COMMENTI LE NOVITà DEL C.D. “DECRETO PROROGHE” |
Sulla Gazzetta Ufficiale 29.9.2023, n. 228 è stato pubblicato
il DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe”, contenente una serie di
disposizioni, in vigore dal 30.9.2023, “in
materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.
FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA
È prorogato al 31.12.2023 il termine (già differito dal 30.6 al
30.9.2023 dal c.d. “Decreto Omnibus”) per la presentazione della domanda per
usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile
dal Fondo garanzia “prima casa” per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo
d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle
giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori
di alloggi di proprietà
di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni
di età.
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Per accedere al predetto Fondo i soggetti in esame
devono avere un ISEE non superiore a € 40.000. |
PROROGA VERSAMENTO CRIPTO-ATTIVITÀ
È differito dal 30.9 al 15.11.2023 il termine
di versamento dell’imposta sostitutiva del 14% dovuta dati soggetti che
detengono criptoattività all’1.1.2023 al fine di rideterminare il costo /
valore di acquisto alla medesima data, individuato ai sensi dell’art. 9, TUIR
(valore normale).
L’imposta sostitutiva quindi può essere versata in
unica soluzione entro il 15.11.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo,
a partire dalla predetta data (15.11.2023). Sulle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna
rata.
REMISSIONE IN TERMINI VERSAMENTI TRIBUTI E CONTRIBUTI
I
versamenti dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per
l’assicurazione obbligatoria:
·
scadenti nel
periodo dal 4.7 al 31.7.2023;
·
dovuti dai
soggetti che, al 4.7.2023, avevano residenza / sede legale / sede operativa nei
Comuni interessati dagli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Lombardia
nello stesso periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con
Delibera 28.8.2023;
si
considerano tempestivi se effettuati in unica soluzione entro il 31.10.2023 senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle
more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto
di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero mediante
ravvedimento.
PROROGA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
É disposta la
proroga dal 30.9 al 30.11.2023 del termine per l’assegnazione / cessione
agevolata di beni immobili e mobili registrati ai soci, da parte delle società
di persone / capitali nonché per la la trasformazione agevolata in società
semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la
gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione)..
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va
effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2023 (in luogo delle 2 rate
pari rispettivamente al 60% e al 40%).
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La proroga non interessa l’estromissione
dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. |
DIFFERIMENTO
CORREZIONI VIOLAZIONI QUADRO RS PER I FORFETARI
Nell’ambito del
rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l’Agenzia delle
Entrate ha predisposto una specifica comunicazione per la mancata
indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel
quadro RS (righi da 375 a 381) del mod. Redditi 2022 PF, da parte dei contribuenti in
regime forfetario.
Per coordinare le esigenze informative con i
principi in materia di concordato preventivo biennale di cui alla Legge
n. 111/2023, contenente la “Delega al Governo per la riforma fiscale”, è “rinviato”
al 30.11.2024 il termine per adempiere agli obblighi informativi del
quadro RS relativi al 2021.
Di conseguenza, per il
contribuente destinatario della comunicazione che adempie ai predetti obblighi
informativi del quadro RS del mod. REDDITI 2022 PF entro la predetta data si
ritiene non siano applicabili sanzioni, ferma restando la necessità di
presentare il mod. REDDITI 2022 PF integrativo.
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Si
rammenta l’obbligo di compilazione, nei termini ordinari, del quadro RS del mod.
REDDITI 2023 PF. |
ANTICIPO UTILIZZO CREDITI
D’IMPOSTA 1 / 2 TRIMESTRE 2023
I crediti d’imposta
spettanti alle imprese energivore / non energivore e imprese gasivore / non
gasivore, riconosciuti inizialmente per il consumo di energia elettrica /
gas per il terzo trimestre 2022, sono stati estesi, con successive
disposizioni, ai consumi di altri periodi.
L’agevolazione è stata infatti riconosciuta anche con
riferimento ai consumi:
·
del quarto trimestre 2022, in particolare dei
mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto
Aiuti-ter” e del mese di dicembre 2022 ad opera del DL n. 176/2022, c.d.
