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:
· sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza,
nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la
definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione (al 31.7.2026 le dilazioni sospese sono
automaticamente revocate);
· l’Agente della riscossione non può iscrivere
nuovi fermi amministrativi / ipoteche, avviare nuove azioni esecutive
ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non
abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
· il debitore non è considerato inadempiente ai sensi
degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi
d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
· in caso di definizione agevolata dei debiti
contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a
seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di
avvalersi della definizione agevolata.
La definizione agevolata in esame non
produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini di
prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente versamento:
· dell'unica rata, in caso di scelta per il
pagamento in unica soluzione;
· di 2 rate, anche non consecutive;
· dell'ultima rata.
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|
Va evidenziato che non è prevista
la “tolleranza” di 5 giorni concessa per i versamenti delle
rate relative alla “rottamazione-quater”. |
MISURE DI CONTRASTO INADEMPIMENTI IN MATERIA DI II.DD.
/ IVA
Al fine di dare attuazione alla Riforma
dell’Amministrazione fiscale, è confermata l'introduzione del nuovo art.
54-bis.1, DPR n. 633/72 denominato “Liquidazione IVA nel caso di
dichiarazioni omesse” che prevede una nuova procedura di liquidazione
automatica applicabile in presenza di omessa presentazione della
dichiarazione annuale IVA.
In base alla nuova disposizione, in caso
di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA (considerando
tale anche la dichiarazione presentata senza i quadri necessari per la
liquidazione dell’imposta), l’Agenzia delle Entrate può procedere alla
liquidazione dell’imposta dovuta, anche avvalendosi di procedure automatizzate,
sulla base:
· delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
· dei corrispettivi telematici trasmessi;
· dei dati desumibili dalle comunicazioni LIPE.
Nell’effettuazione della liquidazione, non
si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il
periodo precedente quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono
scomputati solo i versamenti effettuati. Il contribuente può segnalare,
entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione dell’IVA,
eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente,
dall’Agenzia e fornire i chiarimenti necessari.
All’imposta liquidata dall’Agenzia è
applicabile la sanzione del 120%, con un minimo di € 250, di cui
all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. È espressamente inibita
l’applicazione del comma 1-bis del citato art. 5, in base al quale in caso di
dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro il termine di
accertamento la sanzione è ridotta al 75%. Se il contribuente provvede a
versare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di
liquidazione, la sanzione è ridotta a un terzo.
Per il versamento delle somme dovute
(imposta, sanzioni ed interessi) nel mod. F24 non è possibile utilizzare in
compensazione i crediti a disposizione.
In caso di iscrizione a ruolo delle
somme dovute, per il relativo versamento non è ammessa la compensazione
prevista dall’art. 31, DL n. 78/2010.
Ritenuta
d'acconto operazioni effettuate da imprese
In sede di approvazione, con la modifica
dell’art. 25, comma 1, quinto periodo, DPR n. 600/73, è stata introdotta una ritenuta
a titolo d’acconto dello 0,50% nel 2028 e dell’1% dal 2029 sui
corrispettivi per le prestazioni di servizi / cessioni di beni effettuate
nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni
in Italia di soggetti non residenti.
Sono esclusi:
· i soggetti che hanno aderito al CPB;
· i soggetti che adottano il regime di adempimento
collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7, D.Lgs. n. 128/2018;
· i contribuenti forfetari.
La ritenuta non è effettuata per
i pagamenti eseguiti con bonifico "parlante".
MISURE DI CONTRASTO INDEBITE COMPENSAZIONI
È confermata la riduzione da €
100.000 a € 50.000 dell'ammontare di iscrizioni a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente
della riscossione per le quali:
· i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora
dovuti pagamenti;
ovvero
· non siano in essere provvedimenti di sospensione;
che in base al comma 49-quinquies
dell'art. 37, DL n. 223/2006, dall'1.7.2024, esclude la possibilità di
compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari.
ESTENSIONE PATRIMONIO INFORMATIVO AGENZIA
ENTRATE-RISCOSSIONE
Come previsto dall’art. 1, comma 5-bis,
D.Lgs. n. 127/2015 i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al
31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
al fine di essere utilizzati:
· dalla G.d.F. nell’assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 68/2001;
· dall’Agenzia delle Entrate / G.d.F. per le attività di
analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
· dall’Agenzia delle Dogane per le attività di vigilanza
e di controllo di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 504/95.
