Al frontaliero atipico indennità ds solo nello Stato membro di residenza
Secondo la Corte di Giustizia, il lavoratore frontaliero che si trovi in disoccupazione completa e che abbia conservato con lo Stato UE di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli avere, in quel paese, maggiori opportunità di reinserimento professionale (c.d. frontaliero atipico), può mettersi a disposizione degli uffici del lavoro di quello Stato in via supplementare, non per poter ottenere l’indennità di disoccupazione – che può avere solo nello Stato membro di residenza – ma unicamente per poter beneficiare dei servizi di ricollocamento.