“Decreto Aiuti-quater”;
·
del primo
trimestre 2023, ad opera della Legge n. 197/2022, Finanziaria
2023;
·
del secondo
trimestre 2023, ad opera de DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette”.
I crediti d’imposta spettanti per il consumo di
energia elettrica / gas:
·
per il primo trimestre 2023;
·
per il secondo trimestre 2023;
devono essere utilizzati, da parte dell’impresa beneficiaria,
esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il
31.12.2023.
Ora il Decreto in esame anticipa al 16.11.2023 il termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
|
Avendo il credito
d’imposta natura “agevolativa”, l’utilizzo per importi superiori a € 5.000
annui non richiede: ·
la preventiva
presentazione della dichiarazione dei redditi; ·
l’apposizione
del visto di conformità. |
Si rammenta che, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in esame, nel mod. F24 devono essere riportati codici tributo differenziati a seconda del periodo di riferimento dei consumi cui è collegata l’agevolazione, come di seguito sintetizzato.
Impresa |
Codice tributo mod. F24 impresa
beneficiaria |
|||||
3 trimestre 2022 |
ott. / nov. 2022 |
dicembre
2022 |
1 trimestre 2023 |
2 trimestre 2023 |
||
Energivora |
Credito spettante |
25% |
40% |
40% |
45% |
20% |
Codice tributo utilizzo diretto |
6968 |
6983 |
6993 |
7010 |
7015 |
|
Non energivora |
Credito spettante |
15% |
30% |
30% |
35% |
10% |
Codice tributo utilizzo diretto |
6970 |
6985 |
6995 |
7011 |
7016 |
Impresa |
Codice tributo mod. F24 impresa
beneficiaria |
|||||
3 trimestre 2022 |
ott. / nov. 2022 |
dicembre
2022 |
1 trimestre 2023 |
2 trimestre 2023 |
||
Gasivora |
Credito spettante |
25% |
40% |
40% |
45% |
20% |
Codice tributo utilizzo diretto |
6969 |
6984 |
6994 |
7012 |
7017 |
|
Non gasivora |
Credito spettante |
25% |
40% |
40% |
45% |
20% |
Codice tributo utilizzo diretto |
6971 |
6986 |
6996 |
7013 |
7018 |
Cedibilità credito d’imposta 1 / 2
trimestre 2023
I crediti d’imposta relativi al primo e secondo
trimestre 2023 sono cedibili entro il 18.12.2023, solo per intero,
ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari
finanziari.
In generale non è consentita una successiva cessione;
tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima,
solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società
appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.
|
L’utilizzo
parziale del credito d’imposta tramite il mod. F24 non consente
la cessione della quota non utilizzata. |
I crediti d’imposta spettanti per il consumo di
energia elettrica / gas:
·
per il primo trimestre 2023;
·
per il secondo trimestre 2023;
sono usufruiti
dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe
utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e, comunque, entro il
31.12.2023.
Ora il Decreto in esame anticipa al 16.11.2023
il termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da parte
del cessionario.
Si rammenta che, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in esame, nel mod. F24 devono essere riportati codici tributo differenziati a seconda del periodo di riferimento dei consumi cui è collegata l’agevolazione, come di seguito sintetizzato.
Impresa |
Codice tributo mod. F24 cessionario |
||||
3 trimestre 2022 |
ott. / nov. 2022 |
dicembre
2022 |
1 trimestre 2023 |
2 trimestre 2023 |
|
Energivora |
7728 |
7733 |
7742 |
7746 |
7751 |
Non energivora |
7730 |
7735 |
7744 |
7747 |
7752 |
Gasivora |
7729 |
7734 |
7743 |
7748 |
7753 |
Non
gasivora |
7731 |
7736 |
7745 |
7749 |
7754 |
Per i crediti
relativi al primo e secondo trimestre 2023 la comunicazione di cessione può
essere effettuata entro il 18.12.2023 (è verosimile che tale termine sarà
anticipato).