Ora, al fine di dare attuazione alla
Riforma dell’Amministrazione fiscale, con l’aggiunta della nuova lett. b-ter)
al citato comma 5-bis, è confermato che i file in esame possono essere
utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per mettere a disposizione
dell’Agente della riscossione i dati relativi ai corrispettivi delle
fatture emesse da debitori iscritti a ruolo / loro coobbligati ad uno stesso
acquirente / committente, per le attività di analisi mirate all’avvio di
procedure esecutive presso terzi, con l'intento di contrastare la c.d.
"evasione da riscossione".
RITENUTA D’ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI
In sede di approvazione, è stato
modificato il comma 5 dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73. In base alla nuova
disposizione, a decorrere dall’1.3.2026, a seguito della soppressione
dello specifico esonero, sono assoggettate alla ritenuta a titolo d’acconto del
23% le provvigioni percepite:
· dalle agenzie di viaggio e turismo;
· dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi
e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le
prestazioni ad esse rese direttamente.
La ritenuta è commisurata al 50%
dell'ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse se il percipiente
dichiara al committente, preponente o mandante che nell'esercizio dell’attività
si avvale in via continuativa dell'opera di dipendenti / terzi.
RIVALUTAZIONE COSTO PARTECIPAZIONI
In sede di approvazione, è stata
aumentata, a decorrere dall'1.1.2026, dal 18% al 21% l'imposta
sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo d'acquisto di
partecipazioni da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni
professionali, nonchè enti non commerciali (è confermata nella misura del 18%
l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo dei terreni).
DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA
Con la modifica
dell'art. 8, D.Lgs. n. 252/2005, in sede di approvazione, è disposto che, a
decorrere dal 2026, i contributi versati dai lavoratori / datori di
lavoro / committenti, sia volontari sia dovuti in base a contratti / accordi
collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili,
ai sensi dell'art. 10, TUIR, per un importo non superiore a € 5.300 (anzichè
€ 5.164,57).
Lavoratori
di prima occupazione
Per i lavoratori di prima occupazione ai
quali è applicabile il comma 6 del citato art. 8, con la riformulazione dello
stesso, è prevista la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i
contributi eccedenti il nuovo limite di € 5.300, pari all’ammontare complessivo
dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione ma non versati e
comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo di €
5.300.
IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
É confermata la (re)introduzione a
favore delle imprese del c.d. “iper ammortamento”, ossia della
maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi ai fini della
determinazione di maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing,
già applicabile in passato e successivamente sostituito dal credito d’imposta
“Industria 4.0” (ancora fruibile per gli investimenti in beni materiali
“prenotati” entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) e
“Transizione 5.0” (applicabile per gli investimenti effettuati entro il
31.12.2025 e pertanto non più fruibile per il 2026).
Soggetti interessati
L’agevolazione
in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime contabile (ordinario/ semplificato) che effettuano investimenti in
specifici beni, destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
|
|
La spettanza dell’agevolazione è
subordinata: · al rispetto
delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; ·
al corretto
adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dei lavoratori. |
Soggetti esclusi
L’agevolazione esame non spetta
alle imprese:
· in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra
procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d.
“Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle
imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle
predette situazioni;
· destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma
2, D.Lgs. n. 231/2001.
L’agevolazione
non è altresì riconosciuta:
·
ai lavoratori
autonomi;
·
ai contribuenti
forfetari, posto che gli stessi determinano il reddito applicando lo
specifico coefficiente di redditività ai ricavi / compensi. I costi sostenuti
(compresi quelli per l’acquisto dei beni ammortizzabili) non rilevano per la
determinazione del reddito;
·
alle imprese
agricole che determinano il reddito su base catastale (per le quali
è riconosciuto uno specifico credito d’imposta, di seguito illustrato).
Investimenti
agevolabili
La maggiorazione del costo di
acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:
· effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data
è necessario che l’investimento sia “effettuato”, ai sensi dell’art. 109, TUIR,
non essendo prevista la possibilità di “prenotazione” con effettuazione in data
successiva);
· in beni prodotti in uno Stato UE / SEE
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
L’investimento deve avere ad oggetto:
· beni strumentali materiali ed
immateriali nuovi di
cui alle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026),
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione / rete di
fornitura.
|
|
L’elenco
dei beni agevolabili corrisponde soltanto “in parte” a quello delle Tabelle A
e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per le quali spetta(va) il
previgente iper ammortamento, credito d’imposta “Industria 4.0” /
“Transizione 5.0”; |
· beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da
fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ex art. 30, comma
1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio
dell’energia prodotta. Relativamente all’autoproduzione / autoconsumo di
energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con
moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n.
181/2023, ossia:
a) moduli fotovoltaici prodotti nell’UE
con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b) moduli
fotovoltaici con celle, prodotti nell’UE con un’efficienza a livello di cella
almeno pari al 23,5%;
c)
moduli prodotti nell’UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di
silicio o tandem prodotte nell’UE con un’efficienza di cella almeno pari al
24%.
Maggiorazione spettante
La maggiorazione spetta
nelle seguenti misure, differenziate a seconda della tipologia
dell’investimento, dello scaglione e, per i beni finalizzati all’autoproduzione
di energia, alla percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal
progetto di innovazione. In particolare per gli investimenti in beni
materiali ed immateriali di cui alle Tabelle IV e V nonché per gli investimenti
finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica, la maggiorazione è
così individuata.
|
Importo
investimento |
Maggiorazione
costo acquisizione |
|
Fino
a € 2.500.000 |
180% |
|
Superiore
a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
100% |
|
Superiore
a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
50% |
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo
sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
|
|
La maggiorazione in esame ha rilevanza
soltanto ai fini IRPEF / IRES ed è usufruibile quale variazione in
diminuzione nella dichiarazione dei redditi. |
Modalità
di richiesta dell’agevolazione
Ai fini della fruizione dell’iper
ammortamento il soggetto interessato deve inviare al GSE, tramite
un’apposita piattaforma, una comunicazione / certificazione
dell’investimento effettuato.
Cumulabilità
L’iper ammortamento è cumulabile
con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali / UE aventi ad
oggetto gli stessi costi, a condizione che il sostegno “non copra le
medesime quote di costo dei singoli investimenti” del progetto di
innovazione e non determini il superamento del costo sostenuto. La
relativa base di calcolo è individuata al netto di altre sovvenzioni /
contributi a qualunque titolo ricevuti con riferimento alle stesse spese
ammissibili.
|
|
È
esclusa la cumulabilità dell'iper ammortamento con il credito
d'imposta “Industria 4.0” (spettante per gli investimenti effettuati nel
periodo 1.1 - 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026 per gli investimenti
“prenotati” entro il 31.12.2025). |
Investimenti
sostitutivi
La cessione dei beni agevolati nel corso
del periodo di fruizione dell’agevolazione ovvero la destinazione degli stessi
a strutture produttive ubicate all’estero, anche appartenenti allo stesso
soggetto comporta, in linea generale, la decadenza dalla stessa.
Il beneficio non viene meno se
nel periodo d’imposta della cessione l’impresa provvede alla sostituzione
del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche
tecnologiche analoghe / superiori.
Se il costo di acquisizione
dell’investimento sostitutivo risulta inferiore al costo di acquisizione del
bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue
fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).
Acconti IRPEF
/ IRES 2026
Ai fini della determinazione
dell’acconto IRPEF / IRES 2026 va considerata, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.
|
BENI AGEVOLABILI - TABELLA IV |
|
BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
DELLE IMPRESE SECONDO IL PARADIGMA “4.0” |
|
I) Beni strumentali il cui
funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti |
|
·
macchine utensili per asportazione. |
|
·
macchine utensili operanti con laser e altri
processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di
elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici. |
|
·
macchine utensili e impianti per la
realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle
materie prime. |
|
·
macchine utensili per la deformazione plastica
dei metalli e altri materiali. |
|
·
macchine utensili per l’assemblaggio, la
giunzione e la saldatura. |
|
·
macchine per il confezionamento e
l’imballaggio. |
|
·
macchine utensili di de-produzione e
riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e
prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio, macchine per il disassemblaggio,
la separazione, la frantumazione, il recupero chimico). |
|
·
robot, robot collaborativi e sistemi
multi-robot. |
|
·
macchine utensili e sistemi per il
conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o
la funzionalizzazione delle superfici. |
|
·
macchine per la manifattura additiva
utilizzate in ambito industriale. |
|
·
macchine, anche motrici e operatrici ·
strumenti e dispositivi per il carico e lo
scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi ·
dispositivi di sollevamento e manipolazione
automatizzati ·
AGV e sistemi di convogliamento e
movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad
esempio, RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici). |
|
·
impianti tecnologici necessari a garantire le
condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC,
ventilazione, sistemi di modificazione/deumidificazione. |
|
·
magazzini automatizzati interconnessi ai
sistemi gestionali di fabbrica. |
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate
delle seguenti caratteristiche (obbligatorie).
|
·
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical
Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller). |
|
·
interconnessione ai sistemi informatici di
fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. |
|
·
integrazione automatizzata con il sistema
logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine
del ciclo produttivo. |
|
·
interfaccia uomo macchina semplici e
intuitive. |
|
·
rispondenza ai più recenti standard in termini
di sicurezza, salute e igiene del lavoro. |
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere
dotate di almeno 2 tra le seguenti (ulteriori) caratteristiche
per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici.
|
·
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi
e/o controllo in remoto. |
|
·
monitoraggio continuo delle condizioni di
lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e
adattività alle derive di processo. |
|
·
caratteristiche di integrazione tra macchina
fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio
comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico, digital
twin). |
Infine, la Tabella IV include tra i beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e / o digitale delle imprese secondo il
paradigma “4.0” anche i seguenti.
|
·
dispositivi, strumentazione e componentistica
intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e
il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o
nel revamping dei sistemi di produzione esistenti, inclusa la componentistica
meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico
(azionamenti rigenerativi, attuatori intelligenti, inverter interconnessi. |
|
II) Sistemi per l’assicurazione della qualità e della
sostenibilità |
|
· sistemi di misura a coordinate e no (a contatto,
non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata
tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti
micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala
dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al
fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di
qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al
sistema informativo di fabbrica. |
|
·
altri sistemi di monitoraggio in-process per
assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e
che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera
documentable e connessa al sistema informativo di fabbrica. |
|
·
sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione
dei materiali (ad esempio, macchine di prova materiali, macchine per il
collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non
distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei
materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il
prodotto risultante a livello macro (ad esempio, caratteristiche meccaniche)
o micro (ad esempio, porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di
collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale. |
|
·
dispositivi intelligenti per il test delle
polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di
qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive. |
|
·
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e
tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio, RFID
- Radio Frequency Identification). |
|
·
sistemi di monitoraggio e controllo delle
condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di
lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di
componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione
interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud. |
|
·
strumenti e dispositivi per l’etichettatura,
l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento
con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai
manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel
tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera
sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi. |
|
·
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti
per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi
energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni. |
|
·
filtri e sistemi di trattamento e recupero di
acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione
dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al
processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di
avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. |
|
·
sistemi basati sull’acquisizione di immagini
e/o di altri elementi diagnostici, anche mediante algoritmi di intelligenza
artificiale, per l’identificazione automatica di non conformità rispetto alle
specifiche di prodotto o di processo. |
|
III)
Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento
dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0” |
|
·
banchi e postazioni di lavoro dotati di
soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle
caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio, caratteristiche
biometriche, età, presenza di disabilità). |
|
·
sistemi per il sollevamento / traslazione di
parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in
maniera intelligente / robotizzata / interattiva il compito dell’operatore,
inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico. |
|
·
dispositivi wearable, apparecchiature di
comunicazione tra operatore / operatori e sistema produttivo, dispositivi di
realtà estesa (AR/VR/MR/XR). |
|
·
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti
che coadiuvano l’operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle
operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica. |
|
·
sistemi intelligenti per l’interazione con il
cliente, quali totem interattivi, camerini digitali sistemi di self-check-out
e vetrine interconnesse, dotati di capacità di acquisizione, elaborazione
dati e integrazione con i sistemi gestionali. |
|
IV) Beni
strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati
funzionali alla trasformazione digitale delle imprese |
|
Infrastrutture di calcolo
per intelligenza artificiale e simulazione |
|
·
infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni
(High PerformanceComputing - HPC) per l’addestramento, l’ottimizzazione e
l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di
processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e
sistemi di accelerazione l’hardware dedicati. |
|
·
dispositivi e sistemi di edge computing
industriale per l’elaborazione locale dei dati, l’esecuzione di applicazioni
di intelligenza artificiale in tempo reale e la riduzione della latenza nei
processi operativi, inclusi gateway lot intelligenti, edge server e
dispositivi di elaborazione embedded. |
|
·
macchine e sistemi per l’addestramento,
l’ottimizzazione e l’utilizzo di reti neurali, modelli linguistici e altri
sistemi di intelligenza artificiale applicati ai processi produttivi e
operativi, incluse workstation specializzate e appliance per machine
learning. |
|
·
sistemi di storage enterprise ad alte
prestazioni per la gestione di big data industriali, data lake e dataset per
l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale, con caratteristiche
di ridondanza, scalabilità e integrazione con i sistemi di fabbrica. |
|
Infrastrutture di connettività industriale |
|
·
reti 5G private (Non-Public Network - NPN) per
comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi
componenti core, unitàradio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli
standard 3GPP. |
|
·
infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e
industriale (Wi-Fi6/6E/7) per ambienti produttivi e operativi, con
funzionalità di roaming, gestione centralizzata e integrazione con i sistemi
di fabbrica. |
|
· sistemi di sincronizzazione temporale di
precisione (PTP-IEEE1588, TSN - Time Sensitive Networking) per applicazioni
industrialireal-time e deterministiche, inclusi grandmaster clock, boundary
clock e switch TSN. |
|
· infrastrutture di rete industriale per la
convergenza IT-OT; inclusi switch managed industriali, router e gateway per
protocolli industriali (OPC UA, MQTT, Modbus), backbone in fibra ottica per
ambienti produttivi. |
|
·
piattaforme e infrastrutture di Multi-access
Edge Computing (MEC) conformi agli standard ETSI, per l’erogazione di servizi
a bassa latenza in prossimità dei dispositivi industriali. |
|
Infrastrutture di sicurezza informatica OTIIT |
|
·
appliance e sistemi hardware per la
cybersecurity industriale, inclusi firewall industriali, sistemi di intrusion
detection/prevention (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di
rete conformi allo standard IEC62443. |
|
·
sistemi hardware per la protezione degli
endpoint industriali, inclusi dispositivi per il controllo degli accessi, la
cifratura delle comunicazioni e la gestione delle identità macchina-macchina
in ambienti OT. |
|
·
infrastrutture per il backup, il disaster
recovery e la continuità operativa dei sistemi di fabbrica, inclusi sistemi
di replica dei dati, soluzioni di failover automatico e architetture
ridondate per applicazioni mission-critical. |
I beni del Gruppo IV devono essere
interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati
all’esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui alla Tabella B,
ovvero al supporto operativo di beni di cui ai Gruppi I, II e III, ovvero
ancora all’interconnessione e comunicazione tra i beni di cui alle Tabelle IV e
V.
|
|
Sono esclusi i personal
computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale,
stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o
per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di
gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni
destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non
direttamente connesse ai processi operativi. |
|
BENI AGEVOLABILI - TABELLA V |
|
· Software,
sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione,definizione /
qualificazione dei requisiti, delle funzionalità, delle prestazioni e
produzione di manufatti, in grado di permettere la progettazione,la
modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la
verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione
digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni
relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics). |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per la progettazionee la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano
conto dei flussi dei materiali e delle informazioni. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
di supporto alle decisioni in grado di acquisire e interpretare dati e/o
immagini, sfruttando capacità computazionali on premise, su cloud e su
dispositivi edge, anche da fonti eterogenee, analizzati dal campo e
visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la
qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica
di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione
intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi
dell’IoT e/o del cloud computing). |
|
· software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e
dei sistemi di produzione interfacciali con i sistemi informativi di fabbrica
e/o con soluzioni cloud. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
di realtà estesa (AR/VR/MR/XR) per lo studio realistico di componenti e
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo
visuali. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
di reverse modelling and engineering per la ricostruzione virtuale di
contesti reali. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con
l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad
una rete di sensori intelligenti interconnessi, incluse soluzioni di Edge
Computing per l’elaborazione locale dei dati e la riduzione della latenza. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi
produttivi. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi
processi. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di
risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o
della supply chain (cloud computing). |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big
data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting). |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
di artificial intelligence & machine learning che consentono alle
macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici
a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento
affidabile del macchinario e/o dell’impianto. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata
capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento
e riconfigurabilità (cybersystem). |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e
macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità
dei prodotti finali e la manutenzione predittiva. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per la gestione della realtà estesa tramite device, wearable e sensori. |
|
· software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano
l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato
vocale, visuale e tattile. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per l’intelligenza degli impianti per la gestione intelligente dell’energia a
livello di unità operativa, inclusi: ottimizzazione dei consumi, integrazione
di impianti di produzione e accumulo, bilanciamento dei carichi, energy
dashboarding, monitoraggio della qualità dell’energia (power quality),
gestione delle reti intelligenti e controllo dei flussi energetici. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi,
danni e accessi non autorizzati (cybersecurity), incluse funzionalità di
monitoraggio continuo, rilevamento anomalie (observability), risposta
automatizzata (detection and response) e gestione del ciclo di vita dei
dispositivi connessi. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
di virtual industrialization e Digital Twin che, simulando virtualmente il
nuovo ambientee caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine
di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina
lungo le linee produttive reali. |
|
·
sistemi di gestione della supply chain
finalizzata anche al dropshipping per e-commerce. |
|
· software e servizi digitali per fruizioni
immersive, interattive o partecipative, ricostruzioni 3D, realtà estesa. |
|
· software, piattaforme e applicazioni per la
gestione e coordinamento della logistica con elevata integrazione dei servizi
(ad esempio logistica di fabbrica, movimentazione, spedizione, catena di
fornitura). |
|
·
sistemi EMS per gestione energetica di sito,
microgrid e integrazione FER/accumuli (efficienza, peak-shaving,
demand-respanse). |
|
·
software, sistemi, piattaforme, applicazioni,
algoritmi e modellidigitali di intelligenza artificiale avanzata: -
software,
sistemi, piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa,
inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Models), per
la generazione automatizzata di contenuti, documentazione tecnica, codice e
supporto ai processi decisionali; -
software,
sistemi e piattaforme di intelligenza artificiale autonoma (Agentic AI) in
grado di eseguire task complessi, orchestrare flussi di lavoro e operare con
capacità decisionale automatizzata nei processi operativi; -
piattaforme per
la gestione del ciclo di vita dei modelli di intelligenza artificiale
(MLOps), inclusi sistemi di versionamento, monitoraggio delle prestazioni,
aggiornamento continuo e deployment in ambiente operativo; -
software e
algoritmi di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva, in
grado di anticipare guasti, ottimizzare gli interventi manutentivi e
prevedere il ciclo di vita dei componenti; -
software e
piattaforme di Process Mining per l’analisi automatica, la mappatura e
l’ottimizzazione dei processi aziendali a partire dai dati di sistema. |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per la sostenibilità e la transizione ecologica: -
software,
sistemi e piattaforme per il calcolo, il monitoraggio e l’ottimizzazione
dell’impronta carbonica di prodotti e processi (Carbon Footprint), per
l’analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) e per la gestione
delle prestazioni ESG; -
piattaforme per
la realizzazione e gestione del Passaporto Digitale del Prodotto (Digital
Product Passport) per la tracciabilità, la circolarità e la conformità ai
requisiti di sostenibilità di filiera, integrate con i sistemi PLM, ERP e
MES; -
software e
piattaforme per la gestione dei rifiuti, l’economia circolare e
l’ottimizzazione del fine vita di prodotti e materiali (End of Line). |
|
·
software, sistemi, piattaforme e applicazioni
per l’intero per abilità e la gestione dei dati: -
software,
sistemi e piattaforme per la realizzazione di ecosistemi basati sui dati
(data spaces), conformi agli standard europei (es. IDS-RAM), per lo scambio
sicuro e sovrano di informazioni tra partner di filiera; -
software,
sistemi e piattaforme per la convergenza e l’integrazione dei sistemi IT
(Information Technology) e OT (Operational Technology); -
piattaforme
low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali,
dashboard operative e automazioni di processo. |
LIMITE UTILIZZO CONTANTE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO
In sede di approvazione, è stato aumentato
da € 1.000 a € 5.000 il limite "minimo" al di sopra del quale
è possibile inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate al
fine di beneficiare della deroga alla limitazione dell’utilizzo del contante
(€ 15.000) per gli acquisti:
· di beni e servizi presso commercianti al minuto e
soggetti assimilati nonché agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e
74-ter, DPR n. 633/72;
· effettuati da turisti con cittadinanza extraUE / UE /
SEE, non residenti in Italia.
PROROGA CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO
È confermato anche per il 2026, 2027
e 2028 il contributo di cui all’art. 16, Legge n. 124/2023, riconosciuto
sotto forma di credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti
nel periodo 1.1.2026 - 31.12.2028 in beni strumentali destinati a strutture
produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES
Unica Mezzogiorno” (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia).
In sede di approvazione, a seguito della modifica del comma
1 del citato art. 16, l'agevolazione è stata estesa alle zone assistite
delle Regioni Marche e Umbria.
|
|
Il limite di
spesa del credito d’imposta in esame (in precedenza pari a € 2.200 milioni) è
pari a: · 2.300 milioni per il 2026; · 1.000 milioni per il 2027; · 750 milioni per il 2028. |
I soggetti interessati devono inviare all’Agenzia
delle Entrate:
· dal 31.3 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese
ammissibili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al
31.12.2026;
· dal 31.3 al 30.5.2027, l’ammontare delle spese
ammissibili sostenute dall’1.1.2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al
31.12.2027;
· dal 31.3 al 30.5.2028, l’ammontare delle spese
ammissibili sostenute dall’1.1.2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al
31.12.2028.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i
predetti soggetti inviano all’Agenzia dal 3.1.2027 al 17.1.2027 / dal 3.1.2028
al 17.1.2028 / dal 3.1.2029 al 17.1.2029 una
Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli
investimenti.
"ULTERIORE" CREDITO
D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO
Con il Provvedimento 12.12.2025
l'Agenzia delle Entrate ha determinato nella misura del 60,3811% la percentuale
del credito d'imposta “ZES Unica Mezzogiorno” spettante alle imprese che hanno
inviato nel periodo 18.11 - 2.12.2025 l'apposita Comunicazione integrativa
attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15.11.2025 degli investimenti
indicati nella Comunicazione "originaria".
Ora, a favore dei predetti soggetti, in
sede di approvazione è stato introdotto il riconoscimento, per il 2026, di
una maggiorazione pari al 14,6189% del credito d'imposta richiesto con la
predetta Comunicazione integrativa. Per poter ottenere l'ulteriore credito
d'imposta le imprese:
· non devono aver già beneficiato, con riferimento a uno / più
investimenti oggetto della Comunicazione integrativa, del credito d'imposta
"Transizione 5.0" previsto dall'art. 38, DL n. 19/2024;
· devono inviare, dal 15.4 al 15.5.2026,
una specifica Comunicazione all'Agenzia delle Entrate con cui attestano
di non aver ottenuto il credito d'imposta "Transizione 5.0".
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La
somma del credito d'imposta in esame e del credito d'imposta per gli
investimenti nella “ZES Unica Mezzogiorno” non può eccedere l'importo
richiesto con la predetta Comunicazione integrativa. |
CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI
AGRICOLTURA / PESCA / ACQUACOLTURA
A favore delle imprese del settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca / acquacoltura che
effettuano investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi compresi
nelle Tabelle IV e V, Legge n. 199/2025, dall’1.1.2026 al 28.9.2028,
non potendo beneficiare dell’iper ammortamento è previsto il riconoscimento di
uno specifico credito d’imposta.
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L'agevolazione in esame: · non spetta per gli investimenti che beneficiano: -
del
credito d'imposta “Industria 4.0”; -
dell’iper
ammortamento di cui ai citati commi da 427 a 436; -
dei
crediti d'imposta ZES Unica per il settore della produzione primaria di
prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura / ZLS (prorogati anche al
2026); · è
cumulabile con altre agevolazioni
aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini
il superamento del costo sostenuto. |
Credito
d’imposta spettante
Il credito d’imposta è riconosciuto
nella misura del 40% del costo di acquisizione, fino a € 1 milione, nel
rispetto del limite di spesa di € 2,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2026
al 2028.
Per gli investimenti in leasing,
rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Utilizzo in compensazione
Il credito d’imposta riferito agli
investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in
compensazione con il mod. F24. A tal fine non è applicabile:
· il limite pari a € 2 milioni annui ex art. 34, Legge
n. 388/2000;
· il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da
indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
· la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che
vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare
superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.
Il credito è utilizzabile a partire
dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.
Adempimenti
richiesti
Il soggetto beneficiario è tenuto a
conservare, pena revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante
l’effettivo sostenimento del costo e la determinazione dell’importo
agevolabile.
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Le fatture, i ddt e gli altri
documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso
riferimento alla disposizione normativa in esame. |
Inoltre, l’effettivo sostenimento della
spesa e la relativa corrispondenza alla documentazione contabile predisposta
dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione.
Cessione
del bene agevolato
Qualora il bene agevolato sia ceduto
a terzi / destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero
in caso di mancato riscatto del bene in leasing entro il 31.12 del
quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento, il credito
d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria
base di calcolo il relativo costo.
È prevista l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Legge n. 205/2017
(Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi e pertanto
l’impresa può continuare ad usufruire dell’agevolazione a condizione che
provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti.
RIDETERMINAZIONE CREDITO
D'IMPOSTA ZES UNICA AGRICOLTURA E PESCA
Con il Provvedimento 12.12.2025,
l'Agenzia delle Entrate ha individuato le seguenti percentuali utilizzabili per
la determinazione del credito d’imposta di cui all'art. 16-bis, DL n. 124/2023
relativo agli investimenti nella "ZES Unica agricoltura e pesca":
· 15,2538%, per gli investimenti effettuati nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale delle
microimprese, piccole e medie imprese;
· 100%, per gli investimenti effettuati nel settore
della pesca e dell’acquacoltura;
· 18,4805% per gli investimenti effettuati dalle grandi
imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Ora, in sede di approvazione, le
predette percentuali sono state così rideterminate:
· 58,7839%,
con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole
e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
nel settore forestale;
· 58,6102%,
con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli.
PROROGA CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA AGRICOLTURA E PESCA
In sede di approvazione, è stato
riconosciuto anche per il 2026 il credito d'imposta di cui all'art.
16-bis, DL n. 124/2023, alle imprese del settore della produzione primaria di
prodotti agricoli e della pesca / acquacoltura che effettuano investimenti
nel periodo 1.1 - 15.11.2026 in beni strumentali destinati a strutture
produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise ammissibili alla deroga prevista dall'art.
107, par. 3, lett. a), TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo,
ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), TFUE.
I soggetti interessati devono inviare all’Agenzia
delle Entrate:
· dal 31.3 al 30.5.2026, l’ammontare delle spese
agevolabili sostenute dall’1.1.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al
15.11.2026;
· a pena di decadenza dell'agevolazione, dal 20.11 al
2.12.2026 l'ammontare delle spese sostenute dall'1.1 al 15.11.2026.
Il credito d'imposta in esame:
· è utilizzabile esclusivamente in compensazione
nel mod. F24. Non è applicabile il limite pari a € 250.000 annui previsto per i
crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
· è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dai Regolamenti UE n. 2472/2022 e 2473/2022 che dichiarano compatibili
con il mercato interno, alcune categorie di aiuti;
· è cumulabile con gli aiuti "de minimis"
e con gli altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi
al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento
dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline
UE di riferimento.
PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI DA PARTE DELLA PA
In
sede di approvazione, il blocco dei pagamenti è stato sostituito con una nuova
disposizione. Con l’aggiunta del nuovo comma 1-ter all’art. 48-bis, DPR n.
602/73, è ora previsto che in presenza di somme iscritte a ruolo per
debiti tributari / previdenziali, le Amministrazioni pubbliche pagheranno il
compenso (compreso quello relativo al patrocinio gratuito) del
professionista "soltanto" nel limite dell’eccedenza di tale debito.
La nuova disposizione è applicabile anche ai compensi non superiori a €
5.000.
La differenza (non pagata al
professionista) sarà versata all’Agente della Riscossione al fine di
"saldare" il debito tributario / previdenziale derivante dalla
cartella di pagamento.
Le novità sono applicabili dal
15.6.2026.
ACQUISTI "TAX FREE"
TURISTI EXTRAUE
In sede di approvazione, è stato
aggiunto il comma 2-bis all’art. 4-bis, DL n. 193/2016, in base al quale al
fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell’IVA relativa alle
cessioni di beni a soggetti extraUE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72,
con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Dogane semplificherà le
procedure di evasione della restituzione dell’IVA, contestualmente
all’uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione
unico per tutte le fatture emesse intestate al medesimo acquirente.
Contestualmente, con la modifica dei
commi 1 e 2 del citato art. 38-quater, è stato aumentato da 4 a 6 mesi
il termine per la restituzione al commerciante della fattura di vendita
vistata al fine di poter beneficiare della non imponibilità dell’acquisto /
ricevere il rimborso dell’IVA relativa all’acquisto da parte del turista
extraUE.